L’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della domanda giudiziale, sia al momento della valutazione della stessa per la decisione di merito. In materia di abilitazione scientifica nazionale, d’altra parte, anche l’accoglimento dell’impugnativa non implica immediato perseguimento del bene della vita, ma solo riesame della posizione del ricorrente ad opera di una diversa Commissione, le cui decisioni sono autonome e discrezionali, con effetto, pertanto, non retroattivo. E’ quindi evidente che – una volta conseguita l’abilitazione, in una successiva fase concorsuale – non possa più ravvisarsi alcun interesse ad una rivalutazione del medesimo ricorrente, finalizzata al perseguimento di una posizione ormai acquisita.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 novembre 2018, n. 11235
Abilitazione scientifica nazionale-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 11235/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05512/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5512 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Nirchi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Ojetti, n. 114;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dott.ssa [#OMISSIS#] Vittoria Isidori non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dei giudizi, collegiale e individuali, espressi con riferimento alla Ricorrente Dott.ssa. [#OMISSIS#] Nirchi, con cui la Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa), giusta indetta procedura, ha ritenuto che la candidata, pur superando ampiamente le 3 prescritte soglie e possedendo 7 titoli su 10 (ne erano sufficienti 3) “non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e non le conferisce l’abilitazione”, per come pubblicati sul sito internet MIUR-ASN in data 28.03.17;
– del decreto direttoriale recante la nomina della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale prot. 2507 del 31.10.16, nella parte in cui individua membri, poi risultati affetti da incompatibilità per conflitto di interessi;
– dell’atto ministeriale prot. 1531 del 29.07.16, che si impugna anch’esso nella parte in cui non prevedendo la configurabilità del conflitto di interessi, laddove i Commissari e i candidati abbiano collaborato insieme alla produzione scientifica di testi di qualsivoglia natura, si intende derogativo della normativa primaria;
– di tutti i verbali relativi ai lavori della Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa). In particolare:
– del verbale n. 1, relativo alla riunione della Commissione del 14 novembre 2016, ove i componenti (per quanto di diversa incidenza) della Commissione dichiarano che “non sussistono cause d’incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura Civile”, nonché ove si stabiliscono le condizioni, i parametri e gli indicatori di riferimento per valutare i candidati all’abilitazione per professore di II fascia SC 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa), ma senza specificare – per quanto concerne i titoli – i criteri di valutazione;
– del verbale n. 3, relativo alla riunione della Commissione del 20.12.16, nel corso della quale la Commissione dichiara di “avvalersi delle definizioni indicate dal DM 062 2016” (si tratta in realtà del DM 602 2016 – refuso della commissione);
– del verbale n. 5, relativo alla riunione della Commissione del 26.01.17, nel corso della quale sono stati acquisiti i giudizi individuali dei commissari e presi in esame i curricula dei candidati all’abilitazione scientifica di professore universitario di seconda fascia che, dall’elenco CINECA, risultano avere superato “almeno due soglie su tre” e si è proceduto alla formulazione dei giudizi collegiali (si tratta dunque, presumibilmente, della riunione in cui la Commissione ha deciso di non attribuire l’abilitazione all’odierna Ricorrente, che – come si dirà – supera ampiamente tre “soglie” su tre); i giudizi individuali e collegiali vengono salvati in piattaforma CINECA nel verbale n. 6 del 9 e 10 febbraio 2017;
– ove occorra, del D.P.R .del 4 aprile 2016 n. 95 (art. 8, comma 6), nella parte in cui tale decreto dispone che la Commissione delibera a maggioranza assoluta dei componenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. F. A. [#OMISSIS#] e solo nella chiamata preliminare il Procuratore dello Stato M. De [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonchè dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 11/D2 –Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – con giudizio unanime da parte dei membri della Commissione, secondo i quali la candidata non avrebbe raggiunto la piena maturità scientifica, richiesta per le funzioni di professore di II fascia. La Dott.ssa [#OMISSIS#] Nirchi, quindi, ha impugnato il giudizio contrario della Commissione, contestando la legittima composizione della Commissione stessa, nonchè violazione di legge, disparità di trattamento, eccesso di potere sotto vari profili, contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio espresso.
In data 2 ottobre 2018, tuttavia, è stata depositata certificazione, attestante il conferimento dell’abilitazione di seconda fascia di cui trattasi, per il settore di riferimento.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione per rilevarne l’improcedibilità: è appena il caso di ricordare, infatti, che l’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della domanda giudiziale, sia al momento della valutazione della stessa per la decisione di merito. In materia di abilitazione scientifica nazionale, d’altra parte, anche l’accoglimento dell’impugnativa non implica immediato perseguimento del bene della vita, ma solo riesame della posizione del ricorrente ad opera di una diversa Commissione, le cui decisioni sono autonome e discrezionali, con effetto, pertanto, non retroattivo. E’ quindi evidente che – una volta conseguita l’abilitazione, in una successiva fase concorsuale – non possa più ravvisarsi alcun interesse ad una rivalutazione del medesimo ricorrente, finalizzata al perseguimento di una posizione ormai acquisita.
Il Collegio ravvisa pertanto i presupposti per dichiarare l’impugnativa improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del mutato indirizzo espresso in sede di valutazione, in ogni caso, il Collegio stesso ritiene che le spese giudiziali possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa le spese giudiziali
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/11/2018