Nell’ambito dei concorsi universitari, la giurisprudenza amministrativa – tenuto conto del carattere ristretto e circoscritto del mondo accademico, in cui è frequente l’esistenza di rapporti tra componenti della commissione e candidati (spesso appartenenti, come nel caso di specie, allo stesso settore disciplinare) – è pressoché consolidata nell’affermare che “la collaborazione professionale, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti, esaminatore e candidato, di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario”, chiarendo come “perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, reputandosi a tal fine rilevante e decisiva (solo) la circostanza che il rapporto tra un commissario e un candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4015/2013 nonché, più recentemente, n. 179/2019).
Ne discende, pertanto, come la constatazione di rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri di una commissione e i candidati non costituisca, di per sé, vizio della procedura concorsuale né alteri la par condicio tra i candidati.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2019, n. 4929
Procedura concorsuale posto Professore-Art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Incompatibilità-Coautore
N. 04929/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11448/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11448 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] Paisiello, n. 55;
contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], n. 2;
per l’annullamento
– della disposizione dirigenziale n. 854 del 1° agosto 2018, pubblicata in pari data, di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, ad un posto di professore universitario di ruolo, di prima fascia, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale per il settore concorsuale 06/F1 – settore scientifico disciplinare MED/28;
– del verbale del Consiglio di Dipartimento del 7 agosto 2018 di approvazione della proposta di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a ricoprire un posto di ruolo di prima fascia presso il suddetto Dipartimento, per il settore concorsuale 06/F1 – settore scientifico disciplinare MED/28;
– del verbale della seduta del 4 luglio 2018 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale di approvazione degli atti della Commissione, di espressione del parere favorevole alla proposta della medesima Commissione e di indicazione del candidato ritenuto idoneo;
– dei verbali n. 1 e 2, rispettivamente del 13 giugno 2018 e 25 giugno 2018, dei lavori della commissione istruttoria del 25 giugno 2018 relativi alla definizione dei criteri per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed, eventualmente, della lex specialis relativamente alla definizione dei criteri de quo;
– del verbale della seduta del 3 [#OMISSIS#] 2018 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale di sostituzione dei membri della commissione istruttoria e del verbale della seduta del 14 marzo 2018 dello stesso Consiglio di nomina dei componenti della Commissione istruttoria;
– ove occorrer possa ed, in parte qua, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010”, approvato con d.r. n. 175 del 16 gennaio 2013 e da [#OMISSIS#] modificato con d.r. n. 1761 del 2 agosto 2016;
– di ogni altro atto, conosciuto e non conosciuto, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugna gli atti relativi alla procedura valutativa indetta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 26 settembre 2017 per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale “06/F1”, settore scientifico disciplinare “MED/28”, da individuare mediante la chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, [#OMISSIS#] parte in cui il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato all’unanimità ritenuto maggiormente titolato rispetto al ricorrente ed ha, poi, superato con esito positivo la valutazione di idoneità, sostenendo come il relativo procedimento si sia svolto “in violazione dei più basilari principi normativi in materia concorsuale indicati dalla giurisprudenza”.
In particolare, il ricorrente chiede, dunque, l’annullamento dell’intera procedura selettiva, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. “Illegittima composizione della Commissione istruttoria – Violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010 – Violazione dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori – Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione”, lamentando a tal proposito che:
– la Commissione Istruttoria nominata fosse composta da tutti membri interni all’Ateneo, afferenti al medesimo Dipartimento, in contrasto con la delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento del Programma Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
– un componente di tale Commissione Istruttoria non fosse professore di prima fascia bensì un professore straordinario, come tale impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione istruttoria ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, delRegolamento di Ateneo;
– il [#OMISSIS#] della Commissione Istruttoria risulti “coautore” di “numerosissimi lavori scientifici” con il controinteressato nonché collabori con quest’[#OMISSIS#] anche in “alcuni progetti scientifici, già finanziati, e attualmente in corso”;
2. “Violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, disparità di trattamento, arbitrarietà, ingiustizia manifesta”, in relazione all’aver la Commissione Istruttoria fissato i criteri di valutazione della chiamata solo dopo aver preso conoscenza dei candidati, con conseguente alterazione delle paritarie condizioni dei candidati, attesa la previsione, tra gli indicatori, del requisito dell’attività clinico – assistenziale prestata dai candidati “in quanto … direttamente connesso con la [#OMISSIS#] età anagrafica” del controinteressato, contestandone, altresì, anche l’utilità ai fini della valutazione delle capacità didattiche e scientifiche dei candidati.
