Del resto, per giurisprudenza costante, il giudice amministrativo, seppure non abbia il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, tale limite è rimosso nella misura in cui le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, posto che l’esame rimesso al giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza, con l’unico limite per il medesimo giudice di non poter sostituire alla valutazione già espressa una propria, differente valutazione (evidentemente frutto di diversi parametri di giudizio, che si tradurrebbero in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa: in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 marzo 2018, n. 3345
Abilitazione scientifica nazionale-Discrezionalità tecnica
N. 03345/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03557/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3557 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] LIONE e Chiara PAVONI, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Tranquilli e Franco [#OMISSIS#] Scoca, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
– [#OMISSIS#] MANCINI, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Lavitola, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Romana [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 71;
– [#OMISSIS#] CALCATERRA, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Dore, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2;
– [#OMISSIS#] PIETROPAOLI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
A) con il ricorso introduttivo del giudizio:
a) della Disposizione Dirigenziale n. 247 del 6.3.2017 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” di approvazione degli “atti della commissione giudicatrice per la selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il Settore Concorsuale 06/F1, Settore Scientifico-Disciplinare MED/28” (art. 1) e della “graduatoria degli idonei” (…)” (art. 2);
b) degli atti e degli esiti di detta selezione pubblica, con particolare riferimento ai verbali della Commissione giudicatrice n. 1, laddove non recettivo del bando, n. 2, n. 3 e n. 4, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati ed i punteggi a loro attribuiti, ex art. 8 del bando, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti e la graduatoria;
c) della graduatoria degli idonei, stilata nel verbale n. 4 e approvata con la D.D. sub a), laddove non vede posizionate ai primi due posti le ricorrenti ma i candidati Mancini e Calcaterra;
d) della proposta di chiamata di questi ultimi due candidati, formulata, ex art. 9 del bando, dal Consiglio di Dipartimento competente alla seduta dell’11.4.2017 (All.to 1 bis);
e) della delibera del C.d.A., di approvazione della proposta sub d), ove adottata nelle more;
f) di ogni altro atto e/o provvedimento lesivo che sia presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli citati, anche se non conosciuto;
nonché per la declaratoria di inefficacia e/o invalidità e/o caducazione dell’eventuale contratto con i chiamati;
B) con i motivi aggiunti presentati da Lione [#OMISSIS#] in data 20 settembre 2017:
– di tutti gli atti della procedura già gravati con il ricorso introduttivo, laddove ritenuti integrati dalla relazione di Ateneo, prot. n. 0192016 del 13/6/2017, e dalla relazione del Presidente della Commissione esaminatrice, prot. n. 18089/2017 del 5/6/2017 e relativi allegati.
C) con i motivi aggiunti presentati da Lione [#OMISSIS#] il 16 ottobre 2017:
– di tutti gli atti della procedura già gravati con il ricorso introduttivo, laddove ritenuti integrati dalla relazione di Ateneo, prot. n. 23571/2017 del 19.7.2017, prodotta il 21.7.2017 ma conosciuta il 26.9.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Mancini, di [#OMISSIS#] Calcaterra e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, gli avv.ti Scoca e Tranquilli, per la parte ricorrente, l’avv. Lavitola, per il controinteressato [#OMISSIS#] Mancini, l’avv. [#OMISSIS#], per la controinteressata [#OMISSIS#] Calcaterra, e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico, per l’Università resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti hanno partecipato alla selezione pubblica, indetta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in data 2 febbraio 2016, per il reclutamento, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010, di due ricercatori con contratto a tempo determinato per il settore concorsuale 06/F1 (SSD MED/28 – Odontostomatologia).
All’esito della procedura, sono risultati vincitori, con graduatoria approvata in data 6 marzo 2017, due candidati (Mancini [#OMISSIS#] e Calcaterra [#OMISSIS#]), il primo con punti 73/100 e la seconda con punti 70/100; al terzo posto, si è classificato il dott. Pietropaoli [#OMISSIS#] con punti 67/100 mentre le ricorrenti (Leoni [#OMISSIS#] e Pavoni Chiara) si sono posizionate rispettivamente al quinto e sesto posto con punti 63/100 e 60/100.
