TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 marzo 2018, n. 3342

Ammissione al corso di laurea a numero chiuso-Sottoscrizione scheda anagrafica

Data Documento: 2018-03-23
Area: Giurisprudenza
Massima

La disciplina generale di rango secondario dei concorsi pubblici per le assunzioni nei pubblici impieghi (d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487), non impone in nessuna disposizione la sottoscrizione né, tantomeno, le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella compilazione della scheda anagrafica (vedi art. 14 d.p.r. cit.)

Contenuto sentenza

N. 03342/2018 REG.PROV.COLL.
N. 15295/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15295 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Balzama’, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chirizzi [#OMISSIS#], Conti [#OMISSIS#], D’Anzieri [#OMISSIS#], D’Urbano Camilla, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Gavazzi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Eliseo [#OMISSIS#], Iannotti [#OMISSIS#], Luyo Saboya [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Marcelli [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mizzi [#OMISSIS#], Mura [#OMISSIS#], Napoli [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Nicolai [#OMISSIS#], Pecoraro [#OMISSIS#], Pinto [#OMISSIS#], Pisanelli [#OMISSIS#], Ragnedda Gloria, Salluzzo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Spadaro [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Tayeb Subhi, Turrisi [#OMISSIS#], Valleriani [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Malinconico in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II;
contro
– Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Pavia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;
– Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Giuffre’ in Roma, via dei Gracchi, 39;
Consorzio Universitario – CINECA, non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Mancino, [#OMISSIS#] Frapporti, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del diniego di ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017 e, per la condanna, al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, di Università degli Studi di Sassari, di Università degli Studi di Palermo, di Università degli Studi di Roma La Sapienza, di Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, di Università degli Studi di Bologna, di Università degli Studi di Firenze, di Università degli Studi di Padova, di Università degli Studi di Perugia, di Università degli Studi di Milano, di Università degli Studi di Catania, di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di Università degli Studi di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, l’Avv. E. Sartini, per la parte ricorrente, l’Avv. M. Sala, per l’Università degli Studi di Padova, e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico, per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno sostenuto le prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria per l’anno accademico 2016-2017, conseguendo un punteggio finale non sufficiente per rientrare nel limite dei posti messi a concorso per effetto del c.d. “numero chiuso”.
Avverso tale esito e tutti gli atti ad esso connessi, hanno proposto impugnativa gli interessati chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
In particolare, i ricorrenti lamentano quanto segue:
– illegittima determinazione dei posti messi a concorso per i corsi di medicina e chirurgia;
– carattere non inedito di molti quiz somministrati ai candidati;
– violazione del principio di anonimato, non garantito dall’apposizione delle etichette adesive recanti un codice a barre alfanumerico;
– invalidità, per violazione del d.P.R. n. 445 del 2000, della dichiarazione sostitutiva di veridicità dei dati anagrafici e di conformità dei codici alfanumerici;
– mancato scorrimento delle graduatorie riservate ai cittadini extracomunitari residenti all’estero a vantaggio dei candidati comunitari, in caso di posti rimasti non assegnati.
Si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, il Ministero intimato e le Università indicate in epigrafe; si sono, altresì, costituite in giudizio, patrocinate da avvocati del libero foro, l’Università degli Studi di Padova e quella di Modena e Reggio Emilia.
In particolare, l’Università di Padova ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva nonché ha dedotto la carenza di interesse della ricorrente [#OMISSIS#] Napoli (che ha ivi sostenuto la prova di ammissione) per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza; per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, siccome l’Università di Modena e Reggio Emilia, il Ministero resistente e gli altri Atenei intimati.
Con ordinanza 471/2017, è stata respinta la domanda cautelare e, nel contempo, è stato ordinato al Ministero intimato di ostendere a parte ricorrente, ai sensi dell’art. 116, comma 2, CPA, la documentazione richiesta con apposita istanza.
Successivamente, i ricorrenti, sulla base della documentazione ulteriore fornita dal Ministero resistente, hanno depositato, in data 31 maggio 2017, atto di motivi aggiunti con cui, in estrema sintesi, arricchiscono, con ulteriori elementi di fatto, le censure già proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Con ordinanza n. 8185/2017, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di che trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità telematiche ivi previste; la prova dell’avvenuto adempimento è stata depositata in giudizio in data 28 luglio 2017.
