TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 novembre 2018, n. 11070

Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità del ricorso

Data Documento: 2018-11-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo (c.p.a.), anche la sola violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio determina l’improcedibilità del ricorso, atteso che l’art. 49, comma 3, c.p.a. cit., assegna al giudice la fissazione di tale termine e dispone che lo stesso provveda ai sensi del precedente art. 35 “se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato”, attribuendo così distinta rilevanza al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2015 n. 2147 ).

Contenuto sentenza

N. 11070/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10098/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10098 del 2017, proposto da: 
Liberati [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Scrocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 57, come da procura in atti; 
contro
Universita’ degli Studi Roma Foro Italico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Nitti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bello, Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Del Vecchio in Roma, viale [#OMISSIS#] Mazzini 73, come da procura in atti; 
Chiara Marocco, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli [#OMISSIS#] 288 come da procura in atti; 
e con l’intervento di
ad opponendum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101 come da procura in atti; 
per l’annullamento
del bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport, 33° ciclo – a.a. 2017-2018, prot. 17/004458-GEN 11.7.2017, presso l’Università di Roma “Foro Italico”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’niversita’ degli Studi di Roma Foro Italico, di [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e di Chiara Marocco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. E. Scrocca, Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#] solo nella chiamata preliminare, Avv. B. Carbone (anche in sostituzione dell’Avv. S. Nitti) nella chiamata preliminare, Avv. G. [#OMISSIS#] e Avv. L. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 9 – 11 ottobre 2017 e depositato il successivo giorno 23, la dottoressa [#OMISSIS#] Liberati ha impugnato il negativo esito della procedura per l’ammissione al dottorato di ricerca in Scienze del Movimento umano e dello sport per l’anno 20172018, procedura indetta dall’Università di Roma “Foro Italico” con bando in data 1 gennaio 2017.
Nell’impugnativa si prospettavano le seguenti argomentazioni difensive:
1) eccessivo punteggio assegnato dalla Commissione ai progetti di ricerca sul totale dei punti disponibili e violazione del principio di segretezza, con riferimento ai medesimi progetti (sotto il profilo del momento in cui la Commissione aveva potuto prendere cognizione degli autori e sotto quello della modificabilità degli elaborati, inviati dai candidati tramite posta elettronica);
2) insufficienza del voto numerico assegnato a tali elaborati, in affermata assenza di una esauriente griglia di valutazione, nonché erroneità della valutazione, pari a sette, assegnata alla dottoressa Liberati;
3) illegittimità dell’atto di nomina della Commissione per asserita inadeguatezza dei profili professionali di taluni Commissari;
4) danno erariale connesso alla illegittima attribuzione delle dodici borse di studio da assegnare ai vincitori.
La ricorrente ha altresì richiesto il risarcimento dei danni, asseritamente patiti a causa degli atti impugnati.
2. – Si sono costituiti in giudizio l’Ateneo intimato e la controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame.
3. – Con ordinanza n. 6511 del 5 dicembre 2017 il Collegio ha ritenuto necessario disporre, a cura della ricorrente, l’integrazione del contraddittorio con tutti i concorrenti presenti in graduatoria, mediante notifica individuale da effettuare nel termine perentorio del 15 dicembre 2017, con deposito della relativa prova entro il 20 dicembre 2017.
La ricorrente ha richiesto le notificazioni verso i controinteressati in data 13 dicembre 2017, ma ha depositato le relative risultanze soltanto in data 15 gennaio 2018, dopo la scadenza del termine all’uopo fissato dal Collegio.
4. -Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 21 febbraio 2018 (nella quale è stato dato avviso alle parti di una possibile causa di improcedibilità ex art. 73, comma III, c.p.a.).
5. – L’impugnativa, per quanto riguarda la domanda di annullamento, deve in effetti essere dichiarata improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo (c.p.a.), rilevando in tal senso anche la sola violazione del termine per il deposito della prova dell’integrazione del contraddittorio, atteso che l’art. 49, comma 3, c.p.a. cit. assegna al giudice la fissazione di tale termine e dispone che lo stesso provveda ai sensi del precedente art. 35 “se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato”, attribuendo così distinta rilevanza al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati; (Consiglio di Stato sez. III 27 aprile 2015 n. 2147 ).
In rapporto a quanto sopra, non può essere ritenuta prova sufficiente la produzione, avvenuta in data 18 dicembre 2017, di una semplice attestazione dell’UNEP presso la Corte d’Appello di Roma di una ricevuta di notifica a ventidue soggetti, dei quali, tuttavia, non sono specificate neppure le generalità, anche in considerazione del fatto che (a parte la componente della Commissione professoressa Donatela [#OMISSIS#]) solo una dei controinteressati da intimare (dottoressa Chiara Marocco) si è costituita; ugualmente insufficienti risultano le prodotte fotoriproduzioni delle relate di notifica alla Università intimata, nonchè della cartolina di ricezione della notifica da parte del solo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Per tre controinteressati, inoltre, la stessa ricorrente ha affermato, nella memoria conclusionale, la necessità di reperire un indirizzo diverso da quello fornitole dall’Amministrazione resistente; la relativa ricerca, tuttavia, costituiva onere a carico della medesima ricorrente, da assolvere mediante ordinarie ricerche anagrafiche, condotte nei termini o, eventualmente, previa motivata richiesta di proroga dei termini stessi. Tali adempimenti, non presentando ragioni di incertezza e non essendo stati disattesi per gravi impedimenti di fatto, tempestivamente rappresentati, non consentono il riconoscimento dell’errore scusabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c.p.a.
6. – L’improcedibilità dell’azione di annullamento, tuttavia, non esime il Collegio dall’esame della domanda di condanna al risarcimento dei danni, che – a norma dell’art. 30 c.p.a. – ha carattere autonomo, potendo essere proposta anche a prescindere dal richiesto annullamento dell’atto lesivo. Nella situazione in esame, infatti, la ricorrente ha chiesto che questo TAR “condanni l’Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica o per equivalente dei danni ingiusti inflitti…., nella misura, comunque non inferiore a € 40.915,41, che sarà quantificata nel prosieguo del giudizio, nonché al risarcimento del danno biologico e morale ed esistenziale, nella misura che pure sarà dimostrata nelle more del presente procedimento.”
Tale domanda resta dunque ammissibile, ma risulta infondata e va respinta.
Anche equiparando, infatti, l’improcedibilità della domanda di annullamento alla scelta di non presentare tale domanda, non può essere ignorato quanto prescritto dall’art. 30, comma 3 c.p.a., secondo cui “nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Mediante tale norma è stata superata (o, quanto meno, temperata) la c.d. pregiudiziale amministrativa (ovvero, la condizione di inammissibilità in [#OMISSIS#] della domanda risarcitoria, se non previo annullamento dell’atto, che si assume lesivo).
L’assenza della domanda di annullamento tuttavia (o il mancato accoglimento della stessa per ragioni di [#OMISSIS#]) – secondo il disegno del codice del processo amministrativo, che sul punto ha dato continuità (pur senza citarle espressamente) alle previsioni dell’art. 1227 c.c. – non è senza conseguenze sul piano risarcitorio; al contrario, come evidenziato, in particolare, nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 23 marzo 2011, il problema del mancato annullamento è stato spostato dal piano dell’ammissibilità in [#OMISSIS#] a quello del merito della pretesa, con riconosciuta possibilità di individuare, attraverso l’esame del fatto e del comportamento delle parti, una serie causale autonoma, idonea a cagionare il danno stesso, al di là del carattere antigiuridico del provvedimento lesivo (con conseguente esclusione – e non mera riduzione – del risarcimento, come previsto dall’art. 1227, primo comma, cod. civ,).
In particolare l’Adunanza Plenaria, nella pronunzia sopra citata, ha osservato per quanto qui rileva che:
– l’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, al secondo periodo, evoca implicitamente l’art. 1227, comma 2, del codice civile, per cui l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno, evitabile con l’ordinaria diligenza;
– detta norma processuale afferma pertanto la regola, secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede e al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni altrimenti evitabili secondo il canone della causalità civile, imperniato sulla probabilità relativa (secondo il criterio del “più probabilmente che non”), recide, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili;
– il comportamento cooperativo esigibile dal danneggiato è tale in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche dalla vittima di una condotta illecita, alla stregua del canone di buona fede di cui all’art. 1175 e 1375 cod. civ. e del principio di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 della Costituzione;
– deve essere condotto, pertanto, un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui era tenuto, secondo regole di correttezza, così circoscrivendo il danno entro agli effetti dell’altrui colpa e secondo il canone dell’auto-responsabilità, di modo che (in accoglimento di una interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2 dell’art. 1227) il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall’aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno);
– anche scelte processuali di tipo omissivo possono, pertanto, costituire comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno, laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica di cui si è detto, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno.
Nel caso in esame, col ricorso n. 10098, notificato in data 11 ottobre 2017, erano state contestualmente proposte azione di annullamento e azione di condanna, con richiesta di sospensione del bando impugnato, emesso in data 11 luglio 2017. Per la decisione sull’istanza cautelare, la camera di consiglio era fissata prima per il 22 novembre 2017, poi – dopo richiesta di rinvio della ricorrente, a seguito dell’atto di intervento depositato – per il giorno 4 dicembre 2017. In quest’ultima data il difensore della medesima ricorrente dichiarava a verbale che l’istanza cautelare doveva ritenersi “limitata alla richiesta di integrazione del contraddittorio e ad una sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito”; il medesimo difensore dichiarava altresì che, in sede di udienza, la domanda della parte ricorrente si sarebbe limitata “alla richiesta di risarcimento del danno, non essendovi più “interesse all’immatricolazione”.
Di fatto poi, come già in precedenza ricordato, l’integrazione del contraddittorio non andava a buon fine, ma in ogni caso l’inefficacia dell’azione costituiva solo circostanza aggiuntiva, in rapporto ad una condotta processuale sostanzialmente censurabile, poichè incerta in ordine ai reali obiettivi perseguiti. Occorre considerare infatti che, in occasione della camera di consiglio del 4 dicembre 2017, parte ricorrente aveva manifestato difetto di interesse all’accoglimento della domanda di annullamento, quando ancora, con gli strumenti propri del processo cautelare, sarebbe stato possibile ottenere il bene della vita, formalmente oggetto dell’impugnativa. L’interessata pertanto – senza comunicarne in alcun modo le ragioni – abbandonava il conseguimento del dottorato, senza tuttavia rinunciare all’annullamento della procedura, al riguardo indetta, insistendo per il coinvolgimento di tutti i soggetti controinteressati e, pur avendolo ottenuto, senza portarlo a buon fine, con condotta processuale ulteriormente carente.
Ne consegue che la complessiva condotta della ricorrente, in quanto volontariamente ostativa alla possibile rimozione giudiziale (con effetti ex tunc) degli atti ritenuti dannosi, [#OMISSIS#] il nesso causale fra i prospettati vizi del bando e la segnalata lesione dell’interesse legittimo della ricorrente stessa a corrette regole concorsuali (queste ultime, sostanzialmente, addotte quasi a pretesto dell’intento risarcitorio, benchè il danno fosse evitabile con una più lineare condotta processuale: cfr. anche, per il principio, Cass. Civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2483).
7. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per quanto attiene alla domanda di annullamento, mentre risulta infondato, con riferimento a quella di risarcimento dei danni.
La peculiarità della vicenda, tuttavia, induce all’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) in parte dichiara improcedibile ed in parte respinge il ricorso in epigrafe, nei termini precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 15/11/2018