Avverso tale esito, hanno proposto impugnativa le ricorrenti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per il seguente articolato motivo:
– violazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del “Regolamento per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato ex art. 24 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” (D.R. n. 938 del 03/11/2011) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, del bando di cui al D.R. n. 268 del 2.2.2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 15 del 23.2.2016), nonché del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dei DD.MM. 24 maggio 2011, n. 242 e 25 maggio 2011, n. 243, e del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855; violazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, manifesta illogicità e contraddittorietà; carenza di istruttoria e di motivazione; sviamento; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Va, anzitutto, premesso che la commissione esaminatrice, in più occasioni, ha omesso di utilizzare alcuni termini contenuti nel bando di indizione della selezione pubblica, in particolare per quanto riguarda l’indicazione del settore concorsuale per il quale era svolta la procedura concorsuale.
Ed invero, sebbene l’art. 2, lett. a), del bando prevedesse quale requisito di ammissione il possesso del dottorato di ricerca in odontostomatologia oppure il diploma di specializzazione in ortognatodonzia, la controinteressata Calcaterra (classificatasi al secondo posto della graduatoria di merito) è stata ammessa a partecipare nonostante fosse in possesso del dottorato di ricerca in “microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d’organo e patologie connesse” che non attiene al SSD MED/28 né a settori scientifici equivalenti.
In via subordinata, sempre con riferimento alla candidata Calcaterra (seconda classificata), va poi osservato quanto segue per quanto riguarda i titoli:
– la commissione ha attribuito 3 punti (su un massimo di 6) al conseguimento del predetto dottorato di ricerca nonostante non avesse alcuna attinenza con il settore concorsuale per il quale è stata indetta la selezione di che trattasi;
– lo stesso vale con riferimento alla voce “documentata attività didattica a livello universitario” in relazione alla quale la controinteressata ha ricevuto il massimo punteggio di 4 punti nonostante non avesse presentato alcuna documentazione a supporto dell’attività di docenza di “Gnatologia” svolta presso vari Atenei, all’Italia e all’estero;
– con riferimento, poi, alla “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”, l’attribuzione di 3 punti sui 4 disponibili non è giustificabile in ragione dell’assenza di idonea documentazione e del fatto che, tra le attività dichiarate, è riconducibile al settore concorsuale di interesse solo quella di collaborazione svolta con il Ministero della Salute;
– lo stesso vale in merito alla voce “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi”, non essendo giustificabile l’attribuzione di 3 punti solo prendendo come riferimento la predetta attività di collaborazione con il Ministero della Salute, già valutata in relazione al parametro precedente.
Con riferimento invece alla valutazione delle 16 pubblicazioni in relazione alle quali la controinteressata Calcaterra ha ricevuto 26 punti su un massimo di 32, va invece osservato che 5 di esse non sono afferenti al settore MED/28; due non sono articoli ma posters (e, pertanto, non sono soggetti a indici bibliometrici) ma ciò nonostante hanno ricevuto entrambi il massimo di due punti.
Altre pubblicazioni (nn. 12 e 13), pur in assenza di citazioni e di impact factor, hanno ricevuto la valutazione massima di 2 punti ciascuna.
A ciò si aggiunga che l’impact factor totale non è stato calcolato sulle sole pubblicazioni coerenti con il settore di riferimento ma anche sulle altre non afferenti al settore stesso, con conseguente attribuzione di un punteggio sovrastimato (3 punti sui 3 disponibili); lo stesso vale con riferimento all’impact factor medio anch’esso valutato con il massimo punteggio (3 punti) e l’indice di Hirsch per il quale sono stati attribuiti 2 punti.
