La regola generale applicabile in tema di conferma dei professori associati (che è quella della decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla scadenza del triennio d’effettivo servizio nella qualifica di associato) non può trovare applicazione laddove la nomina in ruolo, avvenuta dopo l’annullamento in sede giurisdizionale dell’originario diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, è stata retrodatata al fine di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell’atto annullato (vale a dire il diniego di nomina a docente straordinario).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 giugno 2019, n. 7568
Professore ordinario-Conferma in ruolo
N. 07568/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03130/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso lo studio del primo in Roma, via di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 11;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 febbraio 2018, n. 2478, avente ad oggetto “Giudizio di conferma in ruolo del Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] – Nomina commissione ordinariato S.S.D. ICAR/21″con la quale è stato disposto l’annullamento delle “note prot. nn. 7645 e 7646 del 21/06/2017 concernenti la costituzione della Commissione giudicatrice dei titoli per la nomina a Ordinario del Prof. [#OMISSIS#] DE [#OMISSIS#] per il S.S.D. ICAR/21”, avendo inopinatamente considerato che “il Prof. [#OMISSIS#] DE [#OMISSIS#] non ha maturato il triennio di servizio necessario per poter essere sottoposto a giudizio di conferma”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare, ove occorrer possa, delle note del Ministero del 21 settembre 2017, n. 11008 e 8 febbraio 2018, n. 1736, nonché della nota dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 22 gennaio 2018, n. 5311, mai comunicata all’odierno ricorrente, per violazione del giudicato della sentenza TAR Lazio – Roma, Sezione III, del 25 novembre 2013, n. 10051 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2014 n. 5924); ovvero, previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a., per l’annullamento dei medesimi provvedimenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 422019
per l’annullamento
– della nota della Università di Roma “Sapienza” del 21 novembre 2018, n. 2817 (recante la nomina del Prof. De [#OMISSIS#] a Professore Ordinario per il S.S.D. ICAR/21), [#OMISSIS#] parte in cui limita gli effetti della nomina a Professore Ordinario “a decorrere dal 01.11.2014, ai soli effetti giuridici, e dal 30.04.2018 [#OMISSIS#] effetti economici” (trasmessa a mezzo racc. con nota 22.11.2018, n. 94583);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, unitamente ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio (i.e. note del Ministero 22 febbraio 2018, n. 2478, 21 settembre 2017, n. 11240 e 8 febbraio 2018, n. 1736), della nota dell’Università del 22 gennaio 2018, n. 5311, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, conosciuta a seguito dell’accesso [#OMISSIS#] atti presso il Ministero; e
– delle note del Ministero del 10 aprile 2018, n. 4660 e dell’11 luglio 2018, n. 8993, nonché del D.R del 21 aprile 2015, n. 1276;
e per l’accertamento
della decorrenza degli effetti, giuridici ed economici, della nomina a Professore Straordinario a far data dal 1 novembre 2011 e a Professore Ordinario a far data dal 1 novembre 2014;
e per la condanna
– al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento degli effetti economici (classi, scatti e progressioni economiche dalla retribuzione) a far data dal 1 novembre 2011 per la nomina a Professore Straordinario e a far data dal 1 novembre 2014 per la nomina a Professore Ordinario [#OMISSIS#] misura corrispondente alla differenza tra i valori tabellari e quella percepita;
– al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento delle funzioni di Professore Straordinario dal 1 novembre 2011 e Ordinario dal 1 novembre 2014 al 22 novembre 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma “Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 [#OMISSIS#] 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. P.S. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] (in precedenza Ricercatore confermato) è docente associato di Urbanistica (Settore Scientifico Disciplinare – SSD/ICAR-/21) presso il Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura della “Sapienza – Università di Roma”.
Con D.R. n. 1276/2015 del 21.4.2015 il Prof. De [#OMISSIS#] è stato nominato professore straordinario presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura per il Settore scientifico disciplinare ICAR/21.
Il suddetto provvedimento è stato assunto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di assegnazione delle risorse necessarie in termini di organico, in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio 25 novembre 2013, n. 10051, confermata dal Consiglio di Stato, con la quale era stato accolto il ricorso del docente avverso il diniego (per mancanza di copertura finanziaria) alla chiamata ex art. 29, comma 4 della Legge n. 240/2010 deliberata dal Dipartimento di afferenza in data 7.6.2011.
