Non è possibile considerare un procedimento disciplinare scaturito dall’esercizio legittimo (quanto meno nella fase iniziale, essendo stato tale procedimento successivamente archiviato dall’organo amministrativo preposto) del potere disciplinare proprio del datore di lavoro (a fronte di una segnalazione per la quale lo stesso ateneo aveva comunque cercato di appurare l’esistenza di idonei elementi di riscontro), parte di un disegno persecutorio ormai realizzato, configurandosi invece alla stregua di un atto dovuto di fronte alla denuncia di un fatto astrattamente idoneo a configurare una condotta irregolare nei riguardi dell’obbligo di fedeltà al datore di lavoro (comunque poi conclusosi in senso favorevole al ricorrente con la sua archiviazione).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 marzo 2018, n. 2351
Professore associato-Incarichi non autorizzati-Sanzione disciplinare della censura ex artt. 87 punto 1) e 88 del T.U. 31 agosto 1933 n. 1592-Ipotesi di mobbing-Insussitenza
N. 02351/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12364/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12364 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Gallottini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Cantisani e [#OMISSIS#] Iandelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Cappellini in Roma, via Salaria, 320;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Gramsci, 24;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale 03/10/2013 n. 3369 prot. n. 56732 con cui si irroga al ricorrente la sanzione disciplinare della censura ex artt. 87 punto 1) e 88 del T.U. 31/08/1933 n. 1592 e successive integrazioni e modificazioni, notificata a mezzo raccomandata A/R inviata il 07/10/2013 e ricevuta in data 10/10/2013 presso il domicilio eletto in sede di procedimento in Firenze alla Via [#OMISSIS#] n. 104;
– di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compreso ogni ulteriore atto, anche di natura procedimentale, ancorché non conosciuto, comunque attinente al procedimento disciplinare per cui è causa;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi effetti del combinato disposto degli artt. 2087, 1218, 2043, 2049 cod. civ., dei danni dallo stesso subiti ad opera dell’Università degli Studi “La Sapienza” e del Ministero convenuto, con conseguente condanna del medesimo ateneo e del Ministero, ciascuno in ragione della propria responsabilità e competenza, al pagamento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi ex art. 35 D. Lgs. n. 80/1998 così come modificato dall’art. 7 della L. n. 205/2000.
E sui motivi aggiunti depositati il 9.4.2014
per l’annullamento del
Decreto Rettorale n. 4454 prot. n. 0076026 del 30/12/2013, compiegato alla nota del Rettorato prot. n. 425 del 07/01/2014 spedita con raccomandata n. 14371417082-4 del 08/01/2014 e ricevuta il 29/01/2014, col quale si accettano le dimissioni rassegnate dal Prof. Gallottini con istanza del 12/08/2013 (prot. n. 0051408 del 06/09/2013), nella parte il cui subordina il collocamento a riposo del docente “al consenso del Prof. [#OMISSIS#] GALLOTTINI al provvedimento con motivazioni non riferibili ad eventi pretestuosi adotti dal Prof. [#OMISSIS#] GALLOTTINI, non accettabili da questa Università”;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2087, 1218, 2043, 2049 cod. civ., dei danni dallo stesso subiti ad opera dell’Università degli Studi “La Sapienza” e del Ministero convenuto, con conseguente condanna del medesimo Ateneo e Ministero, ciascuno in ragione della propria responsabilità e competenza, al pagamento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi ex art. 35 D. Lgs. n. 80/1998 così come modificato dall’art. 7 della L. n. 205/2000.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti D. Cantisani e A. Iandelli, per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza l’Avv. T. Di [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Prof. Gallottini è stato professore di ruolo di seconda fascia confermato settore scientifico-disciplinare MED/28 (Malattie Odontostomatologiche) afferente al Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, a tempo definito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Il 31 maggio 2012 l’Università ha ricevuto una lettera indirizzata al Rettore, al Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali e al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in cui alcuni soggetti, qualificatisi come “Studenti di Odontoiatria e Igiene Dentale dell’Università Sapienza”, denunciavano la presenza di “due docenti della Nostra Università” in un “noto programma televisivo albanese”, in cui veniva pubblicizzata la Scuola di Specializzazione di area odontoiatrica di un’università privata albanese, l’Albanian University di Tirana (nota prot. n. 0034926), ravvisando in tale partecipazione un comportamento atto a “svilire il ruolo della nostra Università e del nostro corpo docenti”.
