TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 4160

Procedura concorsuale posto Professore associato-Chiamata diretta-Rinnovo valutazione

Data Documento: 2018-04-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Rinnovo valutazione, non avendo la nuova commissione provveduto ad esaminare  tutti gli elementi di valutazione contenuti nella sentenza di annullamento.

Contenuto sentenza

N. 04160/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10532/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10532 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Moci, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] de’ Cavalieri, 11; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bologna, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CUN – Consiglio Universitario Nazionale, non costituito in giudizio; 
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, III, n.7376 del 2017, di annullamento, ai fini del riesame, della nota ministeriale del 2 febbraio 2017, con la quale veniva ritenuta inammissibile la proposta di chiamata diretta a Professore associato presso l’Università degli Studi di Bologna, formulata dal predetto Ateneo, con richiesta di accertamento di nullità dell’atto di riesame del 31 luglio 2017, di nomina, all’occorrenza, di un commissario ad acta, di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito e al pagamento di una penalità di mora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. J. Ferracuti, in sostituzione dell’Avv. A. Celotto, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.7376 del 2017, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. [#OMISSIS#] Moci, veniva annullata la nota ministeriale del 2 febbraio 2017, con la quale era ritenuta inammissibile la proposta di chiamata diretta a Professore associato dello stesso presso l’Università degli Studi di Bologna, formulata dal predetto Ateneo.
Il Tribunale ordinava all’Amministrazione il riesame della questione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
La predetta rivalutazione doveva fondarsi sui seguenti elementi: alla luce della tabella di equipollenza dei titoli accademici italiani e stranieri, la posizione di “Maitre de Conferences” corrisponde sia a quella di Ricercatore sia a quella di Professore associato; la effettiva assimilabilità a una o all’altra posizione deve essere effettuata sulla base del curriculum dell’interessato; a tali fini non è irrilevante il fatto che il ricorrente abbia, nelle more, ottenuto proprio l’abilitazione a Professore di II fascia nella procedura relativa alla tornata 2012.
Con nota del 31 luglio 2017 il Ministero, sulla base del parere del 12 luglio 2017 del CUN, ribadiva il proprio orientamento negativo in ordine alla richiesta in esame, atteso che la posizione di “Maitre de Conferences”, per il primo triennio, è assimilabile a quella di Ricercatore e non di Professore associato; l’Amministrazione specificava al riguardo che nel periodo in questione 2013-2016 l’interessato aveva svolto attività didattica soprattutto in forma di corsi di esercitazioni, di ridotta autonomia e responsabilità, con l’unica eccezione di due corsi nel 2015 di tipologia e durata imprecisate.
Il Sig. Moci presentava allora ricorso per l’ottemperanza, deducendo la violazione dell’art.1, comma 9 della Legge n.230 del 2005, dell’art.2 del D.M. n.662 del 2016, degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., dell’art.41 della Carta di Nizza nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, violazione ed elusione di giudicato.
L’interessato in particolare ha fatto presente che non era stata considerata l’abilitazione a Professore di II fascia e né tenuto in conto l’Istituto di appartenenza, procedendosi dunque ad un riesame senza rivalutazione del curriculum nella sua interezza.
Il ricorrente ha sostenuto inoltre che l’elemento relativo all’attività didattica non era decisivo e che comunque erano state svolte docenze di rilievo; che l’atto di riesame emesso era dunque nullo per violazione ed elusione di giudicato.
Venivano altresì richieste la nomina, all’occorrenza, di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al risarcimento del danno subito, ex artt.112, comma 3 c.p.a. e al pagamento della penalità di mora di cui all’art.114, comma 4e c.p.a..
Il Ministero e l’Università si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con memoria l’Amministrazione statale illustrava l’infondatezza nel merito del ricorso.
Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, come agevolmente evincibile dalla lettura degli atti di causa, l’Amministrazione ha provveduto al riesame della proposta di chiamata diretta a Professore associato dell’interessato, senza considerare tutti gli elementi di valutazione contenuti nella suindicata sentenza n.7376 del 2017 e, in particolare, l’intero curriculum, con l’Istituzione di appartenenza, e la conseguita abilitazione a Professore di II fascia nella tornata 2012 (cfr. all.1, 8, 2 al ricorso).
Ne discende la nullità del riesame ministeriale del 31 luglio 2017, per violazione ed elusione del giudicato, ex art.21 septies della Legge n.241 del 1990 (cfr., in ultimo, TAR Lazio, III, n.3613 del 2017).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dovrà quindi procedere al riesame della proposta di chiamata diretta a Professore associato, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso inutilmente il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con ulteriore termine di adempimento di giorni 30 (trenta), decorrente dalla scadenza del precedente; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa presentazione di idonea documentazione, con separato decreto.
Vanno di contro respinte le ulteriori richieste, relative alla pretesa risarcitoria e alla penalità di mora, formulate rispettivamente ai sensi degli artt.112, comma 3, 114, comma 4e c.p.a.: la prima per genericità e perché comunque residua un apprezzabile margine di incertezza nella valutazione tipicamente tecnico-discrezionale sottesa al giudizio di riesame dell’Amministrazione in ordine all’assimilabilità della posizione di “Maitre de Conferences” a quella di Professore associato; la seconda perché in ogni caso il predetto Soggetto pubblico ha provveduto a emettere sulla questione la nota, sia pure nulla, del 31 luglio 2017.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza dell’Amministrazione statale e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.10532/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’ottemperanza al giudicato nei modi e termini di cui in motivazione.
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno e al pagamento della penalità di mora.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 16/04/2018