TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 maggio 2021, n. 5686

Assegno di ricerca - Punteggio numerico - Omissione da parte della Commissione della traduzione in termini quantitativi della dei criteri di valutazione fissati dal bando

Data Documento: 2021-05-12
Area: Giurisprudenza
Massima

É illegittimo il giudizio espresso dalla Commissione all’esito di un concorso per l’assegnazione di un assegno di ricerca, quando è violata la regola della necessaria prefissione di “opportuni pesi” al fine di partorire un punteggio dagli indicati criteri di valutazione (voto di laurea, pubblicazioni, altri titoli collegati all’attività svolta quali contratti, incarichi in enti di ricerca, etc.). Nel caso di specie, infatti, nel verbale n. 1 (All. A, produz. ricorr.) non è specificato sulla base di quali elementi concreti e obiettivi i Commissari avrebbero dovuto esprimere il proprio giudizio e valutare e pesare le singole voci: in particolare non risulta specificata alcuna modalità di valutazione né delle “pubblicazioni” e “altri prodotti della ricerca ”, né dei “titoli collegati all’attività svolta”, “ contratti ”, “ borse di studio ” e “ incarichi in enti di ricerca nazionali ed internazionali ” “né risulta indicato alcun criterio con il quale tali variabili sarebbero state ponderate per la concreta attribuzione dei punti”. In altri termini, ciò che ha fatto difetto è stata la determinazione del quantum di incidenza del singolo criterio o indicatore, nell’attribuzione del punteggio; ovvero, in via di ulteriore semplificazione, quanto ciascun criterio abbia pesato nell’ attribuire un determinato punteggio ad ogni candidato e in che modo, in ultima analisi, il criterio stesso si sia trasformato in punteggio.

Il Collegio rammenta al riguardo che è principio generale consolidato in giurisprudenza l’assunto, più volte enunciato anche dalla Sezione ( ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 2 ottobre 2020 n. 10032) secondo cui solo allorché i criteri di valutazione di elaborati concorsuali nonché dei titoli presentati dai concorrenti ad una procedura concorsuale intesa all’attribuzione di utilità di provenienza pubblica – e cioè non solo di conferimento di posti di pubblico impiego ma anche di contratti di ricerca – siano analitici e dettagliati, il giudizio finale può essere espresso con un punteggio, il quale rappresenta l’espressione sintetica e quasi aritmetica del giudizio di merito. Viceversa là dove, come nella specie, il bando di concorso non abbia previsto criteri di attribuzione del punteggio sufficientemente dettagliati ed analitici, può al più sopperire a tale carenza la commissione dettagliando e parametrando criteri di valutazione espressi nel bando in maniera generica. Specie ove il bando contenga come nel caso all’esame, una precisa “mozione d’ordine” rivolta all’organo valutatore, che, in ossequio al richiamato art. 6, avrebbe dovuto infatti attribuire il punteggio valutando le ridette voci curricolari “con opportuni pesi”. Laddove neppure la Commissione abbia predisposto in sede di primo insediamento, e quindi con un atto di portata preliminare onde garantire la par condicio e l’imparziale trattamento di tutti i candidati, una griglia di criteri di valutazione o anche di criteri motivazionali che guidino l’organo collegiale valutatore nella concreta assegnazione ad un candidato di un punteggio anziché un altro, il punteggio numerico non è sufficiente a dar conto del giudizio formulato.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5866 del 2020, proposto da
Chiara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
– del Verbale n. 1 Bando n. 4/2019_Ass_ric prot. 1318/2019 – Prot. 218/2020 VII/1 del 2 marzo 2020, allegato in copia al ricorso sotto la lettera “A”, con cui la Commissione esaminatrice, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento e decreto direttoriale N. 9/2020 Prot. 122/2020 del 4/02/2020 – VII/1 – e composta dai Proff. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si è riunita presso i locali del Dipartimento di studi europei americani e interculturali per prendere visione del bando di concorso n. 4/2019_Ass_ric prot. 1318/2019 e per stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori, per il conferimento di un assegno annuale per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B tipologia II per il SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana moderna e contemporanea).
2) del Decreto (AOO Periferiche) N. 23/2020 Prot. n. 0000399 del 22/05/2020, conosciuto in data 23.05.2020 – [UOR: SI000028 – Classif. VII/1], allegato in copia al presente atto sotto la lettera “B”, con cui la commissione dispone che sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 assegno di ricerca annuale, di cui al bando di concorso n. 4/2019 – categoria B – tipologia II – SSD L-FIL-LET/11 – nell’ambito della ricerca “Romanzo, nazione e cultura pubblica, 1700-1945”, responsabile prof. R. Capoferro, presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali di questa Università, con il Decreto in oggetto è approvata la seguente graduatoria di merito:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (titoli punti 28 – colloquio punti 48) totale punti 76.
Dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] (titoli punti 19 – colloquio punti 45) totale punti 64.
3) Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente anche il Bando di concorso n. 4/2019_Ass_ric prot. 1318/2019 , allegato in copia al presente atto sotto la lettera “C”, ove occorra e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente
e per la declaratoria del diritto di essa ricorrente a che lo svolgimento del concorso sia conforme a quanto stabilito nel bando nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, qualora quest'[#OMISSIS#] risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall’illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell’amministrazione procedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 22 luglio 2020, la ricorrente impugna il verbale n. 1 Prot. 218/2020 VII/1 del 2 marzo 2020, relativo al Bando n. 4/2019 – Ass.ric prot. 1318/2019, con il quale la Commissione esaminatrice si è riunita presso i locali del Dipartimento di studi europei americani e interculturali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per prendere visione del bando di concorso n. 4/2019 citato e per stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del bando stesso e le norme per la prosecuzione dei lavori, per il conferimento di un assegno annuale per lo svolgimento di attività di ricerca di
categoria B tipologia II per il SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana moderna e contemporanea).
E’ altresì gravato il decreto prot. n. 399 del 22 [#OMISSIS#] 2020 (All. B del ricorso) di approvazione degli atti di concorso da parte della Commissione ed in particolare della graduatori di merito che vede il controinteressato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al primo posto con punti 28 per i titoli e 48 per il colloquio e la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] odierna ricorrente collocarsi al secondo posto con punti 19 per i titoli e 45 per il colloquio
Si è costituita in resistenza al ricorso l’Università degli Studi di Roma con comparsa formale dell’Avvocatura generale dello Stato del 1 settembre 2020 depositando una relazione del direttore degli affari legali dell’Ateneo ed altra documentazione.
La ricorrente ha prodotto memoria di replica alla predetta relazione in data 8 settembre 2020.
2. Con Ordinanza 14 settembre 2020 n. 5876 la Sezione accoglieva la comanda cautelare sia per il rilievo del pregiudizio grave ed irreparabile che per la ritenuta sussistenza del fumus [#OMISSIS#] iuris avendo “Rilevato che non pare destituito da fondamento, al sommario esame proprio della fase cautelare, il motivo che denunzia difetto di motivazione a carico delle valutazioni dei candidati operate dalla Commissione [#OMISSIS#] prima fase (antecedente al colloquio), che non appaiono in linea con il bando di selezione, specie in punto di necessaria pesatura delle singole voci di valutazione ivi indicate, che allo stato degli atti non risulta effettuata”.
2.1. Con Ordinanza collegiale 29 marzo 2021 n. 3757 si è disposto che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” depositasse documentati chiarimenti, corredati della relativa documentazione, relazionando in ordine [#OMISSIS#] sviluppi della vicenda procedimentale e sostanziale, [#OMISSIS#] atti assunti e ai provvedimenti adottati a [#OMISSIS#] dell’Ordinanza cautelare n. 5876 dl 14 settembre 2020; e ciò anche in relazione alla limitata durata, annuale, dell’assegno di ricerca per cui è causa e alla già avvenuta stipula con il controinteressato del contratto ad esso accessivo.
2.2. L’Università La Sapienza ha ottemperato in data 23 aprile 2021 rappresentando, con nota del 12 aprile 2021 a firma del Direttore dell’area affari legali, che “In seguito alla suddetta ordinanza cautelare n. 5876/2020, gli uffici del dipartimento SEAI, in ottemperanza al dispositivo, hanno proceduto alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati dalla Dott.ssa Chiara [#OMISSIS#]; con la conseguente interruzione pratica e sostanziale, nei confronti del controinteressato Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del pagamento delle rate di retribuzione dell’assegno di ricerca. In relazione al mese di settembre si è proceduto al pagamento del rateo mensile maturato fino alla data della ordinanza cautelare sopra citata” altresì precisando che l’ordinanza è stata trasmessa in copia al controinteressato dott. [#OMISSIS#].
2.3. Alla Udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta a sentenza.
3. Ritiene il Collegio di dover confermare la valutazione di fondatezza del ricorso già delibata in sede cautelare con l’Ordinanza 14 settembre 2020 n. 5876 più sopra riprodotta.