In prossimità della trattazione del merito, una dei ricorrenti, [#OMISSIS#] Pecoraro, ha depositato una nota con cui dichiara di non avere più interesse alla coltivazione delle impugnative.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Va, anzitutto, dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla ricorrente [#OMISSIS#] Pecoraro, avendo la stessa dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione delle impugnative; ed invero, nei casi della specie, la declaratoria di improcedibilità è inevitabile in quanto l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
3. Ancora in via preliminare, il Collegio, aderendo anche a recenti decisioni della Sezione (cfr TAR Lazio, sez. III, 15 gennaio 2018, nn. 448 e 451), ritiene di non poter accogliere l’istanza di estromissione dal giudizio dell’Università degli Studi di Padova, essendo una delle sedi in cui si sono svolte le prove di esame contestate nell’ambito della quale si svolgono funzioni non irrilevanti per la regolarità della procedura di che trattasi, seppure in via di mera attuazione di disposizioni ministeriali in tema di sorveglianza e controllo nello svolgimento delle prove stesse, predisposizione dei plichi sigillati contenenti i moduli delle risposte e conservazione del materiale non trasmesso al CINECA (schede anagrafiche, fogli contenenti i quesiti e foglio di controllo del plico, con successiva ricomposizione e conservazione dello stesso per cinque anni); ulteriore elemento che non consente di accogliere l’istanza di estromissione è poi ricavabile dal fatto che, tra gli atti impugnati, figura anche il bando di concorso adottato dalla medesima Università.
4. Passando al merito, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di cui all’art. 74 CPA per procedere con sentenza in forma semplificata in quanto tutti i motivi e le relative eccezioni sono stati esaminati e respinti da recenti pronunce dalla Sezione (cfr. sentenze nn. 10129/2017; 10130/2017; 10925/2017; 10950/2017; n. 11314/2017 e n. 738/2018), le cui argomentazioni, non avendo il Collegio motivo per discostarsene, possono qui richiamarsi integralmente.
Infatti, con riguardo al primo motivo e al primo motivo aggiunto (che costituisce una integrazione argomentativa dell’altro), relativi alla carenza di istruttoria nella procedura di programmazione del numero “chiuso”, il Collegio ritiene infondata la doglianza, per quanto di seguito esposto (al riguardo si vedano, in particolare, gli argomenti già sviluppati nella sentenza parziale della Sezione n. 10962 del 2017):
– nel decreto interministeriale del 25 luglio 2016 con cui veniva individuato il numero (“chiuso”) di posti disponibili nei corsi di laurea di che trattasi, oltre ad essere richiamato l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016, veniva riportato anche il riferimento al parere espresso dall’ANVUR (nella seduta del 13 luglio 2016);
– in quella sede, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha rilevato che, nell’ambito delle professioni sanitarie, sussiste un disallineamento (definito “preoccupante”) tra le diverse professioni in quanto, in alcune di esse (nella laurea in infermieristica ed anche nelle lauree per tecnico audioprotesista, assistente sanitario, tecnico audiometrista, podologo e terapista occupazionale), l’offerta formativa è risultata essere “decisamente inferiore” ai fabbisogni;
– sempre l’ANVUR evidenzia, poi, che, negli Atenei, rispetto ai reali fabbisogni, sussiste un esubero dell’offerta formativa con riferimento ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria;
– in questo quadro, l’Agenzia Nazionale ha auspicato una revisione delle politiche di investimento da parte degli Atenei nonché una riflessione da parte del Ministero resistente per ricercare prassi virtuose che riescano a far incrementare il numero di iscritti nelle professioni sanitarie “meno note” di quelle in cui è stato previsto il c.d. “numero chiuso”;
– ora, anche alla luce di tali indicazioni, richiamate nelle premesse del decreto interministeriale del 25 luglio 2016, assume ancora maggiore [#OMISSIS#] l’affermazione contenuta nella sentenza della Sezione n. 10129/2017 laddove si sostiene che la valutazione discrezionale effettuata nel caso di specie dalle Amministrazioni resistenti non risulta sindacabile, essendo stata ampiamente esercitata nei limiti previsti dal potere ad esse attribuito nonché dalla legge che, come noto, prevede che la programmazione dei posti disponibili si deve basare, non solo sulla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, ma anche sul “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (cfr art. 3 della legge n. 264 del 1999).