Passando, invece, alla posizione del controinteressato Mancini (primo classificato), va invece osservato quanto segue:
– con riferimento ai titoli, ha ricevuto il punteggio massimo di 6 punti in ragione del possesso di due dottorati di cui, però, uno (in Fisiopatologia cerebrovascolare, neurodegenerativa e processi di recupero” conseguito presso Università degli Studi di Perugia con la discussione della tesi: “La salute orale nel paziente affetto dalla malattia di Alzheimer”) non è afferente con il settore scientifico MED/28 mentre il secondo (in “Material for Health, Environment, and Energy” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la discussione della tesi: “Root canal irrigants: materials, techniques of application and activation, and microscopy evaluation of dental substrates), sebbene congruente con il settore MED/28, è stato valutato dalla commissione nonostante la tesi non fosse stata prodotta nella versione integrale (come, del resto, la tesi relativa al primo dottorato);
– per quanto riguarda la voce “documentata attività didattica a livello universitario” per la quale Mancini ha ricevuto il massimo punteggio di 4 punti, l’attività svolta nel master “Educatore professionale come educatore socio-sanitario” presso la Facoltà di Scienze della Formazione “Roma 3” non è tuttavia afferente al settore MED 28 né risulta documentata, al pari di quella svolta nell’ambito dell’insegnamento di “Odontoiatria Restaurativa” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata per la quale vi è soltanto una lettera del titolare che è assimilabile più ad una collaborazione di tipo amicale;
– con riferimento, poi, alla “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” per la quale il Mancini ha ottenuto un solo punto, non essendo in possesso di alcuna specializzazione né di un master di II livello, la valutazione della commissione è comunque incongruente se si considera che si tratta dello stesso punteggio attribuito alle ricorrenti che, invece, vantano master di II livello in ortognatodonzia, diploma di specializzazione nello stesso settore e borse di studio congruenti con il settore;
– per quanto riguarda la voce “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi”, è stato assegnato un punto nonostante il controinteressato Mancini non avesse dichiarato di possedere alcuna esperienza al riguardo;
– lo stesso vale con riferimento alla voce “relatore a corsi e congressi” per la quale l’attribuzione di un punto non è giustificabile nella misura in cui lo stesso punteggio è stato attribuito alle ricorrenti nonostante avessero prodotto un numero di attestati di partecipazione superiore a quelli presentati dal Mancini.
Anche il punteggio di 27 (su un massimo di 32) attribuito al controinteressato Mancini con riferimento alla voce “pubblicazioni” non è giustificabile nella misura in cui alcune di esse non sono afferenti al settore MED/28 (n. 14), altre non sono state allegate alla domanda (n. 1) e altre ancora hanno zero citazioni e zero impact factor (nn. 8, 9, 10, 12, 15 e 16); ciò avrebbe dovuto portare la commissione ad attribuire un punteggio minore.
Con riferimento, poi, alla posizione del controinteressato Pietropaoli (terzo classificato), va osservato quanto segue:
– con riferimento ai titoli, l’interessato ha ricevuto il punteggio massimo di 3 punti in ragione del possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso l’Università de L’Aquila; ora, sebbene sia attinente al settore MED/28, non risulta però che il Pietropaoli abbia prodotto la versione integrale della tesi, il che non fa comprendere come possa la commissione aver attribuito un punteggio così elevato, in assenza di quel documento;
– per quanto riguarda la voce “documentata attività didattica a livello universitario”, anche in questo caso non è spiegabile l’attribuzione di due punti da parte della commissione in assenza di idonea documentazione;
– con riferimento, poi, alla “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” per la quale il Pietropaoli ha ottenuto due soli punti pur non essendo in possesso di alcuna specializzazione né di master di II livello, la valutazione della commissione è comunque incongruente se si considera che alle ricorrenti è stato attribuito un solo punto nonostante vantino master di II livello in ortognatodonzia, diploma di specializzazione nello stesso settore e borse di studio congruenti con il settore;
– per quanto riguarda la voce “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi”, al Pietropaoli sono stati assegnati due punti nonostante non avesse dichiarato di possedere alcuna esperienza al riguardo;
– lo stesso vale con riferimento alla voce “relatore a corsi e congressi” in relazione alla quale, sebbene abbia dichiarato 4 comunicazioni e 7 posters, non ha tuttavia allegato alcunchè ma ciò nonostante ha comunque ricevuto un punto di merito.