In particolare, con il D.R. del 21 aprile 2015, n. 1276, sulla base della motivazione delle richiamate sentenze del TAR Lazio-Roma n. 10051/2013 e del Consiglio di Stato, 1 dicembre 2014, n. 5924, l’Ateneo ha ritenuto di “dover procedere alla nomina del Prof. De [#OMISSIS#] in qualità di professore straordinario a decorrere dal 01.11.2011 ai fini giuridici e di dover fissare la data di presa di servizio al 30.04.2015”.
A seguito di istanze dell’interessato di avviare la procedura di conferma in ruolo, in cui evidenziava di “aver svolto servizio effettivamente e ininterrottamente nel triennio 2011-2015 presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura della Sapienza”, con le note prot. nn. 2017-MIURAOODGFIS-0007645 e 2017-MIURAOODGFIS-0007646 del 21.6.2017 il MIUR, ritenuto che il Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] avesse maturato il triennio di straordinariato, comunicava all’interessato ed ai componenti la costituzione della Commissione per il relativo giudizio di conferma in ruolo.
Con nota prot. n. 64005 del 7.8.2017 venivano comunicati i nominativi dei componenti della commissione di conferma in ruolo.
In seguito, tuttavia, il MIUR con nota del 21 settembre 2017, n. 11008 riscontrava che l’anticipazione del giudizio di conferma in ruolo era dovuta ad un errore di fatto, per cui avviava il procedimento di annullamento d’ufficio delle note prot. nn. 2017-MIURAOODGFIS-0007645 e 2017- MIURAOODGFIS-0007646, in quanto “il Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] ha preso servizio in data 30 aprile 2015…”.
L’istante formulava osservazioni avverso tale avvio del procedimento in autotutela con note del 27 settembre 2017 (prot. MIUR 11240 del 27.9.2017) e del 13 febbraio 2018 (prot. MIUR 1994 del 14.2.2018), in cui ribadiva che le considerazioni, già rese in esito alla richiesta istruttoria del 21 settembre 2017.
Con nota del 22 febbraio 2018, n. 2478, il Ministero disponeva l’annullamento delle note prot. nn. 7645 e 7646 del 21 giugno 2017 concernenti al costituzione della Commissione giudicatrice dei titoli per la nomina a Ordinario del Prof. De [#OMISSIS#] per il S.S.D. ICAR/21, considerato che “il Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] non ha maturato il triennio di servizio necessario per essere sottoposto a giudizio di conferma, atteso che ha preso servizio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 30 aprile 2015 e, dunque, terminerà il triennio di straordinariato in data 30 aprile 2018”.
Con nota prot. n. 2018-MIURAOODGFIS-0004660 del 10.4.2018 il Ministero comunicava che il Prof. De [#OMISSIS#] sarebbe stato sottoposto a giudizio per la nomina a professore ordinario ed indicava i componenti della Commissione.
Con nota prot. n. 36684 del 2.5.2018 l’Ateneo comunicava che il Prof. De [#OMISSIS#] in data 30.4.2018 aveva maturato il periodo utile per la nomina a professore ordinario e lo invitava a presentare la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio alla Facoltà di appartenenza.
[#OMISSIS#] seduta del 19.9.2018 la Commissione di nomina ministeriale giudicava il ricorrente idoneo alla nomina a professore ordinario.
Con D.R. n. 2817/2018 del 21.11.2018, il Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] è stato nominato Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare ICAR/21, settore concorsuale 08/F1, a decorrere dal 1.11.2014, ai soli effetti giuridici, e dal 30.4.2018 [#OMISSIS#] effetti economici.
Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 112 e 134 del c.p.a. – Violazione dell’art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del giudizio della sentenza TAR Lazio – Roma, III, n. 10051/2013 [#OMISSIS#] parte in cui è stata riconosciuta la legittimità della chiamata del Prof. De [#OMISSIS#] dal 2011.
Il giudizio di conferma dei professori straordinari costituirebbe un giudizio di idoneità volto ad accertare la “operosità scientifica e didattica” del candidato, mediante una valutazione che riguarda l’esercizio delle funzioni di professore e, in particolare, i “doveri accademici”.
