Come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 novembre 2018, n. 16, “il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264”
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 maggio 2019, n. 6099
Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista
N. 06099/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11649/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11649 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via G. [#OMISSIS#];
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con protocollo con n.0092447 del 23.11.2017 notificato in pari data, recante il diniego della richiesta della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di voler ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista, la valutazione della Laurea in Scienze Motorie e del riconoscimento del pregresso percorso formativo con l’iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione Università e Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l’Avv. G. Di [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ha conseguito nel 2013 il diploma triennale di massofisioterapista, presso l’Istituto E. Fermi di Perugia (v. attestato in atti), ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 19 [#OMISSIS#] 1971 n. 403. La medesima aveva già conseguito in precedenza, in data 2.7.2011, la Laurea in Scienze Motorie, Classe C-22 (Scienza delle Attività Motorie e Sportive), presso l’Università degli studi di Cassino e documenta, inoltre, diversi corsi ed attestati professionalizzanti.
In data 9.10.2017 la ricorrente ha presentato istanza all’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, volta ad ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofiosioterapista, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia presso l’Ateneo [#OMISSIS#].
La domanda, tuttavia, è stata respinta con il gravato provvedimento, sul presupposto che, essendo il corso di laurea a numero chiuso, la valutazione dei crediti formativi vantati avrebbe potuto essere effettuata dagli organi accademici solo a seguito del superamento della prova di ammissione nel limite dei posti messi a concorso.
2. Il ricorso proposto mira all’annullamento del diniego di iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia ed è affidato alle seguenti censure:
I) violazione art. 4 legge 42/1999, art. 6 co 3 D. Lgs. 502/92, DM 27 luglio 2000: ai sensi della normativa citata, dovrebbe dichiararsi l’equipollenza del titolo di massofisioterapista triennale di cui alla legge 403/1971 rispetto al diploma di laurea in fisioterapia. Pertanto il diploma conseguito da parte ricorrente sarebbe idoneo a consentire la riconversione creditizia ai fini dell’iscrizione all’[#OMISSIS#] anno del corso di laurea in fisioterapia, secondo il nuovo ordinamento. In definitiva, si sostiene che il decreto ministeriale 27 luglio 2000 dichiari il titolo di massofisioterapista equipollente al diploma universitario di fisioterapista, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 741, e che, perciò, esso rientri nel novero dei “diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente… validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e [#OMISSIS#] altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 attivati nelle università”, come previsto dall’articolo 10, [#OMISSIS#] comma, del decreto-legge n. 402/2001. Da tale ricostruzione della normativa deriverebbe, secondo la tesi attorea, l’illegittimità del diniego, poiché la vigente normativa non prevede che per ottenere la riconversione dei crediti formativi non universitari sia necessario il superamento del test di ingresso; negli stessi termini rileva, per la ricorrente, il diploma di laurea in Scienze Motorie da lei conseguito nel 2011;
II-III) Violazione art. 3 legge 241/90, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, nonché irragionevolezza del provvedimento trattandosi, in sostanza, del mancato riconoscimento di esami afferenti a un corso di studi del tutto equipollente al corso di laurea in Fisioterapia e non trovando applicazione il cd. “numero chiuso”, in riferimento all’iscrizione al terzo anno di corso per la quale non può essere richiesto il superamento del test di ammissione al primo anno del corso di laurea.
3. Si sono costituiti in giudizio il MIUR e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, chiedendo il rigetto del gravame.
4. All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 13.12.2017, il Collegio, con ordinanza n. 6897/17, ha ordinato il riesame della posizione della ricorrente, per le seguenti ragioni: “…. come più volte affermato in giurisprudenza (da [#OMISSIS#] cfr. di questa Sezione, la sentenza 29 agosto 2017 n. 09453; nonché TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 706/2017; Cons. Stato sentenza n. 1105/2015; TAR Sicilia, Catania, n. 196/2017 e Cons. Stato n. 4476/2003), appare inficiata da contraddittorietà la sottoposizione di coloro che sono in possesso del titolo di studio vantato da parte ricorrente ai test di accesso alla facoltà ambita; Ritenuto, pertanto, che l’Ateneo debba riconsiderare il provvedimento impugnato, entro giorni venti (20) dalla comunicazione della presente ordinanza, alla luce di tali affermazioni giurisprudenziali, nonché dei titoli posseduti e della loro idoneità (o non idoneità) a determinare l’iscrizione all’anno del corso universitario ambito, in relazione all’ordinamento degli studi dell’Ateneo prescelto….”.
