TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 dicembre 2018, n. 12482

Abilitazione scientifica nazionale - Commissioni giudicatrici-Valutazione-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2018-12-21
Area: Giurisprudenza
Massima

La cognizione del giudice amministrativo deve ritenersi piena (in conformità all’indirizzo giurisprudenziale formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, in cui si chiarisce come il sindacato giurisdizionale non possa essere limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo invece l’oggetto del giudizio estendersi alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile); quanto sopra, tuttavia, senza prescindere dalla priorità che deve essere accordata alle scelte dell’Amministrazione, ove di tali scelte – pur opinabili – sia comunque pienamente comprensibile la logica interna, sulla base di circostanze di fatto non smentite da chi vi abbia interesse, o di mere affermazioni difensive, che non possono costituire di per sé principio di prova, su questioni scientificamente complesse.
In tale ottica – ed in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, promossa dal Consiglio d’Europa nel 1950: cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Albert et Le Compte c. Belgio, par. 29, 10 febbraio 1983 e Obermeier c. Austria, par 70, 28 giugno 1990) – se è vero che il Giudice non può esimersi dal valutare l’eventuale erroneità, o arbitrarietà, dell’apprezzamento dell’Amministrazione, è anche vero che il Giudice non può sostituirsi all’Amministrazione stessa nel puro apprezzamento di valore, sottostante a scelte discrezionali, come quelle di cui si discute nel caso di specie.
Tali scelte, come è noto, possono corrispondere alla cosiddetta discrezionalità amministrativa, ove si tratti di individuare la linea operativa più opportuna nel caso concreto, per il soddisfacimento dell’interesse pubblico (adeguatamente bilanciato con ogni altro interesse rilevante), ovvero a discrezionalità tecnica, quando l’esercizio del potere richieda non una valutazione di opportunità, ma l’esatta considerazione di un fatto secondo i parametri di determinate scienze o tecniche; in altri casi, infine, la discrezionalità può avere carattere misto, come nel caso dell’individuazione dei criteri selettivi in un pubblico concorso, trattandosi in tal caso di scegliere criteri idonei, affinché gli organi competenti possano individuare i profili ritenuti ottimali, per la copertura del posto da assegnare. Il controllo del giudice, in presenza di apprezzamenti tecnicamente verificabili, può incidere su valutazioni che si pongano al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (cfr. anche, in termini, Consiglio di Stato, Sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201); in situazioni corrispondenti alla prima ed alla terza tipologia di valutazione discrezionale, invece, il vizio funzionale può emergere solo sotto il profilo dell’arbitrarietà, quando la ragione delle scelte amministrative compiute non appaia logica e verificabile, di modo che sia impossibile valutare l’effettiva rispondenza della scelta stessa all’interesse pubblico, perseguito dalla norma attributiva del potere (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 229). L’inattendibilità del giudizio, in altre parole, dovrebbe essere di intuitiva evidenza (per palesi vizi logici o contraddittorietà: ad esempio, per formulazione di più osservazioni di segno opposto, o frutto di documentato travisamento della situazione di fatto); in assenza di incongruità di immediata percezione, invece, non può non ritenersi che fosse onere dell’interessato fornire ulteriori elementi di riscontro (documenti scientifici, o perizia tecnica di parte), atti a dimostrare non la possibilità di conclusioni diverse, ma la formulazione – da parte della commissione – di valutazioni non rispondenti ad oggettivi parametri della disciplina applicabile, così come generalmente conosciuta.

