TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 luglio 2020, n. 8579

Procedura valutativa - obbligo preventiva specificazione del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare all'interno del bando - incompatibilità dei commissari

Data Documento: 2020-07-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura valutativa per la copertura di posti di professore di ruolo di I fascia (nel caso di specie, con riferimento al SSD – IUS/07, Diritto del lavoro), il Collegio rigetta il motivo di ricorso secondo cui sarebbe stato estromesso dal bando qualsiasi riferimento legato all’insegnamento del “Diritto della previdenza e della sicurezza sociale” quale parte integrante del settore scientifico disciplinare, rilevando che la preventiva specificazione del settore concorsuale deve effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, bensì ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.

In relazione alla censurata incompatibilità di uno dei commissari, il Collegio rileva che i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ove sussista una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica. Richiamando quanto osservato dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 28 aprile 2016, n. 1628, il Collegio afferma, infatti, che: “seguendo la tesi analogica […] non vi sarebbe più alcuna certezza in merito alla stabilità delle commissioni di esame, potendo essere messa in discussione l’imparzialità dei suoi componenti sulla base di qualunque elemento induttivo che potrebbe essere considerato soggettivamente in grado di inficiare l’imparzialità della commissione d’esame: la tesi tradizionale, invece, che si basa sull’art. 51 c.p.c., soddisfa pienamente l’esigenza del rispetto del principio di imparzialità di rilevanza costituzionale, delimitando nel contempo le ipotesi di incompatibilità, perseguendo in questo modo l’esigenza di garantire la certezza giuridica“.
Inoltre, il Collegio afferma che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858). In particolare, affinchè i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di relazioni diverse e più salde di quelle che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013). Ancora, il Collegio chiarisce che, nei concorsi universitari, “l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768).

Contenuto sentenza

N. 08579/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Bozzao, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] de’ Cavalieri n. 11;
contro
Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Anac – Autorita’ Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Area Risorse Umane, Ufficio personale Docente e Collaborazioni Esterne non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Valente, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Paolelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Foro Traiano 1/a;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del Bando emanato con Decreto del Rettore del 25 ottobre 2018, avente ad oggetto l’indizione di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 per due posti di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche – Facoltà di Scienze Politiche Sociologia e Comunicazione (Codice concorso 2018POR033), così distinti:
n. 1 posizione di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 12/B2 – Settore scientifico disciplinare IUS/07;
n. 1 posizione di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 13/A2 – Settore scientifico disciplinare SECS-P/02
– per quanto di interesse ed occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BOZZAO [#OMISSIS#] in data 11.6.2019:
Per l’annullamento,
previa concessione delle più idonee misure cautelari,
– del Decreto del Rettore n. 1571/2019 del 17.05.2019 avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, Settore Concorsuale 12/B2 – Settore Scientifico Disciplinare Ius/07, presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche – Facoltà Di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Doc. n. 7: la numerazione dei documenti segue quella indicata in sede di ricorso originario);
– dei verbali aventi ad oggetto le riunioni e le valutazioni rese dalla Commissione valutatrice (verbale n. 2 con relativi allegati nn. 1 e 2 – Doc. n. 8);
– della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione valutatrice (Doc. n. 9);
– del verbale della Giunta telematica di Facoltà (prot. n. 579/2019 del 23.05.2019) avente ad oggetto l’approvazione della procedura di chiamata della Prof.ssa [#OMISSIS#] Valente quale candidata vincitrice (Doc. n. 10);
– per quanto di interesse ed occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui l’eventuale atto di presa di servizio della candidata vincitrice della procedura valutativa de quo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anac – Autorita’ Nazionale Anticorruzione e di [#OMISSIS#] Valente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 24.12.2018 e depositato 4.1.2019 la prof.ssa [#OMISSIS#] Bozzao impugnava dinnanzi all’intestato Tribunale il decreto del Rettore dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” del 25 ottobre 2018 (doc. n. 1 ric.), con il quale era stata indetta la procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, per la copertura di due posti di professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (di seguito DISSE) – Facoltà di Scienze Politiche Sociologia e Comunicazione (Codice concorso 2018POR033). L’impugnazione si riferiva alla sola assegnazione di un posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 12/B2 – Settore scientifico disciplinare IUS/07 (Diritto del Lavoro).
