L’art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 prevede in via molto generale, il “superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline, oggetto dei corsi”; (…) Su tale base non appare prescritto che le conoscenze richieste fossero oggetto specifico di apprendimento nei programmi dei vari corsi liceali, risultando sufficiente la riconducibilità delle stesse al livello di formazione, che detti corsi debbono risultare idonei a garantire. (….) Tutte le valutazioni, da effettuare al riguardo, possono essere criticate sul piano politico e programmatico, ma risultano innegabilmente connesse ad un apprezzamento discrezionale, la cui logica non appare intaccabile sotto i profili dedotti. In particolare, per quanto qui interessa, si deve ricordare che il punteggio minimo – pari a 20 – richiesto per l’idoneità, è stato raggiunto da un altissimo numero di candidati, che peraltro le Università non risultano in grado di assorbire, tanto che i punteggi minimi per l’immatricolazione superano, nella maggior parte dei casi, la quota di 60 punti. (…) in sede di giudizio di legittimità – e per quanto qui interessa – non possono ravvisarsi deviazioni, rispetto alla normativa di riferimento, né palese incongruità delle scelte, discrezionalmente effettuate dall’Amministrazione in base alle risorse attualmente disponibili, anche per quanto riguarda il grado di difficoltà della selezione posta in essere”
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 giugno 2018, n. 6478
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N. 06478/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10670/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10670 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cinquemani, [#OMISSIS#] Malossini, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cinquemani in Roma, via Varrone, 9, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Milano, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Talamoni non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della mancata ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’Anno Accademico 2017/2018, all’esito della prova sostenuta in data 5 settembre 2017; Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 28 giugno 2017 n. 476
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. A. Malossini e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, notificato il 4 novembre 2017 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato il negativo esito della prova di selezione per l’accesso al Corso di Laurea in medicina e Chirurgia – anno accademico 2017 – 2018, nella quale ha riportato 53,30 punti, così collocandosi in posizione non utile in graduatoria.
2. – In particolare, la ricorrente aveva indicato, quale prima scelta, il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova, quale seconda scelta l’università di Milano Bicocca, e quale terza scelta l’Università di Milano Statale.
3. – Con un unico motivo di gravame la ricorrente lamenta che, nella batteria di quesiti somministrata ai candidati, elaborata ai sensi del DM 28 giugno 2017 n. 476, erano inserite 20 domande di ragionamento logico, che costituiscono il numero maggiore di quesiti se rapportati al numero di domande per altre materie, [#OMISSIS#] il 33% del totale.
Vi erano, poi, due quesiti di cultura generale; diciotto di biologia; dodici di chimica; otto di fisica e matematica.
Tale struttura della batteria di quiz violerebbe l’art. 4 della legge n. 264 del 1999, il quale prevede espressamente che l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
5. –Con ordinanza n. 65052017 depositata il 5 dicembre 2017 e comunicata il 6 dicembre 2017 è stata respinta l’istanza cautelare ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui trattasi, sia a livello nazionale che nell’ambito di coloro che hanno ottenuto l’ammissione e stanno frequentando il corso accademico di interesse in una delle Università coinvolte nel ricorso (in quanto tra quelle opzionate da parte ricorrente), anche mediante pubblicazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR.
Nell’occasione il Collegio ha disposto che dette pubblicazioni dovessero essere effettuate, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della citata ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) dal primo adempimento.
La pubblicazione risulta effettuata il 30 gennaio 2018, ed il relativo deposito in giudizio il 31 gennaio 2018.
6. – In occasione della pubblica udienza del 23 maggio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
7. – Il gravame è infondato, e va respinto; e per tale ragione il Collegio ritiene di potere prescindere dalle questioni preliminari di procedibilità.
E’ infatti possibile fare utile riferimento, ai fini dell’art. 74 c.p.a. e della definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, a precedenti della Sezione, che si è ripetutamente pronunziata sulla legittimità della batteria di quiz contenente quesiti di logica, verificandone la compatibilità con l’art. 4 della legge n. 2691999 (sentenze n. 101292017 e n. 113122017), osservando che: “L’art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 prevede in effetti, in via molto generale, il “superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline, oggetto dei corsi”; (…) Su tale base non appare prescritto che le conoscenze richieste fossero oggetto specifico di apprendimento nei programmi dei vari corsi liceali, risultando sufficiente la riconducibilità delle stesse al livello di formazione, che detti corsi debbono risultare idonei a garantire. (….) Tutte le valutazioni, da effettuare al riguardo, possono essere criticate sul piano politico e programmatico, ma risultano innegabilmente connesse ad un apprezzamento discrezionale, la cui logica non appare intaccabile sotto i profili dedotti. In particolare, per quanto qui interessa, si deve ricordare che il punteggio minimo – pari a 20 – richiesto per l’idoneità, è stato raggiunto da un altissimo numero di candidati, che peraltro le Università non risultano in grado di assorbire, tanto che i punteggi minimi per l’immatricolazione superano, nella maggior parte dei casi, la quota di 60 punti. (…) in sede di giudizio di legittimità – e per quanto qui interessa – non possono ravvisarsi deviazioni, rispetto alla normativa di riferimento, né palese incongruità delle scelte, discrezionalmente effettuate dall’Amministrazione in base alle risorse attualmente disponibili, anche per quanto riguarda il grado di difficoltà della selezione posta in essere”.
Dalle considerazioni su riportate, che il Collegio non ravvisa motivi per disattendere ne caso in esame, discende il rigetto del motivo.
8. – Le spese possono essere compensate, attesa la limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 12/06/2018