L’articolo 6, del d.m. 7 giugno 2016, n.120, dispone che “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”; inoltre, art. 7 del medesimo d.m. si riferisce al “numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare”, dizione che non avrebbe senso logico qualora la si accostasse alla valutazione quantitativa (e non a quella di qualità) legata all’impatto sul settore.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 2042
Abilitazione insegnamento strumenti-Giudizio commissione esaminatrice-Parere pro veritate- Limiti
N. 02042/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2018, proposto da:
Ramazzotti [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Malossini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– dell’esito pubblicato sul sito del MIUR in data 22 novembre 2017 relativo alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2016/2018 Settore Concorsuale 10/N1 – I Fascia – Terzo Quadrimestre in cui il ricorrente [#OMISSIS#] Ramazzotti è stato ritenuto non idoneo alla abilitazione a Professore Universitario di prima fascia nel predetto Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa;
– del giudizio di non idoneità del Prof. [#OMISSIS#] Ramazzotti a Professore Universitario di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa espresso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il predetto settore concorsuale 10/N1 pubblicato sul sito del MIUR in data 22.11.2017;
– del parere pro veritate del Prof. [#OMISSIS#] Morandi Bonacossi del 7 novembre 2017 sul candidato [#OMISSIS#] Ramazzotti acquisito dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 10/N1 e pubblicato sul sito del MIUR in data 22.11.2017;
– dei verbali della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 10/N1 relativi alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I fascia nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa di data 12 agosto 2017, 9 settembre 2017, 21 ottobre 2017 e 20 novembre 2017, della relazione riassuntiva del 20 novembre 2017 nonché dei giudizi singoli e collegiale di inidoneità espressi dalla predetta Commissione sul candidato [#OMISSIS#] Ramazzotti;
– di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. Malossini e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto il dottor [#OMISSIS#] Ramazzotti ha impugnato il negativo esito della procedure di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale egli ha partecipato per il settore concorsuale 10N1 – Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa – I fascia;
– che tale esito è stato determinato dal voto negativo da parte dei cinque componenti la Commissione di valutazione, i quali, pur avendo ravvisato in capo al ricorrente il possesso di sette titoli su nove fra quelli individuabili dalla Commissione quale condizione di abilitazione (art. 5 comma II DM n. 1202016), nei loro giudizi individuali sulla qualità delle opere, tuttavia hanno (in ciò confermati dal giudizio collegiale) ritenuto che il candidato non raggiungesse la maturità scientifica consona ad un professore di prima fascia, specie in ragione delle considerazioni per cui <<Nella vasta produzione del candidato mancano opere di carattere archeologico, o archeologico-artistico, di ampio respiro e proporzioni, che trattino siti o comprensori archeologici, o che affrontino in forma organica classi di manufatti. Molti contributi si incentrano sul difficile problema della comunicazione e delle interazioni socio-economiche all’interno degli apparati di potere delle strutture proto-statali del Vicino Oriente antico, ma la loro innovatività e originalità è limitata da lacune per quanto attiene alla ricerca più propriamente antropologico-scrittoria, che dovrebbe fungere da base per la comprensione e l’analisi critica dell’ “oggetto di scrittura”>>;
Rilevato, inoltre, che la Commissione, al fine di formulare il proprio giudizio sul candidato, ha deciso di avvalersi di un parere pro veritate, reso in data 7 novembre 2017, il quale, nelle sue linee generali, si è espresso come segue:
<< Il candidato, dott. [#OMISSIS#] Ramazzotti, presenta pubblicazioni scientifiche in larga misura pertinenti rispetto al settore concorsuale 10/N1, anche se un numero non marginale di prodotti della ricerca è costituito da contributi teorici e metodologici di argomento trasversale dedicati alla teoria e semiotica dell’archeologia, ai suoi sistemi concettuali e alla loro modellizzazione (si vedano, in particolare: indicatore 1, nr. 2-4, 12, 14, 18). Fra questi si segnala anche la monografia Archeologia e semiotica, 2010 (indicatore 3, nr. 2). (…) Nel complesso, pur a fronte di una certa originalità negli approcci all’analisi del dato archeologico, l’impostazione eccessivamente teoretica delle sue ricerche, la limitata originalità dei risultati raggiunti, il ridotto impatto della sua produzione scientifica sulla ricerca internazionale, la ridondanza e, in alcuni casi, ripetitività delle sue pubblicazioni e la mancanza nel suo curriculum della responsabilità diretta di progetti archeologici nel Vicino Oriente originali e di ampio respiro fanno sì che il candidato non appaia ancora maturo per un’abilitazione scientifica alla prima fascia.>>
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Rilevato infatti che risulta fondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il parere pro veritate, cui la sua opera è stata sottoposta su richiesta della Commissione, ha travalicato i limiti delle quindici opere che egli aveva sottoposto a valutazione dell’Organo Collegiale (che avrebbero dovuto costituire il perimetro di valutazione qualitativa da parte di quest’ultimo) atteso che l’art. 6 del D.M. n. 1202016 dispone che “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”, e che il richiamato art. 7 si riferisce al “numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare”, dizione che non avrebbe senso logico qualora la si accostasse alla valutazione quantitativa (e non a quella di qualità) legata all’impatto sul settore;
Ritenuto pertanto che, assorbita ogni ulteriore argomentazione difensiva, le predette censure debbano essere accolte, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione gravato;
Considerato che il MIUR dovrà sottoporre il ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/02/2018