La ricorrente allegava di essere professore associato di Diritto del lavoro e di Diritto della sicurezza sociale presso il Dipartimento di Scienze politiche (DISP) e di essere abilitata alle funzioni di professore ordinario di prima fascia dal luglio 2017 e di essere, pertanto, titolare del requisito necessario per poter partecipare alla procedura valutativa in oggetto.
2. – I motivi di doglianza esposti nel ricorso sono di seguito esposti.
I. Violazione della legge n. 240/2010, del “Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma”, dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Violazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione degli artt. 15, 21 e 41 Carta di Nizza. Eccesso di potere sotto vari profili. Lesione dei principi di legittimo affidamento, di buon andamento e funzionamento della pubblica amministrazione, lesione dei doveri di lealtà e buona fede.
Sostiene la ricorrente che il Bando ricerca un profilo palesemente divergente da quello di cui il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DISSE) aveva realmente bisogno: dal contesto del Settore scientifico disciplinare di riferimento, IUS/07 (Diritto del lavoro), senza alcuna motivazione è stato espunto qualsiasi profilo legato all’insegnamento del Diritto della previdenza e della sicurezza sociale, che è invece parte essenziale del Diritto del lavoro medesimo. La prof.ssa Bozzao è inquadrata nel settore scientifico disciplinare IUS/07, insegna Diritto del lavoro e di Diritto della sicurezza sociale presso il Dipartimento di Scienze politiche (DISP) e, per questo, “la sua posizione appare irrimediabilmente danneggiata da un Bando che “cerca” un docente nel contesto del Diritto del lavoro IUS/07 ma esclude, da tale ambito, una sua parte fondamentale”, parte che non è menzionata nemmeno nelle definizioni dell’impegno didattico, dell’attività di ricerca e dei criteri di valutazione individuali (tematiche trattate dallo studioso).
Vi sarebbe altresì violazione del “Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II Fascia presso Sapienza – Università Di Roma” (doc. 2 ric.) – nella misura in cui, in maniera mediata, tale atto realizza ed esegue i principi della Legge di riforma – nonché dei principi fondamentali che lo stesso Ateneo pone alla base del suo Statuto (doc. 3 ric.), emanato con Decreto del Rettore n. 3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595 con particolare riguardo all’art. 1, comma 5 (“5. La “Sapienza” garantisce ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori ed equiparati autonomia di ricerca e libertà d’insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e agli strumenti e strutture per essa necessari,…”) e comma 6 (“La “Sapienza” persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell’informazione e delle procedure….”). Oltre alla violazione delle norme indicate, viene in rilievo l’eccesso di potere in cui sono incorsi i preposti uffici universitari nel redigere ed emanare il Bando in questione, “plasmando” un profilo, “del tutto deviato rispetto alle oggettive necessità di insegnamento dipartimentali.”.
Ciò troverebbe conferma nel verbale della Giunta di Facoltà dell’11 aprile 2018 ove la richiesta, proveniente dal DISSE, di una risorsa per il finanziamento di un posto da Professore Ordinario di IUS/07, veniva giustificata in ragione del pensionamento del docente che, fino all’a.a. 2016-2017, ha tenuto il corso di Diritto delle istituzioni di welfare (6 CFU-IUS/09). Stessa motivazione è offerta nell’atto di Programmazione 2018.
L’importanza della materia si evince ulteriormente dal Manifesto DISSE per l’a.a. 2018-2019 (doc. 6 ric.) dalla cui lettura emerge la presenza – in quest’ultima Area didattica – di diversi insegnamenti di taglio economico e sociologico proprio in materia di welfare e sicurezza sociale, che la ricorrente specifica nel ricorso.
Le previsioni impugnate del bando sono ritenute immediatamente lesive dalla ricorrente in quanto stabiliscono requisiti eccessivamente specifici, che penalizzano il percorso di formazione e professionale della prof.ssa Bozzao.
