La mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea di che trattasi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l’effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato (assicurata dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 marzo 2018, n. 3119
Ammissione al corso di laurea a numero chiuso-Sottoscrizione scheda anagrafica
N. 03119/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12497/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12497 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Vassallo, [#OMISSIS#] Calligaris, [#OMISSIS#] Muscatello, [#OMISSIS#] Dalla Porta, Benedetta Friso, [#OMISSIS#] Lacitignola, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Margherita Bartolozzi, Sofia Sapucci, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Latina, Lisa Rossi, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Firenze, Università Iuav di Venezia, Universita’ degli Studi di Ferrara, Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, Universita’ degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto per l’a.a. 2015/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Firenze e di Università Iuav di Venezia e di Universita’ degli Studi di Ferrara e di Politecnico di Bari e di Politecnico di Torino e di Universita’ degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In via preliminare, il Collegio ritiene che possa prescindersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio non essendo identificabili nella fattispecie in questione “controinteressati” se non in via di fatto, come già argomentato in precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis., ord. caut. n. 242/2015).
Nel merito, il ricorso merita accoglimento, come già in plurimi casi deciso dalla Sezione (tra le molte si legga la sentenza n. 11384 del 16 novembre 2016), in considerazione della fondatezza della censura con cui si lamenta che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea, secondo quanto previsto dal Bando di partecipazione.
E’ vero infatti che il D.M. n. 463/2015 prevede al punto 9, lett. j) dell’All. 1 che “il candidato si reca alla postazione predisposta dalla commissione e viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, alla presenza della Commissione, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte”; tuttavia la successiva lettera k) sancisce espressamente che “le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d’aula, qualora il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione. In tal caso, il CINECA non determina il relativo punteggio”.
La lex specialis, come è evidente, distingue nettamente le conseguenze della mancata sottoscrizione della scheda anagrafica rispetto alla sottoscrizione del modulo risposte. Tale differenziazione, ad avviso del Collegio, trova una comprensibile ratio nel fatto che – come ben evidenziato da parte ricorrente – mentre la circostanza che il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione integra un presupposto tale da compromettere l’anonimato del compito, giustificando quindi l’esclusione dal concorso del candidato, altrettanto non può dirsi per la mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.
Invero, il D.M. n.463/2015 attribuisce alla scheda anagrafica, debitamente compilata e sottoscritta, l’esclusiva funzione di consentire alla Commissione l’identificazione del candidato, e ciò è dimostrato dal fatto che “Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso, la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell’operazione darà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell’intero plico” (v. punto 9 dell’All.1).
In particolare, come si desume chiaramente dalla lett.j), punto 9 dell’All.1 del D.M. n.463/2015, la finalità della sottoscrizione della scheda è esclusivamente quella di porre l’attenzione del candidato e sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima), e sull’avvenuta verifica della corrispondenza dei delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione di errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica.
Ne deriva, quindi, che – anche a voler prescindere dalla mancanza di una espressa clausola di esclusione nei bandi che costituiscono la lex specialis del procedimento – alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica potrebbe attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel caso in cui vi fosse contestazione sui dati ivi contenuti (comunque apposti di pugno dal candidato) o, in ultimo, sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento alle quali soltanto il D.M n.463/2015 attribuisce il ruolo di attribuire la paternità del modulo risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati nella scheda anagrafica.
Ed invero, se in linea del tutto teorica una scheda anagrafica contenente i dati del candidato, ove non sottoscritta potrebbe essere “sostituita” ex post, ciò in concreto è impedito dal fatto che ogni modulo risposte è abbinato alla sua scheda anagrafica sulla base di una etichetta contenente un codice perfettamente coincidente, il che vale a dimostrare che quel determinato modulo risposte sia stato compilato proprio dalla persona i cui dati sono trascritti nella scheda (pur se non sottoscritti).
Nel caso in esame, pertanto – in cui non vi è alcuna contestazione né sui dati identificativi del candidato né sulla perfetta coincidenza delle etichette adesive apposte sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica- all’assolvimento dell’adempimento relativo alla mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica, pur obbligatoriamente previsto a carico del candidato per le finalità già evidenziate, deve essere riconosciuto un mero rilievo di irregolarità formale.
Del resto, seppure in sede cautelare, anche il Consiglio di Stato con recenti provvedimenti ha ritenuto che “la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea di che trattasi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l’effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato (assicurata dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico)” (cfr. sez.VI n.139 del 19 gennaio 2016).
Attesa l’avvenuta immatricolazione con frequenza di lezioni ed esami il ricorso va dichiarato improcedibile, con consolidamento della posizione dei ricorrenti.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, con consolidamento della posizione dei ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/03/2018