TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2019, n. 9603

Accesso a corsi universitari-Numero chiuso-Graduatoria

Data Documento: 2019-07-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso di graduatoria unica nazionale viene attribuita ai candidati la possibilità di modulare la propria istanza di partecipazione in modo da conseguire la massima possibilità, in termini probabilistici, di accedere ai corsi, ossia di avanzare domanda per ciascuna delle sedi presenti.
Viene in discussione, quindi, il principio di autoresponsabilità, per cui è lasciata alla sfera di autonomia decisionale dei concorrenti la scelta di quali e quante sedi indicare in sede di domanda di partecipazione, assumendo nella propria sfera giuridica le relative conseguenze: le quali, sul piano statistico, non potranno che essere di maggiore probabilità di ottenere una immatricolazione a fronte di un maggiore numero di sedi indicate, ossia di una maggiore disponibilità ad accettare la permanenza in un Ateneo meno gradito di altri.
Viceversa, nel caso in cui la scelta ministeriale cada sul sistema che vede una graduatoria per ciascun Ateneo, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero di posti disponibili; dunque, anche in questo caso viene in considerazione il principio di autoresponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta.
In entrambi i casi, quindi, le conseguenze che ricadono nella sfera giuridica degli aspiranti dipendono unicamente dalle scelte effettuate dai medesimi.

Contenuto sentenza

N. 09603/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10196/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10196 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47, come da procure in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Universita’ degli Studi di Parma, Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Begioni non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– del D.M. 28 giugno 2012 n. 197 “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l’a.a. 2012-2013, [#OMISSIS#] parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 10.173”;
della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2012/2013, [#OMISSIS#] parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’[#OMISSIS#] posto utile e quindi non ammessi al corso e per il 
riconoscimento del diritto all’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2012/2013 – risarcimento danni
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e delle Universita’ degli Studi di Parma, di [#OMISSIS#], di Pisa e di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente gli Avv.ti M. [#OMISSIS#] e S. [#OMISSIS#] e per le Amministrazione resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 12 novembre 2012 e depositato il successivo 1° dicembre, i signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] hanno impugnato il D.M. 28 giugno 2012 n. 197 rubricato “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per I’anno accademico 2012-2013”, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, [#OMISSIS#] parte in cui limitano l’istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero parte ricorrente, nonchè [#OMISSIS#] parte in cui esso limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a 10.173 anziché a 12.494.
2. – I ricorrenti impugnano altresì gli atti conseguenti, compreso l’esito negativo della prova di ammissione alle immatricolazioni, al [#OMISSIS#] della quale essi hanno conseguito, rispettivamente, 38 punti ([#OMISSIS#], che si è piazzato ex aequo con l’[#OMISSIS#] ammesso), 31 punti ([#OMISSIS#]) e 22 punti ([#OMISSIS#]).
3. – Il ricorso, steso su 64 pagine (escluse epigrafi e conclusioni) composte da 50-51 [#OMISSIS#] ciascuna, consta –in sintesi- dei seguenti motivi, (si seguirà la numerazione contenuta nell’atto e si riporteranno le distinzioni a seconda dell’interesse specifico dei ricorrenti ivi esposte):
X) Limitatamente al ricorrente [#OMISSIS#], con il motivo X si censura la scelta di non usare la graduatoria unica per tutte le sedi (e non solo aggregarle a gruppi di 3 o 4) e/o in alternativa di applicare comunque l’aggregazione e non la sola graduatoria locale;
Y) Sempre limitatamente al ricorrente [#OMISSIS#], con il motivo Y, si censura il criterio con il quale è stato prescelto quale candidato doveva essere preferito in [#OMISSIS#] di ex aequo;
A-B-C) Con i motivi A-B-C, limitatamente alla ricorrente [#OMISSIS#], si censura la scelta del MIUR e dell’Ateneo di sottoporre al test anche chi, come parte ricorrente, nonostante sia come la stessa sia laureata in psicologia e iscritta all’albo degli psicologi e pertanto si rileva la illegittima applicazione della normativa richiamata;
1-4) con i motivi da 1 a 4 (il primo relativo all’istruttoria svolta dall’Ateneo dal secondo al quarto quella compiuta dal M.LU.R.) si censura l’esiguo numero di posti quantificato dall’Ateneo che, viceversa, avrebbe dovuto essere stimato in un numero tale da consentire a parte ricorrente di essere ammessa;
5) solo in via subordinata, con il [#OMISSIS#] motivo si censura l’intero test somministrato sulla base della perizia della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in relazione all’inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione;
6-8) ancora in via subordinata, i ricorrenti censurano, con i motivi sesto, settimo e ottavo i quesiti somministrati indicati in perizia, dimostrando che ove venissero espunti dalla prova, parte ricorrente sarebbe stata ammessa;
9-10) solo in via ulteriormente gradata sono svolti dai ricorrenti gli ulteriori motivi nono e [#OMISSIS#], il cui accoglimento comporterebbe l’annullamento del diniego di iscrizione al corso di laurea e/o in subordine l’intero concorso.