Peraltro, come già osservato dalla sentenza 10129/2017 con riguardo all’istruttoria ministeriale svolta a tal fine, “tale istruttoria – complessa e articolata, con costituzione di un apposito tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientra (…) in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale in anni precedenti. Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei e ai livelli di formazione conseguenti. E’ già stato in precedenza illustrato, inoltre, il carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la citata sentenza CEDU del 2 aprile 2013)”.
Deve infine osservarsi che in realtà i diversi protagonisti istituzionali pubblici chiamati “ex lege” a concorrere, con i rispettivi “pareri” e le rispettive posizioni, nella determinazione annuale del numero chiuso, hanno in effetti partecipato attivamente alla relativa procedura, atteso che il Ministero della Salute ha effettuato le rilevazioni e le statistiche di sua competenza per la definizione dei fabbisogni del SSN; è stato aperto un apposito Tavolo tecnico; si è pervenuti ad accordo all’interno della Conferenza tra Stato e Regioni e province autonome; tutte le università coinvolte hanno dichiarato la rispettiva offerta normativa ed il numero di studenti ai quali avrebbero potuto assicurare servizi adeguati.
Deve concludersi, quindi, che gli atti impugnati, a carattere programmatorio e di natura generale (qualificazione che vale anche per le delibere di determinazione del numero di posti resi disponibili, assunte dai singoli Atenei), sono stati preceduti da una adeguata ed approfondita istruttoria.
Per le suesposte ragioni, il primo motivo si rivela infondato e va respinto.
5. Con riguardo al secondo motivo (ed al connesso secondo motivo aggiunto) – in cui si contesta il carattere non inedito di molti dei quesiti proposti, di cui si attesta l’identità con quelli, contenuti in pubblicazioni comunemente in commercio – il Collegio osserva quanto segue (cfr. oltre alle precitate sentenze di questa Sezione nn. 10129 e 10130 del 2017, TAR Lazio, sez. III, 2 novembre 2017, n. 10925).
La Sezione ritiene che l’argomentazione, benché in effetti, almeno in parte, documentata, non si rivela sufficiente ad invalidare l’intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come inadempienza del CINECA, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti).
Contrariamente però a quanto affermato dai ricorrenti, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso alle banche dati e alle prove di ammissione anteriori (a cui il ricorrente si riferisce) – ove peraltro erano reperibili migliaia di quesiti, impossibili da memorizzare “in [#OMISSIS#]” anche per il più mnemonico degli studenti – abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina. La scelta dell’interessato di accedere all’una o all’altra fonte di studio rientra, a ben vedere, nell’ambito della normale “alea” di un qualsiasi concorso pubblico.
Da ciò consegue l’inaccoglibilità della domanda diretta ad ottenere una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento, in corrispondenza delle domande edite a cui ciascuno dei ricorrenti non ha risposto o ha risposto invece in modo errato, essendo inammissibile la richiesta rivolta a questo Giudice di ricostruzione dei risultati della prova di ognuno dei ricorrenti, sulla base di dati meramente ipotetici e non dimostrati (la non utilizzazione dei quesiti già editi da parte dei ricorrenti, la circostanza che ove mai essi avessero consultato una delle pubblicazioni denunciate avrebbero certamente risposto in modo esatto).
Quanto sopra non esclude che, in una prospettiva di maggiore trasparenza, la stessa Amministrazione possa in futuro suggerire testi di preparazione o un archivio pubblico dei quesiti al quale l’Amministrazione potrà attingere in modo esclusivo con salvaguardia della parità (almeno potenziale) delle condizioni di partenza, ma, allo stato degli atti, la censura si rivela infondata.
6. Sulla violazione del principio dell’anonimato, il Collegio richiama quanto già ampiamente argomentato in modo del tutto pertinente al caso in esame dalla Sezione, nelle recenti pronunce nn. 10129, 10130 e 10925 del 2017.
Le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest’ultimo incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell’Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati, si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi.
Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno sottostante a quello a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo le parti ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta. Quanto sopra, in corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite. Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l’intera procedura.
Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni, al riguardo spese, tenuto conto di alcune carenze documentali che permangono, nonostante l’accoglimento di svariate istanze di accesso, con ulteriore emanazione di ordinanze istruttorie di questo Tribunale, cui sono state fornite risposte non del tutto esaustive. Pur risultando auspicabile, nell’ottica dell’interesse pubblico, una maggiore collaborazione della parte resistente, tuttavia, il Collegio non ravvisa adeguati presupposti per l’annullamento dell’intera procedura sotto il profilo in esame. Non solo, infatti, manca qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza anche penale, ma le garanzie procedurali previste sembrano escluderne la concreta possibilità, nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice, in tema di legittimità delle procedure amministrative. Non può essere trascurata infatti, in primo luogo, la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso, richiedenti la stesura di elaborati originali e nella verifica di prove a quiz con risposte predeterminate, potendo il favoritismo, nei confronti di un candidato noto, esprimersi nel primo caso con un giudizio discrezionale insindacabile nel merito (con accresciuta necessità di escludere “a priori” ogni possibile riconoscimento), mentre nel secondo l’esito – oggettivamente verificabile anche “ex post” – potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui non si ha alcun riscontro nel caso di specie. Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28), con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.
La stessa giurisprudenza sopra richiamata esclude che si debba dimostrare l’effettiva violazione del principio di imparzialità nel caso concreto, ma riconosce che il vizio di procedura è ravvisabile solo in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, d’altra parte, che la rilevanza in questione debba rapportarsi anche alle concrete modalità procedurali previste (ben diverse da quelle attuali, all’epoca delle pronunce sopra citate). Nella situazione in esame dette modalità – implicanti raccolta e successiva correzione, attraverso lettore ottico, di migliaia di moduli (per i quali il codice alfanumerico, affiancato al codice a barre, costituisce presumibilmente misura di sicurezza, in vista del successivo abbinamento con le schede anagrafiche) – sono state predisposte, ad avviso del Collegio, con il massimo delle possibili garanzie dal d.m. n. 546 del 2016: schede anagrafiche e moduli di risposta dovevano essere depositati infatti – al termine delle prove – in appositi contenitori, che successivamente sono stati separatamente chiusi, sigillati e controfirmati (anche da concorrenti estratti a sorte); i plichi contenenti i moduli di risposta poi – previa verifica della relativa integrità – sono stati consegnati al CINECA, che ne ha effettuato la correzione in modo automatico, tramite lettore ottico, in base alle risposte prestabilite da ritenere esatte, alla presenza del responsabile del procedimento o di un delegato dello stesso per ciascuna Università. Non si vede in che modo, risultando le schede disponibili, materialmente, solo in fasi procedurali pubbliche, singoli soggetti avrebbero potuto effettuare la ricerca, la sottrazione e l’alterazione o sostituzione di alcune di esse. In tale contesto, il Collegio ritiene di poter respingere il motivo di gravame in questione, senza ulteriori integrazioni istruttorie, risultando comunque non configurabile una generalizzata, grave penalizzazione di tutti i concorrenti, solo in corrispondenza di verbalizzazioni non puntualmente analitiche (ma comunque sussistenti) per ogni singola fase, di cui si attesta la conformità alle direttive ministeriali.
7. Con riguardo al quarto motivo, nel quale si lamenta il mancato rispetto delle modalità di cui all’art. 38, comma 3 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (relativi alle forme per porre in essere una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio), nel confezionamento della scheda anagrafica da parte dei candidati, il Collegio osserva che:
– siffatta modalità non è prescritta da alcuna disposizione di legge specifica riguardante la procedura selettiva per cui è causa;
– la stessa disciplina generale di rango secondario dei concorsi pubblici per le assunzioni nei pubblici impieghi (d.P.R. n. 487/1994), in più punti invocata da parte ricorrente, se e in quanto ritenuta applicabile in via analogica alla procedura selettiva per cui è causa (che non concerne l’accesso ad un pubblico impiego), non impone in nessuna disposizione la sottoscrizione né, tantomeno, le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella compilazione della scheda anagrafica (vedi art. 14 d.P.R. cit.);