Quindi con nota prot. 0036119 del 06/06/12, il Rettore dell’Università “Sapienza”, ha inviato al ricorrente una contestazione di addebito disciplinare in ordine al contenuto della predetta missiva, invitandolo a fornire chiarimenti scritti prima dell’inoltro degli atti al Collegio di disciplina istituito presso il C.U.N. – Consiglio Universitario Nazionale.
Il ricorrente ha presentato i chiarimenti richiesti con nota ricevuta dall’Università il 20 giugno 2012 prot. n. 0038945.
L’istante, in particolare, ha rappresentato di aver proposto ai competenti uffici dell’Università la richiesta di stipulare un Accordo Bilaterale Interuniversitario (A.B.I.) tra l’Ateneo e l’Albanian University e che, pertanto, l’Università era “a conoscenza che tra il sottoscritto e la Albanian University erano in atto contatti alfine di una futura ed eventuale convenzione”.
Il ricorrente ha, poi, contestato il fatto addebitatogli con la nota del 6 giugno 2012, osservando, per un verso, che “le verifiche d’ufficio, citate nella lettera in oggetto indicata, in realtà facevano riferimento a stampa di materiale proveniente da sito Internet, privo di qualsivoglia riscontro di veridicità e provenienza”, nonché ad un “opuscolo contenente il mio nome ma in nessun modo comprovante alcunché di quanto contestato”; per altro verso, di non aver: “MAI […] rivestito la carica di Direttore delle Scuole di Specializzazione, MAI […] sottoscritto alcun contratto di docenza, MAI […] svolto alcuna attività didattica e MAI […] ricevuto alcun compenso per le attività predette presso l’Albanian University o altre Università di pari rango, né mai […] ricoperto al loro interno cariche confliggenti con il mio attuale status di professore Universitario di ruolo in regime a tempo definito della università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Il deducente ha allegato, inoltre, due lettere della Albanian University, dalle quali emergerebbe che egli non avrebbe ricoperto alcuna posizione accademica presso il predetto Ateneo, sussistendo, invero, un rapporto esclusivamente riconducibile ad un’attività di “consultant”, e che l’indicazione del suo nome sulla pagina internet delle Scuole di Specializzazione di Area Odontoiatrica della Albanian University quale “Direttore di corso” sarebbe stato il frutto di un errore.
Il Rettore, con nota del 28/06/2012 ha inteso proseguire il procedimento disciplinare. In data 6.8.2012, quindi, perveniva all’istante la convocazione da parte del segretario del Collegio di Disciplina del CUN, per il 10 ottobre stesso anno. Con memoria difensiva del 27/09/2012 rivolta al Collegio di Disciplina, l’interessato ha esposto i fatti e le circostanze di cui all’addebito, rilevando l’illegittimità del procedimento avviato dal Rettore.
All’adunanza del 10/10/2012, il Collegio di disciplina ha deliberato la restituzione degli atti all’Università al fine di approfondire l’istruttoria;
Con lettera del 11/12/2012 al medesimo Collegio, il Rettore ha evidenziato ulteriori elementi a sostegno dell’addebito disciplinare, ai quali il ricorrente ha replicato con nota del 19/12/2012.