4. – La prospettazione contenuta in ricorso precisa che “Il ricorrente [#OMISSIS#] è collocato in posizione ex aequo. La Dott.ssa [#OMISSIS#], invece, è a pochi punti dal coronare il sogno di una [#OMISSIS#]”; e, successivamente, che “I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente. L’interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita [#OMISSIS#] parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. (…) Allo stato limitatamente al ricorrente [#OMISSIS#] ma, ove sussista interesse in ragione del fatto che vi saranno delle sedi universitarie nazionali che immatricoleranno candidati con punteggi inferiori rispetto a quello di parte ricorrente, anche per gli altri, si deduce quanto appresso. Il ricorrente [#OMISSIS#], con il punteggio di 38,00, avrebbe ottenuto l’ammissione presso le sedi aggregate di Napoli e [#OMISSIS#] (36,25 attuale [#OMISSIS#] ammesso), Roma La Sapienza (35,75 attuale [#OMISSIS#] ammesso), Chieti-L’Aquila-Perugia-Roma Tor Vergata (36,50), Cagliari (36,50), Palermo-Catania- Catanzaro-[#OMISSIS#] (37,00), Bari-[#OMISSIS#]-Molise (37,50). Praticamente ovunque. Ove non si fosse attivato questo ibrido [#OMISSIS#] della graduatoria regionale, sarebbe stato ammesso a Parma.”
5. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato, rispettivamente, il 5 e l’11 gennaio 2013, i ricorrenti premettono che dai verbali d’aula consegnati all’esito dell’accesso [#OMISSIS#] atti dall’Ateneo di Catanzaro, emergerebbe che nell’aula I due plichi erano privi di fascetta adesiva del Ministero, mentre nell’aula L si dà atto della mancanza totale di n. 1 plichi di concorso; inoltre, in prossimità di quella sede d’esame sarebbe stato rinvenuto dalle forze dell’ordine “del materiale che fa pensare a una componente di ricetrasmittente composta da una matassa di rame due cavi collegati a due placchette per il collegamento alle batterie, un cavo collegato a un dispositivo microfonico, uno strappato per un verosimile auricolare e uno con terminale da collegare a un cellulare”.
In ragione di tali evenienza, i ricorrenti denunziano a carico dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi trasparenza, imparzialità”, assumendo la violazione dei principi di segretezza delle prove e di imparzialità sotto molteplici [#OMISSIS#].
6. –Il MIUR e le Università di Parma, [#OMISSIS#], Pisa e Siena si sono costituite in giudizio con memoria di stile.
7. – Con ordinanza cautelare n. 82 del 9 gennaio 2013 è stato disposto come segue: “Vista l’istanza di rinuncia all’istanza cautelare per il ricorrente [#OMISSIS#]; Rilevato che, limitatamente al ricorrente [#OMISSIS#] si censura la scelta di non ricorrere alla graduatoria unica per tutte le sedi nonché il criterio con cui è stato prescelto il candidato che doveva essere preferito in [#OMISSIS#] di ex aequo e che tali motivi non appaiono manifestamente infondati; Rilevato che, quanto alla ricorrente [#OMISSIS#], la censura relativa alla non necessità di effettuare il test di ammissione in quanto già laureata in psicologia non appare fondata in base alla interpretazione della normativa di riferimento, come effettuata dalla giurisprudenza più recente mentre con riguardo [#OMISSIS#] ulteriori motivi di censura da un lato non appaiono manifestamente fondati dall’altro non appare fornita (motivi 11 e 12) la prova di resistenza con riferimento al punteggio riportato nei test di preselezione (31, a fronte dell’[#OMISSIS#] candidato ammesso con il punteggio di 38); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) Accoglie l’istanza con riferimento al ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e per l’effetto ne dispone l’ammissione con riserva al corso di laurea: Respinge l’istanza per la ricorrente [#OMISSIS#] Serbizzi. Compensa le spese della presente fase cautelare”.
