Non ricorre l’interesse ad agire in giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., nel caso di segnalazione all’Ufficio tecnico di un problema nel caricamento dei dati su piattaforma informatica, qualora il ricorrente abbia rilevato al contempo di non essere in possesso dei dati conformi a quelli previsti dalla specifica normativa e quindi utilmente inseribili.
La nota di riscontro con cui CINECA ha risposto all’Associazione Collegio Universitario Internazionale di Roma (CUIR) che il sistema è aderente alla disciplina dettata dalla normativa di settore, emanata a oggi dal MIUR, riveste una funzione chiaramente interlocutoria, ed è priva di qualsiasi incidenza effettiva nella sfera giuridica del destinatario, diretta e indiretta.
Non rileva il fatto che il problema non fosse tecnico, ma coincidente con l’assenza in capo al ricorrente di dati conformi e coerenti con quelli previsti dalla specifica normativa (quindi, in quanto tali utilmente inseribili in Piattaforma), né che l’Ufficio tecnico abbia invitato a un confronto sul tema con il MIUR, non essendo l’Ufficio stesso competente a decidere sulla questione “sostanziale” controversa.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 maggio 2021, n. 5796
CUIR
N. 05796/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08162/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8162 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Collegio Universitario Internazionale di Roma – Cuir, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] E Associati Studio Legale in Roma, via Boezio n.2;
contro
Consorzio Interuniversitario Cineca non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Fondazione Rui, Ipe- Istituto per Ricerche ed Attività Educative, Fondazione Comunità [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Onlus, Conferenza dei Collegi Universitari di Merito -Ccum non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della determinazione di cui alla nota CINECA del 23.04.2018, trasmessa via pec in pari data, avente ad oggetto “Risposta alla vostra PEC “CUIR problemi tecnici caricamento dati su portale collegi universitari.miur.it”;
– della determinazione, di cui non sono noti gli estremi, con la quale è stato definito ed approvato il contenuto del [#OMISSIS#] riservato al caricamento dei dati relativi ai Collegi universitari di merito ed ai loro studenti;
– nonché, se ed in quanto occorra, del Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 672 dell’8.09.2016 recante disposizioni attuative del D.Lgs. n. 68/2012 “al fine di meglio determinare”, con riferimento ai Collegi universitari di merito, “le loro peculiari caratteristiche quali strutture residenziali di elevata qualificazione formativa e culturale…nonché il loro specifico contributo allo sviluppo del Sistema Universitario e alla valorizzazione del merito”;
– del Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 673 dell’8.09.2016 recante disposizioni attuative del D.Lgs. n. 68/2012 “al fine di meglio determinare” con riferimento ai Collegi universitari di merito, “le loro peculiari caratteristiche ed il loro specifico contributo allo sviluppo del Sistema Universitario, nonché allo scopo di definire le modalità e le condizioni di accesso da parte dei Collegi accreditati ai contributi statali”;
– di ogni altro atto ad essi comunque connesso, consequenziale e collegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA – CUIR il 2562019 :
per l’annullamento
– del Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 868 del 21.12.2018 relativo alla “Ripartizione delle somme del Capitolo 1696 PG/1 sulla base dei criteri indicati nel D.M. n. 763/2018”;
– in quanto di ragione ed ove occorra:
– della (non nota) comunicazione del 22.11.2018 con la quale la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Ufficio II ha comunicato a tutti gli Enti gestori dei Collegi Universitari di merito accreditati di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 68/2012 che hanno accesso al finanziamento ministeriale ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del D.M. 673/2016, l’apertura della procedura informatica di caricamento dei dati necessari per la ripartizione del contributo ministeriale relativo all’esercizio finanziario 2018;
– del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 695 del 26.09.2017 recante “Nuovi criteri di ripartizione del contributo annuale dei Collegi di merito accreditati”;
– del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 763 del 23.11.2018 recante “Criteri di riparto del contributo statale di cui al Capitolo 1696 PG1 tra Collegi universitari di merito accreditati e Residenze universitarie statali”;
– di ogni altro atto ad esso comunque connesso, consequenziale e collegato;
nonché, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA – CUIR il 2422020 :
per l’annullamento
– del Decreto Direttoriale del Direttore del Dipartimento per la formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 2164 del 7.11.2019, pubblicato sul [#OMISSIS#] del MIUR in data 17.12.2019 [#OMISSIS#] parte in cui, risentendo dell’illegittima interpretazione ministeriale dei D.M. 672 e 673 dell’8.09.2016, “decreta l’avvenuto adeguamento, nei modi e termini indicati dall’art. 23 del D. Lgs. n. 68/2012 e dall’art. 7 del D.M. n. 672/2016” da parte del CUIR “ai nuovi criteri di riconoscimento di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 68/2012, come disciplinati dal D.M. n. 672/2016, con conseguente mantenimento della qualifica di Collegio universitario di merito inizialmente acquisita ex lege ai sensi dell’art. 23 co. 2 del medesimo D.Lgs. n. 68/2012”;
– del Decreto Direttoriale del Direttore del Dipartimento per la formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 2165 dell’8.11.2019, pubblicato sul [#OMISSIS#] del MIUR in data 18.12.2019 [#OMISSIS#] parte cui, risentendo dell’illegittima l’interpretazione ministeriale dei D.M. 672 e 673 dell’8.09.2016, “decreta l’avvenuto adeguamento nei modi e termini indicati dall’art. 23 del D. Lgs. n.68/2012 e dall’art. 8 del D.M. n. 673/2016” da parte del CUIR “ai nuovi requisiti di accreditamento di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 68/2012, come disciplinati dal D.M. n. 673/2016, con conseguente mantenimento della qualifica di Collegio
universitario di merito accreditato inizialmente acquisita ex lege ai sensi dell’art.23 co. 2 del medesimo D. Lgs. n. 68/2012”;
– del (non conosciuto) Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con il quale si è provveduto alla ripartizione del contributo ministeriale, [#OMISSIS#] parte in cui ha riconosciuto al CUIR il finanziamento con riferimento ai soli 5 studenti iscritti presso Università Italiane;
– di ogni altro atto ad essi comunque connesso, consequenziale e collegato;
nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti
alle cui epigrafi si rinvia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA – CUIR il 122021 :
– del Decreto Direttoriale del Dirigente della Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione ed il diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 25200 del 18.09.2020, pubblicato sul [#OMISSIS#] del MUR in data 10.11.2020 [#OMISSIS#] parte in cui, risentendo dell’illegittimità interpretazione ministeriale dei D.M. 672 e 673 dell’8.09.2016 (impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio), fa erronea applicazione dei criteri di riparto del contributo annuale dei Collegi di merito accreditati di cui al D.M. 695/2017 (impugnato con i primi motivi aggiunti) ed assegna, a titolo di contributo ministeriale, una cifra parametrata ai soli 5 studenti iscritti presso università italiane ed ospitati dal CUIR;
– in quanto occorra, del Decreto Direttoriale del Dirigente della Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 29895 del 30.10.2020, pubblicato sul [#OMISSIS#] del MUR in data 10.11.2020 [#OMISSIS#] parte cui, risentendo anch’esso dell’illegittima interpretazione ministeriale dei D.M. 672 e 673 dell’8.09.2016, fa erronea applicazione dei criteri di riparto del contributo annuale dei Collegi di merito accreditati di cui al D.M. 695/2017, ed ha attribuito al ricorrente un contributo “per le esigente emergenziali” comunque parametrato ai soli 5 studenti iscritti presso università italiane ed ospitati dal CUIR;
– in quanto occorra, del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n.294 del 14.07.2020 (doc. 18), relativo alla ripartizione del “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, [#OMISSIS#] parte in cui richiama (art. 7) i criteri stabiliti dal D.M. 695/2017;
– di ogni altro atto ad essi comunque connesso, consequenziale e collegato;
nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale, con i primi e con i secondi motivi aggiunti alle cui epigrafi si rinvia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione “Collegio Universitario Internazionale di Roma”, odierno esponente, è un ente senza fini di lucro, costituito in Italia il 13 settembre 1990, allo scopo di promuovere la ricettività e la formazione di studenti italiani e stranieri, sostenere l’attività didattica e culturale rivolta [#OMISSIS#] stessi, fornire le prestazioni relative all’alloggio e al vitto, favorire l’erogazione di borse di studio, agevolare l’interscambio di docenti e la cooperazione interuniversitaria per la ricerca, eventualmente anche in collaborazione con altri enti aventi finalità analoghe e con le organizzazioni internazionali della cultura. Provvede anche alla gestione patrimoniale del Collegio ed eroga borse di studio a favore di studenti provenienti da vari Paesi del mondo.
Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è intervenuto a revisionare la normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, definendo questi ultimi all’art. 15, comma 1, come “strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri…”, e chiarendo all’art. 23, comma 2, che i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto e posti sotto la vigilanza del Ministero sono da considerarsi “riconosciuti ed accreditati ex lege”, [#OMISSIS#] l’obbligo di adeguarsi [#OMISSIS#] standard e requisiti stabiliti dai Decreti Ministeriali da emanarsi in attuazione del citato D.Lgs. 68/2012: detti standard e requisiti sono stati successivamente individuati con i D.M. 672 e 673 dell’8 settembre 2016.
Il Cuir riferisce di avere avviato e concluso il processo di adeguamento ai requisiti previsti dai successivi D.M. 672/2016 e 673/2016.
Riferisce altresì che, nel mese di marzo del 2018, il MIUR ha comunicato l’apertura di un apposito [#OMISSIS#] dedicato ai Collegi di merito “riconosciuti ed accreditati ex lege” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 68/2012, al fine di consentire il caricamento dei dati relativi al Collegio, [#OMISSIS#] studenti ospiti ed ai requisiti previsti per il riconoscimento del contributo statale.
Con pec del 20 aprile 2018 avente ad oggetto “Problemi tecnici caricamento dati su portale collegiuniversitari.miur.it”, il Cuir ha informato il Cineca – ufficio tecnico del MIUR – di non aver potuto procedere al caricamento ed alla successiva trasmissione telematica dei dati richiesti perché “la scheda anagrafica da Voi prevista [#OMISSIS#] Vostra piattaforma web, nel campo “università frequentata”, non prevede la Pontificia Università della [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso la quale sono iscritti gli studenti del [#OMISSIS#] Collegio”.
In riscontro a detta pec, con nota del 23.04.2018 Cineca ha comunicato al Cuir che: “il sistema implementato dal Cineca è aderente alla disciplina dettata dalla normativa di settore, emanata a oggi dal MIUR. Tale sistema è stato realizzato alla luce appunto di quelle disposizioni, in perfetta linea e condivisione con le indicazioni ricevute dal MIUR stesso. Poiché, dunque, da quanto si può comprendere, le questioni sollevate dal Collegio non attengono a problematiche di tipo meramente informative, ma evocano questioni di sostanza, sulle quali il Cineca non ha competenza. Pertanto, si deve rinviare il Collegio al confronto che su tali [#OMISSIS#] il Collegio riterrà di volere instaurare con il MIUR”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 15 giugno 2018, l’esponente ha chiesto l’annullamento di detta nota.
A sostegno della propria domanda, ha articolato un unico motivo di diritto con il quale, in estrema sintesi, deduce che non troverebbe nessuna conferma – né nel D.Lgs. 68/2012 né nei D.M. di attuazione – l’interpretazione dell’Amministrazione, secondo cui potrebbero essere riconosciuti ed accreditati solamente i Collegi Universitari che fanno riferimento ad una Università italiana.
In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, il predetto D.Lgs. 68/2012 non richiederebbe, tra i requisiti per accedere ai contributi statali, che l’Università o l’Istituto frequentati dallo studente residente nel collegio universitario debbano essere italiani.
2. Nelle more del giudizio, è stato sottoscritto un Accordo tra Repubblica Italiana e [#OMISSIS#] Sede “per l’applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore [#OMISSIS#] Regione Europea”.
Quindi, con D.M. n. 868 del 21 dicembre 2018 – relativo alla “Ripartizione delle somme del Capitolo 1696 PG/1 sulla base dei criteri indicati nel D.M. n. 763/2018” – il MIUR ha erogato (in asserita applicazione dei criteri di riparto sanciti dal D.M. 659/2017) il contributo statale alle Residenze Universitarie Statali ed ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 68/2012, con esclusione del ricorrente, in quanto “l’Associazione Collegio Universitario Internazionale di Roma – CUIR non risulta aver caricato alcun dato a Sistema ai fini del riparto 2018”.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14 giugno 2019, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare: della comunicazione del 22.11.2018 con la quale la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Ufficio II ha comunicato a tutti gli Enti gestori dei Collegi Universitari di merito accreditati di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 68/2012 che hanno accesso al finanziamento ministeriale ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del D.M. 673/2016, l’apertura della procedura informatica di caricamento dei dati necessari per la ripartizione del contributo ministeriale relativo all’esercizio finanziario 2018; del ridetto DM 868/2018.
A sostegno della propria domanda, ha sostanzialmente riprodotto le censure di cui al ricorso introduttivo in ordine alla [#OMISSIS#] illegittima interpretazione da parte del Ministero del D.Lgs. n. 68/2012 e dei decreti attuativi. Ha altresì evidenziato che l’Accordo sottoscritto tra Repubblica Italiana e [#OMISSIS#] sede “per l’applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore [#OMISSIS#] Regione Europea”, prevedrebbe [#OMISSIS#] regione europea il riconoscimento pieno dei titoli di studio conseguiti presso un’Università di uno Stato straniero. Pertanto “apparirebbe singolare la discriminazione nei confronti di uno studente che decida di compiere studi in Italia e scelga di vivere in un Collegio di merito ancorché iscritto presso un’università straniera legittimamente operante in Italia”. L’esclusione dalla ripartizione dei fondi operata dal D.M. 868/2018 risentirebbe della discriminatoria interpretazione dei decreti ministeriali nn. 672 e 673 del 2016 nonché del D.Lgs. 68/2012, in quanto l’amministrazione continuerebbe a pretendere, tra i requisiti, la frequenza di un corso di studi italiano che invece non sarebbe richiesta da nessuna [#OMISSIS#] di legge.
3. Successivamente, il MIUR con propri Decreti Direttoriali n. 2164 del 7.11.2019 (pubblicato sul [#OMISSIS#] del MIUR in data 17.12.2019) e n. 2165 dell’8.11.2019 (pubblicato sul [#OMISSIS#] del MIUR in data 18.12.2019), ha riconfermato la propria interpretazione in merito ai D.M. 672 e 673 dell’8.11.2016 in base alla quale in tanto si sarebbe potuto confermare il riconoscimento e l’accreditamento del ricorrente in quanto – in asserito adeguamento ai requisiti indicati nei citati D.M. – questi avesse cominciato ad ospitare anche studenti iscritti presso Università Italiane.
Quindi, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14 febbraio 2020, anche detti decreti sono stati impugnati, unitamente al decreto, di estremi ignoti, con i quali è stato individuato il contributo ministeriale in concreto spettante al Cuir per l’anno accademico 2019/2020.
In particolare con detti decreti il Ministero avrebbe ritenuto che l’Associazione si sarebbe adeguata ai criteri previsti dai D.M. 672 e 673 dell’8.09.2016 solo a seguito dell’iscrizione di alcuni collegiali presso Università italiane, e quindi avrebbe riconosciuto in capo al Cuir il mantenimento dello status di Collegio universitario di merito riconosciuto ed accreditato ex art. 23 del D.Lgs. 68/2012 e, per il ridetto anno accademico, avrebbe quindi erogato un contributo parametrato ai soli cinque studenti ospiti del CUIR iscritti presso università italiane.
A sostegno della propria domanda ha articolato motivi di diritto sostanzialmente analoghi a quelli già formulati nei precedenti ricorsi.
4. In pendenza del giudizio – poiché i Collegi di merito riconosciuti ed accreditati per mantenere il proprio status, debbono dimostrate, con cadenza annuale di rispettare ancora i criteri ed i requisiti individuati dai D.M. 672 e 673 dell’8.09.2016 – con nota dell’8 [#OMISSIS#] 2020 la ex Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore (ora Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio), ha comunicato a tutti gli Enti gestori dei Collegi universitari di merito accreditati l’apertura della procedura informatica ex artt. 6 e 7 del D.M. 673/2016 e li ha quindi invitati a trasmettere i dati necessari per la ripartizione del contributo ministeriale. Anche in tal [#OMISSIS#], il CUIR ha potuto caricare a sistema i soli dati relativi [#OMISSIS#] studenti ospiti del Collegio iscritti presso università italiane.
Non è stata invece esperita la procedura informatica volta alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dal D.M. 672/206 per il riconoscimento di Collegio universitario di merito in quanto è sopravvenuta la nota condizione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 sicché, con D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato quindi stabilito che per l’anno accademico 2020-2021 non si sarebbe proceduto alla verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento ed accreditamento. In particolare, l’art. 19, comma 6 quater, del citato D.L. 76/2020 ha previsto che “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all’anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto”.
Pertanto, con pec in data 25.09.2020, il MUR ha informato che per l’esercizio finanziario 2020/2021 non sarebbe stata attivata la procedura di monitoraggio di cui all’art. 6 del D.M. 672/2016 sicché i Collegi di merito avrebbero mantenuto il proprio status, basato sui dati relativi all’anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
Quindi, con Decreto Dirigenziale n. 25200/2020, pubblicato sul [#OMISSIS#] web del Ministero in data 10.11.2020, è stato riconosciuto al CUIR, ancora una volta, un contributo ministeriale parametrato ai soli cinque studenti ospiti, iscritti presso università italiane (l’importo riconosciuto al ricorrente è infatti identico a quello già corrispostogli per l’A.A. 2019/2020).
Il Decreto dirigenziale n. 29895 del 30.10.2020, anch’esso pubblicato sul [#OMISSIS#] web del Ministero in data 10.11.2020, relativo al riparto dei fondi emergenziali di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, si sarebbe basato sugli stessi criteri dei precedenti decreti e quindi, secondo la prospettazione del ricorrente, sconterebbe vizi analoghi.
Pertanto, con il terzo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 gennaio 2021 ha chiesto l’annullamento di questi ulteriori due provvedimenti, articolando motivi di diritto in buona sostanza analoghi ai precedenti. Ha insistito, in particolare, sull’illegittimità derivata dai D.M. 672/2016 e 673/206, sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16, 17 e 23 del D.Lgs. 68/2012 nonché della Convenzione di Lisbona e dell’Accordo stipulato in data 13.02.2019 tra la [#OMISSIS#] Sede e la Repubblica Italiana per l’applicazione di detta Convenzione.
5. Si è costituita l’Amministrazione, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti, nonché, nel merito, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto. Ha altresì chiesto il rigetto del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti, in quanto anch’essi infondati.
6. All’udienza del 28 aprile la causa è stata introitata per la decisione.
7. Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio, e segnatamente con l’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Si osserva in proposito che, la nota del 23 aprile 2018 oggetto di impugnativa è assolutamente inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico [#OMISSIS#] sfera giuridica del destinatario.
Invero, il Ciur ha segnalato all’Ufficio tecnico un problema nel caricare dei dati sulla piattaforma informatica, rilevando al contempo, tuttavia, di non essere in possesso dei dati conformi a quelli previsti dalla specifica normativa e quindi utilmente inseribili.
In riscontro, con la nota in esame, il Cineca ha evidenziato che: “il sistema implementato dal Cineca è aderente alla disciplina dettata dalla normativa di settore, emanata a oggi dal MIUR. Tale sistema è stato realizzato alla luce appunto di quelle disposizioni, in perfetta linea e condivisione con le indicazioni ricevute dal MIUR stesso. Poiché, dunque, da quanto si può comprendere, le questioni sollevate dal Collegio non attengono a problematiche di tipo meramente informative, ma evocano questioni di sostanza, sulle quali il Cineca non ha competenza. Pertanto, si deve rinviare il Collegio al confronto che su tali [#OMISSIS#] il Collegio riterrà di volere instaurare con il MIUR”.
Trattasi, all’evidenza, di un mero riscontro ad una comunicazione dello stesso ricorrente che aveva segnalato a Cineca (ufficio tecnico del MIUR) “Problemi tecnici caricamento dati su portale collegiuniversitari.miur.it”.
Riveste una funzione chiaramente interlocutoria, ed è priva di qualsiasi incidenza effettiva [#OMISSIS#] sfera giuridica del destinatario, diretta e indiretta: si limita a ribadire quanto già noto all’istante – ovvero che il problema non è tecnico ma è relativo alla assenza in capo al ricorrente di dati conformi e coerenti con quelli previsti dalla specifica normativa e quindi in quanto tali utilmente inseribili in Piattaforma – e ad invitarlo ad un confronto sul tema con il MIUR, non essendo competente l’Ufficio tecnico.
Non ricorre, pertanto, l’interesse ad agire in giudizio, interesse che – ai sensi dell’art. 100 c.p.c. – si caratterizza per la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e per l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’[#OMISSIS#] dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Sicché, il ricorso è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse, atteso che l’annullamento giurisdizionale dell’atto (amministrativo) impugnato non sarebbe in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente.
Peraltro, le censure mosse nel ricorso introduttivo – per lo più analoghe a quelle che vengono sollevate nei motivi aggiunti – sono infondate per le ragioni che si vengono ad illustrare in relazioni a dette ulteriori impugnazioni.
8. Si procede, quindi con lo scrutinio dei tre ricorsi per motivi aggiunti, che, per comunanza delle censure, possono essere esaminati congiuntamente.
In buona sostanza, come visto, il Ciur assume: la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16, 17 e 23 del D. Lgs. n. 68/2012 nonché dei DD.MM. n.672/2016 e 673/2016; l’illegittimità della ripartizione del contributo statale disposta con il D.M. n. 868/2018, in quanto operata sulla scorta di una discriminatoria interpretazione dei DD.MM. n. 672/2016 e n. 673/2016; l’illegittimità del Decreto Direttoriale n. 2164 del 7 novembre 2019 e del Decreto Direttoriale n. 2165 dell’8 novembre 2019 che rappresentano l’esito dell’attività di verifica che il Legislatore ha richiesto all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 68/2012; l’illegittimità del Decreto Dirigenziale. n. 25200 del 18 settembre 2020 e del Decreto Dirigenziale. n. 29895 del 30 ottobre 2020 in quanto trattasi di ulteriori decreti di ripartizione di stanziamenti in favore dei collegi universitari di merito effettuati sulla scorta dei criteri fissati dal ridetto D.M. n. 695/2017 e che pertanto si collocano nel solco tracciato dal D. Lgs. n. 68/2012.
In particolare, l’Amministrazione avrebbe errato nel richiedere tra i requisiti per accedere ai contributi statali, che l’Università o l’Istituto frequentati dallo studente residente nel collegio universitario dovessero essere italiani.
9. Per potere dirimere la controversia, è necessario effettuare una breve disamina dell’attuale assetto normativo in materia di Collegi universitari di merito.
Il D.Lgs. n. 68/2012 introduce nell’ordinamento italiano un corpus normativo volto a dotare la materia dei collegi universitari di merito di una disciplina strutturata ed organica, attesa l’assenza sino al momento della sua adozione di un corpus normativo in materia.
[#OMISSIS#] specifico, l’art. 15 del ridetto D. Lgs.: detta la definizione di collegio universitario legalmente riconosciuto; descrive le condizioni in cui devono trovarsi “gli ospiti” dei collegi per poter essere considerati ai fini del finanziamento statale; precisa che deve trattarsi di “studenti universitari, dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello; b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario; d) iscritti a corsi di dottorato o master universitari; e) partecipanti a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari in ambito nazionale e internazionale”.
Ai successivi artt. 16 e 17 indica la disciplina di principio per il riconoscimento dei collegi universitari quali collegi di merito e di accreditamento dei collegi di merito, disciplina che prevede la valorizzazione e il conseguente finanziamento statale dei suddetti enti in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, in virtù della quale lo Stato viene affiancato dai collegi universitari nell’erogazione di servizi [#OMISSIS#] studenti (italiani e stranieri) che frequentano il Sistema della formazione superiore italiano.
L’art. 23, comma 2, chiarisce che i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto e posti sotto la vigilanza del Ministero sono da considerarsi “riconosciuti ed accreditati ex lege”, [#OMISSIS#] l’obbligo di adeguarsi [#OMISSIS#] standard e requisiti stabiliti dai Decreti Ministeriali da emanarsi in attuazione del citato D.Lgs. 68/2012.
Detti standard e requisiti sono stati successivamente individuati con i D.M. 672 (Procedure e criteri per il riconoscimento dei collegi universitari quali Collegi di merito) e 673 (Procedure e criteri per l’accreditamento dei Collegi di merito) dell’8 settembre 2016, che hanno previsto la valorizzazione e il conseguente finanziamento statale dei collegi universitari di merito in un’ottica di sussidiarietà orizzontale in virtù della quale lo Stato viene affiancato dai collegi universitari nell’erogazione di servizi ai propri studenti (italiani e stranieri) che frequentano il Sistema della formazione superiore italiano.
Ancora, sulla scorta della [#OMISSIS#] di cui al predetto art. 23, il MIUR ha avviato la procedura per la verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento e accreditamento dei suddetti collegi, che quindi avevano visto mantenuto il riconoscimento per due anni in attesa di dimostrare di essersi adeguati ai nuovi parametri normativi. Nell’ambito di tale verifica che il MUR ha provveduto ad aprire un portale dedicato a tutti i Collegi legalmente riconosciuti a quel momento esistenti, ivi compresa dunque l’Associazione Collegio Universitario Internazionale di Roma (Cuir), onde consentire loro innanzitutto l’inserimento dell’anagrafica del Collegio nonché dei dati relativi [#OMISSIS#] studenti loro ospiti, per poi far caricare [#OMISSIS#] l’anno ulteriori dati sulla base dei quali, infine, procedere al riparto del contributo statale annuale previsto per l’anno 2018.
Con D.M. n. 695/2017, anch’esso attuativo della normativa dettata dal D.Lgs. n. 68/2012 il Ministero ha provveduto, altresì, a individuare i nuovi criteri in base ai quali viene ripartita tra i singoli collegi la quota di stanziamento statale riservata ai collegi di merito accreditati, stabilendo in particolare, all’art. 1, comma 1 lett. a), che il contributo è assegnato [#OMISSIS#] misura del 35 % “in base al numero di studenti residenti nel Collegio, da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati da parte del Ministero, e partecipanti al progetto formativo personalizzato da realizzarsi nel corso dell’ anno accademico di permanenza in Collegio, come indicato nel DM n. 673/2016”.
Quindi, con il D.M. 868/2018 il suddetto stanziamento è stato ripartito “tra singoli Collegi” sulla scorta dei criteri indicati dal D.M. n. 695/2017.
I Decreti Direttoriali n. 2164 del 7 novembre 2019 (D.D. di avvenuto adeguamento dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ai nuovi criteri di riconoscimento di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 68/2012) e n. 2165 dell’8 novembre 2019 (D.D. di avvenuto adeguamento dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ai nuovi criteri di accreditamento di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 68/2012) rappresentano l’esito dell’attività di verifica che il Legislatore ha richiesto all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 68/2012.
Infine, con i Decreti Dirigenziali n. 25200 del 18 settembre 2020 e n. 29895 del 30 ottobre 2020 si è proceduto alla ripartizione degli stanziamenti in favore dei collegi universitari di merito sulla scorta dei criteri fissati dal ridetto D.M. n. 695/2017 nel solco tracciato dal D. Lgs. n. 68/2012.
10. Orbene, occorre innanzitutto evidenziare che il ricorrente offre i propri servizi a studenti (italiani e stranieri) che sono iscritti/frequentanti la Pontificia Università della [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Detta università è un’università dello Stato “Città del Vaticano” non già dello Stato italiano, pertanto detti studenti sono iscritti/frequentanti il Sistema della formazione superiore di uno Stato [#OMISSIS#].
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che l’interpretazione del Ministero al D.Lgs 68/2012 e ai D.M. attuativi sia corretta, in quanto conforme al tenore letterale dello stesso nonché alla ratio legis perseguita dal legislatore.
Segnatamente, il ridetto D. Lgs. n. 68/2012, mira, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e nell’ottica della piena realizzazione del diritto allo studio universitario di quanti accedono ai servizi ed alle funzioni didattiche erogate dal Sistema italiano della formazione superiore, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza tra i soggetti nell’accedere ed usufruire delle funzioni didattiche e dei correlati servizi erogati dalle Istituzioni facenti parte del Sistema italiano della formazione superiore.
Le funzioni ed i servizi per il diritto allo studio universitario vengono erogati e riconosciuti dallo Stato e dalle Regioni [#OMISSIS#] studenti – italiani o stranieri – che, in quanto frequentanti corsi di studio o programmi attivati da Istituzioni italiane, contribuiscono, mediante il pagamento di tasse e contributi universitari in favore delle Regioni e delle Università ed Istituzioni AFAM italiane frequentate, ad alimentare il Sistema italiano della formazione superiore, ad dei casi, espressamente disciplinati dalla legge, di esonero riguardanti gli studenti idonei ai benefici DSU.
In questo contesto si inseriscono i Collegi universitari di merito accreditati di cui [#OMISSIS#] artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.68/2012, che si vengono ad affiancare allo Stato, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, nell’erogazione di quei servizi e di quelle funzioni che lo Stato riconosce ai propri utenti/studenti, cioè a coloro i quali [#OMISSIS#] tasse e contributi universitari in favore delle Regioni e delle Università ed Istituzioni AFAM italiane alle quali siano a diverso titolo iscritti.
Come correttamente rilevato dalla difesa del Ministero, “l’intervento sussidiario dei Collegi ha senso, dunque, laddove declinato in rapporto ai servizi e alle prestazioni che vengono erogati dal Sistema italiano della formazione superiore ai propri utenti, non già in rapporto [#OMISSIS#] utenti di altro Stato che corrispondono tasse e contributi universitari ad altro Stato (come appunto gli ospiti del Collegio CUIR i quali non [#OMISSIS#] alcun tipo di tassa o contributo a favore del Sistema italiano della formazione superiore non frequentando e non essendo iscritti ad alcun corso o programma erogato dalle Istituzioni facenti parte del Sistema italiano della formazione superiore”.
Il discrimen dunque è dato non già dalla nazionalità dello studente (motivo per cui la normativa in argomento non è discriminatoria verso gli stranieri), né dalla nazionalità dell’Ateneo straniero cui eventualmente si è iscritti, bensì dalla circostanza di essere studenti iscritti ad un Corso di Studio o frequentanti un Programma internazionale di scambio presso una dell’Istituzioni appartenenti al Sistema italiano della formazione superiore.
Una volta accertata che l’interpretazione data dal Ministero ai D.M. 672 e 673 del 2016 è corretta – e che quindi i contributi vengono erogati [#OMISSIS#] studenti italiani o stranieri iscritti ad un Corso di Studio o frequentanti un Programma internazionale di scambio presso una dell’Istituzioni appartenenti al Sistema italiano della formazione superiore – cadono necessariamente tutti i motivi dei ricorsi in esame.
Invero, il Ciur non ha potuto procedere al completo caricamento e alla trasmissione telematica dei dati richiesti sul portale MIUR dedicato ai collegi di merito in quanto non era in possesso di dati che fossero conformi e coerenti con quelli previsti dalla specifica normativa e quindi in quanto tali utilmente inseribili in Piattaforma, atteso che nessuno dei suoi studenti era iscritto ad un corso di studi italiano.
Il D.M. n. 868 del 21 dicembre 2018 – relativo alla “Ripartizione delle somme del Capitolo 1696 PG/1 sulla base dei criteri indicati nel D.M. n. 763/2018” – (impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti) non ha erogato il contributo statale alla odierna ricorrente atteso che la stessa non ha caricato a sistema i dati necessari, in quanto non in possesso degli stessi essendo i propri studenti tutti iscritti a corsi di studi stranieri.
Con i Decreti Direttoriali n. 2164 del 7.11.2019 e n. 2165 dell’8.11.2019 (impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti), il Ministero ha riconfermato la propria interpretazione in merito ai D.M. 672 e 673 dell’8.11.2016 in base alla quale in tanto si sarebbe potuto confermare il riconoscimento e l’accreditamento del ricorrente in quanto – in asserito adeguamento ai requisiti indicati nei citati D.M. – questi avesse cominciato ad ospitare anche studenti iscritti presso Università Italiane.
Invero, tra i collegi che, per il tramite dei due decreti direttoriali qui impugnati, hanno visto mantenuto lo status di collegio riconosciuto e accreditato, figura anche il Cuir, in quanto all’atto della verifica del possesso dei requisiti, è risultato che tra gli ospiti del collegio ricorrente risultavano cinque studenti iscritti/frequentanti i corsi di laurea tenuti presso Atenei del sistema della formazione superiore italiano, e segnatamente La Sapienza Università degli Studi e [#OMISSIS#] Università [#OMISSIS#] SS. [#OMISSIS#] (LUMSA).
Pertanto, risultava soddisfatto il requisito [#OMISSIS#] declinato nel D. Lgs. n. 68/2012 e nei successivi DD.MM. 672/2016 e 673/2016, ossia il legame con il sistema della formazione superiore italiano.
L’assegnazione dello stanziamento ai singoli collegi, poi, è stata operata sulla scorta dei requisiti di cui al D.M. n 695/2017, il quale, come visto, all’art. 1, comma 1 lett. a) stabilisce che il contributo è assegnato [#OMISSIS#] misura del 35 % “in base al numero di studenti residenti nel Collegio, da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati da parte del Ministero, e partecipanti al progetto formativo personalizzato da realizzarsi nel corso dell’anno accademico di permanenza in Collegio, come indicato nel DM n. 673/2016”. Pertanto, è stato correttamente commisurato al numero degli studenti – cinque come già visto – iscritti/frequentanti gli Atenei italiani di Sapienza e LUMSA così per come inseriti a Sistema CUIR sul portale dedicato.
Le argomentazioni fin qui svolte si applicano anche ai due decreti dirigenziali impugnati con il terzo ricorso per motivi aggiunti (e segnatamene il n. 25200 del 18 settembre 2020 ed il n. 29895 del 30 ottobre 2020), in quanto trattasi di ulteriori decreti di ripartizione di stanziamenti in favore dei collegi universitari di merito effettuati sulla corta dei criteri fissati dal ridetto D.M. n. 695/2017 e che pertanto si collocano nel solco tracciato dal D. Lgs. n. 68/2012.
11. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile per carenza di interesse, i ricorsi per motivi aggiunti notificati rispettivamente in data 14 giugno 2019, 14 febbraio 2020 e 8 gennaio 2021 sono infondati e devono essere rigettati.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto:
– dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;
– rigetta i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 14 giugno 2019, 14 febbraio 2020 e 8 gennaio 2021.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’istruzione dell’università e della Ricerca che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 aprile 2021 tenutasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 D.L. n. 28/2020 e dall’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Chiara [#OMISSIS#], Referendario