Contenuto sentenza

N. 12482/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04546/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4546 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] Magri, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Consolo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Campugiani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. P. Da Palestrina 47, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Consolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Monteverdi 16; 
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Sadori, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. [#OMISSIS#], 6; 
per l’annullamento
a) del decreto n. 837/2017 del 15 marzo 2017, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha approvato gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 05/A1 Settore scientifico-disciplinare BIO/02 – presso il Dipartimento di Biologia Ambientale – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – da cui risulta che la Prof.ssa [#OMISSIS#] Sadori è stata dichiarata vincitrice;
b) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice approvati con il predetto decreto, ed in particolare:
b.1) del verbale n.1 relativo alla riunione preliminare del 19 gennaio 2017 e dell’allegato n.1 al predetto verbale ove sono stati indicati i criteri per la valutazione dei candidati;
b.2) del verbale n.2 relativo alla seduta del 23 febbraio 2017 e dell’allegato n.1 al predetto verbale ove sono riportati, per ciascun candidato, il profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo e una valutazione complessiva dell’attività di ricerca, nonché dell’all. n. 2 al predetto verbale ove è riportata la valutazione complessiva per ciascun candidato;
c) della relazione finale dei lavori predisposta dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2017 e degli allegati nn. 1 e 2 alla predetta relazione;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli impugnati, ivi compresi i provvedimenti con i quali è stata disposta la chiamata della vincitrice (dagli estremi non conosciuti).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Magri [#OMISSIS#] il 7122017:
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia:
– del provvedimento prot. n. 0086870 del 07/11/2017 emesso dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, contenente la chiamata in servizio della prof.ssa [#OMISSIS#] Sadori quale Professore di I Fascia con decorrenza dal 3 gennaio 2018;
– del Decreto Rettorale n. 2761/2017 del 06/11/2017 con il quale la professoressa [#OMISSIS#] Sadori, odierna controinteressata, è stata nominata Professore di I Fascia;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma n. 384/17 del 24/10/2017, con la quale è stata stabilita la presa di servizio della prof.ssa [#OMISSIS#] Sadori «alla prima data utile del 2018»;
– di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e di [#OMISSIS#] Sadori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. S. Cicchelli in sostituzione dell’Avv. G. Consolo, per [#OMISSIS#] Sadori l’Avv. E. [#OMISSIS#] e per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Magri [#OMISSIS#], professore associato di Botanica sistematica (Settore Scientifico-disciplinare BIO/02) dal 2005, abilitato alla prima fascia, ha impugnato l’esito del concorso interno indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la chiamata di un Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 05/A1 Settore scientifico-disciplinare BIO/02 presso il Dipartimento di Biologia Ambientale – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Con decreto n. 1588/16 del 27 giugno 2016, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha indetto una procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di Professore di Ruolo di I Fascia presso il Dipartimento di Biologia Ambientale – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di cui n. 1 posizione di I Fascia per il Settore Concorsuale 05/A1 Settore scientifico-disciplinare BIO/02 presso il Dipartimento di Biologia Ambientale – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della L. n. 240/2010.
Il bando ha precisato (all’art. 2) che avrebbero potuto partecipare i professori associati in servizio presso l’Ateneo in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010 per il Settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, purché non già titolari delle medesime funzioni nello stesso SSD o SC o in SSD dello stesso MSC e, comunque, in possesso dei requisiti curriculari minimi previsti dal bando entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
L’istante premette di essere Professore associato dall’anno accademico 2005-2006 e, come tale, di essere stata titolare di corsi per undici anni accademici presso l’Università La Sapienza; che negli anni antecedenti ha tenuto, sempre presso l’Università La Sapienza, insegnamenti al Corso di Studi Magistrale in Conservazione e divulgazione naturalistica, al Corso di Studi in Scienze Ambientali, al Corso di Studi in Scienze Naturali e al Corso di Studi in Scienze Archeologiche e Storiche del mondo Classico e Orientale.
Alla medesima procedura ha partecipato la Prof.ssa [#OMISSIS#] Sadori, ricercatore universitario fino al settembre 2015, e poi professore associato.
Con decreto rettorale n. 2809 del 17 novembre 2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] Gratani, dal Prof. Silvano Onofri, dal Prof. [#OMISSIS#] Venturella.
Nella prima seduta del 19 gennaio 2017, la Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal bando, di cui all’allegato n.1 al verbale della seduta, per poi riconvocarsi il successivo 23 febbraio 2017.
All’esito della valutazione delle due candidate l’Organo collegiale, “all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati”, ha dichiarato la candidata [#OMISSIS#] Sadori, vincitrice della procedura.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’istante deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 5-6 della l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 4 del d.m. 4 agosto 2011, n. 344. Violazione e falsa applicazione del decreto rettorale n. 790/2016 recante il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di i e ii fascia. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 4 del decreto rettorale n. 1588 del 27 giugno 2016 con il quale è stata indetta la procedura di cui è causa. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
La valutazione dei candidati avrebbe violato le prescrizioni del bando, del decreto elettorale n. 790/2016 e i principi di ragionevolezza, efficienza e parità di trattamento.
In applicazione dell’art.1 del bando i candidati avrebbero dovuto selezionare per la procedura un numero di pubblicazioni compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 30 pubblicazioni nell’arco temporale “di 10 anni antecedenti al bando”.