8. – Con ordinanza collegiale n. 19302013 del 20 febbraio 2013, inoltre, è stato ritenuto necessario che parte ricorrente integrasse il contraddittorio nei confronti di tutte le università coinvolte [#OMISSIS#] procedura nonché di tutti i soggetti inseriti nelle singole graduatorie formate all’esito del concorso.
L’incombente è stato svolto nei termini assegnati.
9. – Con memoria depositata in data 31 gennaio 2019 il solo ricorrente [#OMISSIS#] ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione; sostenendo, peraltro, nel corso dell’intero scritto difensivo, di avere –in quanto immatricolato in forza di ordinanza cautelare di questo TAR, e frequentante le lezioni presso l’Università di Parma da alcuni anni–diritto a vedere consolidata siffatta immatricolazione in forza del provvedimento cautelare.
Secondo il medesimo ricorrente, peraltro, in via subordinata, e facendo in ogni [#OMISSIS#] salvi gli effetti dell’immatricolazione, si potrebbe applicare alla fattispecie la giurisprudenza d’appello per cui vi è la cessazione della materia del contendere se vi sia stato un adeguamento spontaneo alla misura monocratica cautelare determinandosi così una situazione nuova, determinata dall’esigenza di copertura dei posti; sul punto, il ricorrente giunge ad affermare espressamente che “risulta evidente che una decisione di merito di annullamento, anche in parte qua, dei provvedimenti gravati non risulterebbe più utile all’interessato” e che si sarebbe formato in suo favore un affidamento “nel comportamento dell’Amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo al ricorrente consistente [#OMISSIS#] possibilità di frequentare il corso di laurea”, sicché “Il ricorso, adesso, è da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte ricorrente. L’art. 4, comma 2 bis, L. 17 agosto 2005 n. 168 prevede, infatti, espressamente che: “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.”
10. – In occasione della pubblica udienza del 17 aprile 2019 il ricorso è stato posto in decisione.
Nel corso della medesima udienza il Collegio ha dato avvertimento alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., di una possibile causa di inammissibilità dell’impugnazione per la natura collettiva del ricorso e il possibile conflitto di interessi fra i tre ricorrenti.
In tale occasione i procuratori dei ricorrenti hanno formulato a verbale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e di rinunzia al ricorso per i ricorrenti [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#].
11. – Va in primo luogo disattesa la deduzione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla stessa difesa dei ricorrenti.
Va infatti ribadito (si veda, per tutte, la sentenza di questa Sezione n. 10129/2017) che non sono condivisibili quegli indirizzi giurisprudenziali non [#OMISSIS#] consolidati che hanno a volte ritenuto sufficiente il superamento dei primi esami per dichiarare l’improcedibilità dell’impugnativa, o addirittura la cessazione della materia del contendere, con sostanziale vanificazione delle disposizioni legislative di riferimento.
Il Collegio ritiene, dunque, di confermare il proprio univoco orientamento (cfr. TAR Lazio, III, 11 settembre 2018, n. 9253; id. 13 aprile 2018, n. 4105; id. 14 novembre 2017, n. 11313; id. 14 novembre 2017, n. 11312) e di escludere, pertanto, la possibilità di configurare l’improcedibilità dell’impugnativa per presunto “consolidamento della posizione del candidato”, istituto da ritenere, invero, estraneo alle norme processuali – che assegnano al provvedimento amministrativo di ammissione con riserva, se assunto come [#OMISSIS#] specie, soltanto per doverosa esecuzione dell’ordinanza cautelare, [#OMISSIS#] interinale ed effetti del tutto provvisori rispetto alla pronuncia definitiva di merito che, a seconda dell’esito, assorbe oppure travolge l’ordinanza stessa – e comunque non pertinente ad una procedura a carattere concorsuale (e non idoneativo) quale quella per cui è causa.
Pertanto, la mera ammissione con riserva ad opera di una pronunzia cautelare, per sua natura interinale e provvisoria, non consente, di per sé, di ritenere consolidata nel corso di studi intrapreso la posizione di chi ne abbia beneficiato per effetto del mero decorso del tempo.
