TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 maggio 2019, n. 6097

Organi di Governo-Consiglio di amministrazione-Elezione

Data Documento: 2019-05-26
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo lo statuto di un ente pubblico di ricerca, nella parte in cui non prevede la “rappresentanza elettiva” di ricercatori e tecnologi interni all’ente e in particolare la possibilità di “eleggere almeno un membro del consiglio di amministrazione” salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Contenuto sentenza

N. 06097/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03232/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3232 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
FGU – Dipartimento Ricerca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], FLC CGIL Roma Lazio, UIL Scuola Rua – Ricerca Università Afam, FIR CISL Regionale, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino, 47; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Della Rata [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino, 47; 
contro
ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione non costituiti in giudizio; 
nei confronti
Ministero dell’Economia e delle Finanze, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Italia non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
anche in parte qua, dello Statuto dell’ISTAT, approvato [#OMISSIS#] riunione n. CDXLIV (444) del 7.12.2017 del Consiglio, degli atti ad esso presupposti e successivi, e conseguente riconoscimento del diritto dei ricercatori e tecnologi interni all’ISTAT ad avere la propria rappresentanza elettiva all’interno dell’organo di governo (Consiglio) dell’Ente stesso.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FGU – DIPARTIMENTO RICERCA il 1452018:
per l’annullamento, [#OMISSIS#] parte in cui occorre possa:
– dell’estratto verbale del Consiglio dell’ISTAT della seduta del 1 giugno 2017 trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– dello schema di Statuto allegato al verbale del 1 giugno 2017 trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formula-to all’ISTAT.
– dell’estratto verbale del Consiglio dell’Istat della seduta del 26 giugno 2017 trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– dello schema di Statuto allegato al verbale del 26 giugno 2017 trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti for-mulato all’ISTAT.
– dell’estratto verbale del Consiglio dell’ISTAT della seduta del 28 luglio 2017 trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– dello schema di Statuto allegato al verbale della seduta del 28 luglio 2017 trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– della nota ISTAT n. UP/859783 del 4 agosto 2017 (trasmissione schema statuto all’amministrazione vigilante) trasmesso in data 8 marzo 2018 a co-desta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– dell’allegato alla Nota Istat n. UP/859783 Schema di Statuto dell’ISTAT trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– della Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2754 del 25 otto-bre 2017 (osservazioni allo schema di statuto) trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
-dell’estratto verbale del Consiglio dell’ISTAT della seduta del 7 dicembre 2017 trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– dello schema di Statuto allegato al verbale del 7 dicembre 2017 trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti for-mulato all’ISTAT.
– della nota ISTAT n. UP/1423279 del 21 dicembre 2017 (nota alla Ministra [#OMISSIS#] su acquisizioni osservazioni allo schema di statuto) trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– dell’allegato alla Nota Istat n. UP/1423279 relazione illustrativa allo Schema di Statuto trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in ri-scontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– dell’allegato alla Nota Istat n. UP/1423279 statuto dell’Istat trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formula-to all’ISTAT;
– dell’informativa alle OO.SS. del 2 agosto 2017 prot. n. 858545/17 (Sche-ma di Statuto) trasmesso in data 8 marzo 2018 a codesta difesa in riscontro all’accesso [#OMISSIS#] atti formulato all’ISTAT.
– dell’informativa alle OO.SS. del 1 dicembre 2017 prot. n. 1303478/17 (Schema di Statuto).
– dell’informativa alle OO.SS. del 19 dicembre 2017 prot. n. 1392301/17 (Schema di Statuto).
– dello Statuto dell’ISTAT, approvato [#OMISSIS#] riunione n. CDXLIV (444) del 7.12.2017 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 28 dicembre 2018, [#OMISSIS#] parte in cui non prevede, all’interno del Consiglio dell’Ente medesimo, una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi in qualità di membro stesso del Consiglio, e degli atti e delibere di approvazione non noti;
– del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Amministrazione avente ruolo di vigilanza sull’ISTAT) con il quale è stato esercitato il con-trollo di legittimità e di merito dello Statuto dell’Istituto citato di nuova ap-provazione;
– del parere relativo allo Statuto ISTAT emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze su trasmissione della presidenza del Consiglio;
– di tutti gli atti endoprocedimentali di approvazione dello Statuto dell’ISTAT;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto;
– di tutti gli atti impugnati mediante il ricorso introduttivo da ritenersi ivi integralmente richiamati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. S. [#OMISSIS#] e per l’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Nell’esercizio della delega legislativa conferita con l’art. 13 della Legge del 7 agosto 2015, n. 124, il Governo emanava il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124”. L’art. 2, comma 1, del suddetto atto normativo prevede che gli enti di ricerca, ai quali è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare, recepiscano nei propri statuti e regolamenti la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), e tengano conto delle indicazioni contenute nel documento denominato “European Framework for Research Careers”.