Ai fini della conferma in ruolo al Ministero e all’Ateneo spetta l’accertamento dei presupposti per l’avvio del procedimento, mentre alla Commissione è riservata la valutazione del candidato.
La sentenza n. 10051/2013 ha affermato che l’Ateneo era tenuto a “dare seguito alle chiamate effettuate nei confronti dei ricorrenti (tra cui il prof. De [#OMISSIS#]), che restano legittime…” (pag. 17 sent.) e avrebbe accertato l’obbligo dell’Università di dare seguito all’originaria chiamata (dal 2011), di modo che la presa di servizio conseguente all’originaria chiamata, in base all’effetto ripristinatorio del giudicato della sentenza di questo Tribunale, avrebbe comportato la retrodatazione dell’assunzione in ruolo che dovrebbe rilevare anche a fini della procedura di conferma.
Preso atto della motivazione delle richiamate sentenze del TAR Lazio-Roma, 25 novembre 2013, n. 10051 e del Consiglio di Stato, 1 dicembre 2014, n. 5924, dunque, l'[#OMISSIS#] ha ritenuto di “dover procedere alla nomina del Prof. De [#OMISSIS#] in qualità di professore straordinario a decorrere dal 1.11.2011 ai fini giuridici…”.
Pertanto il Ministero avrebbe dovuto riconoscere il triennio di servizio necessario ai fini della sottoposizione al giudizio di conferma in ruolo dal 2011 e non, come ritenuto nei provvedimenti impugnati, dal 2015. Le determinazioni del Ministero sarebbero in contrasto con il giudicato della citata di questo TAR;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 21-septies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. – Violazione dell’art. 78 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. – Eccesso di potere per carenza della motivazione, non avendo l’Amministrazione indicato le ragioni a fondamento del provvedimento di annullamento d’ufficio; per difetto di istruttoria avendo omesso di considerare le argomentazioni delle osservazioni procedimentali; per travisamento dei fatti non avendo tenuto conto dei parere favorevoli alla conferma per il triennio 2011-2014 del Consiglio di Dipartimento, del Consiglio dell’Area Didattica e della [#OMISSIS#] di facoltà.
Le note prot. nn. 7645 e 7646 del MIUR non indicherebbero le ragioni “di interesse pubblico” a fondamento della determinazione di annullamento, in quanto verrebbe richiamato l’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, senza tuttavia precisare [#OMISSIS#] motivazione del provvedimento la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri di autotutela.
Il Ministero dopo aver richiamato la lettera dell’art. 78 del R.D. 1592/1933 si sarebbe limitato a riferire che “il Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] non ha maturato il triennio di servizio necessario per poter essere sottoposto a giudizio di conferma, atteso che ha preso servizio presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» in data 30 aprile 2015 e, dunque, terminerà il triennio di straordinariato in data 30 aprile 2018“.
Il provvedimento di annullamento non terrebbe conto delle osservazioni procedimentali presentate dal ricorrente in data 27 settembre 2017 e 13 febbraio 2018.
Il Ministero non avrebbe considerato l’attività svolta nel triennio 2011-2014 presso l’Ateneo da parte del Prof. De [#OMISSIS#], riconosciuta dal Consiglio di Dipartimento, dall’Area Didattica e dalla [#OMISSIS#] della Facoltà di Architettura che hanno confermato con esito favorevole l’effettività e la continuità dell’attività didattica dell’odierno ricorrente.
Con ordinanza collegiale del 24 luglio 2018, n. 8354 questa Sezione ha disposto la conversione del rito, rimettendo la “causa al ruolo ordinario dell’udienza pubblica del 22 [#OMISSIS#] 2019”, rilevato “che il ricorso appare in sostanza un giudizio impugnatorio”.
Nelle more, il Ministero con nota del 10 aprile 2018, ha comunicava all’Università che “Il Prof. De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha maturato il triennio di straordinariato e dovrà essere sottoposto al giudizio per il conseguimento dell’ordinariato”, designando a tal fine la medesima Commissione già nominata con il precedente provvedimento (revocato) del 21 giugno 2017.
