L’ omessa sottoscrizione deve ascriversi a mera irregolarità sanabile, sicchè la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 4150
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica
N. 04150/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11176/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11176 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Vitali, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] Saeli, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Genova, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto preso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di annullamento della prova di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina, anno accademico 2016/17, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando),
in subordine, per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli Studi di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Pozzi, in sostituzione degli Avv.ti S. [#OMISSIS#], F. Leone e G. Saeli, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Vitali in data 6 settembre 2016 sosteneva presso l’Università degli Studi di Milano il test di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, conseguendo il punteggio di 66,60.
All’interessata tuttavia veniva annullata la prova, ex punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016, per la mancata sottoscrizione, in calce alla scheda anagrafica, della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.
La studentessa impugnava allora la cennata determina, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando), deducendo la violazione degli artt.1 e ss. della Legge n.241 del 1990, dell’art. 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per difetto di proporzionalità, irragionevolezza e arbitrarietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti.
La ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
Il candidato veniva identificato all’ingresso in aula, prima dell’inizio della prova, con verifica dei suoi dati; sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate due etichette col medesimo codice alfanumerico; la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva quindi di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore; trattasi dunque di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato; non c’era poi contestazione sui dati anagrafici.
Veniva in via subordinata richiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Con decreto n.6435 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Università degli Studi di Milano e Genova si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’inammissibilità in [#OMISSIS#], per difetto di notifica ad almeno un controinteressato nonchè per contrasto tra petitum e causa petendi e nel merito l’infondatezza.
Con ordinanza n.6895 del 2016 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio, cui seguiva tempestivo riscontro.
La ricorrente depositava documentazione comprovante l’immatricolazione al corso di laurea in medicina, anno accademico 2016/17, deducendo in [#OMISSIS#] la cessata materia del contendere, con stabilizzazione degli effetti prodotti, anche ex art.4, comma 2 bis del D.L. n.115 del 2005 (conv. in Legge n.168 del 2005).
Il Ministero segnalava che l’interessata risultava immatricolata in esecuzione della misura cautelare.
Con ordinanza n.9462 del 2017 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
La ricorrente dava riscontro a detta ordinanza e con successiva memoria ribadiva i propri assunti in [#OMISSIS#] e nel merito.
Nell’udienza del 10 gennaio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni di [#OMISSIS#] di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione resistente, destituite di fondamento e dunque da respingere, dal momento che il gravame risulta tempestivamente notificato anche alla Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (cfr. deposito del 15 dicembre 2016) e che l’impugnativa appare rivolta unicamente avverso l’atto di annullamento della prova della ricorrente e gli atti presupposti in parte qua, non mirando a travolgere l’intera procedura.
Deve inoltre essere respinta anche la richiesta in [#OMISSIS#] della ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere, giacchè l’Amministrazione ha disposto l’immatricolazione della stessa solo in esecuzione di una misura cautelare, assunta nelle more della pronuncia della sentenza che deve definire il giudizio (cfr. già sul punto TAR Lazio, III, n.10129 del 2017 e poi, più diffusamente, nn.448 e 451 del 2018); né può invocarsi l’applicazione dell’art.4, comma 2 bis del D.L. n.115 del 2005 (conv. in Legge n.168 del 2005), ai fini di una declaratoria di improcedibilità dell’impugnativa, trattandosi di normativa di carattere eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, riferita quindi unicamente ad abilitazioni professionali o titoli (cfr. ancora TAR Lazio, III, nn.448 e 451 del 2018); ne discende che per la stabilizzazione degli effetti prodottisi è necessario l’accoglimento del ricorso con sentenza.
Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Invero, premesso che i candidati ammessi a sostenere il test venivano identificati prima dell’inizio della prova, è necessario evidenziare al riguardo che sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate, a cura del candidato stesso, due etichette col medesimo codice alfanumerico; che quindi la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore.
Giova pertanto rilevare in proposito che trattasi di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato e non risultando poi in concreto alcuna contestazione sui dati anagrafici (cfr. in termini TAR Lazio, III, nn.10922 e 12650 del 2017).
Resta assorbita, per difetto di rilevanza, la pretesa risarcitoria, formulata in via subordinata.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.11176/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 16/04/2018