TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 febbraio 2015, n. 2675

ANVUR-Classificazione riviste-Rinnovo valutazione

Data Documento: 2015-02-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’allegato B del d.m. 7 giugno 20012, n. 76, le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali.

Contenuto sentenza

N. 02675/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05452/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5452 del 2014, proposto da:
Rivista “AIC” in persona del legale rappresentante pro tempore, D’Atena [#OMISSIS#], Bilancia [#OMISSIS#], Associazione Italiana Costituzionalisti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; come da procura a margine del ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore ed Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Rivista “Giurisprudenza Costituzionale” in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del 14.02.2014 con il quale si rigetta l’istanza di riclassificazione della rivista AIC a “classe A” per i settori diritto costituzionale e diritto comparato e per il risarcimento dei danni.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
I. – Con ricorso ritualmente proposto, la rivista AIC, il suo direttore responsabile, il suo direttore e l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’ANVUR ha respinto l’istanza di collocamento in classe “A” della rivista in questione per i settori C1 (diritto costituzionale) e E2 (Diritto comparato), nell’ambito del sistema di classificazione delle riviste utili alle valutazioni per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale dei docenti ai sensi dell’art. 16 L. 2402010.
La determinazione gravata –espongono i ricorrenti- è stata adottata a seguito di istanza di riesame proposta all’ANVUR dalla rivista AIC, nell’ambito della procedura generale di revisione della classificazione delle rivista aperta dall’ANVUR con determina del 15 aprile 2013.
II. – Il rigetto dell’istanza di revisione è disceso dalle considerazioni per cui non vi sarebbero state società scientifiche che avevano inserito AIC in classe “A”; quest’ultima, poi, non sarebbe stata inserita nelle liste della Valutazione di qualità della ricerca; infine, il referaggio anonimo sulla rivista avrebbe attestato che, malgrado l’importanza dei temi considerati, la brevità dei contributi -incentrati su questioni di attualità- e l’impatto modesto sul dibattito scientifico non permetterebbero l’inserimento di AIC in classe “A”.
III. – Prima di esporre i motivi d’impugnazione del giudizio, reso noto con e-mail del 14 febbraio 2014, i ricorrenti hanno formulato una istanza di accesso agli atti che hanno condotto al negativo giudizio espresso da ANVUR.
IV. – Essi affidano l’impugnazione di tale valutazione alle seguenti censure:
1) Violazione degli articoli 3 e 10 L. 2411990, difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza: l’ANVUR non avrebbe seguito i criteri fissati dall’allegato B al decreto ministeriale n. 762012, relativo alla tornata 2012 dell’abilitazione scientifica nazionale, poiché: a) l’estensione dei contributi pubblicati non rientra fra detti parametri; b) il giudizio non dà conto del fatto che AIC rientra fra i prodotti scientifici che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema della revisione tra pari, come prescritto agli articoli 4 e 5 del DM citato; c) non risponderebbe a verità che AIC non abbia diffusione, stima ed impatto fra gli studiosi del settore, dato che essa stessa è espressione di un’associazione di studiosi del settore, e l’istanza di riesame è stata sostenuta da studiosi di elevato livello scientifico; d) essa è presente nelle maggiori banche dati del settore nazionali ed internazionali, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato B del DM n in questione.
2) Violazione dell’allegato B al decreto ministeriale n. 762012, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione: quanto all’assenza di pareri di società scientifiche e al mancato inserimento nelle liste di valutazione VQR 2004-2010, e sul parere negativo di un anonimo esperto referente, i ricorrenti deducono: a) che occorreva tenere conto del fatto che la rivista è essa stessa espressione di una associazione di studiosi del settore; b) che essa non avrebbe potuto essere inserita nelle liste VQR 2004-2010, perché fondata nel 2010; c) la pubblicazione, che ha natura telematica, è del tutto separata, sul web, dal sito dell’associazione di cui essa è espressione, sicchè non risponderebbe a verità quanto affermato dall’esperto referente, secondo il quale la pubblicazione dei lavori scientifici sul medesimo sito associativo avverrebbe insieme a materiale di altro genere (avvisi di convegni, newsletter tematiche, ecc…; d) contrariamente a quanto si legge nel parere, inoltre, AIC ospiterebbe saggi di ampio respiro ben più estesi delle 510 pagine di cui parla il referente, lasciando i lavori “brevi” e di sola “attualità” alla diversa piattaforma denominata “Osservatorio AIC”; e) sarebbero poi sconosciuti i dati di impatto scientifico della rivista ritenuti insufficienti dall’esperto, atteso che AIC tratta di un settore scientifico disciplinare non bibliometrico.