5. Sia la parte ricorrente che l’Università intimata hanno successivamente depositato ulteriori documenti, tra i quali la nota dell’Università del 30.1.2018, prot. n. 8014 classif. V/1, a firma del capo settore, [#OMISSIS#] quale si attestava che l’Ateneo non aveva ancora potuto concludere l’attività prescrittale dalla predetta ordinanza di questo TAR, dovendo ancora acquisire le informazioni e i documenti richiesti alla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
6. Alla luce dei documenti e delle informazioni acquisite, con nuova ordinanza n. 1758 del 2018, la Sezione ha ritenuto di fissare la pubblica udienza per la discussione del merito, in ragione del fatto che “l’iscrizione appare in corso di perfezionamento e che, dunque, le stesse esigenze cautelari (della ricorrente, ndr) sembrano ormai venute meno – [#OMISSIS#] restando quanto già statuito con la precedente ordinanza n. 6897 / 2017 che [#OMISSIS#] pienamente efficace – sicché appare opportuno, in attesa della definizione dell’iter già avviato dall’Università, rimettere la causa nel ruolo di merito ai fini della sua sollecita definizione (art. 55, comma 10, c.p.a.)….”.
7. Con delibera [#OMISSIS#] in data 19.4.2018 il Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia, in esecuzione del provvedimenti cautelari di questo [#OMISSIS#], ha disposto l’iscrizione della dott.ssa [#OMISSIS#] al primo anno del Corso de quo, previa convalida degli esami sostenuti nel corso di laurea in Scienze Motorie e conseguente riconoscimento dei corrispondenti CFU (senza riconoscimento, quindi, dell’attività formativa svolta ai fini del conseguimento del diploma di Massofisioterapista presso l’Istituto [#OMISSIS#] Fermi di Perugia.
8. Depositati ulteriori documenti dalle parti costituite e, quindi, la memoria illustrativa ad opera della sola ricorrente, alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2018 la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
9. Va premesso che il riesame della posizione della ricorrente, effettuato in corso di causa dall’Università resistente con esito (almeno in parte) satisfattivo per la ricorrente – che ha ottenuto l’iscrizione al primo anno del Corso di Laurea ambito, sulla base della convalida di un [#OMISSIS#] numero di esami superati nel Corso di laurea in Scienze Motorie, già frequentato dalla stessa (laureatasi nel 2011) – non rileva ai fini della cessazione della materia del contendere né quale evento da cui si possa desumere una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente ricorso. L’Ateneo, infatti, mostra di avere provveduto all’iscrizione della ricorrente in esecuzione delle due ordinanze cautelari adottate dalla Sezione. Ne consegue che soltanto una sentenza di merito, che accolga, in tutto o in parte, le censure articolate dalla ricorrente, è idonea a rendere definitivi e consolidare gli effetti delle ordinanze cautelari e dei consequenziali provvedimenti amministrativi già adottati dai competenti organi dell’Ateneo (in particolare dal Consiglio di Corso), che alle predette ordinanze hanno dato attuazione.
10. Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso, quanto al primo motivo, sia parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.
Come già esposto [#OMISSIS#] superiore narrativa, parte ricorrente, presentava apposita domanda – ricevuta dall’Università di Roma La Sapienza, a mezzo pec, in data 9.10.2017 – al fine di ottenere l’iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia, senza il previo sostenimento del test di ingresso e, nel contempo, il riconoscimento dei CFU connessi ai titoli dalla stessa posseduti e costituiti:
– dalla laurea in Scienze Motorie conseguita in data 2.7.2011 presso l’Università degli studi di Cassino;
– dal diploma di Massofisioterapista conseguito nel 2013 presso l’Istituto E. Fermi di Perugia (operante sulla base di autorizzazione e accreditamento della Regione [#OMISSIS#]).
Il Collegio, ritiene che la domanda di parte ricorrente sia legittima limitatamente [#OMISSIS#] esami superati dalla ricorrente nell’ambito del Corso di laurea in Scienze Motorie, previa valutazione discrezionale della loro rilevanza e della loro incidenza in termini di CFU, da parte dei competenti organi universitari, sulla base dei regolamenti didattici propri dell’Ateneo interessato.
10. La Sezione, infatti, in recenti pronunce (vedi, tra le altre, TAR Lazio, III, 9 ottobre 2018, n. 9832; id. 12 dicembre 2018, n. 12092), ha affermato e ribadito il principio secondo cui va ammessa l’equipollenza degli esami “affini” sostenuti in altro Corso di Laurea, rispetto a quelli previsti nell’ambito del Corso ad accesso programmato a cui il candidato ha interessate ad accedere, laddove abbia maturato un numero di crediti formativi sufficienti all’immatricolazione ad anno successivo al primo, sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili e senza che, in tale situazione, sia necessario affrontare il test, previsto in via esclusiva per il primo accesso [#OMISSIS#] studi universitari nel settore in questione.
Sotto tale profilo, già con l’ordinanza cautelare n. 6897 del 20.12.2017 le ragioni difensive della ricorrente sono state accolte, con prioritario riferimento ai principi interpretativi, desumibili dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015.
Il percorso argomentativo di tale sentenza può essere sintetizzato, per quanto qui interessa, nei seguenti termini (vedi i citati precedenti della Sezione):
– il superamento del test, di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore;
– coerentemente, pertanto, la citata normativa richiede che le prove di cui trattasi siano riferite al livello formativo assicurato, appunto, dagli studi liceali, in un logico “continuum temporale” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea di cui trattasi;
– nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall’art. 3, commi 8 e 9 del D.M. del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale): le citate norme si limitano infatti a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in [#OMISSIS#] di passaggio non solo ad una diversa Università, ma anche ad un diverso corso di laurea; la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento è rimessa ai regolamenti didattici, senza esclusione di eventuali colloqui, per la verifica delle conoscenze possedute dallo studente;
– solo per il primo accesso alla Facoltà, pertanto, appare ragionevole un accertamento della predisposizione [#OMISSIS#] studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in Università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell’impegno complessivo di apprendimento: impegno, dimostrato con l’acquisizione dei crediti, corrispondenti alle attività formative compiute;
– per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da Università straniere, l’ammissione [#OMISSIS#] studi universitari si [#OMISSIS#] come requisito pregresso, divenuto irrilevante poiché superato dal percorso formativo-didattico, già seguito in ambito universitario (purchè detto percorso sia reso oggetto di rigorosa valutazione);
– non si [#OMISSIS#], conclusivamente, alcun problema di “elusione” del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, rispettose delle capacità formative delle Università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, non senza un rigido e serio controllo del percorso formativo dello studente, che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo.
I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall’Adunanza Plenaria, si adattano al [#OMISSIS#] in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Fisioterapia, crediti formativi “spendibili” anche in quest’[#OMISSIS#] settore disciplinare, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo.
Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come peraltro già previsto per chi voglia immatricolarsi al Corso di Medicina presso un’università italiana, avendo iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera), senza reiterazione del test di primo accesso, essendo l’accesso subordinato all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l’Ateneo a cui venga presentata la domanda (per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce [#OMISSIS#] studi).
11. Le conclusioni sopra esposte appaiono conformi alla ratio, che giustifica sul piano costituzionale e comunitario la stessa previsione del cosiddetto “numero chiuso”, ovvero dell’accesso programmato a Facoltà, in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran lunga le capacità formative degli Atenei, nonché – per quanto noto in sede di programmazione – le esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti (cfr., per il principio, Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ormai sussistente; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, nonché sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente legge n. 341 del 1990, come modificata con legge n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla legge n. 264 del 1999; Corte di Giustizia, III sezione, 12 giugno 1986 – [#OMISSIS#] c. Regione Lazio, ricorsi nn. 98, 162 e 258/85 e 13 aprile 2010, causa C – 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – [#OMISSIS#] e altri c. Italia).
Dalla giurisprudenza nazionale comunitaria sopra richiamata emerge, infatti, con chiarezza come il cosiddetto numero chiuso sia reso indispensabile dall’esigenza di assicurare, per la formazione di professionalità adeguate, che l’accesso alle Facoltà di Medicina sia subordinato alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni.
Non [#OMISSIS#] infine ([#OMISSIS#] restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare – anche in considerazione della [#OMISSIS#] circolazione di professionisti in ambito U.E. – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario. Anche la Corte di Giustizia – pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltà di Medicina – ha riconosciuto la facoltà dei singoli Stati di adottare le misure più opportune, per garantire i predetti, ottimali livelli di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica. Parimenti, la CEDU ha affermato che “in linea di principio, la limitazione dell’accesso [#OMISSIS#] studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità…
Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata [#OMISSIS#] se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato” (cfr. sentenze sopra citate, nonché TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 9269 e 9 ottobre 2017, n. 10129).
12. Per tutte le ragioni esposte, in conclusione, il primo ordine di censure prospettato nell’impugnativa è meritevole di accoglimento, sotto gli assorbenti [#OMISSIS#] sopra evidenziati, considerato che, per effetto delle citate pronunce di questa Sezione nn. 9832/2018 e 12092/2018, vi è ormai stato l’annullamento della disposizione – contenuta nell’allegato 2, punto 12, al D.M. n. 477 del 2017 – [#OMISSIS#] parte in cui consente l’iscrizione ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Corsi di laurea e Facoltà diverse. Dal predetto annullamento deriva l’invalidità derivata, “in parte qua”, del bando relativo alle modalità di ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie emanato con D.R. n. 1639 del 5 luglio 2017 laddove anch’esso, all’art.1 “Requisiti di accesso”, punto 2, espressamente stabilisce che “Gli studenti laureati già in possesso di un titolo accademico (conseguito in Italia o all’[#OMISSIS#]) e coloro che provengono da altri corsi di laurea o diplomi universitari sono tenuti ad osservare le medesime procedure indicate nei punti successivi ed a sostenere la relativa prova di ammissione”.
Gli effetti conformativi della presente pronuncia non implicano, in ogni [#OMISSIS#], il richiesto accertamento di un diritto della ricorrente all’immatricolazione richiesta, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento dell’Ateneo (invero già svoltosi in pendenza di ricorso) – in base ai parametri vigenti – la valutazione sia di equipollenza degli esami che di sufficienza (o meno) dei crediti formativi in possesso della ricorrente, ai fini della immatricolazione al Corso di Laurea in Fisioterapia.
Con riguardo a tale profilo il motivo merita accoglimento.
13. Il primo motivo non può, viceversa, essere accolto [#OMISSIS#] parte in cui mira (anche) al riconoscimento, ai fini dell’immatricolazione e della maturazione di crediti formativi spendibili nel Corso di Laurea in Fisioterapia, del diploma in Massofisioterapia conseguito dalla dott.ssa [#OMISSIS#] nel 2013. Al riguardo assume infatti rilievo decisivo la recente pronuncia della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2018, n. 16, ove si afferma – all’esito della disamina della lunga e articolata vicenda normativa e del contrastante dibattito giurisprudenziale che hanno riguardato il diploma “de quo” – il seguente principio di diritto: “Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 [#OMISSIS#] 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264″.
14. Nei limiti anzidetti il ricorso può trovare parziale accoglimento con riguardo al primo motivo, con assorbimento, per carenza di interesse, delle restanti censure.
Al riguardo può osservarsi che il competente organo della Facoltà, in esecuzione dell’ordinanza cautelare adottata in corso di causa dalla Sezione, nell’esercizio dei poteri discrezionali-valutativi ad esso spettanti (in quanto non azzerati dal dictum cautelare a cui ha inteso dare esecuzione), in definitiva ha dato sostanziale applicazione ai suddetti principi (ivi compreso quanto affermato da A.P. n. 16/2018), riconoscendo alla ricorrente la possibilità di immatricolarsi al primo (e non al terzo) anno del corso ambito, attraverso il riconoscimento dei soli CFU derivanti dagli esami sostenuti nel Corso di laurea in Scienze Motorie, senza attribuire rilevanza, però, anche all’attività formativa e didattica di cui la ricorrente ha potuto fruire nell’ambito del corso regionale in Massofisioterapia.
15. Solo nei limiti e con gli effetti sopra illustrati il ricorso può dunque essere accolto, mentre la novità della questione trattata ed il carattere parziale dell’accoglimento rendono equa la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 92447 del 23 novembre 2017 dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza e, in parte qua , del D.R. n.1639 del 5 luglio 2017, limitatamente all’art.1, “Requisiti di accesso”, punto 2, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 16/05/2019