TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 novembre 2018, n. 11169

Abilitazione scientifica nazionale-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2018-11-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Non è consentito al giudice amministrativo entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione di abilitazione scientifica nazionale, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile -e dunque censurabile- solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.

Contenuto sentenza

N. 11169/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04965/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4965 del 2017, proposto da:
Inglese Italo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Basile, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di II fascia – settore concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro, con riguardo alla domanda presentata dal ricorrente nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Miur con Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016;
di tutti gli atti del procedimento di abilitazione, ivi compresi i verbali della Commissione, nelle parti relative alla valutazione negativa del ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. F.S. Cantella in sostituzione dell’Avv. F. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Pucciariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, notificato il 25 maggio 2017 e depositato il successivo giorno 30, il dott. Italo Inglese ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il giudizio di mancata abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia espresso dalla Commissione per il Settore concorsuale 12B2 – Diritto del lavoro, nella procedura indetta con decreto direttoriale 1532 del 29.7.2016 (tornata 2016).
2. – La Commissione esaminatrice, pur avendo dato atto che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica del candidato raggiungevano due valori soglia su tre previsti dal D.M. 602/2016, e che in capo al medesimo fosse certo il possesso di quattro titoli ( fronte dei tre richiesti: in particolare dei titoli a, b, e, l, coerenti con le tematiche del settore concorsuale), ha tuttavia ritenuto all’unanimità che le pubblicazioni presentate a valutazione dal dott. Inglese(pur se complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale, e quasi tutte collocate in riviste e collane di rilievo nazionale) fossero “prevalentemente compilative e didattiche e gli scritti minori sono molto brevi e di carattere descrittivo. Anche la monografia sul diritto di critica avrebbe meritato maggior equilibrio e approfondimenti dogmatici. Complessivamente le pubblicazioni presentate NON dimostrano pertanto un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e NON sono ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale”.
3. – Il ricorrente impugna il diniego di abilitazione in forza di due motivi, con i quali contesta:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 comma 3 lett. a), della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 comma 6 del D.P.R. n. 95/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Difetto di istruttoria: il riconoscimento della maturità scientifica si fonderebbe su un iter motivazionale del quale non sarebbe possibile ricostruire il substrato argomentativo che ha condotto al censurato esito; nei giudizi espressi dalla Commissione non vi sarebbe traccia di una ricostruzione logica, in quanto l’organo valutativo si sarebbe limitato ad effettuare un esame del profilo scientifico del candidato non adeguatamente approfondito.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 comma 3 lett. a), della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 comma 6 del D.P.R. n. 95/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 120/2016. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Sviamento di potere: la sommarietà di valutazione connoterebbe l’intero impugnato giudizio, specie con riferimento alla valutazione dei titoli (malgrado l’affermazione inerente al superamento dell’indicatore denotasse un giudizio favorevole); inoltre, i soggetti non dotati del titolo di dottore di ricerca sarebbero stati svantaggiati dalla Commissione rispetto a coloro che tale titolo potevano vantare, con la conseguenza che sarebbe stata disattesa la ratio stessa della riforma avviata con la c.d. legge [#OMISSIS#], che intendeva consentire l’accesso all’università anche agli esterni, specialmente se portatori, come nel caso di specie, di esperienza non soltanto teorica ma anche pratica.
4. – Le Amministrazioni intimate hanno depositato memoria di stile e documenti.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
5. – Con ordinanza n. 52662017 è stato disposto che la causa, chiamata alla camera di consiglio del 9 maggio 2018 per la sua possibile definizione mediante sentenza in forma semplificata ex art. 71 bis c.p.a., fosse rimessa sul ruolo generale di merito.
6. – Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