La disposizione citata prevede poi, al comma 1, lett. n), che, nell’organizzazione dei predetti Enti, sia assicurata la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”.
I successivi commi 3 e 4 del citato articolo stabiliscono, inoltre, che i Ministeri vigilanti effettuino il monitoraggio sull’attuazione, da parte degli Enti vigilati, delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione e che verifichino, in particolare, l’adeguamento degli statuti e regolamenti alle prescrizioni medesime.
L’art. 4 del d.lgs. n. 218/2016, infine, dispone che:
“1. Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante.
2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il [#OMISSIS#] di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all’esito del controllo, indica, per una sola volta, all’Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all’Ente per l’adeguamento. I competenti organi deliberativi dell’Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal [#OMISSIS#] il Ministro vigilante può ricorrere contro l’atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell’Ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell’Economia e Finanze. Trascorso detto [#OMISSIS#], il parere si considera comunque acquisito positivamente.
4. Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel [#OMISSIS#] istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante. [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali.”
Il comma 7 dell’art. 8 del medesimo d.lgs. ha previsto, altresì, l’istituzione presso il MIUR del “Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi”, organo avente funzioni consultive e di impulso (nei confronti dei Ministeri vigilanti e della Presidenza del Consiglio), “composto dai rappresentanti dei ricercatori e tecnologi eletti negli organi scientifici e di governo dei singoli enti”.
A seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 218/2016 ed in attuazione delle norme sopracitate, l’ISTAT ha adottato, con delibera del 7/12/2017 (pubblicata in data 28/12/2017), il nuovo Statuto, sulla base del seguente iter procedurale (cfr. memoria di costituzione ISTAT pagg. 3-5):
– [#OMISSIS#] riunione del Consiglio dell’Istat del 01.06.2017, il [#OMISSIS#] proponeva una bozza dello Statuto per l’avvio delle valutazioni e per la successiva trasmissione alle Organizzazioni sindacali e al personale;
– [#OMISSIS#] successiva riunione del Consiglio del 26.06.2017, il [#OMISSIS#] dell’Istat illustrava le modifiche apportate al testo presentato allo stesso Consiglio [#OMISSIS#] precedente seduta a seguito delle osservazioni effettuate in sede consigliare e degli approfondimenti effettuati dalle competenti strutture dell’Istituto;
– [#OMISSIS#] riunione del Consiglio del 28.07.2017 veniva deliberata l’approvazione dello schema di statuto in applicazione del d.lgs. n. 218/2016 sentite altresì le Organizzazioni sindacali;
– con successiva nota prot. n. 859783 del 03.08.2017, il [#OMISSIS#] trasmetteva il testo dello Statuto, unitamente alla nota illustrativa, al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, per il dovuto e rituale controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 218/2016;
– il predetto Ministero, con nota prot. n. 2754 del 25.10.2017, trasmetteva all’Istat i rilievi sullo schema di Statuto, chiedendo all’Istituto di provvedere al necessario adeguamento in merito alla formulazione del testo con le modifiche
recepite;
– quindi il Consiglio, con delibera n. CDXLIV del 07.12.2017, deliberava l’approvazione del testo dello Statuto dell’Istat che è stato, poi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 28 dicembre 2017;
– con nota prot. n. 1423279 del 21.12.2017, il [#OMISSIS#] dell’Istat trasmetteva al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione copia dello Statuto definitivo, modificato a seguito dei rilievi formulati dal medesimo Ministro, unitamente ad una breve nota illustrativa sulle modifiche apportate al testo dell’atto.
[#OMISSIS#] sua versione finale lo Statuto, all’art. 8, comma 2, così disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo politico
dell’Ente, con poteri di programmazione e controllo: esso si compone di cinque membri, ovvero: – il [#OMISSIS#]; – due membri designati tra i propri componenti dal Comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica, e nominati dal [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri; – due membri nominati dal [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
Il successivo comma 4 prevede che “alle sedute del Consiglio partecipano, relativamente alla trattazione degli argomenti riguardanti l’attività di ricerca, un ricercatore e un tecnologo, eletti nel loro ambito e secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione”.
Con ricorso notificato mezzo pec il 26.2.2018 (dep. il 21.3.2018) l’associazione FGU Dipartimento Ricerca, i ricorrenti e le associazione sindacali indicati in epigrafe – deducendo, gli uni, di essere dipendenti dell’ISTAT con mansioni di ricerca e, le altre, di avere come scopo la tutela dei dipendenti ricercatori “tutelando le posizioni dei medesimi avverso politiche pregiudizievoli e lesive della classe lavoratrice” – illustrate le vicende relative all’adozione del nuovo Statuto dell’Ente recante una disciplina della composizione del Consiglio, a loro dire contrastante con l’art. 2 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, perché non idonea ad assicurare la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi”, hanno impugnato gli atti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) Violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 218/2016, della l. delega n. 124/2015 e della normativa sovranazionale in materia di enti pubblici nazionali; violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost; sviamento della causa tipica e violazione del pubblico interesse: nell’ambito del complessivo intervento di riorganizzazione e valorizzazione degli enti di ricerca di cui all’art. 13 Legge n. 124/2015 (delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di ricerca), ispirato ai principi di indipendenza e autodeterminazione (come rilevato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 2210/2016), sarebbe stata specificamente riconosciuta l’esigenza di dar [#OMISSIS#] a organi di governo degli enti di ricerca, in grado di dare piena attuazione alle finalità precisate [#OMISSIS#] Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005, c.d. Carta europea dei ricercatori, e nel documento European Framework for Research Careers (gli stessi principi sarebbero alla base della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2009, 2008/2213 INI); al contrario il nuovo Statuto ISTAT, e in particolare l’art. 8 sul Consiglio d’amministrazione, prevede che esso sia composto da soli soggetti di nomina governativa, limitandosi a consentire ad un ricercatore e ad un tecnologo (che comunque non sono componenti dell’organo collegiale) di partecipare, occasionalmente, alla sola “trattazione degli argomenti riguardanti l’attività di ricerca”; in tal modo la disposizione statutaria non risponderebbe ai canoni di matrice europea e all’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 218/2016, contemplante la citata garanzia di una “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti”; ciò, in un sistema connotato dall’attribuzione di poteri di controllo, nel merito e di legittimità, in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (rimasta inerte, peraltro, sulla richiesta avanzata dagli istanti di accesso [#OMISSIS#] atti di vigilanza); l’essenzialità della presenza nel Consiglio di ricercatori eletti discenderebbe anche dall’art. 8, co. 7, d.lgs. cit., disposizione istitutiva del Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi operante presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, formato proprio dai rappresentanti eletti negli “organi scientifici e di governo” dei singoli enti di ricerca;
2) Violazione dell’art. 13 Carta dei diritti fondamentali UE e degli artt. 33 e 9 Cost.; disparità di trattamento e illogicità: il nuovo Statuto, sempre [#OMISSIS#] parte relativa alla mancata previsione di un rappresentante eletto dai ricercatori dell’ente, sarebbe altresì in contrasto con la libertà della ricerca scientifica tutelata anche dall’art. 13 Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dagli artt. 9 e 33 Cost.;
3) Lesione del legittimo affidamento; pregiudizio patito dai ricorrenti; violazione del principio di democraticità ai sensi dell’art. 2 Cost.: sarebbe stato violato l’affidamento dei ricorrenti, fondato sulle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. n. 218/2016, in ordine alla possibilità di eleggere un proprio rappresentante nel CdA dell’ente di appartenenza, con lesione del “diritto” di selezionare un soggetto con cui interfacciarsi in relazione ai [#OMISSIS#] della ricerca e, di conseguenza, di far valere il punto di vista dei ricercatori e tecnologi ISTAT nel citato Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi.
Tanto premesso, i ricorrenti – formulata istanza istruttoria e di acquisizione ex art. 116 c.p.a. degli atti oggetto delle domande di accesso infruttuosamente inoltrate all’ISTAT e alla Presidenza del Consiglio vigilante (precisamente: “parere” della Presidenza del Consiglio sulla bozza di Statuto; “verbali delle procedure di valutazione” delle bozze dello Statuto da parte del Consiglio; verbali dell’iter di approvazione; “osservazioni espresse in relazione alle varie bozze” di Statuto dall’Amministrazione vigilante e dal MEF; eventuale parere del MEF ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 218/2016), hanno chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe [#OMISSIS#] parte in cui non prevedono la possibilità, da parte dei ricercatori e dei tecnologi interni all’ISTAT, di eleggere almeno un membro del Consiglio dell’ente in questione.
Una volta acquisiti dall’ISTAT i documenti precedentemente richiesti, con atto depositato il 14.5.2018, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti volti ad impugnare, in particolare, il parere della Presidenza del Consiglio (titolare della vigilanza sull’Istituto), con il quale è stato esercitato il controllo di legittimità e di merito sullo Statuto di nuova approvazione. Si contesta, in particolare, l’argomento utilizzato nel parere, per negare la legittimità dell’integrazione del Consiglio con un ricercatore (o un tecnologo), secondo cui si deve avere riguardo “all’univoco disposto dell’art. 4 d.P.R. n. 166/2010 che detta la composizione dell’organo collegiale in numero di cinque membri e non pare in alcun modo derogabile da una previsione statutaria quale quella in argomento” (il parere si riferisce criticamente alla stesura dell’art. 8 dello Statuto, precedente al testo definitivo, [#OMISSIS#] quale un ricercatore o tecnologo sarebbe entrato a far parte stabilmente del Consiglio, come suo membro stabile).
Secondo parte ricorrente la valutazione della PdCM sarebbe palesemente errata in quanto non tiene conto del sopravvenuto d.lgs. n. 218/2016 di riforma del settore “enti di ricerca” e destinato a prevalere sulle fonti normative previgenti; in ogni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] stesse disposizioni del d.P.R. n. 166 del 2010 non sono rinvenibili disposizioni imperative che impongono un numero [#OMISSIS#] di cinque membri [#OMISSIS#] composizione del Consiglio dell’ISTAT.
Si è costituito in resistenza l’ISTAT, producendo memoria con allegati.
All’udienza del 19 dicembre 2018, in vista della quale i ricorrenti hanno rispettivamente depositato documenti e memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La questione centrale posta dai ricorrenti concerne il contrasto delle suddette disposizioni del nuovo Statuto ISTAT (art. 8, commi 2 e 4) con il citato art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218/2016, il quale, come detto, prevede che gli enti di ricerca assicurino ai ricercatori e tecnologi, nei propri statuti e regolamenti, una rappresentanza elettiva negli organi scientifici e di governo degli enti medesimi. Le disposizioni statutarie impugnate, a dire dei ricorrenti, non consentendo ai tecnologi ed ai ricercatori dipendenti dell’ISTAT di avere una propria rappresentanza elettiva in seno al Consiglio di Amministrazione, violano la libertà della ricerca scientifica, tutelata a livello sovranazionale dall’art. 13 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea ed a livello costituzionale dagli artt. 9 e 33 Cost.
L’articolo 8 dello Statuto impugnato si limiterebbe a riconoscere alle suddette categorie di lavoratori la possibilità di presenziare soltanto a determinate riunioni, quelle riguardanti la trattazione di argomenti scientifici, svolgendo un ruolo non meglio identificato. Secondo i ricorrenti, inoltre, l’impossibilità per i ricercatori e i tecnologi dipendenti dell’ISTAT di eleggere propri rappresentanti all’interno del Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere ripercussioni sull’attività del suddetto Ente, avrebbe riflessi anche sulla composizione del Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi istituito presso il MIUR e composto proprio dagli appartenenti alla categoria degli eletti negli organi scientifici e di governo dei singoli Enti di ricerca.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo, prospettante l’illegittimità della previsione statutaria sul Consiglio d’Amministrazione, per violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 218/2016.
Precisata dall’art. 1, co. 1, lett. t), d.lgs. cit. l’applicabilità della nuova disciplina all’ISTAT (quale “ente pubblico di ricerca”), il successivo art. 2 (“Carta Europea dei ricercatori”) sancisce che gli enti pubblici di ricerca “nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l’altro, ai ricercatori e ai tecnologi: […] n) [la] rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti” (co. 1).
Sennonché, ai sensi dell’art. 8 del nuovo Statuto ISTAT il Consiglio (quale “organo di indirizzo, programmazione e controllo” dell’ente), si compone di cinque membri, ovvero: – il [#OMISSIS#]; – due membri designati tra i propri componenti dal Comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica, e nominati dal [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri; – due membri nominati dal [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
È agevole rilevare che la previsione contrasta palesemente con il citato art. 2, co. 1, lett. n), d.lgs. n. 218/2016.
A ben vedere la gravata [#OMISSIS#] statutaria riproduce testualmente il disposto dell’art. 4 d.P.R. 07/09/2010, n. 166, recante il “Regolamento recante il riordino nazionale di statistica” (il quale al comma 2 prevedeva che “2. Il consiglio è composto: a) dal [#OMISSIS#] dell’Istituto, che lo presiede; b) da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all’articolo 3; c) da due membri nominati dal [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica”), parimenti inidoneo ad assicurare la “rappresentanza elettiva” di ricercatori e tecnologi nel cda dell’ente.
Come già ritenuto da questo TAR in fattispecie analoga alla presente, ove si muovevano censure del medesimo tenore avverso l’atto di approvazione dello Statuto dell’ENEA, “si può però ritenere che tale [#OMISSIS#] (ndr: nel [#OMISSIS#] citato l’art. 37 , co. 6, l. 23 luglio 2009, n. 99, nel [#OMISSIS#] in esame l’art. 4 d.P.R. 07/09/2010, n. 166) sia stata implicitamente abrogata dall’art. 2, co. 1, lett. n), cit., deponendo in tal senso sia il ridetto art. 19, co. 3, avente l’effetto di conferire portata ultrattiva – “fino alla scadenza naturale del […] mandato” del cda in carica (alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 218/2016) – all’art. 37, co. 6, appena menzionato (oltre che alla corrispondente [#OMISSIS#] statutaria), sia la legge di delega (art. 13 l. n. 124/15), che individua quale criterio direttivo essenziale quello di “garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all’autonomia professionale” (co. 1, lett. a; la Carta europea dei ricercatori risulta deliberata con la raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005, n. 2005/251/CE; secondo Cons. Stato, comm. spec., parere 25 ottobre 2016, n. 2210, si tratta dell’“unico documento generale dell’Unione Europea con cui vengono stabiliti per tutti gli Stati membri principi e disposizioni in ordine alla professione di ricercatore”: essa contiene “un insieme di principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori”, essendo destinata a tutti i ricercatori dell’Unione europea in tutte le fasi della loro carriera)” ( TAR Lazio, III ter, 1 giungo 2018, n. 6134).
Segnatamente, la Carta prende in specifica considerazione il tema della “partecipazione [#OMISSIS#] organismi decisionali”, affermando che gli enti di ricerca (“datori di lavoro”) “dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d’informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell’istituzione”.
Non residuano pertanto spazi per ravvisare forme di compatibilità tra la disciplina dell’art. 4, co. 2, d.P.R. n. 166/2010 e il nuovo assetto divisato dall’art. 2, co. 1, lett. n), d.lgs. n. 218/2016, destinato a prevalere, in base sia al criterio gerarchico che a quello cronologico, in quanto fonte di rango [#OMISSIS#] e sopravvenuta rispetto al previgente assetto dell’organo.
In considerazione di quanto sin qui osservato sul primo motivo la domanda caducatoria (previo assorbimento delle censure non esaminate) è fondata e va accolta.
Dev’essere di conseguenza annullato l’art. 8 del nuovo Statuto ISTAT, [#OMISSIS#] parte in cui non prevede la “rappresentanza elettiva” di ricercatori e tecnologi interni all’ente e in particolare la possibilità di “eleggere almeno un membro del consiglio di amministrazione” salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
La novità della questione consente di ravvisare i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra gli istanti e l’amministrazione costituita, mentre [#OMISSIS#] dichiarate irripetibili con riferimento alle altre amministrazioni intimate (non costituite).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla lo Statuto ISTAT “in parte qua”.
Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle amministrazioni non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 16/05/2019