II. Violazione della Legge n. 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma”. Violazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione degli artt. 15, 21 e 41 Carta di Nizza. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, assenza di proporzionalità. Lesione dei principi di legittimo affidamento, di buon andamento e funzionamento della pubblica amministrazione, lesione dei doveri di lealtà e buona fede.
Il regolamento universitario sulla chiamata dei docenti, in maniera del tutto conforme e coerente, attribuisce preminente rilievo allo svolgimento di attività di insegnamento universitario che siano congruenti con l’attività didattica prevista nel bando. Ciononostante, il Bando impugnato incorre – rispetto al profilo evidenziato – in una duplice violazione: da un lato disattende l’ordine sancito ed imposto nel Regolamento, dall’altro, “premia” irragionevolmente altri criteri (di minor rilievo), finendo per svalutare il criterio dell’insegnamento che, come è logico che sia, dovrebbe essere in assoluto il più rilevante e premiante. La valutazione della didattica sarebbe inclusa soltanto tra gli “ulteriori criteri di valutazione”, ossia all’ultimo posto nella “scala gerarchica” dei criteri di valutazione.
3. – Parte ricorrente ha successivamente proposto, con atto depositato in data 11.6.2019, apposito ricorso per motivi aggiunti nel quale si espone, in primo luogo, la vicenda amministrativa successiva alla pubblicazione del bando:
– con Decreto Rettoriale n. 102/2019 del 14.01.2019 veniva nominata la Commissione giudicatrice della procedura valutativa in esame, composta da tre professori ordinari, provenienti da tre diverse università italiane;
– le candidate risultavano essere soltanto due: la ricorrente e la prof.ssa [#OMISSIS#] Valente;
– si svolgevano le attività di valutazione dei curricula e quindi, in data 17 maggio 2019, veniva pubblicato il D.R. di approvazione n. 1571/2019, che faceva seguito ai giudizi, comparativi e non, resi dai commissari che “premiavano” la prof.ssa [#OMISSIS#] Valente;
– è stata poi approvata la procedura di chiamata di quest’ultima quale candidata vincitrice.
4. – I predetti atti – in primo luogo il Decreto del Rettore n. 1571/2019 del 17.05.2019, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura del posto – sono censurati sulla base di distinti e articolati motivi che di seguito si riassumono:
I. Illegittimità derivata del provvedimento di approvazione definitiva degli atti relativi alla procedura valutativa. Nella misura in cui venga riconosciuta la fondatezza delle doglianze già manifestate in sede di ricorso introduttivo, da ciò stesso deriva l’illegittimità degli atti successivi, oggetto dei motivi aggiunti.
II. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (principio di imparzialità dell’azione amministrativa), dell’art. 51 c.p.c., della legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), dell’art. 6-bis legge n. 241/1990. Violazione del codice etico della Università degli studi di Roma “La Sapienza” per mancata astensione a seguito di situazione di incompatibilità tra uno dei commissari e la candidata vincitrice. Eccesso di potere sotto numerosi profili.
La situazione di incompatibilità denunciata si riferisce al rapporto di collaborazione che sussisterebbe tra la vincitrice del concorso (odierna contro-interessata) ed il commissario prof. [#OMISSIS#], in quanto quest’ultimo ricopre il ruolo di Segretario Generale dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.), nella quale la candidata vincitrice, prof.ssa [#OMISSIS#] Valente, svolge il ruolo di Vice Segretario Generale; la ricorrente sottolinea anche che il Vice Segretario Generale è nominato proprio su proposta del Segretario Generale, secondo il disposto dell’art. 10 dello Statuto A.I.D.LA.S.S. La situazione avrebbe dunque imposto al prof. [#OMISSIS#] di astenersi dall’entrare a far parte della Commissione giudicatrice. Al fine di garantire la “par condicio” nelle procedure concorsuali, i Commissari hanno l’obbligo di astenersi ogniqualvolta sia ipotizzabile un “conflitto di interessi”, anche solo un potenziale, con uno dei candidati; la ratio delle disposizioni pertinenti (art. 51 c.p.c., comma 1, n. 2 e ultimo comma; art. 11 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) è quella di imporre al commissario di astenersi nel momento in cui egli abbia, con il candidato, contatti e rapporti frequenti, di intensità tale da pregiudicare l’imparzialità e la serenità di giudizio; tale principio appare rafforzato dal mutamento del quadro normativo conseguente all’entrata in vigore della legge n. 190/2012 sull’anticorruzione, che ha aggiunto l’articolo 6-bis alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;
III. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per incongruenza, irragionevolezza, motivazione parziale e/o omessa, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta. Lesione dei principi di legittimo affidamento, di buon andamento e funzionamento della pubblica amministrazione, lesione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede.