Anche il punteggio di 42 attribuito al controinteressato Pietropaoli con riferimento alla voce “produzione scientifica” non è giustificabile nella misura in cui alcune di esse non sono afferenti al settore MED/28 (n. 1 e 3) e altre hanno scarse citazioni e zero impact factor (nn. 7 e 8); ciò avrebbe dovuto portare la commissione ad attribuire un punteggio minore. Altresì, per la sottovoce “monografie e capitoli di libri”, al candidato è stato attribuito un punto per un libro che, tuttavia, ha solo dichiarato di possedere ma che non ha allegato alla domanda.
Al contrario, la ricorrente Leoni ha ricevuto i seguenti punteggi, incongrui se rapportati a quelli attribuiti ai candidati controinteressati. In particolare, la ricorrente ha ottenuto i seguenti punteggi:
– 4 punti su 6 per il diploma di specializzazione in ortognatodonzia e per il dottorato di ricerca in area odontostomatologica;
– il massimo punteggio di 4 con riferimento alla voce “documentata attività didattica a livello universitario”, avendo documentato una serie numerosa di insegnamenti svolti nel corso degli anni; ciò, tuttavia, non è congruente se si considera che lo stesso punteggio è stato attribuito ai candidati Calcaterra e Mancini, pur non avendo svolto né documentato una simile attività;
– un punto (sui 4 disponibili) per la “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”, nonostante la ricorrente abbia documentato il possesso di svariate attività in tal senso; il che risulta ancora più contraddittorio se si considera che il candidato Mancini ha ricevuto lo stesso punteggio pur possedendo solo la laurea ed il dottorato;
– un solo punto per la voce “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi”, quando la candidata Calcaterra ne ha ricevuti 3, a fronte di un curriculum molto più scarno;
– un solo punto per la voce “relatore a corsi e congressi” quando vantava una pletora di attestazioni (lo stesso vale per la voce “premi e riconoscimenti per attività di ricerca”).
Anche il punteggio di 23 punti ottenuto per le pubblicazioni è incongruo, atteso l’elevato livello delle 16 pubblicazioni presentate, alcune delle quali pubblicate peraltro su riviste di fama mondiale (nn. 2, 11, 12 e 13) ma ciò nonostante hanno ottenuto un solo punto ciascuna (su un massimo di due); a ciò si aggiunga che la ricorrente Lione ha conseguito l’abilitazione per la seconda fascia proprio per il settore concorsuale 06/F1, ottenendo lusinghieri risultati da parte della commissione esaminatrice proprio con riferimento alla voce “pubblicazioni”.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla valutazione ricevuta dall’altra ricorrente, Chiara Pavoni.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” ed i controinteressati Calcaterra e Mancini; in particolare, questi ultimi hanno dapprima eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi e chiesto, comunque, il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 6005/2017, sono stati disposti incombenti istruttori che l’Università resistente ha adempiuto in parte.
Con motivi aggiunti, depositati in data 20 settembre 2017, le ricorrenti hanno impugnato la relazione dall’Università resistente del 13 giugno 2017, deducendo una serie di vizi tra i quali il divieto di integrazione postuma della motivazione e ribadendo, ampliandole, le censure e le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
Con successiva ordinanza n. 7997/2017, sono stati quindi reiterati i predetti incombenti istruttori, adempiuti dall’Ateneo in data 21 luglio 2017.
Successivamente, le ricorrenti hanno altresì impugnato, con motivi aggiunti depositati in data 16 ottobre 2017, l’ulteriore relazione dell’Ateneo resistente del 19 luglio 2017, ribadendo e ampliando, anche in questo caso, quanto già dedotto con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
In data 2 febbraio 2018, la ricorrente Chiara Pavoni ha depositato atto di rinuncia al ricorso introduttivo del giudizio ed ai due atti di motivi aggiunti.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, anche di replica, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Va, anzitutto, dato atto della rinuncia all’impugnativa della ricorrente Chiara Pavoni, con atto notificato alle parti in data 2 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 84 del CPA.