In data 15/01/2013 il Rettore ha inviato al Collegio di Disciplina due note in data 18 e del 19 dicembre alle quali seguiva altra lettera del ricorrente indirizzata al Collegio di Disciplina, in cui si allegava una nota riguardante i rapporti tra l’Università albanese e il deducente, si affermava che “La Sapienza” non aveva mai contattato l’Università albanese al fine di verificare la posizione ed il ruolo rivestiti dal docente.
A seguito di richiesta di accesso agli atti il ricorrente ha rilevato che la documentazione inerente la propria posizione era stata nuovamente rinviata al Collegio di Disciplina del CUN, come da nota del Rettore del 04/03/2013, dopo il parziale rinnovo di questo organo collegiale.
In data 30/05/2013, a seguito di ulteriore accesso agli atti, il ricorrente apprendeva che il predetto Collegio aveva trasmesso gli atti del procedimento disciplinare alla Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario (prot. n. 0008049) “non essendo più la materia disciplinare di competenza del Collegio di Disciplina”.
Con nota rettorale prot. n. 0040686 del 04/07/2013, il procedimento disciplinare veniva dichiarato “perento per decorrenza dei termini”.
Quindi, con nota del 12/08/2013, ricevuta dall’Università l’11/09/2013 (recapitata anche a mani il 05/09/2013 e protocollata il 06/09/2013 al n. 0051408) l’istante, ai sensi dell’art. 13, co. 1, della Legge 18/03/1958 n. 311 e dell’art. 124 del d.P.R. 10/01/1957 n. 3, con riserva di adire le vie giudiziali a tutela della propria persona e dei propri diritti, rassegnava le dimissioni dal servizio.
In data 20/09/2013 l’interessato riceveva la nota rettorale prot. n 0052648 del 13/09/2013, nella quale al medesimo veniva formalmente chiesto di fornire, di nuovo, “adeguate spiegazioni” in merito ad una presunta collaborazione, non autorizzata, con l’Albanian University in violazione di quanto disposto dall’art 6, co. 12, della L. n. 240/2010 e dall’art. 2, co. 3, del D.R. n 2341/2013.
Con nota inviata via PEC il 26/09/2013 prot. n. 0055292 del 27/09/2013, il deducente inviava le proprie giustificazioni al riguardo.
Con provvedimento del 03/10/2013 prot. n. 0056732 trasmesso a mezzo racc. A/R del 04/10/2013 prot. 0057120 ricevuta il 10/10/2013 presso il domicilio eletto in Firenze alla Via [#OMISSIS#] n. 104, il Rettore dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma ha comminato all’istante la sanzione disciplinare della “censura” ex articoli 87 punto 1) ed 88 del T.U. 31/08/1933, n.1592.
Con nota del 24/10/2013 prot. n. 61515, il Direttore dell’Area Risorse Umane de “La Sapienza” ha accettato le dimissioni del Prof. Gallottini con decorrenza da “data da destinarsi”.
Il Policlinico Universitario Umberto I, con nota del 13/11/2013 n. 0039003 ha espresso parere favorevole alle dimissioni con decorrenza 01/01/2014.