Occorre infatti considerare, inoltre, che, ai sensi dell’art. 71 c.p.a., il processo amministrativo si configura ancora come processo ad impulso di parte, in cui il ricorrente, una volta incardinato il ricorso mediante il suo deposito, se desidera ottenere la fissazione dell’udienza di discussione (e dunque: una decisione di merito) ha l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza entro un anno (pena, in contrario, la perenzione); e, se desidera ottenere la fissazione dell’udienza stessa con urgenza, può depositare istanza di prelievo.
Nel [#OMISSIS#] in esame, il ricorso, depositato il 1° dicembre 2012, ha visto il deposito dell’istanza di fissazione di udienza il 3 dicembre 2012 e la pubblicazione dell’ordinanza cautelare in forza della quale il ricorrente [#OMISSIS#] è stato poi immatricolato con riserva in data 10 gennaio 2013; il deposito dell’istanza di prelievo è avvenuto il 13 novembre 2016, mentre il 5 ottobre 2018 è stato necessario, per i ricorrenti, il deposito dell’stanza di fissazione volta ad evitare la perenzione per i ricorsi ultraquinquennali, di cui all’art. 82 c.p.a.
Per completezza occorre poi osservare che neppure è possibile ritenere che il consolidamento della posizione di studente possa, nel [#OMISSIS#] di specie, derivare dalla documentazione versata in atti a ridosso dell’udienza di discussione, che consta della certificazione dei numerosi esami superati dal sig. [#OMISSIS#] e dalla sua istanza di ammissione al pagamento differito delle tasse annuali in vista dell’esame di laurea; non si rinvengono, infatti, documenti provenienti dall’Ateneo che, a seguito di nuova valutazione della sua posizione, attestino l’immatricolazione pleno jure (e non con riserva) del sig. [#OMISSIS#], idonei a superare la posizione per sua natura interinale attribuita dal favorevole provvedimento cautelare del [#OMISSIS#] Amministrativo.
12. – L’altro profilo di rito, sollevato d’ufficio dal Collegio, riguarda l’ammissibilità dell’impugnazione, che è recata da un ricorso collettivo nel quale è espressamente affermata la diversità di posizione di ricorrenti rispetto alle concrete rispettive possibilità di accesso al corso di studi, nonché di interesse dei tre originari ricorrenti rispetto alle varie censure in cui si articola il gravame.
Ha già affermato la Sezione (ad esempio, sentenza n. 112692018), che, in generale, occorre tenere conto dei limiti che caratterizzano il ricorso collettivo, proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.
E’ di tutta evidenza che la situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria di merito, sia potenzialmente conflittuale, in primo luogo per l’impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza”, tenuto conto delle diverse posizioni occupate in graduatoria. 
Si consideri che i tre ricorrenti versano in posizioni del tutto differenti (uno ex aequo con l’[#OMISSIS#] ammesso, un’altra a poca distanza dagli ammessi e il terzo assai lontano dalle posizioni utili), come espressamente evidenziato nel gravame introduttivo.
Le uniche censure unificanti, in rapporto alle diverse posizioni dei singoli, appaiono in effetti quelle caducatorie dell’intera procedura, tali da assicurare a tutti nuove chances [#OMISSIS#] ripetizione della prova, ma contraddittorie rispetto alle richieste di immatricolazione con riserva e definitivamente fonte di conflitto di interessi in presenza di immatricolazioni già avvenute, anche per scorrimento della graduatoria in base al punteggio riportato (cfr. per il principio, fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 ottobre 2017). 
Rileva dunque, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la rinunzia all’impugnazione, intervenuta in udienza di discussione, di due ricorrenti su tre, che ha reso il ricorso, al momento della sua decisione, (non più collettivo, ma) individuale; la sopravvenuta assenza di potenziale conflitto di interessi rende quindi ammissibile il gravame del (solo) sig. [#OMISSIS#], mentre il ricorso va dichiarato improcedibile per gli altri due ricorrenti.
13. – Nel merito, dunque, il ricorso è fondato, e va accolto, con esclusivo riferimento al motivo (espressamente svolto per il solo ricorrente [#OMISSIS#]) per cui si censura la scelta di non usare la graduatoria unica per tutte le sedi (e non solo aggregarle a gruppi di 3 o 4), o in alternativa di applicare comunque l’aggregazione e non la sola graduatoria locale.
Invero, l’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) prevede testualmente che “L’ammissione ai corsi di cui [#OMISSIS#] articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il [#OMISSIS#] dello Stato.”
