Requisito imprescindibile per partecipare alla procedura in esame è, pertanto, il conseguimento dell’ASN nel Settore concorsuale in cui è ricompreso lo specifico SSD di afferenza del ricercatore di tipo b), aspirante professore associato (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 2 maggio 2017, n. 5117, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 56344).
Tale assunto trova conferma in una ulteriore decisione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 5050/2018), peraltro richiamata dallo stesso ricorrente, in cui è stato osservato che “in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Ciò all’evidenza riguarda in particolare la fase della valutazione comparativa, non la predisposizione del bando, con cui ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 marzo 2019, n. 3302
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-SSD di afferenza
N. 03302/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04058/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4058 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Falconi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso il suo studio in Roma, via Dandolo, 19a;
contro
Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso lo studio del primo in Roma, piazza di San [#OMISSIS#], 101;
per l’annullamento
dell’art. 9, comma 1-bis, del regolamento di Ateneo sulle chiamate (allegato n. 1);
del verbale del Consiglio di Dipartimento di ingegneria elettronica (d’ora in poi, per brevità, “Dipartimento”) n. 4 del 4 aprile 2017, relativamente al punto 10.1 (allegato n. 2);
del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 7 del 5 luglio 2017, nella parte in cui viene nominata la «commissione istruttoria», prevista dal predetto art. 9, comma 1-bis, del regolamento (allegato n. 3);
del verbale della commissione istruttoria del 21 luglio 2017 (allegato n. 4), di cui il ricorrente è venuto a conoscenza in data 29 settembre 2017 (allegato 4-bis) del verbale del Consiglio del Dipartimento n. 8 del 5 settembre 2017, relativamente al punto 10.1 (allegato n. 5), che ha proposto i componenti della commissione prevista dall’art. 9, comma 2, del regolamento;
del verbale del Consiglio del Dipartimento n. 10 del 6 ottobre 2017, che ha riproposto, in diversa composizione, i componenti della commissione “di valutazione” (allegato n. 5-bis);
del decreto rettorale n. 2081 del 12 ottobre 2017, con il quale è stata nominata la com¬missione prevista dall’art. 9, comma 2, del regolamento (allegato n. 6) dei verbali della commissione “di valutazione”, comprensivi dei loro allegati (allegato n. 7);
della disposizione dirigenziale n. 1493 dell’Il dicembre 2017, con la quale sono stati approvati gli atti della commissione prevista dall’art. 9, comma 2, del regolamento (allegato n. 8);
e sul ricorso incidentale in data 12.3.2018 depositato daBrunettiFrancesca
per l’annullamento
dell’atto di ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale e, per l’effetto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. F. [#OMISSIS#], l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#] e l’Avv. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. A. [#OMISSIS#] per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è ricercatore universitario confermato nel settore concorsuale (“s.c.”) 09/E3, settore scientifico disciplinare (“s.s.d.”) INGINF/01 – Elettronica, in servizio presso il Dipartimento dell’Ateneo resistente.
La controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] era ricercatrice universitaria confermata nei medesimi s.c. e s.s.d., in relazione ai quali aveva conseguito la a.s.n. di professore universitario di seconda fascia, afferente allo stesso Dipartimento.
Quest’ultimo ha attivato una procedura di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia nel s.c. 09/E3, s.s.d. ING-INF/01 – Elettronica, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 1. n. 240 del 2010, alla quale hanno partecipato il ricorrente e la controinteressata, che è risultata vincitrice.
L’art. 9 del regolamento di ateneo, nei casi – come quello in esame – in cui vi sia più di un abilitato all’interno del medesimo Dipartimento, prevede una procedura di chiamata che si svolge attraverso due fasi distinte:
a. in una prima fase, quella disciplinata dal comma 1-bis, in cui viene nominata una «commissione istruttoria», con il compito di effettuare la valutazione comparativa di tutti i candidati, per individuare quello ritenuto “più meritevole”, al fine di sottoporlo ad una ulteriore valutazione;
b. in una seconda fase, il candidato individuato come “più meritevole” dalla «commissione istruttoria» viene sottoposto ad una ulteriore valutazione effettuata dalla commissione “di valutazione”, prevista dal comma 2.