Con il terzo motivo la prof.ssa Bozzao censura le valutazioni di merito scientifico operate dalla Commissione, con particolare riguardo, in primo luogo, al giudizio sulla sua produzione scientifica che non sarebbe stata giudicata in modo adeguato e corretto; le “gravi incongruenze di giudizio” emergerebbero dai seguenti elementi:
a) quanto ai saggi pubblicati (verbale n. 2, all. 1 – doc. 8 ric.): la Commissione ha rilevato la presenza di soli 6 articoli della ricorrente pubblicati su riviste di classe A quando, invece, gli articoli pubblicati su riviste di classe A sono ben 10;
b) quanto alle monografie: vi è stata una sottovalutazione delle due monografie presentate dalla prof.ssa Bozzao, perché la prima monografia, pubblicata nel 2005 (n. 1 dell’elenco dei 15 lavori presentati), è inserita in una collana editoriale di altissimo prestigio scientifico, come tale generalmente riconosciuta; tale elemento è stato del tutto trascurato e non valorizzato dalla Commissione; con riguardo invece alla seconda monografia (n. 14 dell’elenco), la Commissione ha errato, affermando che il comitato scientifico della relativa collana non annoverava giuslavoristi al suo interno e non risulta valutato da referee anonimo; al contrario la ricorrente sostiene che dei tre direttori di quella collana (“Ricerche giuridiche”) uno è un autorevole giuslavorista.
IV. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per incongruenza, irragionevolezza, grave carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, evidente disparità di trattamento. Lesione dei principi di legittimo affidamento, di buon andamento e funzionamento della pubblica amministrazione, lesione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede.
Sarebbe illegittima e non congruamente motivata, sotto vari aspetti, la valutazione comparativa tra le due candidate in competizione, che ha condotto all’ingiusta prevalenza della controinteressata.
Al riguardo la ricorrente deduce che:
a) in via generale: non vi sarebbe alcun riferimento nei giudizi allo svolgimento, da parte della ricorrente, di una rilevante ed intensa attività didattica; si tratta di “un elemento tanto più pesante se si considera che la prof.ssa Valente non può vantare lo svolgimento di tale attività”; non è dato alcun rilievo alle attività e ai numerosi incarichi istituzionali svolti dalla prof.ssa Bozzao, limitandosi la Commissione a richiamare “un’apprezzabile esperienza istituzionale”; viceversa, nella valutazione complessiva della prof.ssa Valente la Commissione opera una iper-valorizzazione degli incarichi extraistituzionali dalla stessa svolti nel corso degli ultimi anni (incarichi, peraltro, che sarebbero direttamente connessi e conseguenti a quello di Assessore Regionale al lavoro); in merito all’impegno all’estero, alla Prof.ssa Valente vengono riferiti “numerosi interventi scientifici in convegni internazionali”, quando, a ben vedere, la stessa ne può vantare soltanto uno; la Prof.ssa Bozzao vanta invece ben 16 interventi in convegni scientifici internazionali;
b) in via specifica:
i. “Attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando”: stante l’evidente divario che sussisteva tra le due candidate, a tutto vantaggio della ricorrente, per numero e rilevanza degli insegnamenti, il riconoscimento in favore della ricorrente, per il titolo “de quo”, di uno scarto di soli tre punti rispetto alla candidata vincitrice (stante l’attribuzione di un punteggio di 11/12 alla ricorrente e di 8 punti su 12 alla controinteressata), appare del tutto inappropriato e penalizza la prof.ssa Bozzao che avrebbe meritato un differenziale ben maggior, visti anche i periodi prolungati di sospensione dell’attività di docenza accumulati dalla controinteressata; solo la prof.ssa Bozzao è stata titolare di numerosi corsi di insegnamento ufficiale sin dal 2008, anche presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (estratto Infostud – Doc. n. 17); vanta inoltre un lungo elenco di docenze – in alcuni casi di durata decennale – nel contesto di vari Master, in Italia e all’estero;
