TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2018, n. 1346

Accesso ai corsi a numero chiuso-Scorrimento graduatoria-Non inserimento in graduatoria per mancata sottoscrizione scheda anagrafica

Data Documento: 2018-02-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Come si desume dal punto 9, lett. g), dell’All.1, del d.m. 30 giugno 2016, n. 546, la finalità della sottoscrizione della scheda è quella di porre l’attenzione del candidato sia sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima) sia sull’avvenuta verifica della corrispondenza delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla commissione relativamente ad errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica. Ne deriva, quindi, che alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica può attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel caso in cui vi sia contestazione sui dati ivi contenuti (comunque apposti di pugno dal candidato) o, in ultimo, sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento alle quali soltanto il d.m. succitato attribuisce il ruolo di attribuire la paternità del modulo risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati nella scheda anagrafica.

Contenuto sentenza

N. 01346/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10960/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10960 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] GUAGENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Saeli, [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Legale Leone – [#OMISSIS#] & Associati in Roma, via Lungotevere [#OMISSIS#] 3; 
contro
– Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
– Consorzio Interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
– del provvedimento con il quale è stata annullata la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per assenza della sottoscrizione della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e della corrispondenza dei codici etichetta in calce alla scheda anagrafica, a.a. 2016/2017;
– del DM 546 del 30 giugno 2016 nella parte in cui prevede l’esclusione dalla prova per assenza della sottoscrizione della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici (all. 1 punto 9, comma 4);
– del decreto rettorale n. 2864/2016 dell’Università di Palermo;
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, i difensori delle parti, come da verbale di causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha sostenuto la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2016/2017; l’istante, tuttavia, non è stato inserito nella graduatoria di merito in quanto non ha sottoscritto la scheda anagrafica.
Al riguardo, ha proposto impugnativa, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per il seguente motivo:
– eccesso di potere sotto il profilo della proporzionalità; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà dell’azione amministrativa; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti; violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale di cui alla legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione del principio di soccorso istruttorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.
Il D.M. 546/2016 prevede, tra le altre, quale causa di esclusione, la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica.
Tuttavia, tale previsione è illogica in quanto l’abbinamento tra il modulo risposte e la scheda è assicurata dal doppio codice a barre, applicato su entrambi i fogli.
Del resto, già nella precedente tornata, una tale “sanzione” è stata ritenuta illegittima dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto, con argomenti che sono replicabili anche in questa sede.
Quindi la mancata sottoscrizione deve essere ritenuta una mera irregolarità di carattere formale che non può determinare l’esclusione dalla procedura selettiva; né può affermarsi che ciò non consente la corretta identificazione del candidato in quanto non è tale adempimento che garantisce tale esigenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e l’Ateneo indicato in epigrafe, per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 6889/2016, è stata accolta la domanda cautelare, ai fini dell’inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito, in base al punteggio riportato nella prova di ammissione.
Con successiva ordinanza cautelare n. 8124/2017, è stata poi ordinata l’integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, adempiuta nei termini ivi indicati.
In prossimità della trattazione del merito, parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con conseguente “consolidamento degli effetti dell’ammissione in via cautelare e stabilizzazione delle posizioni giuridiche scaturite a seguito dell’accoglimento della relativa istanza”, anche in applicazione dell’art. 4, comma 2 bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168, secondo cui “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per cui concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La questione relativa alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica è già stata affrontata dalla Sezione nella sentenza 2 novembre 2017, n. 10992, e, più di recente, con le decisioni 15 gennaio 2018, n. 448 e 451.
2.1 Con le sentenze da ultimo citate (nn. 448 e 451 del 2018), è stato altresì esaminato il profilo relativo alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata da parte ricorrente in ragione del fatto che l’interessato, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento, è stato immatricolato nel corso di laurea prescelto, ciò in applicazione dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115.
Nell’escludere che, in un’ipotesi della specie, possa trovare applicazione, anche solo in via analogica, la norma da ultimo citata, il Collegio ritiene di potersi limitare, in questa sede, a richiamare integralmente, ai sensi dell’art. 74 del CPA, gli argomenti spesi, al riguardo, nelle citate sentenze della Sezione nn. 448/2018 e 451/2018 che hanno portato al rigetto della richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
2.2 Ciò premesso in punto di [#OMISSIS#], può ([#OMISSIS#]: deve) ora essere esaminato il merito delle censure proposte con il ricorso in esame.
Anche in questo caso, il Collegio non ha motivi per discostarsi da quanto già esposto nelle sentenze citate (TAR Lazio, sez. III, n. 10992/2017 e nn. 448/2018 e 451/2018) che hanno ritenuto fondate le censure proposte avverso la decisione di escludere dalla selezione coloro che avevano ommesso di sottoscrivere la scheda anagrafica.
Al riguardo, si è avuto modo di precisare, in particolare, che, come si desume dal punto 9, lett. g) dell’All.1 del D.M. 546/2016, la finalità della sottoscrizione della scheda è quella di porre l’attenzione del candidato sia sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima) sia sull’avvenuta verifica della corrispondenza delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione relativamente ad errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica.
Ne deriva, quindi, che alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica potrebbe attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel caso in cui vi fosse contestazione sui dati ivi contenuti (comunque apposti di pugno dal candidato) o, in ultimo, sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento alle quali soltanto il D.M. n. 546/2016 attribuisce il ruolo di attribuire la paternità del modulo risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati nella scheda anagrafica.
Ed invero, se in linea teorica una scheda anagrafica contenente i dati del candidato, ove non sottoscritta, potrebbe essere “sostituita” ex post, ciò in concreto è impedito dal fatto che ogni modulo risposte è abbinato alla sua scheda anagrafica sulla base di una etichetta contenente un codice perfettamente coincidente, il che vale a dimostrare che quel determinato modulo risposte è stato compilato proprio dalla persona i cui dati sono trascritti nella scheda (pur se non sottoscritti).
Nel caso in esame, pertanto – in cui non vi è alcuna contestazione né sui dati identificativi della candidata, né sulla coincidenza delle etichette adesive apposte sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica – la mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica, pur obbligatoriamente previsto a carico del candidato per le finalità già evidenziate, costituisce un mero profilo di irregolarità formale.
Del resto, non può infine non rilevarsi che, da parte dell’Amministrazione, non sono state fornite convincenti rappresentazioni dei modi, attraverso cui la mera, omessa sottoscrizione della scheda potesse concorrere a supposte manipolazioni dei moduli, soggetti a correzione automatica tramite lettore ottico, in una sede diversa da quella in cui sono rimaste custodite le schede anagrafiche.
3. In conclusione, poiché la omessa sottoscrizione della scheda anagrafica per le ragioni esposte costituisce una mera irregolarità formale e che, pertanto, la sanzione escludente prevista nella predetta clausola del decreto ministeriale n. 546/2016 si rivela irragionevole, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (ovvero il punto 9 comma 4 dell’all. 1 del D.M. n. 546 del 30 giugno 2016, il decreto rettorale che ne ha recepito il contenuto e la graduatoria finale nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria nazionale di merito nominativa relativa ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2016/2017) e consolidamento degli effetti derivanti dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare che ha disposto l’inserimento in graduatoria di parte ricorrente e l’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, ciò ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del CPA.
4. Le spese del giudizio possono, invece, essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/02/2018