La procedura di chiamata è stata attivata con l’impugnato verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettronica del 4 aprile 2017.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, il ricorrente e la controinteressata hanno ricevuto dal Direttore del Dipartimento, via email, in data 6 giugno 2017, un invito a partecipare alla procedura per la chiamata di un professore di II fascia per il settore concorsuale 09/E3, Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/01 – Elettronica.
Il ricorrente e la controinteressata hanno, quindi, presentato domanda di partecipazione corredata dal curriculum, dalle pubblicazioni scientifiche e da ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione.
Con il verbale del Consiglio del Dipartimento del 5 luglio 2017, è stata nominata la «commissione istruttoria».
Al termine della valutazione comparativa effettuata dalla «commissione istruttoria», di cui al verbale del 21 luglio 2017, l’organo di valutazione ha indicato all’unanimità la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale candidato da sottoporre alla valutazione prevista dall’art. 9 del Regolamento di Ateneo.
Con verbale del Consiglio del Dipartimento del 6 ottobre 2017, è stata individuata la commissione per la ulteriore valutazione della candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nominando i proff. [#OMISSIS#] Ferri, [#OMISSIS#] Bonano e Massimo De [#OMISSIS#].
Quest’ultima commissione, previa determinazione dei criteri di valutazione della candidata, ai sensi del d.m. n. 344 del 2001, ha valutato positivamente la controinteressata.
Gli atti della commissione, infine, sono stati approvati dall’impugnata disposizione dirigenziale n. 1493 dell’11 dicembre 2017.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) in via principale: illegittimità del comma 1-bis dell’art. 9 del regolamento per contrasto con l’art. 97, commi 2 e 4, Cost., con l’art. 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza.
Il comma 1-bis dell’art. 9 del regolamento non garantirebbe il rispetto dei principi di imparzialità, di trasparenza, di obiettività e di pubblicità che dovrebbe caratterizzare le procedure concorsuali come quella in esame, tenuto conto del ruolo decisivo ai fine della chiamata della valutazione della «commissione istruttoria».
L’art. 9 del regolamento di ateneo sarebbe illogico per i seguenti motivi:
a. mentre i membri della commissione “di valutazione” sono nominati con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, i membri della «commissione istruttoria» sono nominati direttamente dal Dipartimento;
b. mentre i membri della commissione “di valutazione” «sono individuati in conformità con l’art. 6, comma 3», in forza del quale «a seconda che il settore concorsuale cui il bando fa riferimento sia incluso nei macrosettori disciplinati dall’allegato A o dall’allegato B al regolamento ministeriale, i componenti della commissione sono individuati tra i professori ordinari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui al suddetto allegato A e in almeno uno degli indicatori di cui al suddetto allegato B», i membri della «commissione istruttoria» sono individuati – intuitu personaee senza motivazione dal Dipartimento, ed il solo requisito che devono possedere è rappresentato dall’essere professori ordinari inquadrati nel macrosettore di pertinenza;
c. alla commissione “di valutazione” si applicano i commi da 4 a 7 dell’art. 6 del regolamento, che invece non si applicherebbero alla «commissione istruttoria»;
d. gli arti. 7 e 8 del regolamento si applicherebbero alla sola commissione “di valutazione” e non anche alla «commissione istruttoria»;
e. il comma 5 dell’art. 9 del regolamento, sulla predeterminazione dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento e su applicherebbe alla sola commissione “di valutazione”, e non anche alla «commissione istruttoria». Mentre la «commissione istruttoria» formulerebbe le proprie valutazioni senza la predeterminazione di alcun criterio.
Il verbale della «commissione istruttoria», incaricata di svolgere la valutazione comparativa dei due candidati:
a. consta di una sola pagina e mezzo;
b. non recherebbe alcuna predeterminazione dei criteri di valutazione, ad eccezione dell’utilizzo del «DataBase Scopus (Elsevier)»;
c. non darebbe conto delle pubblicazioni scientifiche dei candidati nemmeno in termini di giudizi comparativi;
d. riporterebbe il solo indice H-index e il numero di citazioni dei candidati,
d. riporterebbe solo una sintetica descrizione dell’attività didattica;
e. indicherebbe solo un breve passaggio sulla valutazione comparativa.