E’ invero fondata la censura, svolta con il secondo motivo di gravame, ma già anticipata con il primo (nel quale [#OMISSIS#]̀ si lamenta l’omessa considerazione valutazionale del criterio “Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea”) con la quale la ricorrente deduce divetto di motivazione in ordine alle valutazioni dei candidati all’attribuzione dell’assegno di ricerca per cui è causa, effettuate in sede di svolgimento della prima fase di scrutinio, concernente la valutazione dei titoli ed espletata anteriormente alla prova consistente nel colloquio.
3.1. [#OMISSIS#] svolgimento della valutazione dei titoli, in sintesi la ricorrente, rubricando violazione degli artt. 1,2,21-octies, L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza i presupposti difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà e sviamento, si duole che la Commissione non abbia correttamente applicato la [#OMISSIS#] di lex specialis costituita dall’art. 6 del Bando (All. C ricorr.) che stabiliva che:
“I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci :
Voto di laurea;
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea ;
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa.”.
E’ in tal modo fissata la regola della necessaria prefissione di “opportuni pesi” al fine di partorire un punteggio dagli indicati criteri di valutazione (voto di laurea, pubblicazioni, altri titoli collegati all’attività svolta quali contratti, incarichi in enti di ricerca, etc.). Tuttavia nel verbale n. 1 (All. A, produz. ricorr.) non è specificato sulla base di quali elementi concreti e obiettivi i Commissari avrebbero dovuto esprimere il proprio giudizio e valutare e pesare le singole voci. In particolare non risulta specificata alcuna modalità di valutazione né delle “pubblicazioni” e “altri prodotti della ricerca ”, né dei “titoli collegati all’attività svolta”, “ contratti ”, “ borse di studio ” e “ incarichi in enti di ricerca nazionali ed internazionali ” “né risulta indicato alcun criterio con il quale tali variabili sarebbero state ponderate per la concreta attribuzione dei punti”.
Maieuticamente estrapolando il fulcro della per il vero non cristallina esposizione del motivo, individua il Collegio nell’inciso appena riprodotto, il nocciolo della censura dedotta dalla ricorrente, che può riassumersi nell’omissione della ponderazione di tutti i criteri di valutazione suindicati, fissati nel bando, ossia [#OMISSIS#] traduzione in termini quantitativi dei “pondera”, vale a dire dei pesi di ciascuno di essi.
3.2. La così ricostruita doglianza si prospetta fondata.
Invero, a fronte di una chiara disposizione di principio informante il modus operandi della Commissione, in ossequio alla quale “I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci”, queste ultime, indicate in voto di laurea, pubblicazioni, altri titoli collegati all’attività svolta quali contratti, incarichi in enti di ricerca, dovevano essere soppesate mediante la prefissione da parte della stessa commissione, di necessari ed idonei “pondera” (gli opportuni pesi di cui è parola all’art. 6, primo periodo del bando) atti a regimentare l’esercizio della discrezionalità tecnica di valutazione dei titoli, ancorandola a parametri ponderali generanti i punti poi concretamente assegnati ai candidati per ciascuna delle indicate voci nelle quali il bando scomponeva il complesso dei titoli valutabili.
In altri termini, ciò che ha fato difetto è stata la determinazione del quantum di incidenza del singolo criterio o indicatore, nell’attribuzione del punteggio; ovvero, in via di ulteriore semplificazione, quanto ciascun criterio abbia pesato nell’ attribuire un determinato punteggio ad ogni candidato e in che modo, in [#OMISSIS#] analisi, il criterio stesso si sia trasformato in punteggio.
La ricorrente lamenta infatti in via generale la genericità e l’insufficiente grado di dettaglio dei criteri di valutazione, inidonei a consentire il giudizio dei candidati mediante il solo punteggio.
3.3. Il Collegio rammenta al riguardo che è principio generale consolidato in giurisprudenza l’assunto, più volte enunciato anche dalla Sezione ( ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 2 ottobre 2020 n. 10032) secondo cui solo allorché i criteri di valutazione di elaborati concorsuali nonché dei titoli presentati dai concorrenti ad una procedura concorsuale intesa all’attribuzione di utilità di provenienza pubblica – e cioè non solo di conferimento di posti di pubblico impiego ma anche di contratti di ricerca – siano analitici e dettagliati, il giudizio finale può essere espresso con un punteggio, il quale rappresenta l’espressione sintetica e quasi aritmetica del giudizio di merito.