3) Violazione dell’art. 10 bis L. 2411990.
V. – L’ANVUR si è costituita in giudizio senza produrre scritti difensivi.
Con ordinanza n. 25872014 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ed è stato ordinato all’ANVUR di riesaminare il giudizio impugnato.
Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza del 12 novembre 2014, i ricorrenti hanno documentato che tale riesame non è stato effettuato.
In occasione della pubblica udienza del 12 novembre 2014 il ricorso è stato posto in decisione.
VI – L’impugnazione del negativo esito del procedimento di riesame della classificazione della rivista AIC è fondata, e va accolta.
Emerge dagli atti di causa gli assorbenti profili di difetto di motivazione e violazione del D. M. n. 762012 denunziato dai ricorrenti nel primo motivo e nella prima censura del secondo motivo.
Come noto, ai sensi dell’allegato B a tale decreto ministeriale, le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali.
Il provvedimento impugnato non si è soffermato, se non in modo assai laconico, sui due aspetti costituiti dall’inserimento in classe A da parte di società scientifiche e dal mancato inserimento nelle liste VQR, mentre non si è soffermato (diversamente da quanto affermano i ricorrenti in una delle censure contenute nel motivo in esame) sul requisito costituito dal rigore nelle procedure di revisione, ma ha contestato ad AIC (negandole, per questo, la richiesta massima classificazione).
Esso ha poi rimandato al negativo parere del revisore anonimo espresso con riguardo:
a) alla brevità e all’inerenza a (soli) temi d’attualità dei contributi, nonché la presenza di materiale diverso, quali inviti a convegni ecc…;
b) l’impatto modesto nel dibattito scientifico.
Per comodità espositiva si esamineranno per prime le censure relative ai rilievi appena citati.
VI.1- Quanto agli aspetti considerati sub a), il motivo coglie nel segno all’altezza della censura rubricata, in ricorso, come “3.1”, in quanto, innanzitutto, nè l’estensione degli scritti nè la natura (attuale o non) degli argomenti scientifici trattati rientrano fra i parameri che il detto decreto assegna all’ANVUR per le sue valutazioni.
Si tratta, infatti, di due aspetti che non sembrano suscettibili di influire negativamente sulla valutazione della qualità degli scritti.
Non il primo, in quanto la estensione di un contributo è aspetto eminentemente quantitativo, e non è possibile, specie in campo giuridico, stabilire un’equazione per cui maggiore lunghezza equivale a maggiore qualità, come postula il giudizio impugnato; essendo inoltre impossibile stabilire in termini assoluti (come assoluto deve essere un parametro) quando un articolo da “breve” diventi “lungo”; a meno di non confondere il concetto di “lunghezza” con quello di completezza delle argomentazioni, che, però, è elemento qualitativo e di merito.
Un contributo scientifico, anche in ragione dello stile del suo estensore, bene potrebbe essere “lungo” (in termini di numero di pagine) ma incompleto (perché manca di trattare aspetti essenziali della materia che ne è oggetto), oppure “breve” ma completo sotto il profilo delle informazioni e delle argomentazioni scientifiche contenute e degli spunti di riflessione giuridica che è capace di offrire.
E non il secondo, poiché, al contrario, l’attualità degli argomenti trattati consente agli studiosi di disporre di un panorama scientifico aggiornato alle ultime evoluzioni del pensiero giuridico teorico e della giurisprudenza pratica, e consente di non soffermarsi unicamente su (pure necessarie) questioni “classiche”, sulle quali il mondo scientifico potrebbe essere anche addivenuto, negli anni, a soluzioni pacifiche o comunque oramai prive di interesse.
Peraltro, l’assunto in questione è smentito dai pareri allegati alla richiesta di revisione; si veda, ad esempio, quello rilasciato il 23 maggio 2013 dalla professoressa Carlassare, che espressamente precisa come la rivista tratti sia temi di stretta attualità che temi di tipo generale; sul punto, quindi, emerge anche il difetto di istruttoria denunziato in ricorso.
Infine, la presenza di inviti a corsi e convegni sul sito che ospita la rivista, oltre che non essere elemento discriminante ai sensi del citato Allegato B al D. M. n. 762012, richiama materiale non certo esorbitante rispetto all’attività di una rivista giuridica, e che, comunque, non è in grado di incidere sulla qualità degli scritti che vi sono pubblicati.
VI.2 – Risulta poi del tutto errata e frutto di difettosa istruttoria l’analisi contenuta nel giudizio impugnato laddove postula che AIC non abbia che modesto impatto sul mondo scientifico.
La rivista ricorrente, infatti, aveva precisato di essere organo ufficiale di una associazione di studiosi (l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti), ed aveva corredato la domanda di revisione (quale emerge dagli atti di causa) di numerosi ed autorevoli pareri rilasciati da qualificati studiosi delle materie di suo interesse (diritto costituzionale e diritto comparato), tra cui spiccano quello di un Presidente emerito della Corte Costituzionale (che nella sua lettera al Direttore di AIC qualifica la rivista come “riferimento imprescindibile per l’aggiornamento e l’approfondimento delle tematiche del diritto costituzionale nonché delle discipline intimamente collegate quali quelle del diritto amministrativo, europeo, internazionale”, e, inoltre, afferma che la medesima “si caratterizza per la qualità scientificamente eccellente dei contributi che essa pubblica”); di un Giudice costituzionale (che palesa, nella sua nota del 29 maggio 2013, come AIC sia “un punto di riferimento per gli studiosi delle tematiche del diritto costituzionale”); nonché di rettori e di docenti di varie Università, che definiscono la rivista come “uno degli strumenti di dibattito culturale, approfondimento ed informazione scientifica che la comunità degli studiosi italiani di diritto pubblico comparato condivide con i costituzionalisti” (parere del Rettore dell’Università della Valle d’Aosta – Vallèe d’Aoste del 28 maggio 2013); “luogo di confronto tra gli studiosi del diritto costituzionale” nonché “punto di riferimento per gli studiosi di altre discipline” (parere della professoressa Carlassare, Professore emerito dell’Università di Padova del 23 maggio 2013).
Inoltre, come pure messo in luce dai ricorrenti con la censura rubricata nel motivo sub “3.2.3”, la valutazione impugnata, nel negare diffusione alla rivista nel mondo degli studiosi, non ha tenuto conto –con il conseguente difetto d’istruttoria- della segnalazione della sua presenza in una diffusa banca dati, ossia proprio dell’indice sintomatico preso in considerazione, a questo fine, dal ridetto Allegato B.
VI.3 – Altrettanto fondata si palesa la doglianza per cui sarebbe errata l’indicazione dell’ANVUR per cui nessuna società scientifica avrebbe inserito AIC tra le riviste di classe A: al riguardo è, a questo punto, sufficiente richiamare la circostanza, posta a base dell’impugnativa e non smentita dall’Amministrazione, per cui AIC è espressione, essa stessa, di una associazione tra studiosi di materie giuridiche, promanando dalla Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
VI.4 – Deve, infine, essere condivisa la censura d’apertura del secondo mezzo, in quanto non si vede come AIC potesse essere inserita nel sistema di valutazione VQR 2004-2010, essendo stata sottoposta a registrazione (come incontestatamente affermato dai ricorrenti) solo nel 2010.
VII. – In conclusione, i motivi appena esaminati risultano fondati con valore assorbente sulle restanti censure.
VIII . In ragione dell’annullamento appena pronunziato, viene meno l’interesse dei ricorrenti alla domanda di accesso agli atti di nomina del soggetto referente anonimo, così che, per tale parte, il ricorso è improcedibile.
IX. – Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni, che si presente sfornita di prova, sia in ordine all’an (anche sotto il profilo del danno alla reputazione, visti i lusinghieri ed autorevoli pareri su richiamati, espressi pur in assenza di collocazione in classe A della rivista), che in ordine al quantum.
X. – Le spese –anche in considerazione della mancata ottemperanza all’ordine di riesame impartito da questo TAR in sede cautelare- seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per ‘effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanne le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, che forfetariamente liquida in euro 3.000 (tremila0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)