ii. “Produzione scientifica congruente con la declaratoria del SCSSD”: la ricorrente ha riportato il punteggio di soli 2/10 (sufficiente), mentre la candidata vincitrice ha conseguito 10 punti su 10 (eccellente). Un punteggio così basso per la ricorrente sarebbe ingiustificato ed arbitrariamente attribuito. In particolare la Commissione, nella valutazione, mostra di non avere considerato i seguenti elementi, che dovevano invece essere valorizzati:
– la “notorietà internazionale” della produzione scientifica (prevista espressamente dal Bando);
– l’impegno scientifico della candidata che viene, prima, riconosciuto dalla Commissione quando afferma che esso è stato “dedicato a tematiche del S.S.D. e dunque pienamente congruenti rispetto alla tematica del Diritto del lavoro lato sensu inteso” (come si legge nell’all.1 al verbale n. 2, nella “Valutazione collegiale del profilo curriculare”); quindi poi, contraddittoriamente, la stessa Commissione nega tale impegno coerente con le tematiche del settore, quando parla di “scarsa o marginale attenzione alle tematiche del diritto sindacale e dei rapporti di lavoro”;
– il possesso di n. 10 articoli in riviste di classe A e non soltanto 6;
– la composizione effettiva del comitato scientifico della collana in cui è stata pubblicata la seconda monografìa (prodotto n. 14), dove non è stata considerata la presenza di un professore ordinario di Diritto del lavoro;
– sempre in relazione alla seconda monografia (del 2017), è stata stigmatizzata l’assenza di referaggio anonimo quando, tuttavia, il medesimo rilievo non è stato sollevato per le monografie dell’altra candidata.
Osserva inoltre la ricorrente che il giudizio sulle pubblicazioni della candidata vincitrice è eccessivamente elevato e non tiene conto dei seguenti elementi negativi: a) la prima monografia della controinteressata (risalente al 2006) è inserita in una Collana di minore impatto; b) la seconda monografia (2016) è collocata fuori collana; non risulta dunque alcun Comitato scientifico, né tantomeno un Comitato di redazione; anche in questo caso è assente il referaggio anonimo; c) la terza monografia presentata dalla Prof.ssa Valente è un’opera in collaborazione, in cui ogni singolo capitolo è frazionato tra i due autori: in tal senso non è in alcun modo riscontrabile, per l’effetto, la continuità di pensiero del singolo Autore. Vi sarebbero poi sovrapposizioni di parti uguali e ripetizioni di tematiche tra diverse opere della prof.ssa Valente;
– la ricorrente evidenzia, poi, che delle sue opere, una ha avuto una menzione speciale nell’ambito di un premio e un’altra ha avuto una valutazione VQR elevata.
Alla luce dei plurimi elementi sopra esposti sarebbe del tutto ingiustificato il divario tra i punteggi rispettivamente assegnati con un punteggio di soli 2/10 punti assegnati alla ricorrente a fronte di ben 10 punti su 10, assegnati alla prof.ssa Valente;
iii. “Altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi”: la ricorrente ha riportato il punteggio 7/8 (ottimo), mentre la candidata vincitrice ha ottenuto 5 punti su 8 (più che buono); le omissioni di giudizio (e/o la mancata valorizzazione di alcune delle più rilevanti esperienze della candidata Ricorrente) hanno riguardato esclusivamente la ricorrente, mentre per la Prof.ssa Valente la Commissione ha provveduto a valutare tutte (e integralmente) le attività presentate; in altri termini, secondo la critica della ricorrente, quando si è trattato di valutare la totalità dei lavori, ciò è stato fatto con attenzione solo per la candidata vincitrice; quando la Commissione ha evidenziato le mancanze relative al profilo della ricorrente, lo ha fatto con estrema cura e premura; si sarebbe così verificato un totale ribaltamento dei criteri di ragionevolezza che permeano una procedura valutativa; i giudizi resi oltrepassano in maniera evidente i limiti della discrezionalità pur concessa alla Commissione: nella procedura in esame non sono state infatti valutate e richiamate tutte le esperienze maturate e le attività svolte dalla prof.ssa Bozzao.
5. – Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” che ha affidato le sue difese alle relazioni redatte dai propri Uffici (relazioni rispettivamente depositate in data 26.6 e 3.7.2019).
Si è costituita la controinteressata prof.ssa Valente che, con la memoria del 29.7.2019, si è opposta all’accoglimento della domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
6. – In esito alla camera di consiglio del giorno 1.8.2019 la domanda cautelare è stata respinta in quanto le censure articolate dalla ricorrente secondo il Collegio attengono “…a profili valutativi espressione di discrezionalità tecnica, (e) richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito” (ordinanza di questa Sezione n. 5296 del 2019).
7. – Vi è stato successivo deposito di ulteriore documentazione da parte della controinteressata (vedi in particolare i verbali del Consiglio Direttivo A.I.D.LA.S.S.).
In vista della udienza di merito hanno presentato le memorie conclusionali ex art. 73 c.p.a. sia la ricorrente che la controinteressata.
Ha depositato le note di replica la sola ricorrente mentre la difesa della prof.ssa Valente ha presentato brevi note di udienza.
8. – L’udienza si è quindi tenuta mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, dei soli magistrati componenti il Collegio, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
9. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio seguirà l’ordine di esposizione seguito dalla ricorrente, partendo dalle censure esposte nel ricorso introduttivo avverso il bando concorsuale per poi proseguire con l’esame dei motivi aggiunti.
10. Con il primo motivo, come si è visto, la prof.ssa Bozzao contesta che “le oggettive esigenze di didattica e di ricerca, connaturate agli insegnamenti svolti nel Dipartimento”, non si sarebbero “riverberate, così come sarebbe dovuto accadere, nell’oggetto specifico dell’indetta procedura”. In particolare sarebbe stato estromesso dal bando qualsiasi profilo legato all’insegnamento del Diritto della previdenza e della sicurezza sociale, quale parte integrante del settore scientifico disciplinare IUS/07 (Diritto del lavoro), alla quale, nell’ambito del DISSE, si è sempre attribuito un ruolo di tutto rispetto, anche mediante l’istituzione di corsi “ad hoc”.
Il Collegio parte dall’osservare che ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) della Legge n. 240 del 2010 “1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; […].” (lettera così modificata dall’art. 49, comma 1, lett. h), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5).
Il legislatore, pertanto, attribuisce assoluta centralità, ai fini dell’individuazione del profilo di docenza da assegnare (mediante l’indizione della procedura selettiva) al settore concorsuale e, nell’ambito di esso, al settore scientifico- disciplinare.
La figura di docente descritta dal bando trova la sua fonte nella deliberazione del Consiglio di Dipartimento, atteso che, come correttamente rilevato dall’Università resistente, le esigenze (di ricerca e di didattica) di ogni singola struttura dipartimentale sono rimesse alle determinazioni del Dipartimento e alle deliberazioni da esso adottate nell’esercizio delle proprie prerogative in sede collegiale (Consiglio di Dipartimento), in ragione di tutte le sue complessive esigenze e, pertanto, sulla base di una valutazione finale organica e compendiosa.
