Accoglimento dell’istanza cautelare monocratica funzionale a mantenere la res adhuc integra, allo scopo di evitare che l’eventuale esito favorevole del ricorso nel merito possa essere reso inutile dalla già intervenuta erogazione, anche solo parziale, del finanziamento in favore dei progetti ritenuti ammissibili.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 293
PRIN 2017-Ammissione a finanziamento progetti Settore SH2
N. 00293/2020 REG.PROV.CAU.
N. 06095/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6095 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Pinelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Sara Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Zunarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Zunarelli, [#OMISSIS#] Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Cellamare in Roma, piazza Ss. Apostoli 66;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Determina Dirigenziale n. 509 del 20 marzo 2019;
b) dell’allegato A alla predetta determina;
c) della scheda di valutazione del progetto del ricorrente come estratta;
d) di tutti i verbali, da quello di insediamento a quello finale del Comitato di Selezione (rispettivamente, del 30 maggio 2018, del 20 giugno 2018, del 18 luglio 2018, del 3 settembre 2018, del 17 ottobre 2018, del 12 marzo 2019, parimenti estratti per quanto resi noti successivamente in data 15 aprile 2019, nelle parti lesive rispetto al ricorrente medesimo;
e) ove possa occorrere, delle Linee-Guida del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca richiamate dal verbale di insediamento del Comitato di Selezione, conosciute solo in quanto richiamate dal verbale di insediamento del Comitato di Selezione tra quelli sub d);
f) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non cognito, ove di contenuto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PINELLI [#OMISSIS#] il 20.01.2020 :
g) del Decreto Direttoriale n. 2322 del 25.11.2019, pubblicato sul sito web istituzionale PRIN MIUR, non comunicato al ricorrente, e
recante la “motivazione estesa del giudizio del Prof. Pinelli SH2”(doc. 10);
h)del “verbale di riesame Domanda Prof. [#OMISSIS#] Pinelli” (doc. 11), trasmesso al ricorrente in data 11 dicembre 2019;
i) del Decreto Direttoriale 2 dicembre 2019 prot. n. 2409, pubblicato sul sito web istituzionale PRIN MIUR, non comunicato
al ricorrente, recante il “Decreto di Ammissione a finanziamento progetti Settore SH2 – Linea di intervento A” (doc. 12),
comprensivo del relativo allegato A, recante in oggetto la tabella di “suddivisione fondi” (doc. 13);
l) ove occorrer possa e nei termini in cui si dirà, del Decreto Direttoriale n. 2067 del 29 ottobre 2019,recante in oggetto
“Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2017) – Ammissione a finanziamento progetti Settore SH2 – Linee di
intervento B e C” (doc. 14), ivi compreso, parimenti ove occorrer possa, il relativo allegato A (doc. 15);
m) ove occorrer possa, e nelle eventuali parti lesive, della nota MIUR n. 17944 del 4 ottobre 2019, di contenuti ignoti, e
conosciuta negli estremi solo in quanto richiamata dall’atto sub i);
n) parimenti ove occorrer possa, e nelle eventuali parti lesive (allo stato ignote al ricorrente) del “parere dell’Avvocatura Generale
dello Stato del 27 settembre 2019, prot. MIUR n. 17695 del 30 settembre 2019”, di estremi noti soltanto in quanto richiamato
nell’atto sub l);
o) parimenti ove occorrer possa, e nelle eventuali parti lesive (allo stato ignote al ricorrente), del parere di estremi e data ignoti, reso
dall’Avvocatura dello Stato, richiamato nell’atto sub i);
p) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, o comunque connesso, anche ignoto, di tenore lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza della Sezione 19 luglio 2019, n. 4972 di accoglimento dell’istanza cautelare formulata con il ricorso introduttivo, al solo fine di ordinare all’amministrazione resistente di motivare l’esito del giudizio impugnato;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con l’atto di motivi aggiunti notificato e depositato in data odierna;
Ritenuto che il fumus di questa ulteriore impugnativa necessita di approfondimento in sede di trattazione collegiale, nel contraddittorio delle parti, e che nelle more della relativa delibazione appare opportuno mantenere la res adhuc integra, allo scopo di evitare che l’eventuale esito favorevole del ricorso nel merito (per la cui discussione è già fissata la pubblica udienza del 20 maggio 2020) possa essere reso inutile dalla già intervenuta erogazione, anche solo parziale, del finanziamento in favore dei progetti ritenuti ammissibili;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta con l’atto di motivi aggiunti notificato e depositato in data odierna e, per l’effetto, dispone la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti con esso impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 febbraio 2020, ore di [#OMISSIS#]
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2020.
Il Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Pubblicato il 21/01/2020