L’Ateneo resistente si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità della procedura c.d. “ a chiamata diretta” per cui è causa, in ragione della sua peculiarità quale “selezione interna alla singola università” riservata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e che siano già in servizio presso l’Ateneo che procede alla chiamata, con conseguente ampia autonomia regolamentare delle università in merito alla relativa disciplina.
Anche il controinteressato si costituiva in giudizio, evidenziando la palese infondatezza delle censure formulate e, in particolare, in merito alla contestata composizione della Commissione Istruttoria, come essa fosse titolare di una mera funzione consultiva nei confronti del Dipartimento interessato e come la valutazione di idoneità del controinteressato sia stata poi eseguita da una diversa Commissione Esaminatrice, nominata dal Rettore e composta da tre professori ordinari nessuno dei quali appartenente ai ruoli dell’Università “Tor Vergata”, in conformità a quanto successivamente stabilito [#OMISSIS#] delibera A.N.A.C. invocata dal ricorrente (la n. 1208 del 22 novembre 2017), comunque non applicabile al [#OMISSIS#] di specie in quanto successiva all’avvio della procedura per cui è causa, attivata con delibera del Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale del 26 settembre 2017.
La Sezione con ordinanza cautelare n. 6642/2018 fissava, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza di trattazione di merito del ricorso.
Seguivano ulteriori memorie difensive di tutte le parti, in cui ciascuna ribadiva le argomentazioni già svolte.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2019 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
La procedura valutativa per cui è causa è stata indetta dall’Ateneo resistente utilizzando quel peculiare meccanismo di reclutamento previsto al citato art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, che consente, infatti, alle università di ricoprire i posti vacanti di professore ordinario e associato, ricorrendo ad una procedura – alternativa rispetto a quella concorsuale, prevista al precedente art. 18, e straordinaria, in quanto consentita solo “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo” – riservata [#OMISSIS#] “interni” ovvero ai professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica e che siano già incardinati presso l’Ateneo che la indice.
Tale procedimento c.d. “a chiamata diretta” si risolve, dunque, in un meccanismo agevolato di accesso al ruolo di professore ordinario e associato, partecipando il soggetto non a una procedura comparativa, aperta a più candidati e indetta con un bando di pubblico concorso, bensì a una procedura valutativa, riservata ad un ricercatore o professore già in servizio presso l’Università e da quest’[#OMISSIS#] autonomamente individuato, che, qualora valutato positivamente, viene, quindi, inquadrato nel ruolo di professore ordinario o associato (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis, n. 3720/2017).
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’intento di dare attuazione (anche) a tale [#OMISSIS#] primaria, si è dotata del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia” (adottato con il decreto rettorale n. 175 del 16 gennaio 2013, successivamente modificato), che stabilisce, per quel che qui interessa, come sia il Dipartimento interessato ad individuare “il candidato da sottoporre a valutazione” (art. 9, comma 1), chiarendo, poi, come “nel [#OMISSIS#] in cui nel Dipartimento vi siano più soggetti in possesso della abilitazione nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa, ai fini della individuazione del candidato da sottoporre a valutazione ai sensi del precedente comma 1, il Dipartimento nomina una commissione istruttoria composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa stessa. La commissione istruttoria valuta i curricula acquisiti, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro elemento utile, e, effettuata la comparazione, propone al Dipartimento, con relazione motivata, il nominativo del candidato ritenuto più titolato da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo comma 2” (art. 9, comma 1 bis).