La Commissione avrebbe escluso dalla valutazione la pubblicazione della Prof.ssa Magri n. 30 intitolata “A new scenario for the quaternary history of european beech populations: paleeobotanical evidence and genetic consequences”, qualificandola come “non valutabile in quanto al di fuori del periodo di 10 anni antecedenti al bando”.
L’articolo escluso dalla valutazione, tuttavia, sarebbe stato pubblicato sulla rivista “New phytologist”, volume 171, nel mese di luglio 2006, per cui rientrerebbe nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al (presente) bando (indetto con decreto n. 1588/16 del 27 giugno 2016).
In senso contrario non varrebbe la pubblicazione dell’articolo in data 17 maggio 2006 sul sito internet curato dalla medesima rivista.
Il D.M. n. 602/2016 del MIUR, inoltre, prevede che, ai fini del calcolo dell’indicatore relativo al numero complessivo degli articoli riportati nella domanda “…sono considerati gli articoli riportati nella domanda, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda” (cioè l’intero arco dell’anno solare scorrendo a ritroso quello della pubblicazione del bando).
In mancanza di un’espressa previsione del bando che prevedesse il computo del periodo di rilevanza delle pubblicazioni indicate dai candidati a decorrere dalla “data di sua pubblicazione”, occorrerebbe tener conto delle indicazioni normative inerenti l’abilitazione nazionale che costituisce presupposto della partecipazione alla procedura in esame.
Tale mancata considerazione avrebbe pregiudicato irrimediabilmente “la valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca” (criterio previsto dal bando), qualificando la produzione della ricorrente come solo di “buon valore”, a fronte del giudizio di “ottimo valore” espresso nei confronti della Prof.ssa Sadori, la cui produzione è stata considerata per intero.
La Commissione non avrebbe motivato adeguatamente il giudizio sulla attività di ricerca scientifica della ricorrente, valutata come meramente “buona”, a causa della esclusione della predetta rilevante pubblicazione.
L’omessa valutazione dell’articolo in questione avrebbe compromesso la valutazione dell’attività di ricerca, atteso che tale pubblicazione, dal 2006 alla data di presentazione della domanda di partecipazione, avrebbe conseguito 431 citazioni, a conferma dell’apprezzamento espresso dalla comunità scientifica.
Mentre la pubblicazione più rilevante della Sadori avrebbe avuto, al momento della presentazione della domanda, 113 citazioni.
La produzione della controinteressata avrebbe beneficiato di un apprezzamento della Commissione che, con riferimento agli indici scientometrici, è stata qualificata “ottima” sulla base della dichiarazione formulata dalla Prof.ssa Sadori che, oltre a non essere congruente con le prescrizioni del bando, sarebbe inverosimile, dal momento che la vincitrice della procedura ha indicato un indice “H – index” pari a 26 ed un indice “H index – 10” pari a 48.
In particolare l’istante osserva che l’indice H, o indice di Hirsch (anche H-index), quale criterio per quantificare la prolificità e l’impatto scientifico di un autore, si basa sul numero delle pubblicazioni e sul numero di citazioni ricevute; mentre l’indice “H – index – 10” – applicando il medesimo algoritmo del “H – index” riguarderebbe gli ultimi 10 anni di produzione scientifica.
Ne conseguirebbe che l’indice H su tutta la produzione scientifica di un candidato (H – Index) non potrebbe essere la metà dell’indice H per le sole sue pubblicazioni negli ultimi 10 anni (H index – 10), posto che quest’ultimo è un sottoinsieme dell’intera produzione del candidato e, in quanto tale, non potrebbe essere più numeroso dell’insieme a cui appartiene.
La controinteressata che vanta 26 lavori, citati almeno 26 volte ciascuno nei soli ultimi 10 anni, non avrebbe potuto indicare quale H-index 10, 48 lavori che sono stati citati almeno 48 volte.
Il giudizio espresso dalla Commissione in merito agli indicatori scientometrici allegati dalla Sadori sarebbe quindi errato.
La candidata, inoltre, non avrebbe compilato il modello previsto dall’allegato 2 del bando (che richiedeva l’indicazione del valore di “H index 10”) riportando invece il valore del “I -10 (H-10)” diverso da quello richiesto.
