Come ha recentemente ribadito il Consiglio di Stato è “pacifico che le cause di astensione obbligatoria ‒ da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti ‒ debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi”, sicchè – in ragione dello specifico contesto di riferimento – anche in presenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, “non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile e assiduo collaboratore, anche soltanto nell’attività accademica e/o pubblicistica”, atteso che “il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3206/2017).
In definitiva, se non può escludersi, in linea di principio, l’ammissibilità di una Commissione esaminatrice composta da uno o più membri che abbiano avuto un rapporto di collaborazione scientifica con uno dei candidati, tale ammissibilità deve negarsi, qualora – come nel caso di specie – la relazione sia tale, in ragione all’intensità della cooperazione, da impedire radicalmente qualsiasi possibilità di valutazione indipendente dello stesso candidato, attesa la presenza di una sostanziale condivisione della quasi totalità della produzione scientifica offerta in valutazione dal candidato risultato vincitore.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 3373
Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Commissione esaminatrice - Incompatibilità
N. 03373/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03182/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San [#OMISSIS#], n. 101;
per l’annullamento
– del decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del -OMISSIS-, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale -OMISSIS- – Settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, presso il Dipartimento di -OMISSIS-, con il quale è stato dichiarato “vincitore” della procedura il Dott. -OMISSIS-;
– di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente e, in particolare:
– del D.R. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 13 dicembre 2017, n. 3228, con il quale è stata indetta “ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS-“;
– del D.R. del 17 maggio 2018, n. 1296, di nomina della Commissione per la Procedura di selezione;
– del verbale n. 1 della riunione preliminare del 10 luglio 2018, con il quale la Commissione dichiara di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal Bando, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia D.R. n. 2576/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente – partecipante della procedura per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale -OMISSIS-, settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, per le esigenze del Dipartimento di -OMISSIS-“-OMISSIS-” della facoltà di “-OMISSIS-” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010 e, dunque, destinata alla chiamata di candidati c.d. “esterni” all’Ateneo (espressamente precludendo l’art. 2 del Bando, recante i “Requisiti per l’ammissione alla procedura”, la candidatura a “coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»”) – ne impugna gli esiti nella parte in cui il candidato -OMISSIS- è stato dichiarato vincitore.
In particolare, il ricorrente chiede l’annullamento di tutti gli atti di tale procedura selettiva, assumendone l’illegittimità in relazione a:
1. l’essere “la quasi totalità delle pubblicazioni indicate nel curriculum vitae del -OMISSIS-… realizzate in collaborazione con il -OMISSIS- – Presidente della Commissione esaminatrice – (145 pubblicazioni su 174; e 7 capitoli di libri su 9)” e l’essere, de “le 12 pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della valutazione comparativa, 11 … realizzate in collaborazione con il -OMISSIS-”;
2. l’assenza dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva in capo al vincitore, emergendo “dal profilo curriculare del -OMISSIS-, … che il candidato ha ricoperto dal -OMISSIS-, riconosciuto come Polo Scientifico-Didattico dell’Università La Sapienza e sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie impartiti dal medesimo Ateneo”;
3. l’aver eseguito la Commissione il giudizio di comparazione dei candidati in spregio ai criteri individuati dal d.m. 25 maggio 2011, n. 243, nonché dal Regolamento e dal Bando di concorso;
Il ricorso è, dunque, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non trovandosi i Commissari in condizione di imparzialità nei confronti del candidato risultato vincitore; Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990, e degli artt. 51 e 52 c.p.c., non avendo i Commissari ottemperato all’obbligo di astensione; Violazione del principio d’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione; Eccesso di potere per difetto d’istruttoria; Ingiustizia manifesta;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Bando; Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione, non avendo la Commissione rilevato l’insussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura del dottor -OMISSIS-;
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, lett. c) della l. n. 240/2010; Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 5 del Bando; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243; Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione nella valutazione comparativa; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, avendo la Commissione erroneamente determinato gli indici di produzione scientifica.
Si costituivano in giudizio sia l’Università interessata che il controinteressato, entrambi argomentando sull’infondatezza di tutte le censure proposte, in ragione della natura meramente intellettuale e non patrimoniale del contestato rapporto di collaborazione tra il dottor -OMISSIS- ed il Presidente della Commissione e dell’autonomia giuridica dell’I.R.C.C.S. Neuromed, ente giuridicamente, strutturalmente e scientificamente autonomo e distinto rispetto all’Ateneo.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-, “ritenuto che le questioni oggetto della presente controversia necessitino di un adeguato approfondimento, che non è possibile effettuare in sede di sommaria delibazione cautelare”, fissava, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2020, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta un preteso stato di incompatibilità che vizierebbe la posizione soggettiva del Presidente della Commissione (professor [#OMISSIS#] Nicoletti), stante la sua non equidistanza rispetto alla posizione del candidato infine risultato vincitore, in ragione dell’esistenza tra i due di un rapporto personale di tale intensità da far ritenere che l’esito della procedura non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità, sicché egli avrebbe dovuto astenersi.
In particolare, evidenzia il ricorrente come:
– “l’intera carriera accademica del candidato infine risultato vincitore è caratterizzata da diverse forme di collaborazione didattica, scientifica e professionale con il -OMISSIS-, Presidente della Commissione nominata per la procedura”, come reso manifesto dalle pubblicazioni indicate nel curriculum vitae del dottor -OMISSIS-, realizzate quasi totalmente in collaborazione con il professor-OMISSIS-(-OMISSIS-), e dal “Resoconto dell’attività scientifica” dello stesso controinteressato, ove risulta che egli “-OMISSIS-” si sia trasferito “-OMISSIS-” e, dopo un periodo di due anni all’estero, “-OMISSIS-” sia “-OMISSIS-” ove “-OMISSIS-” (incarico dal quale risulta si sia dimesso solo il-OMISSIS-, a seguito dell’esito della contestata procedura concorsuale);
– ben 11 delle 12 pubblicazioni presentate dal dottor -OMISSIS- per la valutazione di merito di cui all’art. 1 del Bando siano state realizzate in collaborazione con il Presidente della Commissione, figurando egli quale coautore delle stesse.
