TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 giugno 2019, n. 7784

Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Ammissione ad anno successivo al primo-Test di ingresso

Data Documento: 2019-06-17
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di accesso programmato ex art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, l’ Adunanza Plenaria n. 1 del 2015 ha stabilito che “sebbene la norma non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistemSebbene la norma non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario” , a rendere sicuramente preferibile e privilegiata tale interpretazione può valere, nell’àmbito del corpus complessivo delle norme concernenti l’accesso ai corsi di studio universitarii, l’art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che, nell’indicare i “requisiti di ammissione ai corsi di studio”, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea (di primo livello o magistrale: vedansi i commi dall’1 al 3), al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, ch’è appunto il titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario; il che rende palese che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente (e solo allo studente) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema.

Contenuto sentenza

N. 07784/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06593/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6593 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 50, come da procura in atti; 
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza in persona del Rettore p.t., Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati con essa inRoma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
– del provvedimento prot. n. 30133 del 09.04.2018 con cui l’Università degli Studi “La Sapienza” – Area Servizi [#OMISSIS#] Studenti ha rigettato la richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/2018 avanzata dalla ricorrente, iscritta al secondo anno del Corso di laurea di “Scienze Biologiche (L-13)” presso l’Università degli Studi “Roma Tre”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 3012019 : 
dell’“avviso trasferimenti Medicina anni successivi al primo 2018-2019”, della “graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo. “Sapienza” Medicina e Chirurgia II anno”, e del “I° Scorrimento a seguito di mancate iscrizioni, rinunce e verifiche amministrative. “Sapienza” Medicina e Chirurgia II anno”, [#OMISSIS#] parte in cui non assegnano o comunque riservano un posto [#OMISSIS#] in favore della Sig.na [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero Istruzione Università e Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. A. D'[#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Rilevato che con il ricorso in esame, ritualmente proposto, lo studente in epigrafe ha impugnato il diniego di iscrizione ad anno di corso successivo al primo nel corso di laurea di medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria;
Rilevato che parte ricorrente lamenta di non essere stata immatricolata ad anno di corso successivo al primo, ma di avere l’università intimata ritenuto necessario il superamento dei test preselettivi per la conseguente iscrizione al primo anno di corso;
Considerato che le amministrazioni intimate ci sono costituite in giudizio senza depositare memorie difensive;
Considerato che il ricorso, posto in decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2019, può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74 c p a alla luce dello specifico precedente costituito dalla sentenza numero 9599 del 2018 di questa sezione;
Ritenuto infatti che sono fondate [#OMISSIS#] accolte le censure con le quali parte ricorrente lamenta inutilità della prova preselettiva per chi abbia già maturato esperienza universitaria in settore a fine come [#OMISSIS#] specie accaduto;
Considerato infatti che non risulta smentita dalla resistente università la circostanza per cui sussistono, negli anni di corso successivi al primo, sufficienti posti vacanti per consentire l’accoglimento dell’istanza di immatricolazione di parte ricorrente;
Che tanto consente al collegio di ritenere applicabili alla fattispecie concreta i principi desumibili dalla sentenza n. 1 del 2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, pur [#OMISSIS#] diversa ipotesi di trasferimento dall’[#OMISSIS#] ad Ateneo italiano, ha affermato che “a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvengono ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, che, senz’alcun riferimento a requisiti per l’ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente”, sia con riguardo al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, che con riguardo al trasferimento da un’università ad un’altra, “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”;
Ritenuto che non osta all’applicazione di tale disposizione la circostanza che qui si tratti di corso di laurea sottoposto ad accesso a numero programmato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 264 del 1999, in quanto, per la medesima Adunanza Plenaria n. 1 del 2015, “sebbene la [#OMISSIS#] non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario” (per usare l’efficace espressione dell’Ordinanza di rimessione), a rendere sicuramente preferibile e privilegiata tale interpretazione può valere, nell’àmbito del corpus complessivo delle norme concernenti l’accesso ai corsi di studio universitarii, l’art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che, nell’indicare i “requisiti di ammissione ai corsi di studio”, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea (di primo livello o magistrale: vedansi i commi dall’1 al 3), al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, ch’è appunto il titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario; il che rende palese che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente (e solo allo studente) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema”;
Ritenuto che per quanto detto il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente obbligo dell’Ateneo di destinazione di valutare a quale anno di corso consentano l’iscrizione i crediti formativi di parte ricorrente, e di conseguenza verificare altresì se vi siano posti liberi nell’anno di corso medesimo;
Considerato che le spese possono essere compensate, attesi i peculiari [#OMISSIS#] della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 17/06/2019