In data 21 novembre 2018, in seguito all’attività istruttoria svolta dalla Commissione, l’Università ha adottato la nota prot. n. 94301 (trasmessa via raccomandata A.R. in data 22.11.2018) e ha nominato il ricorrente “Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare ICAR/21, settore concorsuale 08/F1”, a decorrere dal 1.11.2014, ai soli effetti giuridici, e dal 30.4.2018 [#OMISSIS#] effetti economici.
Con motivi aggiunti depositati il 4.2.2019, il ricorrente ha quindi impugnato tale nota deducendo i seguenti motivi:
Illegittimità in via derivata – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 21-septies e 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241. – Violazione dell’art. 78 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. – Eccesso di potere per carenza della motivazione, non avendo l’Amministrazione indicato le ragioni a fondamento del provvedimento di annullamento d’ufficio; per difetto di istruttoria avendo omesso di considerare le argomentazioni delle osservazioni procedimentali; per travisamento dei fatti non avendo tenuto conto dei parere favorevoli alla conferma per il triennio 2011-2014 del Consiglio di Dipartimento, del Consiglio dell’Area Didattica e della [#OMISSIS#] di facoltà.
In particolare è chiesto: di accertare il diritto dell’interessato a vedersi riconosciuta la decorrenza della effettività, giuridica ed economica, della nomina a professore straordinario, a decorrere dal 1 novembre 2011, ed a Professore Ordinario, a decorrere dal 1 novembre 2014; con ogni conseguenza in termini di riconoscimento dei diritti soggettivi patrimoniali relativi al rapporto di lavoro;
di condannare l’Università al riconoscimento della decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina a Professore straordinario a far data dal 1 novembre 2011 e Professore Ordinario a far data dal 1 novembre 2014;
di condannare l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a risarcire i danni patiti e patiendi in conseguenza della mancata retrodatazione degli effetti economici della nomina a Professore Straordinario al 1 novembre 2011 ed Ordinario al 1 novembre 2014 [#OMISSIS#] misura di Euro 76.042,38 o [#OMISSIS#] diversa somma [#OMISSIS#] o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
di condannare al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in relazione alle attività curriculari non svolte nel periodo dal 1 novembre 2011 al 22 novembre 2018 da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.-.
Il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie con le quali ribadisce gli assunti sviluppati nel ricorso e nei motivi aggiunti e insiste per l’accoglimento dell’impugnazione.
All’udienza del 22 [#OMISSIS#] 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Con D.R. n. 1276/2015 del 21.04.2015 il Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] è stato nominato professore straordinario presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura per il Settore scientifico disciplinare ICAR/21 a decorrere dal 1.11.2011, in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 5924/14, confermata dal Consiglio di Stato, con la quale era stato accolto il ricorso del docente avverso il diniego di nomina.
Con D.R. n. 2817/2018 del 21.11.2018, il medesimo docente è stato nominato Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare ICAR/21, settore concorsuale 08/F1, a decorrere dal 1.11.2014, ai soli effetti giuridici, e dal 30.4.2018 [#OMISSIS#] effetti economici.
Ciò premesso la tesi del ricorrente secondo cui il Ministero intimato avrebbe dovuto riconoscere il triennio di servizio necessario ai fini della sottoposizione al giudizio di conferma in ruolo dal 2011 e non, come ritenuto nei provvedimenti impugnati, dal 2015 merita di essere condivisa.
In tal senso depone la decisione n. 10051/2013 resa – tra gli altri – anche nei confronti dell’interessato, che ha accolto il ricorso proposto avverso la delibera del senato accademico del 7 giugno 2011 e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma n. 150 del 14 giugno 2011, relative alla ripartizione delle risorse allocate in [#OMISSIS#] per il reclutamento di personale docente, accertando il diritto dei ricorrenti a prendere servizio quali professori associati in conformità alle delibere di chiamata intervenute e di contestuale condanna dell’Università alla nomina del ricorrente.
In tal modo il docente ha ottenuto la retrodatazione della nomina a professore straordinario dal 1.11.2011 (per effetto della menzionata sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n.1179/1994).
Superato positivamente il giudizio di conferma al compimento del triennio, il ricorrente è stato inquadrato quale professori associato confermati a decorrere dal 1.11.2014 e dal 30.4.2018 [#OMISSIS#] effetti economici.