In ragione di ciò, non resta al Collegio che pronunciare, con riferimento alla predetta Chiara Pavoni, l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del CPA.
Tale declaratoria rende quindi priva di attualità l’eccezione sollevata dai controinteressati (costituiti in giudizio) di inammissibilità del ricorso collettivo per la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, che pertanto deve ritenersi superata alla luce della rinuncia al giudizio espressa da una delle due ricorrenti.
2. Ciò premesso, può ora passarsi al merito delle censure proposte da parte ricorrente, principiando da quelle che coinvolgono la posizione della controinteressata [#OMISSIS#] Calcaterra, collocatasi al secondo posto della graduatoria di merito e, quindi, in posizione utile per aspirare ad uno dei due posti messi a concorso dall’Università resistente.
In particolare, la ricorrente Lione lamenta che la controinteressata Calcaterra non soddisfi i requisiti di ammissione al concorso previsti dall’art. 2, lett. a), del bando ovvero il possesso del dottorato di ricerca in area odontostomatologia o equivalente oppure il diploma di specializzazione in ortognatodonzia.
2.1 La doglianza si rivela fondata.
Non risulta, invero, smentito che la controinteressata Calcaterra sia specializzata in Dermatologia e abbia conseguito un dottorato di ricerca in “microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d’organo e patologie connesse”, dopo aver discusso la tesi dal titolo “Oral epithelial response to microbiological and mechanic stress”, avente ad oggetto la valutazione immunologica e microbiologica delle protesi dentarie.
Ora, in disparte l’oggetto della tesi di dottorato, va anzitutto chiarito che il bando di concorso, all’art. 2 lett. A), è chiaro nell’individuare i titoli necessari per poter essere ammessi alla selezione di che trattasi e, sebbene abbia ampliato la gamma di quelli ammessi introducendo la clausola di “equivalenza” con riferimento al possesso del dottorato in odontostomatologia, ciò non significa che tale ampliamento possa estendersi a ricomprendere qualsiasi campo dell’area medica.
Al riguardo, va precisato che il dottorato di ricerca in “microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d’organo e patologie connesse” rientra nel settore concorsuale 06/D4 “malattie cutanee, malattie infettive e malattie del digerente”, composto di vari settori disciplinari come MED/12 (gastroenterologia), MED/17 (malattie cutanee) e MED/35 (malattie cutanee e veneree) ma, anche utilizzando un approccio fondato su dati di comune esperienza, riesce difficile assimilare, attraverso la clausola di equivalenza contenuta nel bando, all’area di odontostomatologia (MED/28), unico settore scientifico ricompreso in quello concorsuale denominato 06/F1, oggetto dell’odierna selezione.
Anche la tabella redatta dal Ministero resistente che definisce il settore MED/28 conferma tale conclusione di incompatibilità del titolo posseduto dalla controinteressata Calcaterra in quanto è ivi chiarito che l’oggetto della disciplina è incentrato, in particolare, nel campo della chirurgia orale, dell’odontoiatria restaurativa e nello studio delle protesi dentarie che, invero, non può essere ritenuto attinente ([#OMISSIS#]: equivalente) alla “microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d’organo e patologie connesse” rientrante invero nel settore concorsuale 06/D4 “malattie cutanee, malattie infettive e malattie del digerente”.
Né, al riguardo, può soccorrere il fatto che la controinteressata abbia discusso la tesi di dottorato avente ad oggetto la valutazione immunologica e microbiologica delle protesi dentarie; ora, il fatto che, nella tesi di dottorato, si tratti di protesi dentarie non significa che il tema affrontato sia per ciò solo congruente con il settore MED/28 (odontostomatologia) in quanto si tratta di un’applicazione incidentale di ricerche il cui ambito riguarda sempre l’impatto immunologico e microbiologico di tali impianti; impatto che, nel caso di specie, ha avuto ad oggetto le protesi dentarie ma avrebbe potuto, allo stesso modo, riguardare altri ambiti del corpo umano.