Orbene, ritiene il Collegio che – per quanto dal complesso delle circostanze in atti non risulti che le forme di collaborazione esistenti tra il professor-OMISSIS-e il dottor -OMISSIS- presentino una connotazione tale da configurare un vero e proprio sodalizio professionale, connotato da una reciprocità d’interessi di carattere economico – il ricorso sia, comunque, fondato sotto il profilo della violazione dei principi e delle regole sull’incompatibilità dei componenti delle Commissioni, con conseguente illegittimità della sua composizione e del suo stesso operato, secondo i termini di seguito specificati.
Il Collegio condivide, infatti, quell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in cui si chiarisce come:
– l’esistenza di collaborazioni di carattere scientifico, accademico o editoriale con taluno dei candidati non rappresenti ex se ragione di astensione per il singolo commissario, “a meno che esse non trascendano dalla tipica dinamica istituzionale dei rapporti fra docente e allievo”;
– “l’esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisca il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario”, pur rappresentando “una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica”;
– “l’applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza (articolo 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241) imponga di riguardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specie se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività”, sicché “in tali ipotesi, sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità”;
– in particolare, “la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati rappresenti ex se un indice difficilmente superabile della sussistenza del richiamati rapporti personali, in quanto tale fonte del generale obbligo di astensione” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4473/2015 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ebbene, l’applicazione al caso in esame dei principi fin qui richiamati induce a ritenere – alla luce delle allegazioni documentate dal ricorrente e non specificatamente contestate dal controinteressato – che nella fattispecie sussistessero i presupposti costitutivi di un tale obbligo di astensione, integrando la condivisione scientifica di quasi la totalità delle pubblicazioni presentate dal controinteressato ai fini della valutazione comparativa un indice sintomatico della ricorrenza degli estremi di un rapporto professionale di livello tale da determinare l’insorgenza di una vera e propria causa di astensione.
Il professor Nicoletti, in base ai richiamati canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza, avrebbe, dunque, dovuto rinunciare a tale incarico e astenersi dal valutare la produzione scientifica dei candidati, risultando coautore – addirittura, talvolta quale primo o ultimo nome – per ben undici delle dodici pubblicazioni allegate dal dottor -OMISSIS- ai fini della partecipazione alla procedura per cui è causa.
Tale circostanza conduce, infatti, a riconoscere alla collaborazione tra il Presidente della Commissione ed il candidato risultato vincitore una [#OMISSIS#] ed un’intensità tale da incidere sull’imparzialità del giudizio del primo, in ragione della conseguente compromissione di ogni più basilare canone di obiettività ed equidistanza rispetto ai partecipanti alla procedura concorsuale, essendosi egli trovato nella condizione di dover – di fatto – valutare, relativamente alla posizione del controinteressato, la propria stessa produzione scientifica.
Né valgono ad escludere l’esistenza di un così intenso rapporto personale, le argomentazioni svolte dalla difesa del controinteressato in merito alla natura “meramente intellettuale” del legame esistente tra il candidato ed il Presidente della Commissione e all’assenza tra i due di una reciprocità d’interessi di carattere economico, non risultando tale circostanza di per sé idonea a confermare la legittimità della composizione della Commissione e del suo stesso operato.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, infatti, anche recentemente ribadito come sia “pacifico che le cause di astensione obbligatoria ‒ da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti ‒ debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi”, sicchè – in ragione dello specifico contesto di riferimento – anche in presenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, “non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile e assiduo collaboratore, anche soltanto nell’attività accademica e/o pubblicistica”, atteso che “il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3206/2017).
In definitiva, se non può escludersi, in linea di principio, l’ammissibilità di una Commissione esaminatrice composta da uno o più membri che abbiano avuto un rapporto di collaborazione scientifica con uno dei candidati, tale ammissibilità deve negarsi, qualora – come nel caso di specie – la relazione sia tale, in ragione all’intensità della cooperazione, da impedire radicalmente qualsiasi possibilità di valutazione indipendente dello stesso candidato, attesa la presenza di una sostanziale condivisione della quasi totalità della produzione scientifica offerta in valutazione dal candidato risultato vincitore.
Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve, dunque, essere accolto per violazione del principio di imparzialità nella composizione della Commissione giudicatrice (con assorbimento di ogni altra censura che non sia stato oggetto di specifica disamina) e, per l’effetto – in considerazione dell’idoneità di tale vizio genetico a riflettersi con efficacia viziante sull’intera sequenza degli atti posti in essere dalla Commissione medesima – tutti gli atti della contestata procedura concorsuale devono essere annullati, ivi compresi il Decreto del Rettore della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del -OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura selettiva per cui è causa e di individuazione del controinteressato quale vincitore, nonché tutti gli atti dell’Ateneo con cui è stata stabilita la chiamata in servizio di quest’ultimo.
Resta, comunque, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che l’amministrazione universitaria resistente – pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia – intenderà assumere.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ponendole a carico dell’Università resistente, mentre possono essere compensate quanto alla posizione del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per l’effetto annullando tutti gli atti della procedura concorsuale in epigrafe.
Condanna l’Ateneo resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Spese compensate con il contorinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutti i soggetti citati in sentenza nonché di ogni altro elemento che possa comportarne l’identificazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 18/03/2020
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.