La [#OMISSIS#] in questione è stata interpretata dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 302 del 2013) come segue:
“Con riguardo all’accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, il censurato art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 prevede due fasi: il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca «determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il [#OMISSIS#] dello Stato»; la successiva ammissione degli studenti «è disposta dagli atenei» (come stabilito per tutti i corsi di laurea, siano essi a programmazione nazionale o locale). 
Il Consiglio di Stato, nell’interpretare il citato art. 4, comma 1, muove dal presupposto che la fase della ammissione da parte delle singole università includa la formazione delle graduatorie in base ai risultati delle prove. 
Di conseguenza, ad avviso del [#OMISSIS#] rimettente, la disposizione censurata imporrebbe di prevedere, per l’accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, graduatorie locali e, perciò, non consentirebbe all’amministrazione di utilizzare una graduatoria unica per le prove di ammissione a tali corsi. 
Il dettato normativo, però, [#OMISSIS#] stabilisce con riguardo al tipo di graduatoria da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale. 
Lo stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ritenendo che questa scelta sia compresa [#OMISSIS#] espressione «modalità» di cui alla parte finale del medesimo art. 4, comma 1, ha in passato fatto ricorso a entrambe le soluzioni: in particolare, l’amministrazione ha sperimentato, per gli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, il sistema con graduatoria unica nazionale per i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e, successivamente all’ordinanza di rimessione, ha nuovamente previsto tale sistema, questa volta per tutti i corsi di laurea a programmazione nazionale, con il d.m. 24 aprile 2013, n. 334 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale anno accademico 2013/2014). 
Sebbene l’art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 consenta l’adozione di una graduatoria unica per le prove di ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale, il [#OMISSIS#] rimettente afferma che l’amministrazione non avrebbe altra scelta che quella di utilizzare graduatorie locali per singoli atenei, senza fornire una adeguata motivazione circa l’impossibilità di seguire altre interpretazioni del citato art. 4, compresa quella prospettata come costituzionalmente legittima [#OMISSIS#] stessa ordinanza di rimessione. (…)”
In definitiva, secondo il [#OMISSIS#] delle leggi, la [#OMISSIS#] in questione non impone la formulazione di una graduatoria unica nazionale, ma conferisce la relativa facoltà discrezionale di prevederla al MIUR, che, in alternativa, potrebbe bandire la procedura prevedendo tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati. 
14. – Nel [#OMISSIS#] in esame, tuttavia, il MIUR ha non ha adottato una delle due scelte alternative ritenute possibili dalla Corte Costituzionale, ma ha preferito una terza via, in quanto l’art. 11 del decreto ministeriale n. 1962012, che reca il bando della procedura, adotta un criterio mediano (e non considerato dalla Corte Costituzionale [#OMISSIS#] sentenza su richiamata) tra i due [#OMISSIS#] in discussione (graduatoria unica nazionale o graduatoria di ateneo), giacchè provvede a raggruppare fra di loro, di volta in volta, talune università, senza che emerga una ragione né della scelta [#OMISSIS#] (quella di procedere a dei raggruppamenti), né, tanto meno, della composizione dei raggruppamenti; viene poi redatta una graduatoria per ciascuna delle dette aggregazioni.
Nel [#OMISSIS#] d’interesse del ricorrente [#OMISSIS#], ad esempio, l’Università di Parma di trovava collocata nel medesimo gruppo che annovera anche i tre Atenei toscani di Pisa, Siena e [#OMISSIS#].
In siffatta ipotesi non è possibile ravvisare, in assenza di motivazione specifica, un sufficiente grado di ragionevolezza [#OMISSIS#] scelta.
Infatti, nel [#OMISSIS#] di graduatoria unica nazionale viene attribuita ai candidati la possibilità di modulare la propria istanza di partecipazione in modo da conseguire la massima possibilità, in termini probabilistici, di accedere ai corsi, ossia di avanzare domanda per ciascuna delle sedi presenti.
Viene in discussione, quindi, il principio di autoresponsabilità, per cui è lasciata alla sfera di autonomia decisionale dei concorrenti la scelta di quali e quante sedi indicare in sede di domanda di partecipazione, assumendo [#OMISSIS#] propria sfera giuridica le relative conseguenze: le quali, sul piano statistico, non potranno che essere di [#OMISSIS#] probabilità di ottenere una immatricolazione a fronte di un [#OMISSIS#] numero di sedi indicate, ossia di una [#OMISSIS#] disponibilità ad accettare la permanenza in un Ateneo meno gradito di altri.
