Illegittimità del giudizio collegiale, nel quale non si espongono le ragioni per cui non sarebbero stati ritenuti valutabili alcuni titoli presentati,nonostante, al contrario, gli stessi possano essere ritenuti come riconducibili all’ambito dei titoli valutabili (il che avrebbe dovuto indurre i commissari ad una motivazione più approfondita al riguardo).
TAR Lazio, Roma, Sez III, 19 gennaio 2018, n. 660
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione
N. 00660/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10399/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10399 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Parolari, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio legale Placidi S.r.l. in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 30;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, 12;
Commissione Nazionale per il Conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle Funzioni di Professore di Università non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio di NON ABILITAZIONE, pubblicato in data 27.7.2017, con cui la Commissione Nazionale, sia collegialmente che individualmente nella persona dei Commissari Massimo Chello, [#OMISSIS#] Chiesa, [#OMISSIS#] Muneretto, [#OMISSIS#] Venuta e [#OMISSIS#] Veroux, ha ritenuto il ricorrente non in possesso della maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore universitario di prima fascia;
degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi ancorché non conosciuti;
e per il risarcimento dei danni
da tale annullamento derivanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Palladini in sostituzione dell’Avv. C. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura per l’abilitazione alle funzioni di Professore di I fascia nel settore concorsuale 06/E1 – chirurgia cardio toraco vascolare.
L’interessato espone che la Commissione ha valutato positivamente sia la qualità delle pubblicazioni scientifiche della ricorrente, sia i titoli della stessa, sotto il profilo degli indicatori di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del DM 120/16.
Tuttavia il Prof. Parolari non è stato comunque ritenuto idonea in quanto “…sebbene il candidato presenti complessivamente pubblicazioni di buona qualità rispetto alle tematiche scientifiche affrontate, non risulta in possesso di almeno 3 titoli”.
La commissione ha riconosciuto al ricorrente il possesso di 2 titoli, invece dei 3 richiesti dal DM 120/16 per poter conseguire l’abilitazione.
L’istante deduce l’erronea esclusione dei titoli: d) Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi che prevedano la revisione tra pari; f) Partecipazione al Collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; g) Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.
Tuttavia la commissione ha escluso i predetti titoli, in quanto:
D) il ricorrente ha presentato numerosi studi nei quali non risulterebbe evidente il ruolo di principal investigator a carattere nazionale o internazionale, ma solamente l’appartenenza a personale di ricerca o principal investigator dell’unità operativa; non sarebbe inoltre presente nessuna sinossi o documentazione relativa alla studio e/o alla sua approvazione da parte di organi ministeriali atta a valutare il ruolo effettivo del candidato.
F) il prof. Parolari avrebbe presentato la delibera per la richiesta di inclusione nel collegio dei docenti di un dottorato di ricerca ma tale ruolo non sarebbe ancora stato assegnato a livello ministeriale né tantomeno ricoperto, non risultando pertanto in possesso del titolo.
G) il candidato ha presentato il titolo di Visiting Professor presso l’Università di Innsbruck, certificando l’attribuzione – con lettera del Rettore – in data 30.3.2017 e la durata annuale, ma la Commissione ha ritenuto tale attività non ancora espletata e conseguentemente l’assenza del titolo.
Avverso il giudizio di inidoneità alle funzioni di Professore di I fascia il ricorrente ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L. 240/10; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, VI comma; violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 nonché degli artt. 3, 5 e 6 del DM 120/2016 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016;
Eccesso di potere totale difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta; Disparità di trattamento;
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.-.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il Collegio ritiene che l’impugnativa meriti accoglimento.
Sono fondate le censure con le quali il ricorrente deduce la omessa considerazione dei predetti titoli, dichiarati nella domanda, in quanto nel giudizio collegiale non si espongono le ragioni per cui non sarebbero stati ritenuti valutabili i due titoli citati che, invece, possono essere ritenuti come riconducibili all’ambito dei titoli valutabili (il che avrebbe dovuto indurre i commissari ad una motivazione più approfondita al riguardo).