L’I-10-index (detto anche H-10), menzionato nel curriculum della prof.ssa Sadori, indica il numero di pubblicazioni accademiche che un autore ha scritto e che hanno ricevuto almeno dieci citazioni, ed è stato introdotto nel luglio 2011 da Google nell’ambito del motore di ricerca dedicato alle pubblicazioni accademiche Google Scholar.
Quindi la controinteressata avrebbe dichiarato che 48 pubblicazioni sarebbero state citate più di dieci volte ciascuna, mentre la Commissione avrebbe erroneamente considerato, riportando che la vincitrice ha conseguito il risultato di un “H – index 10” pari a 48.
La vincitrice della selezione avrebbe, quindi, fornito un dato diverso da quello richiesto, mentre la Commissione avrebbe utilizzato il medesimo dato al fine di rappresentare un impact factorcomunque incongruente con le informazioni evincibili dal curriculum della candidata.
In tal modo la Commissione ha ritenuto che 48 pubblicazioni della Sadori negli ultimi 10 anni sono state citate almeno 48 volte, circostanza che non troverebbe alcun riscontro documentale e che sarebbe contraddetta dalla stessa candidata che, con riferimento a tutte le sue pubblicazioni, ha indicato un valore di H – index pari 26.
La ricorrente ha indicato “tra le 30 pubblicazioni selezionate, 8 lavori a primo nome, 5 ad ultimo nome e 7 nella qualità di corresponding author”. Nel curriculum la medesima prof.ssa Magri avrebbe indicato un solo ruolo per ciascuna pubblicazione: come “primo autore”, o come “ultimo autore”, o come “unico autore”. La ricorrente ha presentato anche quattro pubblicazioni a “unico nome”, di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto (vedi pubblicazioni nn. 19, 24, 27 e 28), tant’è che non sono indicate nel “profilo curriculare” redatto da quest’ultima.
La vincitrice non avrebbe indicato nel curriculum il proprio ruolo per le pubblicazioni elencate, sicché la Commissione ha verificato autonomamente ciascuna di esse, assegnando contemporaneamente il ruolo di “primo autore”, oltre a quello di “corresponding author”, laddove la Sadori era, sia “primo” che “corresponding author”.
Mentre la prof. Magri non avrebbe beneficiato di tale criterio, per cui se la Commissione avesse usato lo stesso criterio anche con la ricorrente, le quattro pubblicazioni a unico nome avrebbero dovuto essere conteggiate anche come pubblicazione a “primo nome”, come “corresponding author” e come “ultimo autore”.
Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto conteggiare anche altre sue ricerche come “primo autore” ed al contempo come “corresponding author”.
La Commissione ha affermato che l’attività di ricerca della Sadori “evidenza una eccellente autonomia scientifica attestata da numerose pubblicazioni nella maggior parte delle quali è a primo o a ultimo autore”, senza che la candidata avesse pubblicato alcuno scritto come “unico autore”.
Con riferimento alla ricorrente la medesima Commissione, invece, si è limitata ad affermare che “l’analisi dell’attività di ricerca evidenzia una buona produzione scientifica”, sebbene la candidata avesse indicato espressamente che in 4 delle 30 pubblicazioni era unico autore, da cui l’irrazionalità dei giudizi, la loro superficialità, incompletezza e manifesta disparità;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 4 del d.m. 4 agosto 2011, n. 344. Violazione e falsa applicazione del decreto rettorale n. 790/2016 recante il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 4 del decreto rettorale n. 1588 del 27 giugno 2016 con il quale è stata indetta la procedura di cui è causa. Eccesso di potere per carenza totale di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta con riferimento ai criteri dell’attività didattica e delle altre attività universitarie.
La Commissione avrebbe trascurato nei confronti della ricorrente due criteri di valutazione previsti dall’art. 4 del bando: l’attività didattica e le altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi.
Quanto alla “attività didattica”, sebbene la stessa Commissione giudicatrice, come si evince dall’allegato n.1 al verbale n. 1 dell’adunata del 19 gennaio u.s., si fosse autovincolata a tenere “in considerazione: l’attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale”, la valutazione espressa non terrebbe conto del fatto che la ricorrente, alla data di pubblicazione del bando, aveva già tenuto corsi ufficiali in qualità di Professore associato di Botanica sistematica, limitandosi a prendere atto che l’esponente “è titolare di insegnamento di Botanica Sistematica presso il Corso di Studi in Scienze Naturali presso l’Università la Sapienza di Roma” (all. n.1 verbale n.2), senza specificare da quanti anni.