Di certo, la ricerca riguardante l’impatto immunologico e microbiologico delle protesi dentarie non può arrivare a far ritenere soddisfatta quella clausola di equivalenza prevista dal bando di concorso che, invece, ha voluto, in maniera trasparente, limitare la selezione a coloro che avessero un’esperienza specifica quantomeno in un settore attinente alla macro-area dell’odontoiatria.
2.2 In sintesi, alla luce dei titoli posseduti, la controinteressata Calcaterra non avrebbe potuto essere ammessa alla selezione oggetto della presente impugnativa, il che rende superfluo, per ragioni di economia processuale (cfr Cons. Stato, Ad. Pl., n. 5/2015), procedere all’esame delle censure, pure proposte dalla ricorrente, riguardanti le valutazioni discrezionali svolte dalla commissione con riferimento al profilo professionale della predetta candidata.
3. Con riferimento, invece, alle valutazioni svolte dalla commissione con riferimento al primo classificato Mancini (con 73 punti, rispetto ai 63 della ricorrente), va osservato quanto segue:
– per quanto riguarda i titoli ed, in particolare, il possesso dei dottorati di ricerca, è stato attribuito dalla commissione il massimo punteggio di 6 (sei). Al riguardo, il candidato Mancini ha, in effetti, dichiarato il possesso di due dottorati di ricerca di cui il primo in “fisiopatologia cerebrovascolare, neurodegenerativa e processi di recupero” ed il secondo denominato “Material for Health, Enviroment and energy”. Ora, in disparte il fatto della mancata produzione delle relative tesi di dottorato che non si rivela dirimente in quanto il bando di concorso prevede una valutazione circa il possesso del titolo di dottorato e non del contenuto della tesi finale (il che rende sufficiente l’autodichiarazione ai sensi del dpr n. 445 del 2000, pure prevista dall’art. 3, lett. B, del bando), ciò che non risulta ricavabile dal giudizio della commissione sono le ragioni per cui sarebbero stati attribuiti ai due titoli il massimo punteggio di sei (6) fissato dalla commissione nel momento in cui non risulta revocabile in dubbio che quantomeno il primo dei due dottorati posseduti dal candidato Mancini non faccia riferimento allo specifico settore concorsuale di che trattasi, come prevede l’art. 5, n. 1), del bando stesso; ora, che il punteggio massimo sia stato attribuito con riferimento ad entrambi i dottorati di ricerca posseduti dal Mancini risulta confermato dal fatto che, in sede di discussione orale, al termine della quale si è proceduto ad attribuire i singoli punteggi con riferimento alle varie voci previste dal bando (vgs pg. 5 del verbale del 24 febbraio 2017), sono state oggetto di trattazione le tesi di entrambi i dottorati di ricerca, dal che può agevolmente desumersi che la valutazione che ha portato all’attribuzione di un punteggio complessivo ha riguardato entrambi i titoli, senza però che siano stati diversificati i “pesi” di ognuno di essi (con riferimento, ad esempio, ai parametri previsti dal bando relativamente alla congruenza con lo specifico settore concorsuale e disciplinare – 06/F1 – MED/28);
– con riferimento, invece, alla valutazione della produzione scientifica, alcuni elementi convincono della fondatezza della prospettazione della ricorrente. Anzitutto, non risulta smentito, per quanto riguarda le pubblicazioni, che il candidato Mancini non abbia prodotto per esteso la n. 1 ma abbia allegato il solo elenco degli autori tra cui compare quello dell’interessato; ora, in disparte il fatto della mancata produzione per esteso di tale pubblicazione che costituisce comunque una peculiarità in quanto non è dato comprendere come la commissione abbia potuto esprimere un giudizio senza averne almeno consultato il contenuto (né risulta che il testo sia stato acquisito dalla biblioteca dell’Ateneo), ciò che si rivela poco comprensibile è l’attribuzione del massimo punteggio di 2 punti ad una pubblicazione che risulta redatta (e ciò non è stato smentito dall’interessato, in replica alla memoria depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza del 18 ottobre 2017) da quattro autori, tra cui non è ricompreso il dott. Mancini il quale è invece annoverato tra un numero non esiguo di professionisti (e di cui non è chiarito nemmeno l’apporto individuale di ciascuno);
– a ciò deve aggiungersi che anche la pubblicazione n. 16 (alla quale la commissione ha attribuito un punto) non risulta allegata dal Mancini alla propria domanda di partecipazione, il che alimenta perplessità sulla modalità di valutazione operata dalla commissione anche perché, dai verbali dell’organo, pur volendo ritenere valida la mera auto-dichiarazione effettuata ai sensi del dpr n. 445 del 2000, non emergono elementi in grado di far supporre che tale pubblicazione sia stata nella disponibilità o comunque ben conosciuta da tutti i membri della commissione;
– altro elemento di incongruenza è ricavabile dal fatto che, con riferimento al parametro “indice di Hirsch”, la commissione ha attribuito al candidato Mancini (come peraltro alla ricorrente Lione) un punteggio di 3 punti quando quello massimo attribuibile, secondo quanto stabilito nella seduta preliminare del 2 dicembre 2016, non poteva superare i 2 punti.