Il ricorrente rappresenta di essersi rivolto anche ad un c.d. Centro anti-mobbing della AUSL Roma D, presso il quale avrebbe svolto una serie di colloqui e specifici test psico-diagnostici;
– di essersi sottoposto a visita medico legale presso lo studio del Prof. Marziano Cerisoli, docente di Psicopatologia Forense all’Università di Bologna, che in data 11/02/2013 ha redatto perizia medico-legale, nella quale conclude che “il Prof. [#OMISSIS#] Gallottini presenta, quale conseguenza delle problematiche lavorative descritte (…), un Disturbo dell’Adattamento con Aspetti emotivi Misti, di Tipo Cronico, configurando il riconoscimento di un danno biologico (di natura psichica) che inattualità può essere quantificato nella misura del 10%”;
– di essersi sottoposto ad altra visita specialistica presso lo studio del Dr. [#OMISSIS#] Ege, psicologo del Lavoro e CTU presso il Tribunale di Bologna, che ha redatto perizia in cui si affermerebbe che la vicenda occorsa al ricorrente sarebbe riconducibile a “mobbing”, quantificando il danno sofferto dal ricorrente in complessivi € 30.607,52, oltre un danno di tipo esistenziale “rilevante”, la cui quantificazione è rimessa alla valutazione equitativa di questo Giudice.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) impugnazione del decreto rettorale 03/10/2013 n. 3369 prot. n. 56732 per: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, co. 2 e 6, co. 9, della l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dello statuto dell’università “la sapienza”. b) violazione e falsa applicazione degli artt. 87 punto 1) ed 88 del t.u. 31/08/1933 n. 1592 e ss.mm.ii. c) violazione dei principi generali in materia di buon andamento della pubblica amministrazione. d) eccesso di potere per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione sprovvista di logicità e di coerenza; e) nonché per sviamento di potere, nel perseguire finalità diverse da quelle proprie dell’atto adottato.
Il un nuovo procedimento disciplinare dopo l’archiviazione del precedente per perenzione, dovrebbe essere considerato tardivo e illegittimo.
Al 13/09/2013 – data della contestazione di addebito culminata nella sanzione impugnata – quanto appariva sul sito del ricorrente sull’icona “il corso One-To-One in Endodonzia” e poi sull’icona “Scuole di Specializzazione”, sarebbe già stato acquisito dal Rettore prima del dicembre 2012, per cui non avrebbe potuto costituire un “fatto nuovo”. Pertanto sarebbero decorsi i termini di cui all’art. 10, comma 2, della L. n. 240/10.
Il ricorrente non farebbe parte dei “distinguished professors” citati sul sito della Albanian University, che invece si riferirebbe ad altro docente universitario a contratto italiano.
Né sussisterebbe la segnalazione pervenuta dal Presidente della Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO, che consisterebbe, invece, risposta ad un quesito del 22/10/2012, indicata a sostegno del provvedimento disciplinare.
In base all’art. 2 dello Statuto de “La Sapienza” e all’art. 1, co. 3, del Codice Etico dell’Ateneo il ricorrente avrebbe comunque potuto gestire un proprio sito internet riguardante la attività medica svolta extra moenia.
Il link di rimando ad altri siti internet (contenuto nel sito www.liviogallottini.com, che rinvierebbe dal “Master in Endodonzia” alla pagina http://w3.uniromal.it/endodonzia/) non costituirebbe indebita utilizzazione della denominazione, del logo e dei simboli istituzionali de “La Sapienza”, atteso che l’istante sarebbe Direttore del Master Universitario di 2′ Livello in Endodonzia dal luglio 2002.
Il ricorrente non avrebbe svolto presso la Albanian University alcuna attività incompatibile con lo status di docente universitario ricoperto presso l’Università “La Sapienza”, né avrebbe avuto situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza, in violazione dell’art. 12, co. 9, della L. n. 240/2010, essendo in regime di impegno a tempo definito.
L’art. 6, co. 12, della L. 240/2010 in relazione ai docenti a tempo definito stabilirebbe che gli obblighi dovrebbero essere adeguati al tipo d’attività libero professionale svolta, al fine di evitare un evidente conflitto di interessi con le esigenze didattiche e di ricerca dell’Ateneo datore di lavoro.
Il richiamo nel provvedimento impugnato al D.R. n. 2341/2013 “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari” dell’Ateneo, emanato il 02/07/2013 sarebbe inconferente, in quanto l’art. 2, co. 3, sarebbe inapplicabile in via retroattiva, attesa la natura sanzionatoria della norma, a comportamenti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
L’interessato avrebbe voluto intraprendere una collaborazione con la Albanian University nel 2011, mediante una convenzione con l’Università “La Sapienza” di Roma.