In relazione all’attività didattica, per la prof.ssa Sadori, docente associato dal 1° settembre 2015, la Commissione ha affermato che “la candidata è attualmente docente di Botanica Sistematica presso il Corso di Studi in Scienze Naturali” (all. n.1 verbale n.2), sebbene essa fosse divenuta “titolare di corso di insegnamento ufficiale” di Botanica Sistematica nel mese di ottobre 2016 e non lo fosse al momento della presentazione della domanda (luglio 2016), come si evincerebbe dalla Programmazione didattica del Corso di laurea in Scienze Naturali (L-32) A.A. 2015-2016, dipartimento di Scienze della Terra.
Con riferimento al criterio della “attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale”, la “valutazione collegiale del profilo curriculare” inerente alla Prof.ssa Sadori in cui si afferma che “tra il 2001 e il 2014 ha tenuto numerosi corsi presso il Corso di Laurea in Beni Culturali. Tra il 2003 ed il 2014 ha tenuto tre corsi presso il Corso di Laurea magistrale in Beni Culturali. Nel 2014 ha tenuto un corso per il Corso di Laurea Magistrale ARCHMAT per la Sapienza” non rientrerebbe nei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione stessa, quale titolarità a tutti gli effetti del corso quale discrimine valutativo.
Quanto al criterio di valutazione relativo alle “altre attività universitarie”, la Commissione non avrebbe tenuto conto di quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi” vantata dalla Magri con riferimento alla Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali dal 2013 al 2015, sebbene la Commissione stessa nel verbale n. 1 della seduta del 19 gennaio 2017 si fosse vincolata prendere in considerazione “le altre attività universitarie, in particolare… partecipazione ad organi collegiali elettivi”. Mentre la controinteressata non può vanterebbe alcuna carica di presidenza di corso di laurea (ossia gestionale ed elettiva).
La controinteressata non avrebbe ricoperto il ruolo di “coordinatrice di unità di progetti internazionali finanziati dalla Unione Europea e, a livello nazionale, coordinatrice di due progetti PRIN su argomenti inerenti la Paleobotanica”, ma quello di coordinatrice di unità operativa in due progetti PRIN, come si evince dal curriculum presentato dalla candidata.
Sempre con riferimento al criterio “altre attività universitarie”, la Commissione non avrebbe considerato altri importanti incarichi ed esperienze;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto rettorale n. 1588 del 27 giugno 2016 con il quale è stata indetta la procedura di cui è causa.
La Commissione non avrebbe esplicitato tramite apposito giudizio di tipo “comparativo” le ragioni della prevalenza e/o preferenza assegnata, violando i criteri di pubblicità e trasparenza.
Né varrebbe la necessaria analisi comparativa predetta la sintetica “valutazione complessiva” delle due candidate di cui all’allegato n. 2 del verbale n. 2.
L’Università degli Studi Roma La Sapienza e la controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 3171 del 22 giugno 2017 questa sezione ha respinto la istanza cautelare.
Con ordinanza n. 3844 del 14/09/2017, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare sollecitando una definizione del merito del giudizio, senza sospendere gli atti impugnati.
In seguito l’Università degli Studi di Roma la Sapienza ha approvato la proposta di chiamata della prof.ssa Sadori, nominandola vincitrice del concorso con il Decreto Rettorale n. 2761/2017 del 06/11/2017), disponendo, per l’effetto, la chiamata in servizio della controinteressata a decorrere dal 3 gennaio 2018 (con provvedimento prot. n. 0086870 del 07/11/2017).
Tali atti sono stati impugnato con motivi aggiunti depositati il 7.12.2017, con i quali si deduce Illegittimità derivata dai vizi propri dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.
In vista dell’udienza di discussione la ricorrente la controinteressata hanno depositato memorie con le quali ribadiscono le rispettive posizioni.
All’udienza del 31 ottobre 2018, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della mancata valutazione della pubblicazione presentata dalla Prof. Magri al n. 30 “A new scenario for the quaternary history of european beech population: paleeobotanical evidence and genetic consequences” edita sulla rivista New Phytologist 2006, Vol. 171 n.1.atteso che la stessa – contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione – sarebbe invece stata pubblicata entro i 10 anni dal bando.
La tesi non merita adesione.
1.1. In base all’art. 1 del Bando i lavori che avrebbero potuto essere valutati dall’organo collegiale erano esclusivamente quelli pubblicati “nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al presente bando”.