Da quanto sopra riportato, a prescindere dall’incongruenza che coinvolge anche la ricorrente con riferimento al punteggio attribuito all’indice di Hirsch, emerge comunque che la commissione esaminatrice, per quanto riguarda la valutazione del candidato Mancini, ha operato in modo tale da non far comprendere se il giudizio svolto sia stato conforme ai canoni di logicità e ragionevolezza; sono emersi, invero, elementi di contraddittorietà tali i quali, uniti a carenze istruttorie (non colmate neanche dal ricorso ad un’ipotesi di soccorso istruttorio che, infatti, non risulta dai verbali), fanno dubitare della stessa coerenza delle valutazioni rese dall’organo collegiale nei confronti del controinteressato e convincono dell’esistenza di univoci elementi sintomatici che danno il segnale della sussistenza del vizio di eccesso di potere e, quindi, di un cattivo esercizio del potere discrezionale da parte della commissione esaminatrice.
4. Passando, poi, alle valutazioni svolte dalla commissione con riferimento al terzo classificato Pietropaoli (con 67 punti rispetto ai 63 della ricorrente), va osservato in particolare quanto segue:
– non risulta smentito che, con riferimento al titolo “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi” (da 0 a 4 punti), il controinteressato abbia ottenuto 2 punti quando, nella domanda di partecipazione, non risulta alcuna dichiarazione sul punto né la commissione ha svolto alcuna operazione di integrazione istruttoria in tal senso;
– come per il candidato Mancini (e per la stessa ricorrente Lione) con riferimento al parametro “indice di Hirsch”, la commissione ha attribuito al Pietropaoli il punteggio di 3 punti quando quello massimo attribuibile, come detto, non poteva superare i 2 punti;
– con riferimento alla voce “monografie e capitoli di libro” per la quale il Pietropaoli ha ottenuto il punteggio massimo (1 punto), non risulta che questi abbia prodotto la pubblicazione a cui fa riferimento nella dichiarazione (“Cronic preiodontitis”) né che la commissione abbia avuto modo di verificare o, comunque, di farsi carico di spiegare se l’apporto del candidato nella stesura di quella pubblicazione soddisfacesse o meno il parametro di che trattasi (essere, cioè, autore di almeno un capitolo di libro);
– infine, per quanto riguarda le pubblicazioni, non risulta altresì smentito che alcune di esse non abbiano una chiara attinenza con il settore specifico di interesse posto che l’art. 5 del bando chiarisce al riguardo che deve essere valutata la “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate”; ora, a fronte della prospettazione di parte ricorrente non smentita dalle controparti e del titolo stesso delle pubblicazioni (ricavabile dall’elenco presentato dal Pietropaoli), non risulta che la commissione abbia operato una valutazione di congruenza che consenta di far ritenere infondata la censura di che trattasi.
Anche in questo caso, valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento alla valutazione effettuata dall’organo collegiale nei confronti del candidato Mancini, nel senso che, dalle predette risultanze, non è dato comprendere se il giudizio svolto sia stato conforme ai canoni di logicità e ragionevolezza, il ch