Per tale ragione in data 12/01/2012 (prot. n. 5255 del 19/07/2012) aveva presentato alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali una richiesta di stipula di Accordo Bilaterale Interuniversitari, nell’ambito delle attività internazionali ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di cui al D.R. n. 167/2009, tra la Albanian University e l’Università “La Sapienza”. Tale domanda, non sarebbe stata accolta sia dalla Giunta del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, sia dal Consiglio di Dipartimento.
La censura applicata al ricorrente rappresenterebbe un atto di rivalsa del Rettore, dopo la perenzione del primo procedimento disciplinare. L’istante, quindi, avrebbe subito una forma di accanimento e persecuzione illegittima;
2) sul diritto del ricorrente al risarcimento ex art. 35 d. lgs. n. 80/1998 così come modificato dall’art. 7 della l. n. 205/2000, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2087, 1218, 2043, 2049 c.c, dei danni dallo stesso subiti ad opera dell’università degli studi “La sapienza” e del Ministero convenuto, con conseguente condanna del medesimo ateneo e ministero, ciascuno in ragione della propria responsabilità e competenza, al pagamento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della prevaricazione.
Dopo aver richiamato la sequenza degli atti del procedimento disciplinare si evidenzia che il provvedimento prot. n. 0040686 di archiviazione del primo procedimento sarebbe stato adottato tardivamente, 63 gg. dopo lo spirare dei termini perentori stabiliti dal citato art. 10, co. 5, della L. n. 204/10.
Tale vicenda avrebbe minato lo stato di salute del ricorrente che avrebbe manifestato l’insorgere di patologie psicofisiche con diagnosi di disturbo dell’adattamento e ansia, che lo avrebbero costretto a ricorrere anche ad apposita terapia farmacologica e psicoterapica.
Tale situazione avrebbe reso intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro in essere con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, tanto da indurre l’istante a dimettersi ai sensi dell’art. 13, co. 1, della legge 18/03/1958 n. 311 e dell’art. 124 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3, con ogni riserva di adire le vie giudiziali a tutela della propria persona e dei propri diritti.
L’Amministrazione convenuta, quindi, avrebbe agito realizzando una persecuzione (“mobbing”) in danno del ricorrente, con conseguente nocumento delle condizioni psicofisiche e delle sue prospettive lavorative.
La pretestuosità del primo procedimento disciplinare avviato sarebbe dimostrata dalla sua estinzione per perenzione.
Il secondo procedimento costituirebbe una riedizione – non consentita – delle accuse mosse col primo.
Il Ministero convenuto non sarebbe intervenuto per tutelare la posizione del ricorrente, quanto meno per mediare fra la posizione del Docente e quella del Rettore. Tale inerzia evidenzierebbe la responsabilità contrattuale del MIUR, che, in violazione dell’art. 2087 c.c, avrebbe omesso di salvaguardare la professionalità, il ruolo, la dignità personale, la salute del proprio dipendente, consentendo al Rettore del “La Sapienza” di continuare nell’illecita condotta persecutoria nei confronti del Docente. Per cui il Ministero dovrebbe essere considerato responsabile al pari dell’Ateneo romano – contrattualmente ai sensi degli artt. 1218 e 2087 c.c. ed extracontrattualmente ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., per fatto commissivo di un proprio dipendente e diretta per fatto omissivo proprio.
Il ricorrente avrebbe diritto al risarcimento integrale del danno non patrimoniale sofferto da valutarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., sulla base alla perizia di parte del Prof. Cerisoli.
Il Giudice dovrebbe quindi ritenere, sulla base della mera presunzione fondata sulla tipicità di determinati fatti a provocare una lesione al ricorrente, in base alla regola di esperienza di tipo statistico e avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti. Oltre al danno biologico, afferente alla menomazione medicalmente accertabile della salute derivante dal “disturbo dell’adattamento con aspetti emotivi misti, di tipo cronico” e che configura un danno biologico (di natura psichica) permanente quantificabile nella misura del 10%, il ricorrente avrebbe diritto al risarcimento della sofferenza soggettiva cagionata (c.d. danno morale) e del danno esistenziale, sulla base della perizia del dr. Ege.