Nella specie la scelta del Dipartimento competente (il DISSE) è caduta su un posto di docenza di Diritto del lavoro (IUS 07) ed il bando non ha fatto altro che prendere atto della scelta dipartimentale a monte, che è ampiamente discrezionale, individuando la figura del docente da reclutare, in conformità alla citata lettera a) dell’art. 1 della Legge 240/2010, e cioè mediante la sola menzione del settore scientifico disciplinare di afferenza, costituito da IUS / 07 (S.C. 12/B2) per la posizione oggetto della presente causa. Nell’art. 1 del bando si parla, infatti, di “n. 1 posizione di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 12/B2 – Settore scientifico disciplinare IUS/07”, da inquadrare nel Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (Facoltà di Scienze Politiche Sociologia e Comunicazione). Lo stesso articolo, inoltre, descrive l’attività di ricerca prevista semplicemente menzionando i “campi di pertinenza del settore scientifico disciplinare IUS/07”. Quanto all’impegno didattico la formula utilizzata dall’Ateneo (e censurata da parte ricorrente), sebbene non menzioni il diritto previdenziale e della sicurezza sociale, appare in definitiva anch’essa rispettosa del settore scientifico, laddove così definisce il perimetro dell’attività didattica: “l’impegno didattico avrà ad oggetto l’insegnamento di diritto del lavoro e sindacale con particolare riferimento al funzionamento e alle disfunzioni del mercato del lavoro e riguarderà anche l’espletamento di attività gestionali, incluse quelle di direzione e coordinamento didattico.” Al di là delle accentuazioni e delle sfumature lessicali che l’Ateneo può avere impiegato nella definizione della didattica, ciò che rileva, anche alla luce di quanto è imposto dal sopracitato art. 18 della Legge n. 240 del 2010, è la declaratoria del settore come oggi definita dall’apposito D.M. n. 855 del 2016, la quale delinea il perimetro vincolante all’interno del quale si debbono necessariamente collocare, da un lato, i titoli e le pubblicazioni oggetto della valutazione della Commissione e, dall’altro, il futuro impegno didattico e le attività di ricerca che il docente nominato dovrà svolgere. Ebbene, l’Allegato B al citato D.M. n. 855/2016, così si esprime: “12/B2: DIRITTO DEL LAVORO Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa degli studi relativi alla disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, al diritto sindacale e delle relazioni industriali, al diritto previdenziale e della sicurezza sociale in genere, con riferimento, altresì, all’organizzazione amministrativa. Inoltre gli studi attengono alla legislazione delle pari opportunità.”. La declaratoria deve ritenersi assunta dal bando nella sua completezza e quindi essa ricomprende in sé anche il “diritto previdenziale e della sicurezza sociale in genere” infondatamente ritenuto “penalizzato” dalla ricorrente, trattandosi, peraltro, di tematiche “classiche” che costituiscono, tradizionalmente, parte integrante della disciplina in discorso. E’ poi lo stesso Regolamento universitario per la chiamata dei docenti, approvato con il D.R. 2576/17, a dare rilievo, nell’art. 8 (dedicato alle “procedure selettive e valutative di chiamata di professori di I e di II fascia ex artt. 18 e 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010”), tra gli altri, ai seguenti criteri valutativi: “…Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: – attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando; – produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando; […]”. Non vi è dubbio, quindi, che la Commissione era vincolata all’osservanza della declaratoria ed all’eguale considerazione di tutte le esperienze tematiche in essa comprese, senza poter operare discriminazioni o assegnare “privilegi” all’una piuttosto che all’altra branca della disciplina scientifica considerata.
Ciò peraltro ha trovato conferma “ex post” negli articolati giudizi della Commissione dove si osserva che la valutazione della candidata ricorrente non è stata in alcun modo condizionata dalla lettura limitativa del Bando di concorso ipotizzata dalla medesima ricorrente: la lettura dei verbali della Commissione attesta, infatti, che l’esperienza della prof.ssa Bozzao nell’insegnamento di Diritto della previdenza e della sicurezza sociale (così come la produzione scientifica afferente ad essa) è stata valutata come del tutto coerente con il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e non risultano riduzioni di punteggio o giudizi negativi dipesi dai campi di indagine che la prof.ssa Bozzao ha dimostrato di prediligere. In particolare tutte e 15 le pubblicazioni sottoposte al vaglio dei commissari sono state ritenute pienamente coerenti con le tematiche di IUS/07, così come coerente è stata valutata l’intensa attività di insegnamento svolta negli anni dal prof.ssa Bozzao, la quale, peraltro, è pacificamente inquadrabile nel menzionato SSD.
Può dirsi conclusivamente che i brevi elementi descrittivi indicati nella disposizione del bando per la definizione dell’impegno didattico assumono [#OMISSIS#] informativa in ordine alle future attività che il vincitore del concorso andrà a svolgere, ma non concorrono a def