Il medesimo regolamento prosegue, quindi, prevedendo come, eseguita l’individuazione del candidato, “la (sua) valutazione è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato che ha richiesto la copertura del posto ed è composta di tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l’abilitazione, anche esterni ai ruoli dell’Ateneo o attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE, di cui almeno un professore del settore di abilitazione del candidato” (articolo 9, comma 2); “la commissione formula le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale, nonché in conformità [#OMISSIS#] standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal regolamento dell’Università nell’ambito dei criteri fissati con il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344” (articolo 9, comma 5).
Infine, il successivo art. 10 prescrive che “il Dipartimento approva l’attività della commissione e, con deliberazione motivata, [#OMISSIS#] entro due mesi dal [#OMISSIS#] dei lavori della commissione, propone la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione ovvero decide di non proporre la chiamata” (comma 1) e che “la chiamata è disposta con decreto rettorale” (comma 4).
Orbene, nel [#OMISSIS#] di specie, la chiamata diretta del controinteressato, attesa l’esistenza di più candidati aventi titolo a partecipare alla procedura per cui è causa, è stata caratterizzata, in ragione di quanto stabilito all’art. 9, comma 1 bis, del Regolamento di Ateneo, dallo svolgimento di una presupposta procedura a carattere comparativo, di individuazione del nominativo del candidato da sottoporre, poi, alla valutazione individuale di idoneità.
A fronte di una [#OMISSIS#] primaria che non disciplina l’ipotesi in cui esistano più soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla procedura in questione, l’Ateneo resistente, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, ha, infatti, autolimitato la propria discrezionalità in ordine alla scelta del soggetto da destinare alla chiamata diretta, demandando la propria attività valutativa ad una Commissione Istruttoria appositamente nominata secondo i criteri ivi indicati ed incaricata di proporre al Dipartimento, con relazione motivata, il nominativo del candidato ritenuto più titolato.
Il procedimento per cui è causa si è, pertanto, articolato in due fasi: una prima fase in cui una Commissione Istruttoria interna, incaricata di un’attività istruttoria a supporto del Dipartimento, ha individuato l’aspirante ritenuto maggiormente alle esigenze del Dipartimento medesimo, sulla base di una valutazione comparativa dei titoli e dei curricula degli interessati; una seconda fase in cui, il soggetto individuato è stato sottoposto ad una valutazione individuale di idoneità, eseguita – secondo le direttrici, i criteri, i parametri e gli indicatori stabiliti nel richiamato decreto ministeriale n. 344/2011 (recante “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”) – da una diversa Commissione Esaminatrice, nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento interessato.
Ebbene, le censure di parte ricorrente si riferiscono alla prima di tali fasi e al presupposto Regolamento [#OMISSIS#] parte in cui esso ne [#OMISSIS#] la disciplina.
Poste tali premesse, il ricorso è infondato, non apparendo – alla luce delle considerazioni fin qui svolte – nessuna delle argomentazioni difensive prospettate meritevole di accoglimento.
Ritiene, innanzi tutto, il Collegio che il Regolamento di Ateneo resista alle censure di illegittimità formulate in ricorso, risultando la chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010 come ivi disciplinata, a ben vedere, rispettosa di quei principi generali in tema di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, comuni a tutte le procedure di reclutamento nei pubblici uffici e desumibili, per quel che riguarda il personale universitario, dal regolamento di cui al d.P.R. n. 117/2000.
Il Collegio è, infatti, dell’avviso che l’Università resistente – a fronte di una siffatta [#OMISSIS#] primaria che ammette, in via straordinaria ed eccezionale, un meccanismo di chiamata individuale, non preceduto da alcuna procedura pubblica, di un soggetto già incardinato presso il medesimo Ateneo, nominato professore ordinario e associato alla sola condizione di essere ritenuto, all’esito di una valutazione dei titoli posseduti, a tal fine idoneo – abbia correttamente declinato, nel disciplinare il relativo iter procedimentale, quei canoni di buon andamento, imparzialità e selettività (che, invece, parte ricorrente assume violati), prevedendo che, in presenza di più candidati aventi titolo a partecipare alla procedura di cui trattasi, l’individuazione (espressamente riservata dalla legge all’Università interessata) del soggetto più titolato sia rimessa, entro i limiti di quanto stabilito al citato comma 1 bis, ad una commissione a tal fine nominata, incaricata dello svolgimento di un’attività istruttoria a supporto del Dipartimento interessato, consistente nel valutare comparativamente i [#OMISSIS#] scientifico – professionali degli aspiranti professori, onde pervenire ad una scelta più ponderata del soggetto destinatario della chiamata diretta nonché rispettosa, in presenza di una pluralità di candidature, del fondamentale principio della par condicio.