A tale fine dovrebbe tenersi conto della: Età del danneggiato (47 anni), della percentuale di invalidità permanente (pari al 10%) e del punto base del danno non patrimoniale (€ 2.744,81), in modo da quantificare un danno biologico permanente risarcibile di almeno € 21.135,00, il cui aumento personalizzato (max. 49%) può giungere fino a € 31.491,00.
Ai fini della c.d. “personalizzazione” del suddetto danno si dovrebbe tener conto delle condizioni personali e soggettive del ricorrente e della gravità della lesione In base a tali elementi il danno potrebbe essere quantificato in € 31.491,00.
Oltre ad un danno non patrimoniale il ricorrente avrebbe titolo al risarcimento del danno patrimoniale. Sotto il profilo del lucro cessante, il danno sarebbe pari alla retribuzione annua percepita dall’istante quale docente di ruolo presso l’Università “La Sapienza” e quale dirigente medico di primo livello presso il Policinico “Umberto I”, che, considerata l’età anagrafica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (47 anni), l’anzianità lavorativa (12 anni), il limite dell’età pensionabile riconosciuta ai Professori Universitari (70 anni), gli anni mancanti (23 anni) alla soglia pensionistica, nonché la retribuzione annua percepita di euro 52.171,47, sarebbe pari a € 1.196.000,00.
Occorrerebbe considerare anche il danno alla immagine professionale del ricorrente che è stato, dal 2002 al 2013, Direttore del Master Universitario di 2° Livello in Endodonzia presso la Sapienza Università di Roma e tuttora, titolare di due studi professionali in Roma (all’EUR Torrino e a Casal Palocco), organizza corsi di formazione (“One-to-One Dental Training”) attraverso la Società Dental T.A.S.C. S.r.l., dai quali avrebbe sempre ottenuto una buona soddisfazione economica e professionale, conseguente decremento e perdita patrimoniale.
Premesso quanto sopra, in data 28/01/2014 il ricorrente ha ricevuto raccomandata A/R n. 14371423126-9, contenente la nota prot. 2875 del 17/01/2014, con la quale il Rettore lo informava che “con D.R. n. 4454 – prot. n. 0076026 del 30/12/2013 – trasmesso alla S.V. con nota del 07/01/2014 prot. 0000425 – sono state accettate, a decorrere dal 15/01/2014 e subordinatamente al consenso della S.V. medesima al provvedimento, le dimissioni rassegnate il 12/08/2013 prot univ. n. 0041408 del 06/09/2013. Considerato che alla data odierna non è pervenuto alcun riscontro, si invita la S.V. a voler urgentemente riscontrare la nota sopra citata”.
Pertanto, con messaggio di P.E.C. del 28/01/2014, il ricorrente prestava “il consenso al provvedimento con il quale sono state accettate a decorrere dal 15/01/2014 le dimissioni rassegnate il 12/08/2013 prot. univ. 0041408 del 06/09/2013” e chiedeva che gli fossero comunicati gli adempimenti del caso.
