Il provvedimento adottato ex art. 91, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, nei confronti dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale e, quindi, anche solo indagati e non imputati ed applicabile con decreto rettorale anche ai docenti universitari, non ha finalità sanzionatorie, ma costituisce una misura provvisoria finalizzata ad impedire che la permanenza in servizio di un dipendente nelle suddette condizioni possa tradursi in un grave pregiudizio dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione di appartenenza. (TAR Molise, Basilicata, Sez. I, 9 luglio 2008, n. 384).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 maggio 2018, n. 5312
Ricercatori universitari-Provvedimenti disciplinari
N. 05312/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10949/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10949 del 2013, proposto da:
Taranto Colombo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Funari, [#OMISSIS#] Funari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza [#OMISSIS#] n. 4, come da procure in atti;
contro
Università del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Petitto, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Bertoloni, 44, come da procura in atti;
per l’annullamento
del provvedimento del rettore dell’università cattolica del Sacro Cuore nella parte in cui il ricorrente viene riammesso in servizio con esclusione dei compiti assistenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università del Sacro Cuore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. L. Funari, l’Avv. Testi in sostituzione dell’Avv. A. [#OMISSIS#] e l’Avv. M. Petitto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso spedito a notifica il 7 novembre 2013 e depositato il successivo giorno 19, il dottor Colombo [#OMISSIS#] Taranto, dipendente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha impugnato il provvedimento del rettore di quell’Ateneo del 31 luglio 2013, con il quale egli (Dirigente medico ospedaliero e Ricercatore universitario confermato) è stato riammesso in servizio nelle funzioni di Ricercatore universitario confermato per il settore scientifico disciplinare di riferimento, ma con esclusione dell’attività assistenziale, a seguito di cessazione dell’efficacia della sospensione cautelare dallo stipendio e dal servizio pronunziata dal Rettore il 9 luglio 2008 in ragione di un procedimento penale cui il ricorrente era stato sottoposto per fatti connessi al servizio, con misura cautelare personale.
2. – Dopo avere ripercorso l’iter del procedimento e del processo penale (attualmente pendente in appello, a seguito di condanna in primo grado dell’imputato), il dott. Taranto espone di avere già proposto al Giudice Ordinario domanda di condanna dell’Ateneo alla sua riammissione in servizio a seguito della detta sospensione cautelare, e che tale processo si è chiuso con ordinanza del 12 giugno 2012 recante la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Roma – sezione Lavoro, per essere fornito di giurisdizione il Giudice Amministrativo.
3. – Con un unico motivo, il ricorrente denunzia, innanzitutto, che la durata della sospensione cautelare sarebbe stata eccessiva, essendosi protratta dal 4 ottobre 2008 a 31 luglio 2013 senza che ve ne fosse necessità, come emergerebbe da una istanza al GIP formulata dal difensore dell’Università nel procedimento penale, che faceva presente la necessità di pronunziare l’interdizione dell’imputato dal servizio, pena l’obbligo dell’Ateneo di riammettervelo a domanda.
Inoltre, le funzioni assistenziali sarebbero inscindibili dall’attività didattica e di ricerca, e pertanto, il decreto di parziale riammissione in servizio sarebbe illegittimo.
Il ricorrente, in forza di tanto, chiede l’annullamento del decreto rettorale gravato, la condanna dell’Università alla sua riammissione in servizio comprensiva delle attività assistenziali e quella al pagamento della differenza tra la retribuzione comprensiva di detta attività e quella attualmente percepita.
4. – L’ Università Cattolica del Sacro Cuore, costituitasi in giudizio, con memoria ha eccepito il difetto di interesse al ricorso, in quanto nelle more del giudizio il ricorrente ha prodotto presso l’Università un certificato che ne attesta la permanente inabilità lavorativa; ha dedotto che, a seguito di informazioni sui fatti ascritti al ricorrente in sede penale, in data 3 dicembre 2008 l’Ateneo ha iniziato un procedimento disciplinare verso il dott. Taranto, subito sospeso in attesa della definizione di quello penale; e, contestualmente, ha disposto una nuova sospensione del ricorrente dal servizio in via cautelare; infine ha eccepito la infondatezza del ricorso nel merito.
5. – A seguito dello scambio di memorie di [#OMISSIS#] tra le parti il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 21 febbraio 2018.
DIRITTO
1. – Il ricorso è infondato, e va respinto: per tale ragione il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di [#OMISSIS#] formulate dalla resistente.
Ed invero, la durata della sospensione cautelare dal servizio disposta dal rettore il 9 luglio 2008 appare congrua sia con i fatti ascritti in sede penale al ricorrente (che avrebbe ripetutamente ricevuto denaro per attestare il falso), che con il suo stato di persona sottoposta a misure cautelari personali, quali la custodia cautelare (fino al 2 ottobre 2008, cessata per decorrenza dei termini) e poi di obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria, in ragione della permanenza delle ragioni cautelari ravvisata dal GIP.
Tale rilevata permanenza giustifica anche il protrarsi della misura cautelare disposta dall’Ateneo al proprio dipendente, in quanto tale provvedimento, adottato ex art. 91, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 nei confronti dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale e, quindi, anche solo indagati e non imputati ed applicabile con decreto rettorale anche ai docenti universitari, non ha finalità sanzionatorie, ma costituisce una misura provvisoria finalizzata ad impedire che la permanenza in servizio di un dipendente nelle suddette condizioni possa tradursi in un grave pregiudizio dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione di appartenenza. (T.A.R Basilicata sez. I 9 luglio 2008 n. 384).
2. – E’ infondato anche l’assunto per cui il decreto impugnato sarebbe illegittimo per non avere tenuto conto che le attività assistenziali sarebbero, per i ricercatori, inscindibili da quelle didattiche e di ricerca.
Come già affermato dalla Sezione in un precedente specifico (sentenza n. 55442014), il secondo comma dell’art. 5 d.lgs. 5171999 prevede che “Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca”.
Con sentenza n. 712001 la Corte Costituzionale ha affermato che siffatta inscindibilità attiene soltanto “alla qualità delle prestazioni rese dal sanitario universitario ed alla loro concreta modalità di esercizio, imponendo il coordinamento delle due attività, non già la loro unificazione”.
Pertanto, l’esistenza di un preciso nesso funzionale tra attività assistenziale, da un lato, ed attività didattica e di ricerca, dall’altro, non preclude al Legislatore di modulare in concreto, nell’esercizio della sua discrezionalità, ampiezza e modalità di svolgimento dell’attività assistenziale dei medici universitari.
Da ciò deriva che l’incardinazione del medico che svolge attività assistenziale in un dato dipartimento non è condizione imprescindibile del suo impiego nell’ambito di tale struttura.
3. – dal rigetto della parte demolitoria del ricorso deriva anche il rigetto delle domande risarcitorie e di condanna alla riammissione in servizio con riferimento all’attività assistenziale.
4. –Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che forfetariamente liquida in euro 3.000,00 (tremila0) oltre IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 14/05/2018