TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 ottobre 2018, n. 9841

Abilitazione insegnamento strumenti-Giudizio commissione esaminatrice-Obbligo di motivazione-Contraddittorietà della motivazione

Data Documento: 2018-10-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle procedure per l’Abilitazione Scientifica nazionale ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016). Deve essere annullato il giudizio reso dalla Commissione di valutazione per difetto di motivazione, se non anche della contraddittorietà, qualora il candidato risulti aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.5 degli stessi presi in considerazione. Rileva inoltre, in riferimento alle pubblicazioni, come i singoli Commissari abbiano riconosciuto all’interessata in varia misura elementi positivi in relazione all’apporto individuale, all’originalità, al rigore metodologico, alla collocazione editoriale e alla qualità delle stesse. Sarebbe stata dunque necessaria una motivazione ben circostanziata e documentata per giustificare l’esito di non idoneità.

Contenuto sentenza

N. 09841/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06109/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 6109 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Donà, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Borsi, 4; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 05/E1 “biochimica generale”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte ricorrente l’Avv. S. Mura, in sostituzione degli Avv.ti F. [#OMISSIS#], L. Donà e A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dipendente dell’Università degli Studi di Padova come EP2, con abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 05/E1 “biochimica generale”, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 05/E1 “biochimica generale”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 comma 3 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 4, 5, 6 del D.M. n.120 del 2016 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza.
La Commissione di valutazione riteneva nello specifico la maggior parte delle pubblicazioni non coerenti col settore concorsuale in argomento.
La ricorrente di contro ha fatto presente che lo stesso Organo valutativo aveva considerato i suindicati lavori pertinenti, in sede di abilitazione alla II fascia; che una coautrice della maggior parte delle pubblicazioni presentate aveva conseguito l’abilitazione alla I fascia per il settore concorsuale in esame nella tornata 2012.
L’interessata ha inoltre sostenuto che gli studi condotti erano coerenti anche alla luce del D.M. n.855 del 2015 descrittivo dei settori; che in ogni caso aveva ricevuto apprezzamenti positivi sui valori-soglia i titoli ed anche le pubblicazioni, occorrendo dunque una motivazione ben più articolata e approfondita per giustificare l’esito di non idoneità.
Nella camera di consiglio del 20 giugno 2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Tanto premesso, il giudizio reso risulta palesemente viziato sotto i profili del difetto di motivazione, se non anche della contraddittorietà, come dedotto nel gravame.
E invero la ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.5 degli stessi presi in considerazione (cfr. all.1 al ricorso).
In riferimento alle pubblicazioni poi i singoli Commissari riconoscono all’interessata in varia misura elementi positivi in relazione all’apporto individuale, all’originalità, al rigore metodologico, alla collocazione editoriale e alla qualità delle stesse (cfr. ancora all.1 al ricorso).
Era dunque necessaria una motivazione ben circostanziata e documentata per giustificare l’esito di non idoneità.
Di contro la complessiva non coerenza delle pubblicazioni non risulta meglio precisata (cfr. all.1 al ricorso) e per giunta la stessa Commissione, in sede di abilitazione alla II fascia, riteneva coerenti col settore concorsuale in argomento le pubblicazioni ivi presentate, in gran parte coincidenti con quelle prodotte nel procedimento per la I fascia (cfr. all.6, 2, 8 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.6109/2018 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 10/10/2018