Se, infatti, da una parte la rinuncia alla massima concorsualità, tipica della procedura aperta, sicuramente non equivale a consentire una forma di reclutamento rimessa a valutazioni “libere” per il tramite di “procedure opache”, dall’altra la peculiarità della modalità di reclutamento di cui si discorre, così come prevista e concepita dal legislatore, impone all’interprete una corretta ponderazione di quei principi di assoluta imparzialità dell’amministrazione con quelle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico sottese alla previsione della procedura di cui si discorre, consistenti nell’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’esterno (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2500/2018).
Orbene, crede il Collegio che il Regolamento in questione, adottato dall’Ateneo resistente in quell’ambito di autonomia che la Costituzione espressamente riconosce alle università, contenga una disciplina di dettaglio della chiamata diretta che, nel tener conto della particolarità ed eccezionalità di tale modalità di reclutamento, ragionevolmente coniuga le regole di trasparenza e imparzialità della selezione con l’essere stata tale procedura concepita dal legislatore come “interna” all’Ateneo medesimo – a cui è, infatti, riservata la ponderata del soggetto da sottoporre a valutazione – prevedendo, nel silenzio della [#OMISSIS#], una specifica procedura comparativa, da svolgersi sole ove siano presenti più soggetti interessati alla chiamata.
Ciò posto, la valutazione comparativa dei titoli e dei curricula dei due candidati (il ricorrente ed il controinteressato) compiuta dalla Commissione Istruttoria appare legittima sotto tutti i [#OMISSIS#] contestati, in quanto eseguita in conformità a quanto – legittimamente – stabilito al citato comma 1 bis dell’art. 9 del relativo Regolamento di Ateneo.
E’, dunque, innanzi tutto destituita di ogni fondamento la censura con cui si lamenta che la Commissione Istruttoria fosse composta solo da membri interni, non rinvenendosi nel citato regolamento alcuna previsione in tal senso, bensì solo che essa fosse “composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale relativo alla procedura valutativa”, e risultando l’appartenenza dei suoi componenti all’Università che indice la procedura conforme all’art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, ivi riservandosi alla discrezionalità dell’Università medesima l’individuazione del nominativo da chiamare.
Il carattere interno di tale Commissione Istruttoria appare, dunque, del tutto coerente con le cennate peculiarità del meccanismo di reclutamento di cui si discorre (di chiamata diretta di soggetti “interni” all’Ateneo) e, in tale contesto, di per sé non contrario al richiamato principio di imparzialità, attesa anche l’assenza di una [#OMISSIS#] ostativa, di rango [#OMISSIS#] o anche solo regolamentare.
Alcun rilievo assume, infatti, al riguardo l’“atto di indirizzo” di cui all’invocata delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017, non soltanto perché successivo all’indizione della procedura e, dunque, ad essa estraneo, in ossequio al principio del “tempus regit actum” – da riferirsi, infatti, all’intera procedura, per l’effetto disciplinata dalle disposizioni vigenti al momento in cui essa ha inizio (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 608/2013) – bensì, anche e soprattutto, in ragione della sua natura di mera raccomandazione, rivolta esclusivamente alle Università (chiamate, pertanto, a darvi attuazione attraverso idonea declinazione nei propri regolamenti) e, dunque, inidonea a porsi essa sola a fondamento della pretesa illegittimità.
A ciò si aggiunga come la composizione (in prevalenza esterna) auspicata dall’A.N.A.C. sia riferita alle “commissioni giudicatrici”, a parere del Collegio identificabili, nell’ambito delle singolari procedure di chiamata diretta, con la Commissione Esaminatrice incaricata della valutazione del candidato (nel [#OMISSIS#] di specie, tutta composta da professori esterni all’Università resistente) e non già, come vorrebbe parte ricorrente, con la Commissione Istruttoria, trovando tale conclusione conferma anche [#OMISSIS#] circostanza che la delibera, ove espressamente si occupa della “procedura di reclutamento valutativa prevista all’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010” [#OMISSIS#] dica in merito, ivi prevedendosi soltanto che “gli Atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono … assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi”.
Deve, inoltre, essere disattesa la doglianza con cui parte ricorrente lamenta che un membro della Commissione Istruttoria non fosse professore ordinario bensì straordinario, non rinvenendosi alcuna [#OMISSIS#] che limiti la partecipazione alle commissioni di valutazione o di concorso ai soli professori ordinari, bensì stabilendo, come già evidenziato, il Regolamento di Ateneo che detta commissione fosse composta da professori “di prima fascia”.
Osserva, infatti, il Collegio come la prima fascia di docenza universitaria ricomprenda sia i professori ordinari che i professori straordinari, avendo (anche) costoro superato la valutazione comparativa per l’accesso a tale prima fascia e non involgendo il loro passaggio ad ordinari una valutazione della capacità scientifica e didattica già in tale sede accertata (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 9023/2004) ed [#OMISSIS#] a presupposto della nomina di componente della Commissione Istruttoria di cui al citato all’art. 9, comma 1 bis.
In tal senso, depone anche il disposto dell’art. 6 del d.P.R. n. 382/1980 (impropriamente richiamato da parte ricorrente), che, infatti, chiarisce come le relative norme che contemplino i professori ordinari debbano intendersi riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario.
Appare ugualmente privo di pregio il motivo di ricorso con cui si contesta la legittimità della composizione della Commissione Istruttoria, in relazione all’aver il [#OMISSIS#] collaborato con il controinteressato, figurando costoro quali coautori di “numerosissimi lavori scientifici” nonché avendo entrambi partecipato ad “alcuni progetti scientifici, già finanziati, e attualmente in corso”, attesa la mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi idonei ad attestare l’esistenza tra i due di un sodalizio professionale e di una rilevante cointeressenza economica.
Nell’ambito dei concorsi universitari, la giurisprudenza amministrativa – tenuto conto del carattere ristretto e circoscritto del mondo accademico, in cui è frequente l’esistenza di rapporti tra componenti della commissione e candidati (spesso appartenenti, come nel [#OMISSIS#] di specie, allo stesso settore disciplinare) – è, infatti, pressoché consolidata nell’affermare che “la collaborazione professionale, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunanza di interessi economici o di [#OMISSIS#] tra i due soggetti, esaminatore e candidato, di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario”, chiarendo come “perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano [#OMISSIS#] stesso ufficio, reputandosi a tal fine rilevante e decisiva (solo) la circostanza che il rapporto tra un commissario e un candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4015/2013 nonché, più recentemente, n. 179/2019).
Ne discende, pertanto, come la constatazione di rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri di una commissione e i candidati non costituisca, di per sé, vizio della procedura concorsuale né alteri la par condicio tra i candidati.
Ebbene, nel [#OMISSIS#] di specie, emerge dagli atti di causa che, i lavori in comune tra il [#OMISSIS#] della Commissione Istruttoria ed il controinteressato siano, anche fronte della vasta produzione scientifica di quest’[#OMISSIS#], pochi (in tutto sei, di cui solo tre nel decennio 2008 – 2017, preso in considerazione ai fini della valutazione comparativa) e, dunque, idonei a denotare una collaborazione tra i due meramente sporadica ed occasionale e come tale incapace di integrare un’effettiva situazione di incompatibilità, secondo quei caratteri di intensità e sistematicità delineati dalla giurisprudenza.
Lo stesso è a dirsi relativamente ai pretesi progetti comuni, risultando [#OMISSIS#] atti una sola collaborazione tra il [#OMISSIS#] della Commissione Istruttoria e il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di natura puramente scientifica e non professionale (tra l’altro coinvolgente una pluralità di figure anche esterne al Dipartimento), con conseguente esclusione, anche sotto tale aspetto, di una possibile situazione di conflitto di interessi, in ragione dell’assenza di una rilevante comunanza di interessi economici.
Appare, poi, manifestamente infondato il motivo con cui parte ricorrente lamenta la fissazione dei criteri di valutazione della chiamatasolo “dopo aver preso conoscenza dei candidati”, atteso che tali criteri (individuati dalla Commissione Istruttoria [#OMISSIS#] prima seduta del 13 giugno 2018), per come è articolata la procedura in argomento, non potevano che essere stabiliti successivamente alla presentazione delle domande e alla consapevolezza di quali fossero i candidati – già noti all’Ateneo ab origine ed invitati dallo stesso Dipartimento a partecipare – costituendo la presenza di una pluralità di interessati il presupposto per l’attivazione della preliminare procedura comparativa e la nomina della Commissione Istruttoria deputata all’individuazione del candidato da sottoporre alla successiva valutazione di idoneità.
A ciò si aggiunga come, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, non risulti che, in concreto, l’individuazione dei criteri adottati sia stata in alcun modo condizionata dai curricula dei candidati, trattandosi di parametri largamente utilizzati nell’ambito delle procedure finalizzate al reclutamento dei professori universitari in area medica (“valutazione attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche”, “valutazione dell’attività didattica” e “valutazione delleattività clinico assistenziali in ambito sanitario”) e non apparendo, diversamente da quanto contestato in ricorso, tale [#OMISSIS#] indicatore connesso alla sola anzianità anagrafica ([#OMISSIS#] per il controinteressato) bensì rapportato – oltre che a “la durata” – a “la congruenza della complessiva attività clinica dei candidati con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura, svolta presso strutture del SSN” nonché a “l’intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità assistenziale svolta” (in tal senso, il verbale del 13 giugno 2018 in atti).
Né la considerazione dell’attività clinico – assistenziale appare, ad avviso del Collegio, irragionevole, quale elemento spesso valorizzato nelle procedure per la chiamata di professori in campo medico, in ragione dell’intima correlazione esistente tra l’attività accademica e di ricerca e l’attività in campo clinico, quest’[#OMISSIS#] non assimilabile, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, alle esperienze professionali eventualmente in possesso dei candidati, riferendosi essa al complesso delle attività diagnostiche e terapeutiche proprie dell’ambito specifico di competenza.
Ciò vale, in particolare, per il settore scientifico disciplinare “MED/28”, oggetto della procedura di cui è causa, compreso nel settore concorsuale “06/F1” denominato “malattie odontostomatologiche”, che, come si legge all’allegato “B” al d.m. 855/2015 (recante la “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”), “si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell’apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta e geriatrica e dell’odontoiatria preventiva e di comunità” ed “ha specifica competenza nei campi della chirurgia orale e speciale odontostomatologica, dell’odontoiatria restaurativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia clinica, odontoiatria pediatrica, parodontologia, implantologia, protesi dentaria, tecnologie protesiche e di laboratorio, materiali dentari”.
Ne discende come la Commissione Istruttoria ragionevolmente abbia previsto tra i criteri di comparazione dei curricula dei due candidati, accanto alla ricerca e alla didattica, anche la “valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario”, quale componente imprescindibile della docenza universitaria medica, specie nel settore considerato, correttamente attribuendogli, a parere del Collegio, lo stesso peso riconosciuto [#OMISSIS#] altri.
Per quanto riguarda, infine, le argomentazioni in ricorso volte a contestare la valutazione comparativa compiuta dalla Commissione Istruttoria, ritenuta “palesemente illogica, contraddittoria e basata su un evidente vizio di istruttoria” nonché priva di idonea motivazione, il Collegio è – invece – dell’avviso che non sia nel [#OMISSIS#] di specie ravvisabile un’effettiva manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, non consentendo le censure formulate in ricorso e la documentazione prodotta in atti di individuare con assoluta immediatezza alcun elemento a sostegno del lamentato eccesso di potere.