Poiché il bando è stato emanato il 27.6.2016 la commissione avrebbe potuto tener conto solo delle pubblicazioni edite fino a quella data.
Sulla base di un criterio di interpretazione letterale non è possibile condividere la prospettazione della ricorrente, atteso che il lavoro escluso dalla Commissione è stato pubblicato, in un primo momento, sul sito internet della rivista in data 17 maggio 2006 e, in seguito, “riprodotto” in versione cartacea il successivo 31 maggio 2006, come risulta dagli atti depositati dalla controinteressata (cfr. docc. 4, 5 e 13).
1.2. Ne consegue che, prendendo in considerazione come dies a quo la data della prima pubblicazione su internet e anche a voler prendere come riferimento la data di pubblicazione sull’edizione cartacea della medesima rivista, l’articolo della ricorrente risulta comunque essere stato pubblicato fuori dal termine indicato dal Bando.
1.3. Né è possibile convenire con l’istante sulla circostanza che l’opera sarebbe stata pubblicata in forma cartacea nel mese di luglio 2006, atteso che la documentazione agli atti (cfr. docc. 12 e 13 della ricorrente, depositati in allegato ai motivi aggiunti, e doc. 25 prof. Sadori) non è in grado di smentire la preesistente pubblicazione dell’articolo nel mese di maggio 2006.
Peraltro, dal menzionato documento 12, che costituisce un estratto dell’articolo, sulla prima pagina si evince solo la data di ricezione e di accettazione della pubblicazione (“Received: 8 November 2005 Accepted: 20 February 2006”).
1.4. Per quanto concerne i documenti nn. 13 e 25, essi riproducono la “schermata” di un sito internet dal quale si ricaverebbe che l’articolo in questione sarebbe stato edito sul numero di luglio di una rivista periodica, il che – secondo la tesi della ricorrente – dimostrerebbe che la pubblicazione è avvenuta a luglio 2006.
A tal riguardo, tuttavia, è possibile notare, in primo luogo, che la copertina della versione cartacea (cfr. doc. 12 della controinteressata) – che dovrebbe essere considerata quale unica pubblicazione attendibile essendo intervenuta per prima – non reca la indicazione “july 2006” (luglio 2006).
In secondo luogo, la medesima schermata del sito reca anche la indicazione “version of record online: 17 [#OMISSIS#] 2006”, per cui, anche a voler ammettere che vi sia stata una (terza?) pubblicazione nel mese di luglio su internet, i documenti nn. 13 e 25 confermano l’esistenza di una precedente pubblicazione avvenuta nel mese di maggio, antecedente il termine dei 10 anni previsto dal bando di concorso.
1.5. In senso contrario non vale il profilo di censura con il quale si deduce che la commissione avrebbe dovuto tener conto di quanto previsto dal D.M. n. 602/2016, che, ai fini del calcolo dell’indicatore relativo al numero complessivo degli articoli riportati nella domanda, considera gli articoli riportati nella domanda, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia).
Innanzitutto il predetto Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 luglio 2016, n. 602 è stato emanato in data successiva alla pubblicazione del bando, per cui non è applicabile al concorso in esame in virtù del principio tempus regis actum.
In secondo luogo il predetto D.M., come si evince dall’art. 1, comma 1, “stabilisce, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2015, n. 95, e dell’articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, i valori-soglia degli indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, distintamente per la prima fascia e per la seconda fascia, i valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari, nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori”.
Il decreto, quindi, si riferisce esclusivamente al calcolo dei valori soglia nello specifico ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale. Non può convenirsi, pertanto, con la tesi dell’istante che vorrebbe ricavare da tale enunciato un principio generale interpretativo, da estendere anche alla procedura concorsuale in esame.
Le procedure di abilitazione scientifica, infatti, non rivestono a differenza della procedura in esame, carattere concorsuale, ma semplicemente idoneativo, in quanto non afferiscono ad un numero limitato di posizioni assegnabili (funzione di docente): esse si limitano a conferire ai candidati una mera idoneità che li abilita a partecipare a successive (vere e proprie) procedure concorsuali per la nomina a docente universitario di prima o di seconda fascia.
In tale contesto l’interpretazione in chiave favorevole disposta dal Ministero ai fini del calcolo degli indicatori bibliometrici non pregiudica alcuno dei partecipanti alla procedure di abilitazione, i quali (trattandosi di procedura idoneativa) non vengono privati di uno dei “posti” da ricoprire a vantaggio di un altro presunto favorito.