In data 29/01/2014, il ricorrente riceveva la raccomandata n. 14371417082-4, contenente la nota del Rettorato prot. n. 425 del 07/01/2014 con compiegato il Decreto Rettorale n. 4454 prot. n. 0076026 del 30/12/2013 con il quale si accettavano le sue dimissioni del 12/08/2013 (prot. n. 0051408 del 06/09/2013), precisando che: “a) Il Prof [#OMISSIS#] GALLOTTINI, nato a Roma il 04/07/1966, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali della Facoltà di Medicina e Odontoiatria di questa Università, SSD MED/28 (Settore concorsuale – 06/F1 – Malattie odontostomatologiche), sarà collocato a riposo per volontarie dimissioni a decorrere dal 15.01.2014; b) Il suddetto collocamento a riposo è subordinato al consenso del Prof. [#OMISSIS#] GALLOTTINI al provvedimento con motivazioni non riferibili ad eventi pretestuosi adotti dal Prof. [#OMISSIS#] GALLOTTINI, non accettabili da questa Università”;
Con diffida del 30/01/2014 a mezzo P.E.C. il ricorrente invitava:
– l’Università di Roma “La Sapienza”, in persona del rettore in carica, in base agli artt. 124 del d.P.R. n. 3/1957, 13, comma 1, della Legge 18/03/1958 n. 311, e 24 della Cost., a non considerare pienamente efficace ed effettivo il collocamento a riposo per volontarie dimissioni dal 15/01/2014;
– il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a revocare in autotutela il Decreto Rettorale n. 4454 prot. n. 0076026 del 30/12/2013 nella parte in cui subordinava il collocamento a riposo del docente alla sua rinuncia alle motivazioni poste alla base delle proprie dimissioni, indicate nella istanza del 12/08/2013:
In data 17/02/2014 l’istante riceveva a mezzo raccomandata A/R la nota del Capo del Settore Stato giuridico ed economico Personale Docente prot. n. 7201 del 05/02/2014 con compiegato il nuovo Decreto Rettorale n. 272/2014 prot. n. 006579 del 03/02/2014, con il quale in relazione alla “PEC del Prof. [#OMISSIS#] GALLOTTINI del 28/01/2014, con la quale il medesimo, con riferimento alla nota del 17/01/2014, esprime il consenso al provvedimento n. 4454 del 30/12/2013”, si evidenziava che “il provvedimento di cessazione era subordinato al consenso che è stato espresso solo in data successiva al 15/01/2014 e che pertanto la decorrenza delle dimissioni non può essere antecedente alla data discioglimento della riserva di cui al D.R. 4425 del 30/12/2013”, decretando che “il Prof [#OMISSIS#] GALLOTTINI (…) è collocato a riposo per volontarie dimissioni a decorrere dal 28/01/2014”.
In data 19/02/2014 il ricorrente ha inviato una richiesta di interpretazione autentica del Decreto Rettorale n. 272/2014 del 03/02/2014 prot. n. 006579.
L’Università non ha risposto, per cui il ricorrente con motivi aggiunti depositati il 9.4.2014 ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) impugnazione del decreto rettorale n. 4454 prot. n. 0076026 del 30/12/2013 ricevuto il 29/01/2014, nella parte il cui subordina il collocamento a riposo del docente al suo “consenso al provvedimento con motivazioni non riferibili ad eventi pretestuosi adotti (…), non accettabili da questa università” per: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 124 (dimissioni) del d.p.r. n. 3/1957 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato); b) violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co. 1, della legge 18/03/1958 n. 311; c) violazione dei principio costituzionale del diritto di agire e difendersi in giudizio sancito dall’art. 24 Cost.-; d) eccesso di potere per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione sprovvista di logicità e di coerenza, e) nonché per sviamento di potere.
L’ateneo non avrebbe risposto alla richiesta del 19/02/2014 di interpretazione autentica del Decreto Rettorale n. 272/2014 del 03/02/2014 prot. n. 006579 in cui si chiedeva: “atteso che nel D.R. n. 272/2014 non si fa menzione alcuna della diffida inviata a mezzo P.E.C. dai sottoscritti legali 1130/01/2014, con la quale, tra l’altro, si intimava al Rettore “di provvedere in autotutela entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente, a revocare il Decreto Rettorale n. 4454 prot. n. 0076026 del 30/12/2913 e ad emettere in sua sostituzione ogni più opportuno provvedimento che contenga l’accettazione incondizionata delle dimissioni presentate dal docente’, si chiede se il D.R. n. 272/2014 debba essere considerato, in esecuzione della diffida ora citata e nel termine ivi assegnato, integralmente e sostanzialmente sostituivo e novativo del precedente D.R. n. 4454/2014”.
