TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 maggio 2018, n. 56

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni essminatrici-Obbligo di motivazione giudizio di merito

Data Documento: 2018-05-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini abilitativi viene richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del d.m. 7 giugno 2016, n.120).
Laddove la commissione intenda pervenire ad una conclusione di inidoneità all’abilitazione, è necessario una motivazione particolamente rigorosa.

Contenuto sentenza

N. 05679/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2018, proposto da: [#OMISSIS#] Biffi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 35/B; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/D1 “pedagogia e storia della pedagogia”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Fanasca, in sostituzione dell’Avv. R. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Biffi, Ricercatrice presso l’Università degli Studi “Bicocca” di Milano, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/D1 “pedagogia e storia della pedagogia”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 2 della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, comma 1, 8, commi 6, 8 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 4 del D.M. n.120 del 2016, dell’art.5, comma 5 del Bando, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost. nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione di valutazione le aveva riconosciuto il superamento di tutti e tre i valori-soglia e il possesso di ben n.8 titoli; che tuttavia l’Organo valutativo era pervenuto alla conclusione dell’inidoneità all’abilitazione.
L’interessata ha pertanto sostenuto che occorreva ben altra motivazione per un esito negativo, carente sotto diversi profili e con ben due Commissari che si pronunciavano di contro per l’idoneità all’abilitazione.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione, come censurato nel gravame.
E invero la ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.8 degli stessi presi in considerazione (cfr. all.4 al ricorso).
Occorreva pertanto una motivazione particolarmente rigorosa per pervenire ad una conclusione di inidoneità all’abilitazione, con evidenziazione di circostanziate e qualificate ragioni.
Di contro il giudizio collegiale, nel quale peraltro è riconosciuta anche la coerenza e la continuità temporale della produzione scientifica dell’interessata, appare sprovvisto di un adeguato e coerente grado di sintesi, siccome preceduto da ben due giudizi individuali (Bellingreri, Bertagna) di idoneità (cfr. ancora all.4 al ricorso e, tra le altre, TAR Lazio, III, n.9904 del 2016).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.313/2018 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 22/05/2018