In primo luogo, la commissione non ha considerato il ruolo del ricorrente quale principal investigator a livello nazionale ed internazionale, l’esistenza di sinossi o documentazione relativa allo studio di cui alla lett. d).
Tuttavia, l’istante ha documentato la partecipazione ad alcuni studi che risultano integrare il criterio previsto dalla Commissione in termini di principal investigator a livello nazionale (cfr. certificazione del Direttore Scientifico dell’IRCSS Centro Cardiologico Monzino, prof. [#OMISSIS#] Tremoli, che conferma la qualità di principal investigator del Parolari, doc. 5 del ricorrente).
In secondo luogo, in relazione al titolo f) la Commissione ha ritenuto l’interessato non ancora in possesso del titolo di componente il collegio dei docenti di un dottorato di ricerca, in quanto non assegnato a livello ministeriale né ricoperto, posto che per tale titolo il candidato si sarebbe limitato a presentare la delibera per la richiesta di inclusione.
Il ricorrente ha chiesto che venisse considerata la qualità di componente del collegio dei docenti “dottorato di ricerca in medicina sperimentale e biotecnologie mediche” dell’Università degli Studi di Milano. A tal fine ha allegato un verbale del Collegio didattico del 9.2.2017 (cfr. doc. 7 ricorrente) ed una dichiarazione del coordinatore prof. Locati del 9.3.2017 che dava atto dell’accoglimento della candidatura dello scrivente a decorrere dal 22.12.2016 (cfr. doc. 8 ricorrente).
Ciò premesso, il dottorato di ricerca risulta essere stato comunque attivato negli ultimi cinque anni, come previsto dal verbale n. 1 del 10.11.2016 in cui la commissione ha definito i titoli e i criteri di valutazione per il conferimento dell’abilitazione (cfr. allegato n. 16 del ricorrente). Per tale ragione appare logico ritenere che tale titolo potesse essere considerato ai fini dell’abilitazione, come peraltro è avvenuto in favore di altro docente universitario che l’interessato deduce trovarsi nella propria medesima situazione.
In terzo luogo, in relazione al titolo g) la Commissione non ha considerato l’incarico di Visiting Professor del ricorrente per un anno presso l’Università di Innsbruck, considerandolo come non espletato perché conferito solo il 30.3.2017.
Tuttavia, il citato verbale della commissione del 10.11.2016 prevedeva, a tal fine, la (mera) “formale attribuzione” dell’incarico di insegnamento, che è stata documentata dall’interessato. In altri termini dagli atti del giudizio non è possibile ricavare che per l’attribuzione del titolo in esame fosse necessario dimostrare l’effettivo svolgimento dell’incarico di docenza alla data di presentazione delle domande di abilitazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., il ricorrente dovrà essere sottoposta a nuova valutazione nel termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza da parte da una Commissione in composizione diversa da quella che ha già operato.
Il nuovo Organo di valutazione dovrà riesaminare la posizione del candidato alla luce degli argomenti e dei rilievi che precedono, sulla base dei criteri e parametri rilevanti fissati dalla normativa di riferimento (D.M. n. 120/2016), svolgendo in particolare un esame approfondito e motivato dei titoli posseduti dal ricorrente, onde vagliarne, se del caso, la sufficienza ad integrare il requisito imposto dall’art. 5, comma 1, lett. b) e 6, comma 1, lett. a) (possesso di almeno tre titoli).
Non sussistono, viceversa, i presupposti per disporre il risarcimento del danno chiesto dal ricorrente, in quanto la richiesta è stata formulata in termini del tutto generici, e ciò anche in considerazione dell’esito della controversia in esame, che è stata immediatamente definita con sentenza pronunciata già al termine della camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità impugnato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1000,00 (mille/00) oltre I.V.A., C.P.A. e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/01/2018