Il D.R. n. 272 prot. n. 0006579 non costituirebbe esercizio di autotutela a seguito della diffida citata, per cui il D.R. n. 4454 prot. n. 0076026 del 30/12/2013 non sarebbe stato revocato nella parte in cui subordina il collocamento a riposo del ricorrente alla sua rinuncia alle motivazioni indicate nelle proprie dimissioni del 12/08/2013 (prot. n. 0051408 del 06/09/2013) e poi rappresentate in sede giurisdizionale (con il ricorso introduttivo R.G. n. 12364/2013).
Il Decreto Rettorale n. 4454 prot. n. 0076026 del 30/12/2013 nella parte in cui sub b) dispone “Il suddetto collocamento a riposo è subordinato al consenso del Prof. [#OMISSIS#] GALLOTTINI al provvedimento con motivazioni non riferibili ad eventi pretestuosi adotti dal Prof. [#OMISSIS#] GALLOTTINI, non accettabili da questa Università” sarebbe quindi del tutto irrituale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 18/03/1958 n. 311, la accettazione delle dimissioni “può essere ritardata ma non rifiutata per motivi di servizio”.
Inoltre, attesa la pendenza del ricorso in esame notificato il 5/12/2013 che verte sui fatti dai quali sono scaturite le dimissioni del docente, l’ateneo non avrebbe potuto condizionare l’esercizio di tale diritto;
2) Sul diritto del ricorrente al risarcimento ex art. 35 d.lgs. n. 80/1998 a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2087, 1218. 2043, 2049 c.c. dei danni dallo stesso subiti ad opera dell’università degli studi Sapienza e del ministero convenuto, con conseguente condanna del medesimo ateneo e ministero, ciascuno in ragione della propria responsabilità e competenza, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della prevaricazione.
Gli atti sopra indicati confermerebbero la vessatorietà della condotta dell’ateneo resistente.
Università “Sapienza” di Roma si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando articolate memorie con le quali eccepisce la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 10.1.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso introduttivo sollevata dall’Università Sapienza, fondata sul presupposto che il ricorrente è stato collocato a riposo per volontarie dimissioni a decorrere dal 28 gennaio 2014.
L’istante, infatti, pur non appartenendo ai ruoli dei docenti del predetto ateneo, conserva comunque un interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto l’annullamento del provvedimento disciplinare potrebbe quanto meno soddisfare una utilità di carattere morale, non senza considerare che lo stesso docente ha anche chiesto il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dalla sanzione disciplinare contestata.
2. Venendo all’esame del merito, con il motivo in esame l’interessato sostiene – in via principale – che la condotta sanzionata fosse comunque già nota all’Università alla data in cui era stato avviato il primo procedimento disciplinare, poi dichiarato perento per decorrenza del termine di conclusione.
La censura coglie nel segno.
3. Nel corso del primo procedimento con la nota 6 giugno 2012 n. 0036119 l’Università ha contestato al ricorrente che a seguito di “una segnalazione pervenuta a questa Amministrazione e di conseguenti verifiche d’ufficio, si è appresa la notizia che la S.V… rivestirebbe la carica di Direttore delle Scuole di Specializzazione presso la Albanian University contestualmente allo status di docente in servizio attivo.
Tale circostanza, ove non diversamente acclarata, integra gli estremi dell’incompatibilità assoluta con lo status di docente presso questa Università, violando il dovere di esclusività nello svolgimento di funzioni che appare del tutto confliggente con le attività istituzionali svolte presso la Sapienza”.
Sulla base di quanto sopra l’Università ha contestato al ricorrente “una condotta sanzionabile per mancanza ai doveri di ufficio e grave irr