TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 aprile 2020, n. 3901

Ricerca Scientifica-ANVUR-Elezione Presidente-Maggioranze

Data Documento: 2020-04-11
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 03901/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2020 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (Anvur), Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca non costituiti in giudizio; 
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Felice [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
del decreto del Presidente pro tempore dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Elezione del Presidente dell’ANVUR” e di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, e segnatamente, se e per quanto occorrer possa, del parere del MIUR (Capo dell’Ufficio Legislativo) dell’11.12.2019, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Felice [#OMISSIS#] e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Richiamato il Decreto cautelare 26 marzo 2020, n. 2187;
Ritenuto di poter definire la controversia nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod.proc.amm. ma che non potendo a tal fine avvisare le parti per effetto della necessitata loro assenza, la causa debba essere rinviata alla Camera di consiglio del 22 aprile 2020, ai fini della quale si segnala che a termini dell’art. 84 co.5 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativoomesso ogni avviso”, precisandosi in proposito che in vista di detta Camera di consiglio, in luogo delle memorie e dei documenti che ordinariamente le parti hanno facoltà di presentare in virtù del disposto dell’art. 55, comma 5, ultimo periodo cod.proc.amm., nell’attuale regime processuale transitorio e speciale non è consentita la produzione di ulteriori documenti – che quindi ove prodotti non saranno esaminati e presi in considerazione dal Collegio – e memorie difensive fino a due giorni liberi prima dell’udienza, bensì unicamente di “brevi note”, in tali termini disponendo l’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020: “Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”.
Ritenuto di dover confermare il Decreto cautelare 26 marzo 2020, n. 2187.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), rinvia l’ulteriore trattazione del ricorso alla Camera di consiglio del 22 aprile 2020.
Conferma il Decreto cautelare 26 marzo 2020, n. 2187.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 11/04/2020