2. Alla luce delle predette considerazioni e per effetto del riconoscimento del triennio di servizio necessario ai fini della sottoposizione al giudizio di conferma in ruolo dal 2011, al ricorrente andava retrodatata anche la conferma in ruolo, di modo che [#OMISSIS#] determinazione del trattamento retributivo quale professore associato occorre tener conto, ai fini della attribuzione delle classe stipendiale, del servizio di professore straordinario prestato [#OMISSIS#] effetti giuridici dalla retrodatazione della conferma.
3. In altri termini, la conferma a professore ordinario del ricorrente deve decorrere dalla scadenza del triennio successivo al proprio inquadramento nel ruolo dei professori straordinari – retrodatato a seguito della pronuncia giurisdizionale di questo Tribunale – e non già dal compimento del triennio di effettivo servizio.
4. Sotto il profilo economico, secondo l’impostazione del MIUR, dalla retrodatazione della nomina in ruolo non potrebbe scaturire anche l’ulteriore conseguenza della retroattività della conferma in ruolo, che presuppone l’espletamento di un servizio effettivo.
Le determinazioni del Ministero e dell’Università, tuttavia, ledono il diritto del ricorrente ad ottenere una tutela piena ed effettiva in conseguenza del principio ripristinatorio della decisione di annullamento n. 10051/2013.
L’effetto ripristinatorio della richiamata decisione comporta l’obbligo per l’Ateneo di dare al provvedimento di conferma la decorrenza che avrebbe avuto in assenza della declaratoria di nullità della chiamata.
Il Consiglio di Stato, del resto, ha riconosciuto che “l’esigenza di dare effettività alla tutela giurisdizionale non può non riverberarsi anche sul provvedimento di conferma, in quanto anche questa seconda fase dello sviluppo di carriera del docente si è svolta in ritardo a causa della illegittima declaratoria di nullità della chiamata del 2011 (annullata in sede giurisdizionale)”.
5. Di conseguenza i provvedimenti impugnati impediscono il concreto ed effettivo realizzarsi dell’effetto ripristinatorio che scaturisce dalle decisioni di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, che hanno confermato la legittimità della nomina del ricorrente a professore straordinario (dal 1 novembre 2011) ed imposto l’adeguamento della situazione di fatto a quella dell’assetto di interessi accertato in sede giurisdizionale; di conseguenza l’Amministrazione ha l’obbligo di uniformare l’esercizio dei rispettivi poteri alla regola dettata dalle richiamate decisioni, in ossequio ai principi di effettività della tutela.
6. Gli effetti di tale statuizione, in termini di effettività della tutela giurisdizionale, non possono non riverberarsi anche sul provvedimento di conferma, in quanto, non diversamente dalla nomina a straordinario, anche questa seconda fase dello sviluppo di carriera del docente si è svolta in ritardo a causa della sua esclusione dai giudizi idoneativi (la cui illegittimità è stata accertata in sede giurisdizionale), pertanto, anche per questa fase vale il principio ripristinatorio della decisione di annullamento, il quale implica il riconoscimento in favore dell’interessato anche dei diritti soggettivi patrimoniali relativi al rapporto di lavoro con l’Ateneo.
7. Ciò premesso, la regola generale applicabile in tema di conferma dei professori associati (che è quella della decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla scadenza del triennio d’effettivo servizio [#OMISSIS#] qualifica di associato) non può trovare applicazione [#OMISSIS#] vicenda in esame, attesi i suoi peculiari [#OMISSIS#], in quanto la nomina in ruolo, avvenuta dopo l’annullamento in sede giurisdizionale dell’originario diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, è stata retrodatata al fine di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell’atto annullato (vale a dire il diniego di nomina a docente straordinario).
Per tale ragione non può essere riconosciuta la retrodatazione anche [#OMISSIS#] effetti economici, della nomina a Professore Straordinario a far data dal 1 novembre 2011 e a Professore Ordinario a far data dal 1 novembre 2014, invocata dal ricorrente.