Viceversa là dove, come [#OMISSIS#] specie, il bando di concorso non abbia previsto criteri di attribuzione del punteggio sufficientemente dettagliati ed analitici, può al più, sopperire a tale carenza, la commissione dettagliando e parametrando criteri di valutazione espressi nel bando in maniera generica. Specie ove il bando contenga come nel [#OMISSIS#] all’esame, una precisa “mozione d’ordine” rivolta all’organo valutatore che in ossequio al richiamato art. 6 avrebbe dovuto infatti attribuire il punteggio valutando le ridette voci curricolari “con opportuni pesi”.
Laddove neppure la Commissione abbia predisposto in sede di primo insediamento e quindi con un atto di portata preliminare onde garantire la par condizioni e l’imparziale trattamento di tutti i candidati, una griglia di criteri di valutazione o anche di criteri motivazionali che guidino l’organo collegiale valutatore [#OMISSIS#] concreta assegnazione ad un candidato di un punteggio anziché un altro, il punteggio numerico non è sufficiente a dar conto del giudizio formulato.
Si segnala che anche di recente il [#OMISSIS#] d’appello ha in argomento evidenziato la sufficienza del punteggio numerico solo allorché la commissione esaminatrice abbia prefissato criteri di massima “da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità del giudizio formulato mediante l’attribuzione di un voto numerico”, statuendo che “Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573; negli stessi termini anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 1agosto 2018, n. 4745). 3.4. Nel verbale n. 1 del 2 marzo 2020 (All. A produz. ricorr.) all’esame del Collegio [#OMISSIS#] la quantificazione ponderale di ciascuno dei di criteri di attribuzione dei punteggio meramente menzionati all’art. 6, secondo periodo del bando ma orfani della rispettiva “pesatura” o ponderazione. Non è stato infatti precisato quanti sub punteggi possano generare i singoli divisati criteri.
Invero, con eccezione della voce “voto di laurea” che è stato quantificato in p. 10 in [#OMISSIS#] di lode, 8 per la votazione di 110/110, 6 per votazione inferiore, relativamente alla voce “pubblicazioni e altri prodotti di ricerca”, si prospetta assai generico prevedere “fino a punti 25 su 100”, come pure “Fino a punti 15/100 per altri titoli collegati all’attività svolta, quali contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali; il tutto senza specificare i sub pesi e i sub punteggi per la concreta attribuzione del punto entro il range [#OMISSIS#] indicato.
3.5. Fondata è anche la censura con cui la ricorrente lamenta che la commissione, in sede di valutazione delle pubblicazioni, le ha attribuito 13 punti per una monografia, “un articolo in rivista di fascia A” ed altri due saggi (titoli allegati al ricorso sub D) dei quali uno in rivista ed uno in volume miscellaneo, a fronte, invece, dei 12 punti attribuiti al controinteressato dott. [#OMISSIS#] per una monografia in collaborazione e un articolo in rivista di fascia A (All. E del ricorso).
Non esterna, infatti, la Commissione le ragioni della censurata discrepanza ai danni della ricorrente, la quale per una monografia, un articolo su rivista di fascia A, un altro in rivista ed altro ancora in volume miscellaneo, si è vista riconoscere solo 13 punti laddove al controinteressato sono stati invece attribuiti ben 12 punti per una monografia non a firma esclusiva ma in collaborazione e un solo articolo rivista di fascia A.
Non è stato inoltre spiegato il perché della omessa valutazione di relazioni ad alcuni convegni, presentate dalla dottoressa [#OMISSIS#], come la medesima fondatamente lamenta in chiusura del motivo fin qui scrutinato.
4. In definitiva, al lume delle considerazioni finora svolte, il secondo motivo di ricorso si profila meritevole di considerazione e va conseguentemente accolto.
La diagnosi di illegittimità degli atti esaminati, sotto gli illustrati [#OMISSIS#] di doglianza, assorbe ogni altra doglianza – in disparte la non peregrina doglianza di cui al terzo motivo circa la relazione di quasi totale coautoralità tra il controinteressato e un membro della commissione, coautori dell’unica monografia vantata dal candidato nonché del suindicato articolo in rivista da questi prodotto – consentendo di accogliere il ricorso, con annullamento del verbale n. 1 impugnato e del decreto prot. n 399 del 22.5.2020 recante approvazione della graduatoria di merito del concorso.
4.1. La domanda di risarcimento del danno meramente enunciata nell’epigrafe del ricorso nei termini che seguono “la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, qualora quest’[#OMISSIS#] risultasse soggetto destinatario di assunzione” è, come si può notare, incomprensibile, contraddittoria e generica e non argomentata nell’esposizione motiva e va pertanto dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto
Annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Condanna l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 aprile 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ex art. 25, D.L. n. 137/2020, conv. con L. n. 176/2020 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/05/2021