7. –Il ricorso è infondato, e va respinto.
8. – Non può essere accolto il primo motivo, che si appella al difetto della motivazione del diniego impugnato.
Invero, come ripetuto dalla Sezione, la prescritta analiticità della motivazione del diniego di abilitazione scientifica nazionale deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso).
E’ tuttavia necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo (per tutte, sentenza n. 5910/2015 del 22 aprile 2015).
Tanto più ciò deve accadere nel caso in cui –come in quello di specie- vi sia stato il superamento delle mediane (qui, due su tre), in quanto “seppur è vero che, secondo gli indirizzi già espressi da questa Sezione in precedenti pronunce (vedi ad esempio la sentenza n. 10559 del 2014) “le Commissioni in altri termini oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non potrebbe derivare da una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur”; in presenza di indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato, in ogni caso, la legittimità del giudizio negativo deve corrispondere ad una motivazione particolarmente attenta e rigorosa con riferimento alla valutazione qualitativa.
La contezza di tale valutazione è stata assicurata al ricorrente nel caso in esame.
Infatti, ciascuno dei giudizi individuali (unanimi) e quello collegiale hanno dato conto del contenuto e della valutazione delle opere maggiori e anche di quelle minori (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014, n. 8705/2018), dando addirittura conto della relativa estensione, oltre che degli argomenti trattati e del livello di trattazione (per lo più ritenuto divulgativo e compilativo, e dunque utile a fini pratici ma privo di originalità).
Tale approfondita valutazione emerge specialmente all’altezza dei giudizi individuali, nei quali, di volta in volta, i Commissari hanno dato prova di avere vagliato adeguatamente le singole opere nei loro pregi e nei loro difetti (“Il brevissimo contributo sul tema, molto complesso, dell’efficacia del contratto collettivo (2007) ignora la letteratura “classica” sul contratto collettivo e sull’art. 39 Cost.”: prof. Brollo); (… le complesse questioni sono trattate velocemente senza la necessaria scansione dei problemi e il conseguente inquadramento sistematico”: prof. Lambertucci); (“Lo scritto palesa chiarezza espositiva e completezza di informazioni sul tema specifico, ma lo svolgimento del discorso risulta, da un lato, squilibrato per le premesse storiche e generali, a volte troppo sbrigative e comunque poco utili alla spiegazione delle soluzioni ai problemi concernenti tale particolare tema; dall’altro, privo di spunti originali o di legami approfonditi con aspetti generali del diritto del lavoro”: prof. Menghini); (“L’articolo Le aporie del diritto sindacale affronta un tema molto impegnativo (i caratteri fondamentali dell’evoluzione della contrattazione collettiva) con una sintesi eccessiva, che vuole dire troppo in un numero limitato di pagine e che colloca, erroneamente, le origini della contrattazione articolata in epoca successiva allo Statuto dei lavoratori”: prof. Menghini).
Tanto premesso, è noto che non è possibile al Collegio entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione di abilitazione scientifica nazionale, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile -e dunque censurabile- solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (ad esempio, fra tante, cfr. sentenze di questa Sezione n. 105482014, n. 11028/2016, n. 12780/2016, n. 83892017).
Il primo motivo va dunque respinto.
9. – Eguale sorte segue il secondo motivo, con il quale il ricorrente ribadisce –nella sostanza- la asserita sommarietà nella motivazione del diniego di abilitazione scientifica nazionale (anche con riferimento ai titoli) e, inoltre, adduce che i candidati non dotati del titolo di dottore di ricerca sarebbero stati svantaggiati rispetto a quelli, per così dire, di “provenienza accademica”.
Sotto il primo dei due profili è sufficiente al Collegio richiamare, per brevità, quanto affermato nella delibazione del primo mezzo a proposito della sufficienza della motivazione e della preclusione posta al Giudice Amministrativo circa una valutazione di merito delle ragioni poste dai Commissari alla base del giudizio di non elevata qualità delle opere scrutinate.
Sotto il secondo dei due profili, ritiene il Collegio che, anche nel caso in cui fosse vero o verosimile che i docenti commissari abbiano avuto una (peraltro indimostrabile) “preferenza” per i candidati forniti del titolo di dottore di ricerca, nel caso di specie non emergono né macroscopiche illogicità nelle valutazioni condotte (che, sole, avrebbero potuto inficiare in questa sede le valutazioni stesse); né correlative situazioni di svantaggio di altri candidati, in quanto la procedura in esame ha natura meramente idoneativa e non comparativa.
Ne segue il rigetto del secondo mezzo.
10. –In conclusione il ricorso è infondato, e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 19/11/2018