– la previsione della firma autografa appare garanzia sufficiente e adeguata per assicurare la paternità dell’elaborato in capo a chi ha compilato e firmato la scheda anagrafica, apponendo peraltro in prima persona le due etichette adesive aventi identico codice a barre a garanzia del corretto abbinamento; non vengono segnalate da nessuno dei ricorrenti episodi anomali o assenza di controlli da parte del personale addetto, sicché, anche sotto questo profilo deve escludersi il rischio di scambi di elaborati oggettivamente difficili da realizzare in concreto; va anche detto che le stesse modalità di consegna dell’elaborato ritenute preferibili da parte ricorrente, perché ritenute di maggior garanzia per la regolarità della procedure selettiva (secondo la sua soggettiva opinione), non sarebbero neanch’esse tali da escludere, in termini assoluti e astratti, episodi di frode, copiatura, scambio ecc. che si potrebbero comunque verificare prima della consegna della prova e della stessa apposizione delle etichette adesive su prova e scheda anagrafica, sicché a seguire il ragionamento di parte ricorrente si potrebbe arrivare ad un “regressus ad infinitum” dove nessun accorgimento sarebbe mai sufficiente ad assicurare la regolarità della prova;
– in generale, peraltro, non è pertinente alla specie la disposizione richiamata da parte ricorrente (che invoca l’art. 47 d.P.R. 445 del 2000) in quanto i dati da esporre nella scheda anagrafica (nome e cognome, data, luogo di nascita), concernono “stati e qualità personali” che “sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” ai sensi dell’art. 46 (e non 47), comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, disposizione che (al contrario dell’art. 47) non richiama le modalità di cui all’art. 38 d.P.R. cit., che al comma 3, richiede la sottoscrizione della dichiarazione dinanzi al funzionario addetto ovvero, in alternativa, la sottoscrizione con obbligatoria allegazione di copia fotostatica di un valido documento di identità. Queste ultime formalità non debbono invece ritenersi necessarie, anche se si segue il ragionamento di parte ricorrente, poiché, come detto, i dati da riportare nella scheda anagrafica sono riconducibili alla diversa previsione di cui al citato art. 46, comma 1 d.P.R. n. 445 del 2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), che non prescrive le formalità di cui al citato art. 38.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
8. Non può infine accogliersi neanche il quinto motivo (al pari del terzo motivo aggiunto che ne costituisce integrazione).
Per quanto la Sezione abbia recentemente ritenuto legittima la pretesa di alcuni candidati di ottenere, previo scorrimento delle loro rispettive posizioni nella graduatoria nazionale e ove spettante in base al punteggio conseguito, l’assegnazione di posti rimasti vacanti perché inoptati tra quelli in origine destinati a studenti extracomunitari non residenti in UE (TAR Lazio, sez. III, 14 novembre 2017, n. 11314; in precedenza Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza n. 2416 del 9.6.2017 e, in tempi più risalenti, sentenza n. 5434 del 10 settembre 2009), va osservato che, nel caso di specie, atteso il numero degli interessati (28), parte ricorrente ha omesso di chiarire, anche al fine di valutare il superamento della prova di resistenza, le posizioni dei singoli istanti con riferimento ad un’eventuale ipotesi di scorrimento sui posti eventualmente vacanti sulle singole Università.
Ed invero, a fronte di un numero così elevato di ricorrenti, non è ipotizzabile pretendere dal giudice uno sforzo ricostruttivo che permetta di individuare, con riferimento ad ogni singolo candidato, i corsi e le sedi universitarie dagli stessi optate, al fine di verificare chi, alla luce dei posti per extracomunitari rimasti vacanti e del punteggio conseguito, possa nutrire la chance di vederselo assegnato.
Una tale verifica richiede, invero, uno sforzo che non è giustificato nella misura in cui parte ricorrente ha mancato di assolvere all’onere su di esso incombente di fornire elementi in suo possesso in grado da agevolare l’attività di controllo giurisdizionale, attraverso se del caso l’attivazione dei poteri acquisitivi.
Ciò rende oneroso l’accertamento della sussistenza di effettive e concrete chances per i singoli ricorrenti di accedere in via definitiva al corso di laurea presso una delle sedi prescelte, il che rende il motivo inammissibile.
Tale pronuncia di inammissibilità non osta, tuttavia, all’applicabilità nei confronti dei ricorrenti delle soluzioni e del conseguente effetto conformativo (che ha [#OMISSIS#] generale) derivante dalle sentenze della Sezione n. 8113 e 8118/2017, secondo cui, laddove esistano ancora posti disponibili già riservati a cittadini extracomunitari, è possibile effettuare lo scorrimento, sempre con riferimento alle singole Università richieste dai vari ricorrenti, in ordine di priorità, su posti ancora disponibili per l’immatricolazione nella quota riservata ai cittadini extracomunitari.
9. In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
10. Le spese possono tuttavia essere interamente compensate fra tutte le parti in ragione della complessità delle questioni esaminate e della loro novità, quantomeno al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 23/03/2018