I candidati avrebbero dovuto essere sottoposti a valutazione comparativa da parte della commissione “di valutazione”, prevista dal comma 2 dell’art. 9, con tutte le garanzie riservate ad essa ed ai suoi componenti.
L’art. 9, comma 1-bis, del regolamento universitario d Tor Vergata non sarebbe conforme ai regolamenti sulle chiamate di sei dei maggiori Atenei statali italiani (Statale di Milano, Statale di Firenze, Alma Mater Studiorum di Bologna, Roma La Sapienza, Roma Tre, [#OMISSIS#] II di Napoli) i quali non prevedrebbero una commissione istruttoria ed una di valutazione, ma una sola commissione;
2) in via subordinata: illegittimità del punto 10.1) del verbale del consiglio del dipartimento del 4 aprile 2017, del verbale della «commissione istruttoria», del punto 10.1) del verbale del consiglio del dipartimento del 5 settembre 2017, dell’allegato 1 (giudizio collegiale) al verbale n. 2 della commissione “di valutazione”, dell’allegato 2 (valutazione idoneità didattica) al verbale n. 3 della predetta commissione e della disposizione dirigenziale n. 1493 dell’11 dicembre 2017 per contrasto con il principio generale espresso dall’art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 240 del 2010, per contrasto con il principio generale del divieto dei così detti “bandi fotografia” nelle procedure dirette all’investitura di pubblici uffici, nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche.
La procedura di chiamata, in base all’art. 24, comma 6, della 1. n. 240 del 2010, avrebbe potuto specificare un profilo di candidato facendo solo esclusivo riferimento al s.s.d. ING-INF/01 – Elettronica, la cui declaratoria, è descritta nell’allegato b) al d.m. 4 ottobre 2000.
A fronte dell’ampia declaratoria del s.s.d., la procedura in esame sarebbe stata ritagliata sullo specifico profilo scientifico della controinteressata, che si caratterizza per le sue ricerche e le sue pubblicazioni in materia di optoelettronica (che costituisce solo una delle numerose “voci” che compongono la declaratoria del s.s.d. in questione), come risulterebbe dai verbali del consiglio di dipartimento del 4 aprile 2017, del 5 settembre 2017 e del 6 ottobre 2017.
Inoltre, nessuno dei tre predetti professori andati in quiescenza, menzionati nel verbale del 4 aprile 2017 avrebbe insegnato optoelettronica, occupandosi prevalentemente di circuiti elettronici e, quindi, di una materia più affine a quella curata dal ricorrente, che non alla optoelettronica;
3) in via ulteriormente subordinata: manifesta illogicità con riferimento alla valutazione comparativa svolta dalla «commissione istruttoria», nonché difetto di istruttoria.
La valutazione comparativa effettuata dalla «commissione istruttoria» sarebbe stata condotta, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, soltanto sulla base di “criteri” meramente quantitativi, senza però che siano stati considerarti alcuni indici quantitativi più rilevanti rispetto a quelli impiegati.
In particolare, non sarebbe stato osservato il criterio dell’essere primo o ultimo autore delle pubblicazioni con più autori (i cui cognomi non vengano indicati in ordine alfabetico). Come risulterebbe dai rispettivi curriculum, mentre il ricorrente è primo autore di dieci articoli su rivista, la controinteressata sarebbe prima autrice di un solo articolo su rivista. Parimenti, mentre il ricorrente risulterebbe ultimo autore di 12 articoli su rivista, la controinteressata sarebbe ultima autrice di soli due articoli su rivista.
Inoltre, mentre il ricorrente sarebbe “corrisponding author” di diciassette articoli su rivista, la controinteressata risulterebbe “corresponding author” di tre articoli su rivista. Ancora il ricorrente risulterebbe “co-corresponding author” di sei articoli su rivista, sempre in relazione a pubblicazioni con pochissimi “co-corresponding author” (due in cinque casi, tre in un caso), la controinteressata sarebbe “co-corresponding author” di cinque articoli su rivista, ma in relazione a pubblicazioni con numerosi altri “co-corresponding author”.
Inoltre, non sarebbe stato considerato il numero di autori; per cui la controinteressata avrebbe pubblicato quasi esclusivamente articoli con un gran numero di autori, mentre il ricorrente avrebbe pubblicato molti articoli con pochi autori.
Né la commissione avrebbe considerato altri titoli del ricorrente, quali: la pubblicazione di articoli su riviste di particolare prestigio, il titolo di Chair di una prestigiosa conferenza internazionale, NGPT 2016, e di una Scuola Internazionale, la pubblicazione di articoli su riviste di eccezionale prestigio sia nell’anno precedente (Advanced Materials, NanoEnergy), sia nell’anno successivo (Nature Communications), il coordinamento di 3 progetti nazionali (IIT Project Seed API NANE; FIRB Futuro in Ricerca 2010; PRIN H20157CCS5X); il titolo di responsabile scientifico di 3 progetti di [#OMISSIS#] internazionale (un progetto europeo FP7-PEOPLE-2010-IIF [#OMISSIS#] Curie; un progetto bilaterale di “Grande Rilevanza” Italia—USA; una borsa Fullbright).
La commissione non avrebbe considerato: che il ricorrente, a differenza della controinteressata, ha pubblicato, sempre come “corresponding author” o ” co-cocorresponding author” articoli su riviste estremamente prestigiose (ad esempio Advanced Materials eNature Communications);
lo svolgimento di ruoli di particolare prestigio a livello internazionale;
il riconoscimento di Honorary AdjunctProfessorpresso la Università Sungkyunkwan (Università coreana).
L’Università degli Studi Roma Tor Vergata e la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
La vincitrice del concorso ha depositato, altresì, ricorso incidentale con il quale contesta l’ammissione alla procedura selettiva in esame del ricorrente.
All’udienza del 6 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. In via preliminare occorre soffermarsi sul ricorso incidentale con il quale la controinteressata contesta che il ricorrente potesse partecipare alla procedura selettiva in esame, atteso che il dott. Falconi all’atto della partecipazione al concorso era in possesso di abilitazione afferente al settore scientifico disciplinare ING-INF/06 nel settore concorsuale 09/G2. Pertanto l’ateneo avrebbe dovuto escludere l’ing. Falconi dalla procedura concorsuale con conseguente inammissibilità del ricorso.
A tal riguardo appare necessario un esame preliminare della disciplina che regola la procedura concorsuale per cui è causa.
La selezione in esame è disciplinata dall’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 che prevede un sistema di chiamata dei professori universitari di seconda fascia dedicato ai ricercatori afferenti al medesimo Dipartimento che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e abbiano ottenuto una valutazione positiva da parte dell’Università.
Per partecipare a tale sistema di chiamata il ricercatore, quindi, deve afferire al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura di chiamata e aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.
2. Il ricorrente afferma di essere ricercatore universitario confermato nel settore concorsuale 09/E3, settore scientifico disciplinare ING-INF/01 – Elettronica” (cfr. ricorso straordinario, pag. 2), tuttavia, sulla base di quanto eccepito dalla controinteressata, dal portale del CINECA, alla data di svolgimento del concorso, il dott. Falconi risultava afferente al settore scientifico disciplinare ING-INF/06 nel settore concorsuale 09/G2 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso incidentale, che si riferisce alla posizione del Falconi al 21.3.2018).
In senso contrario non vale quanto dedotto dall’istante (cfr. memoria del 18.5.2018) secondo cui “soltanto nel ricorso straordinario, e soltanto a causa di una mera “svista” di questa difesa, si indica il s.s.d. ING-INF/01 come quello di appartenenza di [#OMISSIS#] Falconi, mentre quest’ultimo, in effetti, attualmente appartiene al s.s.d. ING-INF/06” (pag. 1).
Quanto sopra, poiché la legge n. 240 del 2010 (art. 18, comma 1, lettera a) consente di specificare il settore concorsuale e le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere e, nel caso di specie, detto settore è stato individuato nel SC 09/E3 – elettronica: per tale ragione non ricorrono i presupposti per procedere alla valutazione del ricorrente, ai fini della chiamata come professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010.
3. La procedura in esame, infatti, è volta alla chiamata di un professore di seconda fascia nel settore ING-INF/01, 09/E3 – elettronica (come di desume dal verbale della seduta del consiglio di dipartimento del 4.7.2017 di indizione della procedura di valutazione), mentre al momento della pubblicazione dell’avviso e dello svolgimento della procedura comparativa il ricorrente era un ricercatore afferente (diversamente da quanto esposto nel ricorso) al settore scientifico disciplinare ING-INF/06, 09/G2 – Bioingegneria.
Tanto è sufficiente per affermare che il ricorrente non potesse prendere parte alla selezione, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti di partecipazione.
4. In senso contrario non valgono le argomentazioni dell’istante, secondo cui l’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 prescriverebbe, per la partecipazione alle procedure in questione, due soli requisiti, di cui dott. Falconi sarebbe in possesso:
1) essere «[…] ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima»;
2) aver «conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16».
L’art. 24, comma 6, infatti, richiama quanto previsto dal comma precedente, prescrivendo che “la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima”, in tal modo la legge assoggetta la chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato del vecchio ordinamento alle regole e al procedimento per la chiamata dei ricercatori del nuovo tipo a tempo determinato.
Ciò premesso non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo cui, per partecipare alla procedura di chiamata, sarebbe sufficiente la mera abilitazione scientifica in una materia appartenente al settore messo a concorso.
L’art. 24, comma 5, della legge L. n. 240/2010 (peraltro richiamato dallo stesso consiglio di dipartimento nella citata seduta del 4.7.2017), invero, disciplina una specifica modalità di immissione nel ruolo dei professori associati, quale è la chiamata diretta, che costituisce l’evoluzione della posizione del ricercatore, il quale a suo tempo è stato scelto dal medesimo Ateneo all’esito di una procedura selettiva indetta con riferimento a uno specifico SC e SSD.
In definitiva, l’accesso alla seconda fascia dei professori universitari dei ricercatori di tipo b) avviene, in applicazione del comma 5 dell’art. 24 della L. n. 240/2010.
Requisito imprescindibile per partecipare alla procedura in esame è, pertanto, il conseguimento dell’ASN nel Settore concorsuale in cui è ricompreso lo specifico SSD di afferenza del ricercatore di tipo b), aspirante professore associato (cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 5117 del 2 maggio 2017, confermata da Consiglio di Stato sez. VI n. 5344 del 20.11.2017).
Tale assunto trova conferma in una ulteriore decisione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 5050/2018), peraltro richiamata dallo stesso ricorrente, in cui è stato osservato che “in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.
Ciò all’evidenza riguarda in particolare la fase della valutazione comparativa, non la predisposizione del bando, con cui ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni”.
5. La contestata procedura selettiva appare in linea con i principi richiamati nella predetta decisione posto che l’ateneo si è limitato a specificare le funzioni che il professore sarebbe stato chiamato a svolgere presso il Dipartimento (facendo mero riferimento al ssd 09/E3), di modo che la valutazione dei candidati è avvenuta secondo i canoni generali del settore scientifico disciplinare, senza che risulti condizionata dalla illegittima predeterminazione “sartoriale” denunciata dall’istante.
6. Ciò premesso la controinteressata ha evidenziato che il ricorrente, alla data di partecipazione alla procedura in esame, afferiva al settore scientifico disciplinare ING-INF/06 nel diverso settore concorsuale 09/G2 – “Bioingegneria” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso incidentale, che si riferisce alla posizione del Falconi al 21.3.2018). Analoghe considerazioni sono svolte dallo stesso ateneo universitario nella propria memoria difensiva (cfr. pag. 5).
L’istante, quindi, non avrebbe potuto partecipare alla selezione in esame che, come si evince dai verbali del 4.4.2017 e 5.7.2017, si riferiva allo specifico settore 09/E3 – “Elettronica”.
7. In proposito l’interessato si è limitato ad affermare (cfr. memoria del 4.1.2019) che “nel frattempo, è tornato ad afferire, in forza del decreto direttoriale n. 1726 del 2018, al s.s.d. ING-INF 01 (a cui aveva già afferito dal 2002 al 2011)”, tale circostanza tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal medesimo ing. Falconi, non può che confermare l’assenza del requisito necessario per partecipare alla selezione in argomento, che doveva essere posseduto alla data quanto meno del 4.7.2017 (di avvio della procedura).
8. In conclusione in base alle considerazione espresse il ricorso incidentale deve essere accolto, con conseguente esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in esame.
Di conseguenza il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, non possedendo il ricorrente un necessario requisito di partecipazione.
10. La novità e la peculiarità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese relative al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata e, per l’effetto, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 12/03/2019