Nell’ipotesi di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancora più rigorosa motivazione, che dia conto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Tale motivazione è ancora più stringente nel caso in cui il candidato abbia superato ampiamente tutte e tre le mediane (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 settembre 2015, n. 11313).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 gennaio 2019, n. 378
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego-Valutazione titoli
N. 00378/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05789/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5789 del 2017, proposto da:
Fossarello [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Monaco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via delle Quattro Fontane 161, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Prof. Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vingolo non costituito in giudizio;
per l’annullamento
PER L’ANNULLAMENTO, previa adozione del remand cautelare o di altra misura cautelare ritenuta idonea, del giudizio collegiale della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/F02 – malattie apparato visivo tornata 2016 I fascia – e dei giudizi individuali espressi dai Commissari, resi in data 4 aprile 2017, in relazione alla presunta non idoneità del Prof. Dott. [#OMISSIS#] Fossarello a rivestire il ruolo di Professore Ordinario – I fascia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7 giugno 2017 e depositato il successivo giorno 20, il dott. [#OMISSIS#] Fossarello ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il diniego di abilitazione scientifica nazionale subìto per il settore concorsuale 06F02 – Malattie apparato visivo – I fascia, della tornata 2016.
Come noto, la procedura è normata dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). nonché dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata con cinque giudizi individuali negativi e conforme giudizio collegiale, nonostante il riconoscimento di almeno tre Titoli, tra quelli individuati dalla Commissione, ed il superamento di tutti e tre i valori-soglia di cui all’allegato “C” al D.M. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3.
Il ricorrente contesta la valutazione negativa per violazione di legge ed eccesso di potere, con peculiare riferimento al difetto e contraddittorietà della motivazione, nonché alla disparità di trattamento e difetto di istruttoria.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
In occasione della camera di consiglio del 9 gennaio 2019, fissata ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a., il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e il ricorso è stato posto in decisione.
Appare meritevole di accoglimento ed assorbente, infatti, la censura di insufficiente e contradittoria motivazione.
Il giudizio collegiale ed i giudizi individuali non esprimono una seria ed approfondita disamina delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, rese oggetto di una valutazione lapidaria espressa nei seguenti termini: “Il prof. [#OMISSIS#] Fossarello ha svolto prevalentemente attività di ricerca nel campo delle patologie della superficie oculare e della retina medica. L’impatto della produzione scientifica complessiva presentata dal candidato è stato valutato positivamente, come attestato dal raggiungimento di tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 602/2016. Le pubblicazioni scientifiche risultano di qualità non elevata con risultati che non consentono di conferire al candidato un ruolo di prestigio riconoscibile nel panorama anche internazionale della ricerca. Dalla valutazione complessiva della qualificazione scientifica del candidato, basata sull’analisi delle pubblicazioni e dei titoli presentati, si ritiene che egli non abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria al conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di I fascia.”.
Il requisito della “elevata qualità” delle pubblicazioni scientifiche (artt. 4 e 7 del DM n. 120 del 2016) risulta, dunque, negato al ricorrente sulla base di una asserita mancanza di maturità scientifica e di una posizione riconosciuta sul piano anche internazionale della ricerca.
La motivazione appare insufficiente, superando il candidato pienamente i parametri oggettivi previsti dalla disciplina ed imponendosi, pertanto, argomentazioni più analitiche e approfondite, circa il mancato riconoscimento dell’ultimo parametro qualitativo (ex multis, cfr.T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, n. 3961/2017; n. 482/2015; 10559/2014).
Il prof. Fossarello peraltro – oltre a corrispondere a tutti i parametri oggettivi di valutazione – in alcuni giudizi individuali risulta valutato positivamente anche in merito alle singole voci previste dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 120/2016: la produzione scientifica dello stesso, infatti, è stata ritenuta coerente con il settore concorsuale (si veda il giudizio della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del Prof. Giovanni Staurenghi e del Prof. [#OMISSIS#] Campos), discreta sotto il profilo della continuità temporale (si veda il giudizio della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e del Prof. [#OMISSIS#] Campos), con evidente apporto individuale nei lavori in collaborazione (si veda il giudizio della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e del Prof. Giovanni Staurenghi), e con collocazione editoriale media o medio-alta (si veda il giudizio della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del Prof. Giovanni Staurenghi e del Prof. [#OMISSIS#] Campos) o collocazione internazionale in media di buona evidenza (si veda il giudizio del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]).
A tali ulteriori parametri positivi non si contrappongono dati analitici e verificabili, per il mancato riconoscimento del carattere di prestigio della produzione scientifica nel panorama anche internazionale della ricerca.
Nessuna sintesi dei parametri emersi nei giudizi individuali viene effettuata nel giudizio collegiale, che enuncia in termini apodittici una valutazione di carente prestigio delle pubblicazioni e di mancato riconoscimento anche a livello internazionale.
Secondo la giurisprudenza della Sezione, invero, «nell’ipotesi di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancora più rigorosa motivazione, che dia conto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Tale motivazione è ancora più stringente nel caso in cui il candidato abbia superato ampiamente tutte e tre le mediane» (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 settembre 2015, n. 11313).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 11/01/2019