Per tale ragione l’ampliamento dell’arco temporale indicato dall’Amministrazione ai fini del calcolo degli indicatori bibliometrici (di cui al richiamato D.M.) non può essere esteso in via automatica ad una vera e propria procedura concorsuale come quella in esame, che si caratterizza per la natura comparativa della valutazione e per la formulazione di una graduatoria finale (in cui diversi candidati concorrono ad un unico posto di docente di prima fascia), le cui regole di svolgimento devono, quindi, essere interpretate in senso letterale, al fine di evitare illegittime disparità di trattamento ed incorrere nei vizi di eccesso di potere.
Tutto ciò non senza considerare che anche per le procedure di ASN, precedenti alle modifiche introdotte dal predetto D.M. n. 602/2016, e quindi contestuali alla pubblicazione del bando in esame, la disciplina vigente prevedeva ancora la possibilità di valutare solo i soli titoli pubblicati entro il decennio precedente (senza l’estensione all’anno solare), circostanza che aveva indotto questa Sezione a disattendere analoga censura, sulla base della medesima chiave interpretativa (cfr. sentenza
TAR Lazio, III Sezione, n. 11858/2016).
2. Con un ulteriore profilo di censura esposto nel primo motivo la ricorrente contesta la valutazione operata dalla Commissione in relazione all’indice scientometrico H index-10 indicato dalla Prof.ssa Sadori, che secondo l’istante sarebbe stato indicato in modo erroneo, condizionando l’esito della selezione.
La censura rende necessario un esame preliminare delle definizioni degli indici scientometrici delle pubblicazioni presentate dai concorrenti.
L’indice H, o indice di Hirsch (denominato anche H-index), è un criterio per quantificare la prolificità e l’impatto scientifico di un autore, che si basa sul numero delle pubblicazioni e sul numero di citazioni ricevute.
Secondo tale definizione, uno studioso ha un indice “n” se almeno “n” lavori tra quelli che ha pubblicato sono stati citati almeno “n” volte ciascuno.
In altri termini uno studioso con un indice pari a 3 ha pubblicato 3 lavori citati almeno 3 volte ciascuno.
Esistono, inoltre, altre forme di H-index normalizzate come l’ “H-10-index” e l’ “H-index degli ultimi 10 anni” le cui definizione assume rilievo dirimente al fine di valutare la fondatezza della censura di parte ricorrente.
2.1. La prof.ssa Magri assume infatti che l’ “H – index – 10”, sarebbe ottenuto dall’applicazione del medesimo algoritmo del “H – index” con riferimento agli ultimi 10 anni di produzione scientifica; per tale ragione sempre secondo l’istante l’indice H su tutta la produzione scientifica di un candidato (H – Index) non potrebbe essere pari alla metà dell’indice H per le sole sue pubblicazioni negli ultimi 10 anni (H index – 10), atteso che quest’ultimo è un sottoinsieme dell’intera produzione del candidato.
La tesi non persuade.
2.2. La controinteressata ha evidenziato con concrete argomentazioni che nella comunità scientifica l’indice denominato H index-10 è considerato distinto dall’H-index normalizzato a 10 anni, indicato come “H-index degli ultimi 10 anni”.
L’H- index 10, che corrisponde all’I-10index proposto dal motore di ricerca Google Scholar dal 2011, consiste nel numero di pubblicazioni di uno stesso autore che abbiano almeno dieci citazioni.
2.3. La prospettazione della prof. Sadori trova riscontro non solo nella definizione fornita del predetto indice dalla banca dati online Wikipedia, ma anche nella (dirimente) circostanza che, nell’ambito di una diversa procedura svoltasi presso la medesima università, in cui il bando di concorso (cfr. doc. n. 8 controinteressata, art. 1 pag. 3) prevedeva l’ “analisi scientometrica della produzione scientifica (numero citazioni totali, citazioni normalizzate, H Index, H Index-10, I.F. totale delle riviste) derivata da database scientifici (ISI Thomson, Scopus, Google Scholar)”, la commissione ha interpretato l’ H index-10 come I-10index, vale a dire come numero delle pubblicazioni dello stesso autore che abbiano avuto almeno dieci citazioni.
2.4. Peraltro, come evidenziato dalla difesa della controinteressata, anche nell’ambito di tale procedura (cfr. doc. 9) i valori riportati dai candidat