8. Merita tuttavia accoglimento la richiesta subordinata volta ad ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall’Amministrazione all’istante dai provvedimenti impugnati, sussistendo [#OMISSIS#] vicenda in esame tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, atteso che – come documentato dall’interessato – egli ha comunque svolto ininterrottamente servizio nel triennio 2011-2014, come risulta dal provvedimento originario di nomina della Commissione per la valutazione e dall’esito delle attività istruttorie svolte dal Dipartimento e dalla Facoltà (cfr. doc. 11 – 16), presso l’Università “Sapienza”, Dipartimento PDTA, nel SSD ICAR21 (Urbanistica).
9. Per quanto riguarda la sussistenza degli elementi della fattispecie risarcitoria dedotta, osserva in primo luogo il Collegio che la lesione – mediante illegittimo esercizio della funzione amministrativa – dell’interesse legittimo pretensivo integra ormai pacificamente, almeno a decorrere dalla sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il requisito del danno ingiusto, in quanto cagionato contra ius.
Altrettanto evidente è la sussistenza del secondo profilo dell’ingiustizia del danno, avendo l’amministrazione ritardato illegittimamente l’inquadramento con una condotta non iure, in quanto non assistita da alcun valido titolo giuridico, ed anzi in forza di provvedimenti la cui illegittimità è stata accertata in sede giurisdizionale.
Quanto all’effettiva sussistenza della colpa in capo all’apparato amministrativo, la stessa può consistere [#OMISSIS#] violazione di norme, la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi del danno, desumibile dalla decisione n. 10051/2013.
10. Rilevata la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della nomina, rispettivamente, a professore straordinario (1 novembre 2011) e a professore ordinario (1 novembre 2014) e quella (di decorrenza economica) coincidente con la nota dell’Università “Sapienza” del 21 novembre 2018, n. 2817, va ora accertata la relativa misura, che non può essere pari a quella che sarebbe spettata allo stesso in [#OMISSIS#] di integrale “restitutio in integrum”.
Il diritto alla retribuzione, infatti, non consegue automaticamente alla nomina, nemmeno nel [#OMISSIS#] in cui sia disposta ora per allora in virtù di un giudicato, ma è correlata e subordinata alla prestazione effettiva del servizio dal momento che le obbligazioni fondamentali gravanti su due soggetti del rapporto (prestazione lavorativa e retribuzione) sono legate da un nesso di stretta corrispettività: in definitiva la sinallagmaticità del rapporto comporta che alcuna retribuzione possa essere corrisposta per il periodo non effettivamente prestato (ex multis T.A.R. Lazio, sentenza 729/2012; idem, sez. I, 27 aprile 2009, n. 4160; Cons. St., A.P., decisione n. 10 del 12.12.1991).
È noto infatti che la retribuzione, per il suo carattere di controprestazione, non può prescindere dall’effettivo espletamento del servizio.
Il Collegio ritiene, quindi, in conformità alla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. VI, sent. 5042 del 17.10.2008), che il danno patito non può essere fatto coincidere tout-court con l’importo differenziale fra le retribuzioni effettivamente percepite e quelle di docente straordinario e ordinario, ma che tale differenza vada in qualche misura decurtata in considerazione del dato incontestabile del mancata inquadramento nelle qualifica di professore straordinario e ordinario (solo tardivamente) conseguita, a [#OMISSIS#] rilevando – sotto tale profilo – la circostanza per cui l’attività sia stata comunque svolta nell’ambito della medesima amministrazione con un qualifica diversa e inferiore.
11. Ne consegue che l’istanza risarcitoria formulata deve essere accolta nei limiti di seguito precisati, con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere in favore del ricorrente il ristoro pecuniario per il danno cagionato, da determinarsi secondo i criteri che seguono:
– in primo luogo, andrà determinata la differenza fra le retribuzioni effettivamente conseguite nei periodi di riferimento in base alla qualifica all’epoca posseduta dal ricorrente e quelle che sarebbero state conseguite in [#OMISSIS#] di tempestivo inquadramento quale professore straordinario (dal 1.11.2011) e ordinario (dal 1.11.2014), in assenza degli atti illegittimi che hanno determinato il ritardo nell’inquadramento, per il periodo compreso, rispettivamente, tra il 1.11.2011 e il 1.11.2014 in relazione alle qualifica di professore straordinario e tra il 1.11.2014 e quello di decorrenza economica coincidente con la nota dell’Università “Sapienza” del 21 novembre 2018, n. 2817, per la qualifica di professore ordinario;
– l’importo in questione dovrà essere decurtato di un ammontare che il Collegio ritiene in via equitativa (ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.) di determinare [#OMISSIS#] misura del dieci per cento;
– il medesimo importo andrà incrementato della rivalutazione monetaria nonché degli interessi legali, nei limiti di legge.
12. Occorre ora soffermarsi sull’ulteriore profilo di danno dedotto dall’interessato, consistente [#OMISSIS#] compressione dell’attività curriculare, dovuta all’impossibilità di assumere incarichi e funzioni pertinenti il ruolo di Professore di I fascia per gli anni 2011-2015 (quali cariche elettive di Dipartimento, Facoltà, Ateneo; Direzione di progetti di ricerca e innovazione nazionali e europei; Presidenza di commissioni e gruppi di lavoro; impedimento ad una possibile candidatura a cariche elettive, attesa la permanenza minima in servizio di almeno 3 anni, a fronte della data di pensionamento prevista per il 1 novembre 2020), alla impossibilità di partecipare a commissioni di concorso per tutto il periodo 2011 – 2018 e alle commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, riservate ai professori ordinari.
Ciò premesso occorre rilevare che il danno curriculare dedotto, assimilabile per i termini in cui è stato esposto dal ricorrente ad danno da “perdita di chance”, è suscettibile di essere liquidato, in linea di principio:
– assumendo come parametro di valutazione l’utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo;
– ovvero, ove tale metodologia risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ.-.
La perdita di chance, diversamente dal danno futuro, che riguarda un pregiudizio di là da venire soggetto a ristoro purché [#OMISSIS#] e altamente probabile e fondato su una causa efficiente già in atto, costituisce un danno attuale (non irrealizzato), che non si identifica con la perdita di un risultato utile bensì con la (perdita della) possibilità di conseguirlo; e richiede, a tal fine, che siano stati posti in essere concreti presupposti per il realizzarsi del risultato sperato (ossia una probabilità di successo [#OMISSIS#] del cinquanta per cento statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante secondo l’id quod plerumque accidit sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2002 n. 686).
Al fine di ottenere il risarcimento in esame, è quindi necessario che il danneggiato:
– dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione [#OMISSIS#] del danno;
– provi, conseguentemente, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
In relazione al [#OMISSIS#] in esame, occorre rilevare che il danno lamentato – sia pure nell’ambito di un giudizio prognostico avente inevitabile carattere probabilistico – concerne gli incarichi di docenza e professionali che il ricorrente avrebbero potuto, astrattamente, assumere.
Pertanto questo [#OMISSIS#], in conseguenza della [#OMISSIS#] largamente aleatoria ricongiunta allo svolgimento di tale valutazione, è tenuto a svolgere una valutazione del relativo pregiudizio affidata ad un criterio equitativo, consentito laddove (come nel [#OMISSIS#] di specie) non sia possibile conseguire altrimenti una puntuale determinazione dell’ammontare del pregiudizio dalla parte fondatamente lamentato in ragione della inconoscibilità, ex ante:
– non solo del ritardo con il quale il ricorrente ha conseguito la nomina a docente straordinario prima e docente ordinario in seguito;
– del novero degli docenti in servizio e, quindi, delle concrete possibilità di assegnazione degli incarichi.
Da tali principi deriva che il lucro cessante e il danno emergente possono essere ancorati alla mancata attribuzione delle retribuzioni per gli incarichi non assegnati per il periodo di riferimento.
E’ evidente che un tale calcolo è approssimativo, ma è connaturato ed insito nel procedimento di quantificazione e liquidazione di un danno che deve essere considerato in termini di opportunità di ottenere l’assegnazione degli incarichi in questione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché è stata accertata l’esistenza del danno, esso può essere quantificato in via equitativa [#OMISSIS#] misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00).
In conclusione, la domanda risarcitoria va accolta nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza [#OMISSIS#] misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna Amministrazioni resistenti alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente, così come statuito in parte motiva.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre [#OMISSIS#], CPA e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario