Accoglimento del ricorso, atteso che dal giudizio collegiale emerge una motivazione eccessivamente stringata, in quanto la stessa, nel ritenere le pubblicazioni di rilevanza complessivamente non adeguata, non evidenzia, nella sua genericità, le ragioni del giudizio negativo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 aprile 2018, n. 4279
Abilitazione scientifica nazionale–Obbligo di motivazione del diniego
N. 04279/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05751/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Laddaga in Roma, piazza Mazzini, 8;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università Iulm di Milano c/o Avvocatura, Commissione Giudicatrice presso la sede Iulm non costituiti in giudizio;
nei confronti
Conte [#OMISSIS#], Russo [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del giudizio negativo collegiale e di quelli individuali, espressi sul ricorrente dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale n. 2429 del 31 ottobre 2016, conosciuti a seguito di pubblicazione sul sito internet www.abilitazione.miur.it in data 4 aprile 2017 (doc. 1);
– degli esiti della procedura abilitativa pubblicati sul sito internet www.abilitazione.miur.it in data 4 aprile 2017 e dell’elenco dei concorrenti idonei e non idonei alla procedura per il conseguimento
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia – settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 1532 del 29 luglio 2016 (G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 61 del 2.08.2016) (doc. 2);
– di tutti gli atti e di tutti i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice svoltesi in data 14 novembre 2016 (doc. 3), 15 dicembre 2016, 16 dicembre 2016, 8 gennaio 2017, 24 gennaio 2017, 16 febbraio 2017, 17 marzo 2017 e 30 marzo 2017 (doc. 4);
– nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale della procedura valutativa ed in particolare della nota ministeriale del 17 gennaio 2017 dal contenuto sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. B. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 71 bis del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia e a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata:
– che si tratta di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010;
– che, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi d.P.R. n. 222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il d.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n. 120 del 2016;
– che, nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all. A, B, C, D del D.M. n. 120 del 2016);
– che, tanto premesso, il ricorso risulta fondato posto che i giudizi elaborati dalla Commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di insufficiente motivazione;
– che infatti il giudizio collegiale si limita a rilevare la complessiva coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale 13/A1, l’ottima continuità temporale della produzione scientifica, l’evidenza dell’apporto individuale dato dal candidato nei lavori di collaborazione, la qualità della produzione scientifica di livello sufficiente, e, in termini negativi e decisivi sull’esito finale, e la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale complessivamente “non adeguata”;
– che ai sensi dell’art. 4, lett. c) D.M. n. 120 del 2016 la Commissione richiama, ai fini del positivo riconoscimento qualitativo, i criteri dell’originalità, del rigore metodologico, del carattere innovativo e della rilevanza dei temi affrontati (nonché l’Allegato B al medesimo D.M. che fornisce all’interprete la definizione di “qualità elevata della produzione scientifica”);
– che in merito alla qualità della produzione scientifica nel giudizio collegiale sopra riportato, emerge una certa contraddittorietà del giudizio, posto che, sebbene la qualità della produzione scientifica venga considerata “di livello appena sufficiente”, l’esito negativo è motivato in relazione ad una generica “rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale complessivamente “non adeguata”;
– che la Commissione avrebbe dovuto indicare in termini più adeguati e analitici le ragioni inerenti la “la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale” che era stata ritenuta “complessivamente non adeguata”, in modo da evidenziare il valore assorbente di tale elemento, che non consentiva di riconoscere all’interessato l’abilitazione alla prima fascia nel settore di che trattasi;
– che viceversa, dal giudizio collegiale emerge una motivazione eccessivamente stringata, in quanto la stessa, nel ritenere le pubblicazioni le stesse di rilevanza complessivamente non adeguata, non evidenzia, nella sua genericità, le ragioni del giudizio negativo;
– che, quindi, sia il giudizio collegiale, sia quelli individuali non dimostrano una analitica valutazione delle pubblicazioni presentate, “liquidate” globalmente con una valutazione lapidaria e tautologica, che si limita a ripetere in modo stereotipato la formula della qualità non elevata (cfr. Tar Lazio, Sez. III, sentenze 20 novembre 2017, n.11441, e 2 novembre 2017, n.10943);
– che al ricorrente è stato riconosciuto il superamento di tre valori soglia su tre ed il possesso di sei titoli su sette, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 120 del 2016;
– che, il contrasto interno alla Commissione – in cui due commissari ([#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) su cinque si sono espressi in termini nettamente favorevoli al riconoscimento dell’abilitazione (con riferimento, ad esempio, alla qualità complessiva elevata o buona delle pubblicazioni presentate, alla “sicura posizione di riconoscimento nel panorama internazionale” e alla collocazione editoriale ritenuta “spesso buona”); – e la posizione raggiunta dal ricorrente sul piano dei titoli e degli indicatori di produttività scientifica (gli uni e gli altri posseduti in misura ampiamente al di sopra dei minimi richiesti dal D.M. 120/2016) imponevano alla Commissione un diverso e più consistente onere motivazionale nella formulazione del giudizio di merito sulla qualità delle pubblicazioni (cfr. Tar Lazio, Sezione III, sentenza 8 novembre 2017, n. 11134);
– che in ragione di quanto sopra, il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/04/2018