In via preliminare, occorre al riguardo rammentare come, sul tema dell’ambito e dei limiti del sindacato spettante al [#OMISSIS#] amministrativo sui giudizi sottesi alla nomina a professore universitario, la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione (ex multis, la sentenza n. 392/2018), sia in generale consolidata nel ritenere che:
– il legislatore abbia rimesso al giudizio dei commissari ogni più opportuno accertamento delle specifiche qualità scientifiche del partecipante alla valutazione comparativa;
– tale apprezzamento, espressione della discrezionalità tecnica della Commissione a cui è riservato, sia sindacabile dal [#OMISSIS#] amministrativo solo ove risulti manifestamente incoerente o irragionevole, non potendo egli sostituire il proprio giudizio a quello dell’organo valutativo a ciò deputato;
– ai fini dell’indagine sul vizio di eccesso di potere la violazione della regola dell’uniformità del criterio di giudizio debba emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, sicché le valutazioni concrete risultano viziate solo quando appaiono inspiegabili e ingiustificabili, così da far dubitare che esse siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della obiettività della valutazione (per tutte, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 255/2009 nonché, più di recente, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 838/2014).
Ne consegue, dunque, come – pur volendo accedere ad un orientamento favorevole ad ampliare i margini valutativi rimessi all’organo valutativo e i relativi poteri di vaglio in sede giudiziale – rientrando la considerazione della qualità scientifica del candidato [#OMISSIS#] discrezionalità tecnica della Commissione, la relativa contestazione comunque sfugga al sindacato giurisdizionale e non sia, dunque, sindacabile nel merito ove, come nel [#OMISSIS#] di specie, attendibile e non erronea in fatto.
Infatti, anche aderendo a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene superata l’equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile (con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può ora svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo – al riguardo, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2295/2014), non può giungersi ad ammettere che l’autorità giudiziaria, sotto l’asserita egida del vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica, possa spingersi sino a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, finendosi, altrimenti, per demandare al [#OMISSIS#] la stessa valutazione dei candidati (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4219/2015).
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, anche tale doglianza è infondata, rilevando, infatti, in tal senso come la valutazione comparativa formulata dalla Commissione Istruttoria nel verbale del 25 giugno 2018 risulti sufficientemente sostenuta da un idoneo supporto motivazionale, ivi emergendo, con riferimento ai tre criteri considerati, gli elementi di valutazione a favore del controinteressato.
Le ragioni della prevalenza accordata al controinteressato sono, infatti, espresse con sufficiente chiarezza nel giudizio pronunciato all’unanimità dalla Commissione Istruttoria [#OMISSIS#] seduta del 25 giugno 2018, in cui, infatti – dopo essersi constatato come la “produzione scientifica” fosse in grado di dimostrare “un sostanziale equilibrio tra i due candidati” – relativamente ai restanti parametri, si esprimono le motivazioni della preferenza per il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], richiamandosi, relativamente all’attività didattica, la “[#OMISSIS#] quantità di crediti formativi” conseguiti da quest’[#OMISSIS#] e, in merito all’attività clinica, come quella svolta dal controinteressato risultasse “essere significativamente [#OMISSIS#] sia per il numero di anni sia per il profilo di responsabilità assistenziale ricoperto quale Direttore di U.O.C. dal 2010 ad oggi”, vieppiù evidenziando come non fosse “chiaramente specificato il ruolo e la durata dell’attività clinica dell’altro candidato” (in tal senso, il relativo verbale versato in atti).
D’altra parte, il fatto che anche la produzione scientifica del ricorrente abbia ottenuto una valutazione positiva non può che significare che vi sia stata una partecipazione alla valutazione comparativa di candidati di alto livello, rispetto ai quali la Commissione Istruttoria ha dovuto necessariamente fare una scelta per l’individuazione del candidato più titolato, secondo un’opinione che appare al Collegio non irragionevole alla luce delle motivazioni in tal senso espresse dalla commissione medesima.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore