TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 9921

Procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B- giudizio della commissione-contraddittorietà della motivazione

Data Documento: 2018-10-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Il sindacato del Giudice Amministrativo sulle valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici incontra dei limiti, in quanto tali valutazioni sono espressione della discrezionalità tecnica propria della pubblica Amministrazione, attengono alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati delle necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare-scientifico. L’apprezzamento di tali valutazioni è inibito in sede giurisdizionale, “….in quanto nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità, con riguardo alle effettuate valutazioni; di conseguenza il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari” ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr. “ex plurimis” Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3444; id. 6 maggio 2015, n. 2269). Ciò detto, poiché alcuni dati di fatto oggettivi emergenti dal curriculum della ricorrente (elementi fattuali pacifici in quanto ammessi e riconosciuti dalla stessa Commissione, per cui su di essi “nulla quaestio”) sono favorevoli alla ricorrente nel raffronto comparativo, per i medesimi aspetti, con la vincitrice, o è da ritenere carente la motivazione valutativa in quanto non dà conto delle ragioni per cui detti elementi non sono stati ritenuti rilevanti né tantomeno decisivi ovvero vi è difetto di istruttoria (in termini di omessa adeguata considerazione di dati fattuali oggettivi).

Contenuto sentenza

N. 09921/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09287/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9287 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Chiara [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli 180; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t. e Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti
Chiara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sandulli e Benedetto [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. prof. [#OMISSIS#] Sandulli in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli 9; 

per l’annullamento:
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 2039/2017 del 4 agosto 2017, con il quale sono stati «approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, Settore concorsuale 08/F1 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso il Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura di questa Università, da cui risulta che la Dott.ssa Chiara [#OMISSIS#], nata a Roma (RM) il 24.01.1980, è stata dichiarata vincitrice della procedura suddetta»;
– di ogni atto della suddetta procedura selettiva ed, in particolare, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nonché, ove già formalizzati, della domanda di chiamata del candidato individuato dalla Commissione e della relativa delibera di approvazione del Cda dell’Università, ancorché ad oggi non conosciuti;
– di tutti gli atti e provvedimenti con i quali il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha disposto la proroga dei termini di conclusione della procedura selettiva impugnata e, in particolare, del dr n. 3177 del 14 dicembre 2016 (I proroga); del dr n. 858/2017 del 16 marzo 2017 (II proroga); del dr n. 1088/2017 del 20 aprile 2017 (III proroga); della nota prot. 46023 del 12 giugno 2017 (IV proroga) e della nota prot. 52531 del 3 luglio 2017 (V proroga);
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] CHIARA il 19122017 :
per l’annullamento, oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
– della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” riservato ai Professori Ordinari e ai Professori Associati n. 669/2017 del 19 settembre 2017, con la quale è stato espresso «parere favorevole alla chiamata in qualità di Ricercatore a tempo determinato – tipologia B, per il settore Concorsuale 08/C1 – SSD Icar 21 – presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura – Facoltà di Architettura, della Dott.ssa Chiara [#OMISSIS#]»;
– della deliberazione della Giunta di Facoltà di Architettura, ristretta ai professori ordinari e professori associati, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 20 settembre 2017, con la quale è stato espresso «parere favorevole all’unanimità dei presenti» circa l’approvazione della «proposta di chiamata di Ricercatore a tempo determinato di tipo B, per il SC 08/C1 – SSD ICAR/21, della dott.ssa Chiara [#OMISSIS#]»;
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 382/17 del 24 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la «proposta di chiamata: Dipartimento di pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura: SSD ICAR/21 – Chiara [#OMISSIS#], nata a Roma (RM) il 24 aprile 1980»;
– di tutti gli atti ad essi successivi e consequenziali e, ove occorrer possa, del contratto di lavoro a tempo determinato – Ricercatore tipologia B, sottoscritto dalla dott.ssa [#OMISSIS#] in data 2 novembre 2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Chiara [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l’Avv. G. [#OMISSIS#], per la controinteressata Chiara [#OMISSIS#] gli Avv.ti A. Sandulli e B. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto rettorale n. 1370/2016 del 1 giugno 2016, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” avviava, ex art. 24 l. 240/10, una procedura concorsuale finalizzata alla individuazione di n. 1 posto di Ricercatore, a tempo determinato, Tipologia B, presso il Dipartimento Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura della medesima Università.
La procedura selettiva delineata dal bando (vedi in part. art. 5) prevedeva che: (a) la Commissione avrebbe dovuto compiere una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa sulla produzione scientifica ed i titoli presentati dai concorrenti; (b) i candidati che avessero superato la precedente fase avrebbero dovuto sostenere una discussione pubblica (seminario) sulle rispettive attività di ricerca, nonché un colloquio volto a verificare l’adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.
Prendevano parte alla selezione, complessivamente, n. 11 candidati, tra i quali l’odierna ricorrente, dott.ssa Chiara [#OMISSIS#], e la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#], odierna contro-interessata.
La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, svoltasi il 21 ottobre 2016, dopo avere svolto le verifiche preliminari, fissava i criteri di valutazione dei candidati (v. doc. 3 ric.).
Nelle sedute successive la Commissione procedeva ad esaminare le domande dei candidati, i titoli e le pubblicazioni esibite.
Nella seduta del 12 dicembre 2016 stabiliva la scala di valore dei giudizi valutativi da attribuire ai candidati, secondo la seguente graduazione: «scarso, limitato, accettabile, buono, molto buono, eccellente».
Il Presidente della Commissione chiedeva al Rettore, che la concedeva, una proroga del termine di conclusione della procedura di cui all’art. 5 del bando, il quale veniva differito al 20.2.2017.
Con decreto n. 720/2017 del 24 febbraio 2017, il Rettore approvava gli atti della procedura, ad esito della quale risultava vincitrice la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#]. Tuttavia la procedura veniva annullata d’ufficio con decreto rettorale n. 858/2017 del 16 marzo 2017, il quale veniva adottato dall’Università in quanto, in contrasto con la valutazione della Commissione esaminatrice, l’Amministrazione universitaria manifestava di ritenere erronea l’esclusione disposta dalla Commissione nei confronti del candidato dott. [#OMISSIS#] Roccasalva. Dopo diverse riunioni della Commissione relative proprio alla verifica della legittimazione del predetto studioso a partecipare e alla valutabilità del medesimo e dopo plurime proroghe dei lavori richieste dalla Commissione ed accordate dal Rettore (vedi decreti rettorali del 16.3.2017, 20.4.2017, 12.6.2017 e 3.7.2017), in data 21.7.2017 l’Organo di valutazione si riuniva per confermare le valutazioni già espresse sui candidati. In data 4.8.2017 venivano approvati dall’Università gli atti della procedura concorsuale con d.r. n. 2039/2017 del 4.8.2017 (doc. 13 ric.) e la dott.ssa Chiara Rovagnan veniva dichiarata vincitrice con il giudizio di “molto buono” in quanto ritenuta più meritevole della dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] che aveva riportato, nella valutazione finale comparativa, un giudizio complessivo di “più buono” (testuale).
Una volta eseguito l’accesso agli atti del concorso, la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] rilevava, a suo dire, errori procedurali e valutativi ritenuti tali da viziare l’esito della procedura.
Pertanto, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 3.10.2017 e depositato in pari data, ha impugnato il decreto rettorale n. 2039/17 e gli atti ad esso presupposti contestati come illegittimi seguenti motivi:
1) Violazione di legge – Violazione art. 24 l. 240/10 – Violazione art. 3 l. 241/90 – Violazione art. 8 Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, tipologia B) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Violazione dell’art. 5 decreto rettorale n. 1370/2016 – Violazione del principio di buon andamento della P.A. – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione: sarebbe stato violato dall’Università l’art. 5 del bando (decreto rettorale n. 1370/16) che prevedeva espressamente «una proroga per una sola volta e per non più di due mesi del termine per la conclusione della procedura, concessa dal Rettore per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente»; poiché la Commissione ha richiesto e l’Università concesso ben cinque proroghe, senza peraltro adeguatamente motivare sui presupposti di esse, per la ricorrente gli atti di proroga successivi al primo sarebbe del tutto illegittimi e tali da determinare l’illegittimità derivata degli atti e provvedimenti della procedura adottati nei periodi prorogati;
2) Violazione di legge – Violazione art. 24 l. 240/10 – Violazione art. 1 l. 241/90 – Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità –Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità: con il secondo motivo la dott.ssa [#OMISSIS#] contesta la circostanza che la Commissione ha individuato soltanto nella terza seduta della procedura, quella del 12 dicembre 2016, i giudizi valutativi sintetici da attribuire ai candidati, articolandoli secondo la seguente scala di valore: «scarso, limitato accettabile, buono, molto buono, eccellente»; è illegittimo, secondo parte ricorrente, che i suddetti giudizi siano stati individuati quando la Commissione era già a conoscenza del contenuto dei titoli e delle pubblicazioni da valutare, il che integrerebbe violazione del principio generale della predeterminazione dei criteri, il quale è applicabile a tutti i concorsi pubblici;
3) Violazione di legge – Violazione art. 24 l. 240/10 – Violazione art. 3 l. 241/90 – Violazione lex specialis di gara – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: con il presente motivo la ricorrente eccepisce che la Commissione, nel giudicare la dott.ssa [#OMISSIS#], le ha assegnato un «più buono», con espressione non contemplata tra i criteri indicati dalla Commissione medesima; peraltro non si comprenderebbero dalla motivazione del giudizio le ragioni per cui, di fronte a valutazioni comparative sui singoli profili in larga parte coincidenti (e in parte addirittura più favorevoli all’odierna ricorrente), la Commissione abbia individuato nella dott.ssa [#OMISSIS#] (e non nella ricorrente) la vincitrice del concorso; la Commissione giudicatrice, sostiene la ricorrente, era tenuta ad una specifica motivazione dalla quale si evincessero le ragioni di preferenza del profilo della Dott.ssa [#OMISSIS#] rispetto a quello della Dott.ssa [#OMISSIS#];
4) Violazione di legge – Violazione art. 24 l. 240/10 – Violazione art. 3 l. 241/90 – Violazione art. 8.2. Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori tipologia B – Violazione art. 3 d.r. n. 1370/2016 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: il giudizio comparativo complessivo elaborato dalla Commissione giudicatrice sulla dott.ssa [#OMISSIS#] si fonderebbe su “una superficiale valutazione della produzione scientifica di tale candidata”, atteso che: – l’Organo valutativo non avrebbe svolto alcuna valutazione circa la collocazione scientifica delle pubblicazioni indicate dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] (9 su 12 sarebbero pubblicate in riviste di Fascia B, nessuna in fascia A); – in diversi lavori della Dott.ssa [#OMISSIS#] (v. n. 1 e 8), redatti in collaborazione con altri autori, non sarebbe possibile evincere l’apporto individuale della stessa; una delle pubblicazioni indicate (la n. 7) non avrebbe neppure rilevanza scientifica, trattandosi di una «recensione di un volume; il criterio della «consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore», fissato dalla Commissione, non è stato raggiunto dalla controinteressata che ha presentato solo le 12 pubblicazioni richieste dal bando (tutte peraltro di poche pagine), di fronte alle 40 pubblicazioni (ovvero 33 come ritenuto dalla Commissione) della ricorrente, di cui molte in riviste di riviste di fascia A ed alcune monografie (non all’attivo invece della controinteressata); la Dott.ssa [#OMISSIS#] vanta inoltre un’attività didattica ultradecennale quale professore a contratto in diverse Università italiane e straniere; le 12 pubblicazioni della ricorrente sarebbero state valutate in termini di maggior favore rispetto a come sono state valutate quella della Dott.ssa [#OMISSIS#] (il che è in contraddizione con l’esito avverso alla ricorente);
5) Violazione di legge – Violazione art. 24 l. 240/10 – Violazione art. 3 l. 241/90 – Violazione art. 3 dr n. 1370/2016 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: non sarebbero stati allegati dalla dott.ssa [#OMISSIS#], che non avrebbe presentato il prescritto Allegato F, i titoli da essa indicati nella domanda, la Commissione non avrebbe potuto valutarne il contenuto, fatti salvi naturalmente quelli già in possesso della stessa Amministrazione;
6) Violazione di legge – Violazione art. 24 l. 240/10 – Violazione art. 3 l. 241/90 – Violazione art. 3 dr n. 1370/2016 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: non sono stati valutati in favore della dott.ssa [#OMISSIS#] alcuni premi e alcuni titoli pur espressamente indicati nel curriculum;
7) Violazione di legge – Violazione art. 24 l. 240/10 – Violazione art. 1 l. 241/90 – Violazione dpr 117/2000 – Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità: dai verbali non risulta in alcun modo la valutazione espressa singolarmente da ciascun commissario, ma soltanto la valutazione collegiale; siffatta modalità di valutazione appare in contrasto con la struttura e le modalità di espletamento proprie delle “procedure comparative”; al riguardo parte ricorrente evidenzia che l’art. 4, comma 12, d.P.R. 117/2000 prevede che gli atti delle procedure selettive relative al reclutamento di docenti e ricercatori universitari «sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti».
Si sono costituiti per resistere al ricorso, entrambi con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Il Ministero deduce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla presente causa non venendo in considerazione, nella specie, alcun atto riferibile all’Amministrazione centrale. L’Università, viceversa, si oppone all’accoglimento del gravame contestando la fondatezza dei singoli motivi di gravame.
Si è costituita altresì la controinteressata (in quanto vincitrice della selezione “de qua”), dott.ssa Chiara [#OMISSIS#], la quale ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso in quanto gli effetti lesivi per la ricorrente si sarebbero già prodotti con il decreto rettorale 24.2.2017, n. 720 di approvazione degli atti concorsuali, con esito sfavorevole alla dott.ssa [#OMISSIS#], adottato prima dell’annullamento della procedura a seguito della riammissione e conseguente valutazione del curriculum del dott. Roccasalva, inizialmente escluso dalla Commissione per presunta carenza del requisito di ammissione costituito dal possesso del dottorato di ricerca nel settore disciplinare dell’urbanistica.
Nel merito la controinteressata contesta la fondatezza di tutti i motivi di ricorso i quali, a suo avviso, laddove investono la valutazione comparativa delle candidate in competizione, travalicano i noti limiti della discrezionalità tecnica entrando (inammissibilmente) nel merito delle valutazioni riservate all’Amministrazione. In ogni caso, la difesa della dott.ssa [#OMISSIS#], con riguardo al giudizio che l’ha vista prevalere sull’odierna ricorrente, evidenzia che, in modo del tutto legittimo, la Commissione ha positivamente valutato la maggiore congruenza della produzione scientifica della dott.ssa [#OMISSIS#] con il S.S.D. ICAR/21 e rispetto al profilo previsto dal bando nonché, di converso, l’approccio “analitico, comparativo oltre che di riflessione teorica critica” proprio della ricorrente, il quale non sarebbe perfettamente in linea con i temi di ricerca indicati nel bando. Inoltre si sottolinea negli scritti difensivi della controinteressata che la consistenza quantitativa della produzione scientifica non può rappresentare il solo parametro di valutazione, dovendosi valutare anche l’intensità e continuità temporale della stessa: in particolare, negli anni 2014-2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] è stata autrice di 10 pubblicazioni contro le “sole” 6 della dott.ssa [#OMISSIS#]. In definitiva, ad avviso della dott.ssa [#OMISSIS#], dai giudizi formulati dalla Commissione si può chiaramente apprezzare l’iter logico che ha portato quest’ultima alla vittoria del concorso e a prevalere sulla ricorrente.
Con ordinanza 5927/2017, resa in esito alla camera di consiglio tenutasi il giorno 10 novembre 2017, la Sezione, preso atto dell’avvenuta stipula in data 2.11.2017 del contratto di lavoro per ricercatrice tra l’Università resistente e la dott.ssa [#OMISSIS#], (vedi docc. 27 e 28 controint.) e ritenuto che la circostanza rendeva al momento inutile l’eventuale concessione della sospensiva cautelare, ha disposto la sollecita fissazione della pubblica udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. (u.p. fissata al 23 maggio 2018).
Successivamente parte ricorrente, con atto depositato in data 19.12.2017, ha proposto motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 382/17 del 24.10.2017 – con la quale il C.d.A. dell’Università ha approvato la proposta di chiamata della sig.ra Chiara [#OMISSIS#] in qualità di ricercatore a tempo determinato, proveniente dal competente Dipartimento Universitario (SSD ICAR/21) – e avverso i precedenti pareri favorevoli a tale chiamata espressi dal Consiglio di Dipartimento e dalla Giunta della facoltà di Architettura.
Con il nuovo gravame si chiede l’annullamento degli atti menzionati per invalidità derivata conseguente alle illegittimità vizianti gli atti concorsuali anteriori, come dedotte nel ricorso introduttivo.
In vista dell’udienza pubblica le parti in causa hanno depositato ulteriori documenti e, da parte di ricorrente e controinteressata, vi è stato il deposito di ampie memorie conclusionali e, quindi, di più succinte note di replica.
All’udienza del 23 maggio 2018, uditi i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va analizzata preliminarmente, per il suo carattere potenzialmente assorbente, l’eccezione processuale di tardività opposta dalla contro-interessata secondo cui, poiché gli effetti lesivi per la posizione della ricorrente vanno riferiti al decreto rettorale del 24.2.2017, n. 720, che già dichiarava vincitrice della selezione la dott.ssa Chiara Ravagn e poiché il successivo decreto rettorale del 4.8.2017, n. 2039 non ha fatto altro che confermare detto esito senza nulla modificare circa le valutazioni già operate dalla Commissione, era il primo provvedimento a dover essere impugnato e non il secondo avente [#OMISSIS#] di mera conferma.
Il Collegio non ritiene condivisibile questa tesi.
Se è vero che, in effetti, le attività valutative riguardanti le candidate oggi costituite in giudizio sono antecedenti al “primo” decreto di approvazione degli atti concorsuali (d.r. 24.2.2017, n. 720), è altrettanto vero che esso è stato poi annullato con decreto rettorale n. 858/2017 del 16.3.2017 per l’esigenza, resa esplicita dall’Università, di rivalutare la domanda di partecipazione del dott. Roccasalva, inizialmente escluso dalla Commissione per la ritenuta carenza di un requisito di partecipazione. Si legge nel decreto in esame (doc. 6 ric.) che il precedente provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva (ivi compresa l’assegnazione della vittoria alla dott.ssa [#OMISSIS#]) “ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge nl 241 del 1990 è annullato d’ufficio, per violazione dell’art. 22, comma 9, della Legge n. 240 / 2010 e dell’art. 6.2 del Regolamento per l’assegnazione delle risorse….”. Non è dunque revocabile in dubbio che nel successivo sviluppo procedimentale e fino al nuovo decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso, gli effetti del precedente decreto erano stati ormai caducati e rimossi “ex tunc” e, quindi, del tutto inidonei a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica dell’odierna ricorrente.
Peraltro, al momento dell’adozione dell’annullamento d’ufficio (in data 16.3.2017), gli effetti del decreto poi annullato non potevano neanche ritenersi definitivamente consolidati in quanto l’annullamento ex art. 21-noinies si è verificato quando era ancora pendente il termine “ad impugnationem”.
Infine, se è vero che la rinnovata attività valutativa non ha riguardato altri candidati diversi dal Roccaslava, non può negarsi però che l’effetto caducatorio derivante dall’auto-annullamento ha comunque riguardato il decreto rettorale n. 720/2017 in [#OMISSIS#] e non solo limitatamente alla parte in cui esso confermava l’esclusione del predetto candidato dalla competizione.
Ne consegue che la natura del provvedimento oggi impugnato non è meramente confermativa, in quanto esso ha ripristinato e conferito piena attualità alle valutazioni già compiute dalla Commessione e private “medio tempore” di ogni efficacia proprio in conseguenza dell’annullamento d’ufficio.
Per le ragioni che precedono il ricorso è tempestivo.
2. Venendo all’esame del primo motivo di gravame, nel quale si deduce l’illegittimità (per violazione dell’art. 5 del bando di concorso) delle proroghe dei lavori commissariali disposte più volte (per un totale di n. 5) dall’Università, il Collegio osserva che:
– deve premettersi che, in generale, i termini di durata delle procedure selettive hanno carattere ordinatorio e non perentorio (salvo diversa disposizione normativa, nella specie non sussistente);
– tutte le proroghe appaiono concesse per ragioni rese esplicite e congrue, atteso che: la prima proroga è dipesa da impegni accademici e di ricerca all’estero da parte di alcuni dei componenti della Commissione (vedi d.r. 14.12.2016, n. 3177); le proroghe successive (vedi docc. 5 – 8 ric.) si sono rese necessarie per consentire alla Commissione di riunirsi più volte nelle date dell’8 maggio 2017, del 5 luglio 2017 e del 21 luglio 2017 per valutare la posizione del candidato originariamente escluso (vedi II Relazione riassuntiva e verbali allegati, doc. 11 ric.);
– sono inoltre in atti le molteplici interlocuzioni intervenute tra la Commissione e gli uffici universitari (vedi docc. 3 – 7 Università) che evidenziavano opinioni contrapposte (tra Commissione e Amministrazione universitaria) in ordine alla validità del dottorato del dott. Roccasalva ai fini della partecipazione alla selezione per cui è causa;
– ne consegue che il prolungamento dei tempi di lavoro della Commissione è stato motivato dall’esigenza oggettiva (e resa esplicita dalla documentazione concorsuale) di approfondire alcuni temi controversi attraverso un’apposita e necessaria appendice procedimentale che ha comunque condotto alla convocazione del candidato per l’apposito colloquio (che poi di fatto non si è svolto per rinuncia del candidato stesso);
– deve ritenersi che l’operato della Commissione si è conformato, nella specie, ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, comma 2, Cost.), di efficienza e di economicità della stessa (art. 1 Legge n. 241 del 1990), atteso che, in una fase di ormai avanzata realizzazione delle operazioni concorsuali (quando erano cioè stati già valutati tutti i candidati) e restava aperta unicamente la singola questione sopra cennata, la ricostituzione di una nuova Commissione chiamata ad una rivalutazione “ex novo” di titoli e pubblicazioni di tutti i candidati avrebbe di certo determinato un prolungamento dei tempi e un aumento dei costi procedurali; da ciò consegue che la scelta in concreto operata dell’Università – che, di fronte ad un termine non perentorio per la conclusione dei lavori, ha scelto di prorogare più volte il termine finale – oltre che motivata da presupposti oggettivi ed esplicitati nelle motivazioni dei singoli atti di proroga, era quella che meglio si confaceva al canone della buona amministrazione rispetto ad altra possibile scelta alternativa.
Per le ragioni che precedono il primo motivo va respinto.
3. Con riguardo alla presunta violazione dell’art. 24 della Legge n. 240 del 2010, 1 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di trasparenza (di cui al secondo motivo) per avere la Commissione tardivamente indicato, solo nella terza seduta e dopo avere già conosciuto titoli e pubblicazioni dei concorrenti, la “scala di valori” su cui poi articolare i giudizi finali sui candidati (scarso, limitato, accettabile, buono ecc…), il Collegio non ritiene la censura meritevole di accoglimento. In primo luogo non è chiaro dove sia il concreto interesse di parte ricorrente a coltivare il motivo giacché non si comprende in che termini la scala dei giudizi “de qua” avrebbe pregiudicato la sua posizione nella valutazione comparativa con gli altri candidati. Va detto, infatti, che trattasi di una graduazione di intuitiva evidenza volta semplicemente a graduare l’apprezzamento su ciascun candidato con delle espressioni convenzionali (sulla base dei criteri invero già adottati nella prima riunione), che vanno dal livello minimo (di scarso) al livello “massimo” (di eccellente). La formulazione sintetica finale di ciascun giudizio, attraverso l’uso di espressioni linguistiche concordate tra i commissari, è del tutto neutra rispetto ai candidati, nel senso che l’impiego degli aggettivi prescelti non può favorire l’uno o l’altro candidato, in quanto non si presta a “favorire” talune categorie di titoli valutabili rispetto ad altri (vedi prima memoria controint. pag. 8 ). E’ poi evidente che l’aggettivazione prescelta per l’espressione sintetica del giudizio finale su ciascun candidato nulla ha a che fare con i criteri di valutazione che costituiscono ben diversa e distinta entità.
Invero i criteri in base ai quali i concorrenti sarebbero poi stati valutati erano stati definiti dalla Commissione, non nella terza riunione, bensì nella riunione preliminare del 21.10.2016 e sono stati esplicitati nell’Allegato A del relativo verbale (doc. 3 ric.). Non sono pertanto riferibili ai criteri così adottati le critiche esposte dalla ricorrente, in quanto la loro approvazione è avvenuta ben prima della cognizione dei curricula dei candidati da parte dei singoli commissari. Al contrario la c.d. “scala di valori”, per quanto sopra esposto, non integra alcun criterio valutativo ma costituisce invece una mera aggettivazione convenzionale prescelta dalla Commissione per addivenire ad un giudizio sintetico finale su ciascun candidato, la quale appare, per l’appunto, neutra rispetto ai candidati e rispetto ai criteri in precedenza approvati.
La doglianza, per quanto precede, va respinta.
4. Possono trattarsi congiuntamente il terzo ed il quarto motivo, in quanto tra di loro strettamente connessi ed attinenti entrambi alla motivazione della valutazione comparativa tra la ricorrente e la contro-interessata che ha visto il prevalere di quest’ultima.
In effetti si osserva in primo luogo che il giudizio di “più buono” attribuito alla ricorrente non corrisponde ad alcuno degli aggettivi prescelti dalla Commissione nella terza seduta, nella quale si indicavano gli aggettivi “buono” e “molto buono” (quest’ultimo è il giudizio sintetico riportato dalla dott.ssa [#OMISSIS#]). Ora, al di là dell’aspetto meramente formale (e superabile) relativo all’uso di un lemma che non era tra quelli che la Commissione si era impegnata ad utilizzare, permane il problema dell’ambiguità del giudizio di “più buono” (per un probabile refuso si tratta in realtà di “più che buono”) riferito alla dott.ssa [#OMISSIS#] rispetto a quello, ritenuto superiore, di “molto buono”, trattandosi di graduazione che non è stata spiegata dalla Commissione.
E’ probabile che con questa modalità di differenziazione dei giudizi sulle due contendenti si siano voluti esprimere, nei loro confronti, valori e qualità comunque di tutto rispetto e molto “vicini” in termini assoluti, ma con giudizio di leggera prevalenza in favore della dott.ssa [#OMISSIS#].
Ora al di là delle ambiguità lessicali, pur superabili con un certo sforzo interpretativo, ad avviso del Collegio, permane però un “deficit” di motivazione nei giudizi espressi, dal momento che, proprio la prossimità di valori tra le due candidate avrebbe richiesto alla Commissione un ben maggiore sforzo motivazionale teso a spiegare il perché, di fronte a due giudizi entrambi molto positivi, si sia ritenuto di premiare l’una rispetto all’altra.
Leggendo infatti i giudizi complessivi comparativi di cui all’Allegato A al verbale n. 5 del 17.1.2017, con riguardo alla dott.ssa Chiara [#OMISSIS#], si osserva che, secondo il giudizio della Commissione: la produzione scientifica è congruente rispetto alla declaratoria del settore ICAR/21; la qualità della stessa è buona; l’attività di ricerca è congruente rispetto al settore disciplinare; l’attività didattica evidenzia numerose titolarità di insegnamento ed è congruente; in sintesi il profilo scientifico e le specifiche funzioni sono pienamente coerenti rispetto a quelli definiti dal bando.
Quanto alla dott.ssa [#OMISSIS#] il giudizio comparativo, con riguardo ai medesimi profili sopra indicati, è espresso in questi termini dalla Commissione: produzione scientifica “pienamente congruente”; la qualità di essa è “buona”; l’attività di ricerca è congruente con la declaratoria del settore scientifico; il profilo scientifico e le specifiche funzioni della candidata risultano pienamente coerenti rispetto a quelli richiesti dal bando.
Sfugge in effetti, dal confronto tra i due giudizi comparativi, dove sia reperibile quel “quid pluris” ovvero quegli elementi differenziali che hanno indotto la Commissione a ritenere la contro-interessata maggiormente idonea al ruolo di ricercatore oggetto della selezione. Neanche dalla più diffusa esposizione che precede i due giudizi comparativi emergono testualmente elementi di favore a vantaggio della [#OMISSIS#] ovvero di relativo disfavore a svantaggio della [#OMISSIS#], atteso che viene riconosciuta alla prima: un’ “ampia e qualificata attività di formazione e ricerca” anche all’estero; una altrettanto ampia attività formativa e di supporto alla didattica; solide basi culturali e capacità di esporre in modo efficace le proprie argomentazioni con un linguaggio disciplinare adeguato.
In altri termini, come dedotto nel secondo mezzo di impugnazione, non è possibile comprendere l’iter logico-motivazionale che ha indotto la Commissione a preferire la dott.ssa [#OMISSIS#] alla ricorrente, di fronte a due giudizi che sono nella sostanza equivalenti. In que