Viceversa, nel [#OMISSIS#] in cui la scelta ministeriale cada sul sistema che vede una graduatoria per ciascun Ateneo, [#OMISSIS#] aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del [#OMISSIS#] numero di posti disponibili; dunque, anche in questo [#OMISSIS#] viene in considerazione il principio di autoresponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume [#OMISSIS#] propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta.
In entrambi i casi, quindi, le conseguenze che ricadono [#OMISSIS#] sfera giuridica degli aspiranti dipendono unicamente dalle scelte effettuate dai medesimi.
In nessuno de due casi, comunque, i candidati rischiano di trovarsi immatricolati in sedi che non avrebbero scelto.
Ben diversamente accade nel [#OMISSIS#] in cui il Ministero –come [#OMISSIS#] presente fattispecie- abbia ritenuto opportuno (senza peraltro spiegarne le ragioni) formare più raggruppamenti di Atenei (come detto, nel [#OMISSIS#] del ricorrente, Parma, Pisa, Siena, [#OMISSIS#]), a ciascuno dei quali corrispondeva una graduatoria, [#OMISSIS#] –come detto- non preso in considerazione dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.
Qui, infatti, il concorrente non può contare né sulla [#OMISSIS#] probabilità statistica di immatricolazione in [#OMISSIS#] di punteggio utile (anche se in sedi ritenute non di prima scelta) che è propria della graduatoria unica nazionale, né sulla possibilità, in [#OMISSIS#] di punteggio localmente sufficiente) di accedere senz’altro alla sede preferita –come accade per le graduatorie di singolo ateneo.
Ciascun candidato, invece, [#OMISSIS#] potrebbe trovarsi [#OMISSIS#] situazione in cui, mancato l’accesso alla sede indicata per prima, finirebbe immatricolato in una sede che (né in [#OMISSIS#] di singole graduatorie di Ateneo, neppure in [#OMISSIS#] di graduatoria unica) avrebbe scelto.
Di qui l’irragionevolezza della scelta ministeriale, che è illegittima, e va annullata [#OMISSIS#] parte d’interesse del ricorrente [#OMISSIS#].
15. – Ne consegue che, in sede di conformazione alla presente sentenza, il ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già in posizione di ex aequo (per i quattro Atenei del raggruppamento) con altri aspiranti a 38,00 punti, ove non abbia già superato l’esame di laurea:
a) dovrà essere posto in condizione di formulare la propria scelta come se fosse stata formulata una graduatoria per ogni Ateneo, in dipendenza dei posti disponibili [#OMISSIS#] sede da lui indicata [#OMISSIS#] domanda di partecipazione come prima in ordine di preferenza, tenuto conto della sua posizione in graduatoria e dei posti disponibili (che, nell’Università di Parma, prima scelta del ricorrente, risultano essere sedici);
b) in [#OMISSIS#] di infruttuoso esperimento di tale operazione, ossia in assenza di posti disponibili [#OMISSIS#] sede di prima scelta, al ricorrente (in ossequio al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale) dovrà essere consentito di optare per una delle sedi da lui individuate successivamente in ordine di preferenza, sempre alla luce dei posti disponibili: in tale evenienza, l’Ateneo di destinazione avvierà d’ufficio il procedimento di riconoscimento degli esami già sostenuti;
c) in [#OMISSIS#] di esperimento infruttuoso anche di tale seconda operazione, al ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dovrà essere consentito di optare per la sede, diversa da quelle appartenenti al raggruppamento di cui fa parte l’Università di Parma, [#OMISSIS#] quale, secondo il punteggio ottenuto, avrebbe potuto avere ingresso ove fosse stata stilata una graduatoria unica nazionale: anche in tale evenienza, l’Ateneo di destinazione avvierà d’ufficio il procedimento di riconoscimento degli esami già sostenuti.
16. – Posta l’intervenuta immatricolazione con riserva dell’unico ricorrente interessato alla definizione del giudizio nel merito, la domanda di risarcimento dei danni svolta in ricorso è priva del necessario presupposto, ossia –per l’appunto- la sussistenza di un danno ingiusto, e va dunque respinta.
17. – Gli invero peculiari [#OMISSIS#] della controversia inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dispone quanto segue:
– da atto della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– per il resto accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione in favore di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 19/07/2019