TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 giugno 2019, n. 7770

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2019-06-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Illegittimità della valutazione per assoluta carenza della motivazione del diniego di abilitazione scientifica, essendo necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo e tanto più ciò deve accadere nel caso in cui –come in quello di specie- vi sia stato il superamento delle mediane.

Contenuto sentenza

N. 07770/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06539/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6539 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 11; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale – S.C. 06/F2 – Malattie dell’Apparato Visivo non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 06/F2 – Malattie dell’Apparato Visivo, nominata con D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 31 ottobre 2016 n. 2527, e pubblicato [#OMISSIS#] pagina Risultati del [#OMISSIS#] internet: https://abilitazione.miur.it// in data 4 aprile 2018; di tutti gli atti della suddetta procedura, [#OMISSIS#] parte in cui risultano lesivi degli interessi del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nei limiti di cui al presente ricorso, e, in particolare, del verbale n. 1 del 10 novembre 2016 della Commissione, recante i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati alla procedura, dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di seconda fascia e della relazione finale dei lavori e, ove occorrer possa, del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; nonché per la condanna del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (di seguito “Ministero”) all’adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 06/F2 – Malattie dell’Apparato Visivo da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 [#OMISSIS#] 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi [#OMISSIS#] adeguato, nel settore scientifico di riferimento (poichè i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un determinato spessore della figura professionale di riferimento) .
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere i tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel [#OMISSIS#] di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 06/F2 – Malattie dell’apparato visivo, II^ fascia – con cinque giudizi individuali negativi e conforme giudizio collegiale, pur essendo stati rilevati sia il possesso di quattro titoli curriculari, sui dieci scelti dalla Commissione, sia il raggiungimento dei tre valori soglia di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3, con positivo riconoscimento dell’impatto della produzione scientifica, nei termini di cui all’art. 1 dell’allegato “A” al medesimo D.M.-.
Complessivamente, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che “La produzione scientifica del candidato ha prodotto risultati di limitato interesse nel panorama scientifico [#OMISSIS#] ricerca in Oftalmologia”.
Tali conclusioni sono contestate nell’impugnativa per violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità, incoerenza dei giudizi e assenza di un riferimento ai parametri normativi di valutazione.
Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
In occasione della [#OMISSIS#] di consiglio del 5 giugno 2019 il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 71-bis c.p.a e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza, sotto l’esclusivo ed assorbente profilo del difetto di motivazione.
Sia il giudizio collegiale che i giudizi individuali, infatti, danno atto dell’ampio superamento dei parametri quantitativi da parte del ricorrente (con indici sufficienti per concorrere anche alla docenza di II fascia), ma negano il necessario raggiungimento della maturità scientifica, in quanto le pubblicazioni prodotte sarebbero “di qualità non elevata”.
In particolare sono fondate, con valore assorbente sul resto, le censure con cui il ricorrente lamenta la assoluta carenza della motivazione del diniego di abilitazione scientifica, in quanto non è dato di comprendere per quale ragione i commissari abbiano ritenuto che le pubblicazioni scientifiche hanno “prodotto risultati di limitato interesse nel panorama scientifico [#OMISSIS#] ricerca in Oftalmologia”, atteso che le singole opere non risultano neppure citate nel corpo di tali atti: in questo modo è stato disatteso il principio, ripetuto da questa Sezione, per cui è necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo (per tutte, sentenza n. 5910/2015 del 22 aprile 2015), e tanto più ciò deve accadere nel [#OMISSIS#] in cui –come in quello di specie- vi sia stato il superamento delle mediane.
Tutto ciò non senza rilevare che le valutazioni (tranne in parte quelle dei commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) appaiono assai sintetiche e comunque apodittiche nell’esprimere un apprezzamento globalmente sfavorevole sui lavori scientifici del candidato in questione.
Peraltro alcuni giudizi esprimono valutazioni pur positive in ordine ad alcuni [#OMISSIS#], per cui “Le pubblicazioni presentate dal candidato sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/F2 con interesse prevalente nel campo delle patologie retiniche e del glaucoma. L’apporto individuale, inteso come valutazione del ruolo svolto [#OMISSIS#] realizzazione delle pubblicazioni in collaborazione, risulta di buona evidenza. La produzione scientifica è stata eseguita con metodologia adeguata, l’originalità delle ricerche ed il carattere innovativo della produzione scientifica, pur apprezzabile, non raggiunge livelli di evidenza significativi” secondo il commissario [#OMISSIS#]. Mentre secondo il commissario Campos i “lavori sono discreti, dal punto di vista metodologico e della rilevanza dei risultati”, il quale poi si esprime sui lavori non facendo riferimento al valore in sé delle pubblicazioni, ma a quello delle riviste, affermando che “1 lavoro è stato pubblicato su una buona rivista (n.5,) 4 su medie riviste (n.1,2,7,9.) e 7 su riviste mediocri (n. 3,4,6,8,10,11,12). Si conferma la coerenza con il settore”.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il [#OMISSIS#] di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate [#OMISSIS#] misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 17/06/2019