TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 maggio 2020, n. 4928

Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione di titoli e pubblicazioni - Obbligo di motivazione

Data Documento: 2020-05-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Ove con il verbale di predeterminazione e ulteriore specificazione dei criteri di valutazione in sede di procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia, la commissione –  ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 95 del 2016 e nei limiti e secondo quanto previsto dal d.m. n. 120 del 2016 – precisi le figure autorali o coautorali delle pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 7, d.m. n. 120 del 2016, indicandole in “autore corrispondente”“ultimo autore”“primo autore”, detto verbale costituisce sede e fonte di un autovincolo prudentemente allestito dalla commissione alla stessa sua funzione giudicatrice, nell’ottica della riduzione della discrezionalità dell’attività valutazionale voluta dal legislatore, all’insegna dell’imparzialità e della trasparenza della procedure intese all’attribuzione dell’abilitazione scientifica introdotte nell’ordinamento universitario con la legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 
Nel valutare le pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia, la commissione deve, in ossequio al dettato normativo ispirato alla riduzione della discrezionalità e ad un suo ancoraggio a parametri obiettivi e riscontrabili, procedere ad una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna pubblicazione per poi inferirne con adeguato riferimento a specifici aspetti del contenuto medesimo, il carattere non originale o non innovativo.

Contenuto sentenza

N. 04928/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05125/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5125 del 2018, proposto da 
Massimo La [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Studio Nicolosi) in Roma, via Lima n. 28; 
contro
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca non costituito in giudizio; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Fontananova non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa misura cautelare, del giudizio di non idoneità (comunicato il 4 aprile 2018) e, quindi, di mancata abilitazione, a Professore universitario di Prima Fascia relativamente al Settore Concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), Bando D.D. 1532/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 27 aprile 2018, il ricorrente, professore universitario di seconda fascia presso l’Università degli Studi della Calabria, impugna il giudizio collegiale e quelli individuali (doc. 2 del. produz. ricorr.) relativi alla procedura di valutazione di cui al bando approvato con D.D. n. 1532/2016 preordinata all’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fasica di insegnamento per il settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, a cui partecipava con domanda del 2.12.2017.
La riprovazione del candidato, che assume di aver traguardato, quanto agli indicatori dell’impatto della produzione, come risulta anche dal giudizio collegiale, “tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. n. 3602/2016, essendo nel caso specifico delle citazioni pari al doppio della soglia” e di possedere quattro titoli rispetto ai tre necessari, è dipesa, in sintesi, dall’avere la Commissione giudicato inadeguato il di lui contributo personale alle pubblicazioni allegate alla domanda, pur avendole giudicate di “qualità molto elevata”.
Estensivamente, la Commissione ha affermato che “Tuttavia si deve rilevare che il contributo individuale del candidato alle 16 pubblicazioni, tutte in collaborazione, non è accettabile, comparendo come primo autore in meno di un quarto dei casi ed autore corrispondente solo in due lavori. Le pubblicazioni presentate dal candidato La [#OMISSIS#] sono quindi complessivamente di qualità molto elevata in relazione dal settore concorsuale, ma con un contributo personale non adeguato” (Giudizio collegiale, doc. 2 produz. ricorr., pag.2) cui segue la conclusione standard secondo cui la commissione unanimemente ritiene che il candidato presenti complessivamente pubblicazioni e titoli tali da non dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca e conseguentemente la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia.
1.1. Si è costituita l’Amministrazione a mezzo della difesa erariale con memoria formale prodotta in data 1.6.2018 depositando altresì in resistenza al ricorso relazione del competente Direttore generale del Miur prot. n. 7134 del 1-06-2018.
1.2. Il ricorrente produceva memoria difensiva il 4.6.2018 e istanze di prelievo il 20.7.2018, il 30.10.2018 e il 12.6.2019.
1.3. All’Udienza di trattazione del merito del 22 aprile 2020 tenutasi in modalità da remoto ex art. 84, co.6, d.l. 17.3.2010, n. 18, il ricorso è stato trattenuto a sentenza.
2. Con il primo mezzo il ricorrente, rubricando violazione del criterio posto ex ante dalla commissione in ordine all’individuazione dei lavori in collaborazione e dei principi, elaborati dalla comunità scientifica e dalla giurisprudenza, sul rilievo della posizione di “ultimo autore”, avversa la valutazione di non adeguatezza del contributo da lui fornito alle pubblicazioni presentate e che ha costituito la ragione fondante l’impugnato diniego di conferimento dell’abilitazione scientifica alle funzioni di prima fascia, sostanzialmente lamentando che la commissione giudicatrice abbia disatteso il criterio specifico da essa stessa definito nel verbale di fissazione dei criteri valutazionali n. 1 del 10.11.2016 (Doc. 4 produzione ricorrente) in ordine all’apprezzamento del contributo individuale alle pubblicazioni coautorali, elevato dall’art. 4, lett. b) del D.M. n. 120/2016 a uno dei fondamentali fattori criteriali dai quali le commissioni a ciò deputate debbono inferie il giudizio sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche prodotte dagli aspiranti all’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per ambedue le fasce di insegnamento universitario. 
In tale verbale la commissione, stabiliva che “valuterà i lavori in collaborazione secondo i seguenti criteri (…) ii) presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore”.
Sul punto il ricorrente, all’assunto espresso dalla Commissione nel gravato giudizio, secondo il quale tra le 16 pubblicazioni da lui presentate compare come primo autore suolo in 3 e come autore corrispondente in 2 su 16, oppone – come si vedrà, fondatamente – che l’organo valutatore ha omesso di considerare che oltre ai predetti ruoli da esso stesso indicati, egli ha svolto altresì il ruolo di “ultimo autore” in ben altre 8 pubblicazioni; invoca inoltre, precedenti della Sezione sulla necessaria considerazione da riconoscere a tale ruolo (tra i quali T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4272/2018) nella ricognizione del contributo alle pubblicazioni collettive. 
2.1. Ritiene la Sezione che la sintetizzata doglianza si presti a favorevole considerazione e debba conseguentemente essere accolta, consentendo di assorbirle il secondo motivo incentrato sul difetto di motivazione.
3. Giova ricordare in termini più generali in argomento, che l’art.4, D.M. 7 giugno 2016, n. 120, con specifico riguardo alla valutazione della produzione scientifica dei candidati e in particolare delle loro pubblicazioni, stabilisce che: “1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
La minuziosità del riportato dettato normativo in ordine ai contenuti della motivazione del giudizio sulla bontà delle pubblicazioni e sulla loro idoneità o meno a sorreggere un giudizio di meritevolezza dell’abilitazione ovvero, a fortiori, di diniego della stessa, induce ad affermare che l’apposita Commissione, nel formulare tale giudizio deve esternare congruamente le ragioni del suo convincimento. 
3.1. L’orientamento della Sezione, anche nelle sue articolazioni interne, oltre a riconoscere l’autonomia del vaglio d’idoneità relativo a ciascuno dei requisiti che permettono di ottenere l’Abilitazione Scientifica Nazionale, afferma che “b) in tale contesto, (…) stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto; 
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; 
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, n.7793/2018 e n.8115/2018)”.
Un sintetica descrizione del contenuto delle pubblicazioni è, invero, imposta dall’art. 8, co. 6 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, a termini del quale “La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte”.
Quest’ultimo inciso obbliga le Commissioni giudicatrici all’effettuazione di una sintetica descrizione del contenuto anche delle pubblicazioni, nel che si risolve la locuzione normativa che fa cenno al “contributo individuale alle attività di ricerca” essendo la pubblicazione il portato di un’attività di ricerca.
Da tale norma la Sezione ha infatti desunto il principio per cui “nel valutare le pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’ASN, la commissione deve, in ossequio al dettato normativo ispirato alla riduzione della discrezionalità e ad un suo ancoraggio a parametri obiettivi e riscontrabili, procedere ad una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna pubblicazione per poi inferirne con adeguato riferimento a specifici aspetti del contenuto medesimo, il carattere non originale o non innovativo ovvero l’assenza di rigore metodologico”(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 9 ottobre 2019, n. 11658).
Giova altresì segnalare il precedente secondo il quale “il giudizio finale negativo secondo il quale “la produzione scientifica è ritenuta di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico ovvero che “Il lavoro si risolve in un esame essenzialmente compilativo” per risultare coerente e intellegibile nonché controllabile a posteriori in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto svolgere le adeguate considerazioni motive e il percorso logico, illustrando gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica ed in particolare delle monografie, in forza dei quali queste ultime presenterebbero aspetti di mera descrittività e si caratterizzerebbero per il taglio compilativo e non originale.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 30 gennaio 2019, n. 1203, passata in giudicato).
3.2. Merita inoltre anche di essere richiamato, in tema di maggiore latitudine della motivazione che deve corredare l’eventuale giudizio di non idoneità, in particolare allorché un candidato all’abilitazione traguardi le tre “mediane”, anche le coordinate ermeneutiche condivisibilmente disegnate in argomento dal Giudice d’appello che ha puntualizzato che “Secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, a fronte del superamento di tre ‘mediane’, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore. In particolare, si è precisato che la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre ‘mediane’) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; id., 19 gennaio 2017, n. 226; id., 26 maggio 2015, n. 2665)” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2018 n. 2224). 
Nei medesimi sensi si è pronunciata più volte anche la Sezione (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 15 giugno 2018, n. 6722). 
4. Venendo in medias res, riscontra in punto di fatto il Collegio nella produzione agli atti di causa che con il verbale di predeterminazione e ulteriore specificazione dei criteri di valutazione, la commissione stessa stabiliva che “Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 95/2016, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M. n. 120/12016 […] ritiene opportuno precisare le seguenti modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui all’articolo 7 del DM 120/2016: ii) presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore” (Verbale n. 1 del 10.11.2016 (Doc. 4 produzione ricorrente, pag. 5). 
Siffatta specificazione ha quindi costituito sede e fonte di autovincolo prudentemente allestito dalla commissione alla stessa sua funzione giudicatrice, nell’ottica del perseguimento della determinatezza e della riduzione della discrezionalità dell’attività valutazionale voluta dal legislatore, all’insegna dell’imparzialità e della trasparenza della procedure intese all’attribuzione dell’abilitazione scientifica introdotte nell’ordinamento universitario con la L. n. 240/2010.
4.1. Tale essendo la funzione da annettere all’avvenuta elaborazione di criteri, rectius, sub – criteri, di specificazione del criterio normativo di cui alla lett. b dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, vale a dire “l’apporto individuale nei lavori in collaborazione”, elevato da questa norma ad ineludibile ingrediente da acclararsi in un lavoro scientifico onde arguirne la qualità, ne consegue che l’ulteriore criterio, “ii) presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore” saggiamente predisposto in via di affinamento dalla Commissione per la procedura all’esame, si atteggia, mutuando le definizioni tipiche del diritto degli appalti pubblici, a “criterio motivazionale” o ulteriore “sub – criterio” (alla stessa stregua dei pregressi criteri motivazionali che l’art. 83, comma 4 del d.gs n. 163/2006 nella versione originaria consentiva alle commissioni di gara).
Il sub criterio ovvero anche criterio motivazionale coniato dalla commissione nel caso di specie con la riportata lett. ii) di pag. 5 del verbale n. 1/2016, individua quindi, con carattere di speciale regula iuris, le concrete fattispecie nelle quali può profilarsi, e in costanza della cui emersione deve essere estrapolato, “l’apporto individuale” di un candidato ai lavori collettanei. 
La Commissione dunque, operando quelle precisazioni, ha in sostanza forgiato concrete specificazioni del contributo di ogni coautore, le quali, stante la natura di lex specialis che va annessa all’atto generale di fissazione dei criteri della procedura di cui al verbale n. 11/2016, assurgono a qualificazioni paranormative della figura del singolo autore, fungendo in ultima analisi da autovincolo alla discrezionalità tecnica dispieganda nella ricognizione dell’ “apporto individuale” che costituisce uno dei sei criteri normativamente sanciti dall’art. 4, DM. n. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni nelle procedure di conferimento dell’abilitazione scientifica per entrambe le fasce.
4.1.1. Il tenore testuale della “scomposizione” in tal modo operata dalla Commissione nel verbale in disamina dei casi in cui si ravvisa l’apporto individuale in termini di “presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore”, induce, inoltre, a ritenere insussistente e non predicabile una graduazione ovvero un ordine di importanza tra le predette qualificazioni, che appaiono infatti tra loro giustapposte in guisa da possedere tutte la stessa rilevanza.
4.2. Orbene, la partecipazione ad un’opera quale “ultimo autore”, tra l’altro figurante subito dopo quella di “autore corrispondente” e prima dello stesso “primo autore”, è stata pertanto elevata in sede di autovincolo dalla Commissione nell’atto di fissazione dei criteri motivazionali, ad elemento caratterizzante l’apporto individuale, in situazione di equiordinazione rispetto alle altre figure autorali. 
Era dunque fatto obbligo alla Commissione di attenersi al delineato vincolo autoimposto e di tenere conseguentemente conto e in ugual misura, ai fini dell’accertamento dell’apporto individuale ad un’opera collettanea presentata da un candidato, della partecipazione ad essa sia come “autore corrispondente” “primo autore”, sia come “ultimo autore”, non emergendo oltretutto dalla delineata specificazioni delle posizioni operata dalla Commissione con il verbale all’esame, indizi deponenti per una graduazione di siffatte qualificazioni.
4.3. Illegittimamente pertanto, in violazione di un autovincolo assurgente a precisa regula iuris, la Commissione ha omesso di considerare nell’accertamento dell’apporto individuale del prof. La [#OMISSIS#] ricorrente, le numerose sue partecipazioni in veste di “ultimo autore” alle pubblicazioni coautorali presentate a corredo dalla sua domanda di attribuzione dell’abilitazione scientifica per la prima fascia di docenza universitaria.
4.3.1. Al riguardo, sul piano della prova, consentitamente supplendo sul punto all’omessa precisazione della difesa ricorrente di quali siano tali pubblicazioni, riscontra il Collegio che dall’elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui all’art.7. D.M. n. 120/2016 (Doc.3 produz. ricorr., pagg. 2-4) allegato all’istanza di partecipazione alla procedura per cui è causa, il prof. La [#OMISSIS#] compare come ultimo autore nei lavori che seguono, secondo la numerazione di cui all’elenco: n. 3, Articolo in rivista (2014); n. 4, Articolo in rivista (2014), n. 5, Articolo in rivista (2012); 7, Articolo in rivista (2011); 10, articolo in rivista (2009); 11, Articolo i rivista (2008); 15, Articolo in rivista (2004);16, Articolo in rivista (2002). 
4.4. Trattasi dunque di otto lavori nei quali il ricorrente figura tra gli autori indicati prima del titolo e vi figura per ultimo. L’avere la Commissione obliterato detta partecipazione del ricorrente alla redazione degli stessi, si traduce, come dianzi avvertito, in una violazione di un di autovincolo nell’attività di giudizio, entrato a comporre la lex specialis della procedura in via di autonormazione e non per via eteronoma, originando da una precisa opzione di autoregolazione operata dalla commissione in sede di specificazione dei criteri, in ossequio al disposto dell’art. 8, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 95/2016. 
5. Pertanto, giova ricapitolare, la delineata natura della statuizione predisposta dalla Commissione giudicatrice che, si ricordi, opera in qualità di organismo tecnico della stessa Amministrazione in virtù un rapporto di immedesimazione organica che connette in via diretta a quest’ultima gli atti da esso adottati nell’esercizio delle funzioni per le quali è stato nominato, statuizione di cui al verbale n. 1/2016, pag.5., secondo la quale “Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 95/2016, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M. n. 120/12016 […] ritiene opportuno precisare le seguenti modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui all’articolo 7 del DM 120/2016: ii) presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore”, ha elevato la condizione di “ultimo autore” a sub criterio vincolante, poiché la Commissione, attraverso tale statuizione ovvero autonorma, ha espressamente elevato l’essere “ultimo autore” a una delle tre manifestazioni fenomeniche in cui poteva prendere forma il contributo di un autore ad un’opera coautorale.
Il rispetto di siffatta norma della lex specialis si imponeva, dunque, nella stessa misura che tutte le altre disposizioni disciplinanti la procedura, al pari delle norme dei bandi di gara nelle procedure ad evidenza pubblica o degli atti di fissazione delle griglie dei criteri di attribuzione dei punteggi, senza facoltà, per radicata giurisprudenza, di disapplicazione da parte della commissione.
5.1. La conseguenza applicativa della ricostruita natura da riconoscere alla declaratoria di cui alla ridetta previsione del verbale n. 1/2016 è di non poco conto ai fini della decisione che il Collegio assume, in quanto, stante la tratteggiata imperatività in via autonoma e non eteronoma della prescrizione in questione e della condizione di “ultimo autore” da essa riveniente, non occorre invocare per la diagnosi di illegittimità in parte qua dei giudizi impugnati, la giurisprudenza citata dal ricorrente, che ha disegnato la rilevanza dell’ultimo autore nelle opere collettanee imponendone la considerazione. I provvedimenti impugnati confliggono infatti, come si è sopra spiegato, direttamente con la ridetta norma prefissata dalla Commissione stessa in sede di autovincolo il 10 novembre 2016 quale specifica regula iuris della procedura per cui è causa
5.1.1.Conviene tuttavia rammentare che la Sezione, anche nella sua articolazione interna, ha evidenziato l’importanza dell’ultimo autore, essendo egli “colui che provvede alla supervisione delle attività e si fa garante dello standard qualitativo della struttura che ha ospitato i lavori (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 13 luglio 2016, n. 8076, correttamente citata dal ricorrente); puntualizzando altresì che “Lo stesso difetto di motivazione è riscontrabile poi con riferimento al giudizio di “scarso apporto individuale”, in quanto non risulta smentito che il ricorrente, in relazione alle pubblicazioni presentate nell’ambito della procedura di cui trattasi, figuri quale primo e/o ultimo autore (circostanza che, di norma, costituisce il segnale di un apporto partecipativo di rilievo nella redazione” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 1 agosto 2016, n. 8903; in terminis, adde T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3330/2016).
Conclusivamente, non poteva pertanto la Commissione omettere di tener conto, nella ricognizione dell’apporto individuale fornito dal candidato odierno ricorrente ai lavori svolti in collaborazione, al ruolo da lui svolo quale “ultimo autore” nelle suindicate 8 pubblicazioni, rivelandosi conseguentemente illegittimo il giudizio collegiale finale nonché quelli individuali, nella parte in cui si afferma che le pubblicazioni de prof. La [#OMISSIS#], malgrado siano “complessivamente dì qualità molto elevata”, tuttavia sono “con un contributo personale non adeguato”, stante l’erroneità, per violazione della norma di autovincolo di cui a pag. 5 del verbale n. 1/2016 sopra riportata, dell’assunto “Tuttavia si deve rilevare che il contributo individuale del candidato alle 16 pubblicazioni, tutte il collaborazione, non è accettabile, comparendo come primo autore in meno di un quarto dei casi ed autore corrispondente solo in due lavori” .
6. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso si profila fondato e comportano l’accoglimento del ricorso, con assorbimento del secondo
7. Ne consegue che in ossequio al principio di matrice civilistica dello utile per inutile non vitiatur, che nel diritto amministrativo declina nella nota acquisizione secondo cui il procedimento amministrativo, salvi i casi in cui risulti radicalmente viziato ab imis, riparte e deve essere rinnovato a partire dal segmento giudicato illegittimo dal Giudice amministrativo e travolto con la sentenza di annullamento, il giudizio collegiale e quelli individuali impugnati, vanno tenuti fermi e sortiscono invulnerati dalla presente Sentenza demolitoria, relativamente al giudizio largamente positivo espresso sui titoli, sul superamento dei valori soglia, sulla valutazione secondo cui “Le pubblicazioni presentate dal candidato La [#OMISSIS#] sono quindi complessivamente di qualità molto elevata in relazione dal settore concorsuale” e su quante altre valutazioni positive sono state formulate.
7.1. I giudizi gravati devono invece essere annullati relativamente sia alla premessa da cui muovono e testé riportata, che riguardo alla conclusione, costituente la ragione dell’impugnato diniego di abilitazione (che deve essere annullato) secondo la quale le pubblicazioni stesse si presentano “con contributo personale non adeguato”.
7.2. L’attività rinnovatoria conseguente alla presente sentenza può pertanto essere affidata alla stessa Commissione, la quale non ha margini di valutazione discrezionale sul punto, stante il carattere di pura legittimità del sindacato condotto dal Collegio sulla soggetta questione, alla stregua di un’operazione di sillogismo aristotelico. 
8. Ai sensi dell’art 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a., in esecuzione della presente Sentenza l’Amministrazione, in persona della stessa Commissione, previa sua riconvocazione da parte del competente Direttore generale del Miur, dovrà rimuovere l’unico ostacolo costituito dall’errato presupposto, che il Tribunale giudica non sussistente, del carattere non adeguato dell’apporto individuale alle pubblicazioni, illegittimamente frapposto all’attribuzione al prof. Massimo La [#OMISSIS#] dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici.
8.1. Il cennato procedimento dovrà essere concluso e il conseguente giudizio finale adottato, entro giorni 45 (quarantacinque) dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente Sentenza.
8.2.Le spese di lite seguono debbono accedere all’ordinario canone di riparto fondato sulla soccombenza e vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto Annulla i giudizi impugnati, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Miur a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 in videoconferenza con modalità da remoto ex art. 85, co. 6, d.l. 17 marzo 2018, n. 18, con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 11/05/2020