TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 luglio 2020, n. 8708

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso - scorrimento graduatoria

Data Documento: 2020-07-24
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione all’ accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2017/2018, il Collegio rileva la fondatezza dell’impugnazione, da parte dei una ricorrente interessata allo scorrimento della graduatoria, dell’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del decreto MUR n. 477 del 28 giugno 2017, secondo cui “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero nella programmazione di posti, di cui all’art. 1 della legge n. 264/1999….I posti, eventualmente risultati non occupati nella graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all’estero possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza dell’Unione Europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché studenti iscritti presso una Università italiana, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/2000”. Detta norma, espressione di discrezionalità amministrativa, non appare ispirata ai parametri di ragionevolezza, sindacabili in sede di giudizio di legittimità, tenuto conto dell’importanza dei principi coinvolti (in primis articoli 33, 34 e 97 della Costituzione), a fronte dell’alto numero di aspiranti alla professione di medico, anche con buona collocazione in graduatoria, la cui immatricolazione resterebbe preclusa pur in presenza di posti disponibili, certamente ricompresi nelle capacità formative degli Atenei interessati, senza che il numero complessivo di tali posti possa ritenersi tale da sovvertire l’ulteriore parametro rimesso al discrezionale apprezzamento dell’Amministrazione, per quanto riguarda le potenzialità di assorbimento del sistema sanitario. Pertanto, il Collegio annulla, in parte qua, l’art.10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n.477 del 2017, nonchè degli atti ad esso riferiti e conseguenti (cfr. già, per la precedente tornata concorsuale, TAR Lazio, Roma, sez. III, nn.11312 e 11314 del 2017), con effetti implicanti obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Contenuto sentenza

N. 08708/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12866/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12866 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Siena, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 17/18 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “la prova di ammissione (…) è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste [#OMISSIS#] soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”;
1 quater) dell’allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “il [#OMISSIS#] di commissione redige altresì il verbale d’aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 28 giugno 2017 n. 477, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee [#OMISSIS#] Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche [#OMISSIS#] parte in cui rammenta [#OMISSIS#] Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.
5) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2017/2018 pubblicata sul [#OMISSIS#] www.universitaly.it, in data 5 ottobre 2017, [#OMISSIS#] quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti [#OMISSIS#] parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA [#OMISSIS#] parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 477/17, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quello n. 24 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;
11) del D.M. 477/2017, con specifico riferimento all’art. 10 comma 3 e 9, [#OMISSIS#] parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e [#OMISSIS#] parte in cui generano posti liberiin [#OMISSIS#] di chiusura anticipata della graduatoria o in [#OMISSIS#] di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo [#OMISSIS#] parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580 [#OMISSIS#] parte in cui limita a soli 8650 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 27 luglio 2017 n. 523 [#OMISSIS#] parte in cui limita a soli 910 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;
15) del decreto ministeriale n. 293/2017 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;
16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, [#OMISSIS#] parte in cui lede gli interessi del ricorrente
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 2592019 :
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità
– in parte qua, del provvedimento 28 [#OMISSIS#] 2019 del MIUR pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale e non comunicato nè, per quanto risulta, ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale come ivi indicato, né pubblicato sulla pagina personale di parte ricorrente di universitaly.it, [#OMISSIS#] parte in cui non include parte ricorrente tra i soggetti in posizione utile per partecipare all’assegnazione dei posti disponibili perché inizialmente riservati ai cittadini extracomunitari e rimasti vacanti, nonché [#OMISSIS#] parte in cui dispone che le modalità di attribuzione dei posti saranno dirette e senza procedura di prenotazione.nonché, ove occorra, per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammesso al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Siena e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso in esame, ritualmente proposto, la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il negativo esito dei test di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 20172018, svolgendo numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere già oggetto di plurime sentenze della Sezione, cui appresso si farà riferimento ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 luglio 2019 e depositato il 25 settembre successivo, la ricorrente ha inoltre impugnato il provvedimento 28 [#OMISSIS#] 2019 del MIUR [#OMISSIS#] parte in cui non include parte ricorrente tra i soggetti in posizione utile per partecipare all’assegnazione dei posti disponibili perché inizialmente riservati ai cittadini extracomunitari e rimasti vacanti, nonché [#OMISSIS#] parte in cui dispone che le modalità di attribuzione dei posti saranno dirette e senza procedura di prenotazione.
Nell’atto di motivi aggiunti la ricorrente svolge le seguenti censure.
1) Violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza n. 2947/18 del Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello proposto da parte ricorrente avverso il rigetto disposto da questa Sezione, affermando: “- Ritenuto di non doversi discostare dall’orientamento già espresso della Sezione che ha ravvisato [#OMISSIS#] di non immediata infondatezza della censura relativa alla mancata redistribuzione dei posti rimasti disponibili, impregiudicate le ulteriori questioni, che saranno, se del [#OMISSIS#], esaminate in sede di merito; considerato, quindi, che sussiste il lamentato danno, donde la necessità che sia riaperto lo scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione, sui posti eventualmente disponibili [#OMISSIS#] sede richiesta, secondo l’ordine di priorità. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), Accoglie l’appello”.
2) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà tra più atti provenienti della PA. Violazione del principio di legalità, della certezza del diritto, di irretroattivià’ della legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi. Lesione del principio del legittimo affidamento: la ricorrente non sarebbe affatto rinunciataria, come invece indicato in graduatoria, giacchè non si sarebbe iscritta al corso proposto in quanto già iscritta in altra sede in forza del provvedimento cautelare.
3) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorieta’ tra piu’ atti provenienti della PA. Violazione del principio di legalità, della certezza del diritto, di irretroattivita’ della legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi. Lesione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di legalità, del principio di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione. Violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 2, 3, 33, 34 Cost. Violazione dell’art. 13 e 14 della carta europea dei diritti dell’uomo. Ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà, secondo cui sarebbe illegittima è la scelta del Ministero di escludere i soggetti ricorrenti che non si sono iscritti a seguito di naturale scorrimento su sede diversa rispetto a quella ottenuta dopo l’avvenuta immatricolazione su ordine giudiziale del G.A, atteso che la signora [#OMISSIS#] ha ottenuto l’immatricolazione in forza dell’ordinanza n. 2947/18, l’Ateneo ha provveduto all’immatricolazione a luglio 2018, e la mancata immatricolazione a Odontoiatria [#OMISSIS#] è avvenuta dopo tale data e, in particolare, il 2 aprile 2019 quando sarebbe stato inutile confermare l’interesse ad uno scorrimento al quale la ricorrente non poteva più partecipare essendo già immatricolata, non potendo iscriversi in due Università.
4) “Violazione dell’art. 13 e 14 della Carta europea dei diritti dell’uomo. Ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà tra più atti provenienti della PA. Violazione del principio di legalità, della certezza del diritto, di irretroattività della legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi. Lesione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede il diritto ad un equo processo, ed assume rango costituzionale nel [#OMISSIS#] ordinamento ai sensi dell’art. 117 Cost. (C. Cost. sentenze 24 ottobre 2007, nn. 347 e 348)”, con cui la ricorrente sostiene che, anche per la CEDU, sarebbe illegittimo l’intervento del legislatore –e a maggior ragione dell’Amministrazione- su di una situazione controversa nel corso di un processo;
5) “Violazione degli artt. 34 c.p.a. e dell’art. 34, 97 e 117 della Costituzione, dell’art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU e della legge 2 agosto 1999 n. 368. Violazione e falsa applicazione della l.n. 240/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti”, motivo con cui la ricorrente lamenta, essenzialmente, che il MIUR, nell’aprire i posti non coperti da studenti extracomunitari mediante scorrimento integrale –e non solo riservato ai ricorrenti- avrebbe violato i principi dettati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numeri 11 del 2017 e 4 e 5 del 2019;
3. – Con ordinanza n. 22492018 è stata respinta l’istanza cautelare della ricorrente; essa è poi stata accolta in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2947/2018, per cui “sussiste il lamentato danno, donde la necessità che sia riaperto lo scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione, sui posti eventualmente disponibili [#OMISSIS#] sede richiesta, secondo l’ordine di priorità”, sede che la ricorrente ha ritenuto di individuare, [#OMISSIS#] circostanza, [#OMISSIS#] Facoltà di Medicina dell’Università di Siena, sua prima scelta in assoluto, ove la ricorrente si è immatricolata.
Successivamente (come emerge dalla relazione MIUR in atti), la ricorrente veniva considerata negli scorrimenti verso posti non occupati ed originariamente destinati a studenti non comunitari residenti fuori dall’UE, in esecuzione di alcuni provvedimenti giurisdizionali, e veniva collocata, per il punteggio conseguito, [#OMISSIS#] sede di sua sessantunesima scelta, ossia Odontoiatria [#OMISSIS#].
Ella, inoltre, avanzava domanda di misure cautelari monocratiche presso il Consiglio di Stato, che, dapprima con decreto presidenziale n. 1739/2019 del 4 aprile 2019, e poi con l’ordinanza n. 2550/2019, confermativa del predetto decreto, disponeva in tal senso: “Considerato che l’amministrazione resistente deve procedere allo scorrimento della ricorrente [#OMISSIS#] graduatoria di prima immatricolazione tenendo conto del punteggio effettivamente conseguito, senza che, la sede prenotata ed indicata di prima assegnazione – che non postula affatto la rinuncia all’Ateneo prescelto – comprometta la possibilità di frequentare il corso di laurea ambito; conseguentemente la ricorrente deve essere ammessa con riserva alla procedura di assegnazione dei 140 posti vacanti sulla base del punteggio di cui è in possesso permanendo in posizione di mera prenotazione per la sede indicata in sede di assegnazione (Odontoiatria [#OMISSIS#]) nelle more della verifica di effettive rinunce presso l’attuale sede di immatricolazione (Medicina Siena)”.
L’ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato è stata poi oggetto di istanza di esecuzione proposta dalla ricorrente davanti al medesimo [#OMISSIS#] che l’aveva pronunziata, che ha disposto, in accoglimento di tale istanza, “che l’amministrazione resistente deve procedere allo scorrimento della ricorrente [#OMISSIS#] graduatoria di prima immatricolazione tenendo conto del punteggio effettivamente conseguito, senza che la sede prenotata ed indicata di prima assegnazione – che non postula affatto la rinuncia all’Ateneo prescelto – comprometta la possibilità di frequentare il corso di laurea ambito.”
[#OMISSIS#] memoria depositata in vista della trattazione del merito, la ricorrente ha evidenziato di essere attualmente iscritta, in asserita esecuzione della misura cautelare disposta dal Consiglio di Stato, al quanto anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena, e di avere ivi avere superato regolarmente gli esami di profitto, me che il provvedimento gravato con motivi aggiunti avrebbe avuto l’effetto di “retrocederla” alla Facoltà di odontoiatria dell’Università di [#OMISSIS#] (che, secondo la relazione del MIUR depositata in giudizio il 22 ottobre 2019, è la sua quarantreesima scelta); la medesima ha poi insistito per la declaratoria di improcedibilità del gravame per consolidamento della sua posizione.
In occasione dell’udienza del 10 giugno 2020, tenutasi da remoto ai sensi e con le modalità dell’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito [#OMISSIS#] legge n. 27 del 2020, in vista della quale la ricorrente si è avvalsa della facoltà di depositare note d’udienza, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Sebbene la stessa difesa della ricorrente, nelle memorie conclusive, adduca l’improcedibilità dell’impugnazione per l’asserito consolidamento della posizione della ricorrente presso l’Ateneo prescelto, ritiene il Collegio che, invece, l’interesse alla definizione del ricorso nel merito permanga in capo alla signora [#OMISSIS#].
Ed invero, come è evidente dalle stesse vicende esposte dall’interessata, sebbene la ricorrente risulti iscritta presso l’Università di Siena in forza di una mera pronunzia cautelare (come tale, tipicamente interinale e temporanea, e quindi suscettibile di essere travolta in [#OMISSIS#] di reiezione nel merito del gravame), ella, per effetto di atti del MIUR adottati in ottemperanza ad altre pronunzie del Consiglio di Stato, sarebbe in realtà destinata, secondo l’ordine di graduatoria, ad altro corso di laurea ed a diversa sede.
Inoltre, dagli atti del giudizio non emerge alcun elemento da cui si possa evincere che l’Università di Siena abbia inteso immatricolare la ricorrente motu proprio, o comunque per effetto di circostanze differenti dalle pronunzie cautelari d’appello di cui la stessa ricorrente afferma di essersi giovata.
Ne segue la procedibilità del ricorso, che non risulta oggetto di dichiarazione di rinunzia.
2. – Nel merito, dunque, il ricorso introduttivo del giudizio ricalca impugnazioni relative al medesimo anno accademico che, sebbene proposte in impugnativa al diniego di accesso al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, constano di motivi identici a quelli svolti nel giudizio oggi in decisione.
In ragione di tanto può fasi utile riferimento, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alle sentenze della Sezione n. 9698 depositata il 2 ottobre 2018 e n. 3915 depositata il 25 marzo 2019, nonché n. 114802019 depositata il 2 ottobre 2019, alla stregua della quale il Collegio rileva la solo parziale fondatezza del ricorso, che, per il resto, si palesa inammissibile ed infondato.
Le contestazioni che investono la procedura concorsuale, infatti, risultano già in buona parte esaminate e respinte da questo Tribunale, in numerose pronunce da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (con conseguente possibilità di attenersi all’art. 74 c.p.a., per una motivazione espressa in forma semplificata: cfr. in tal senso, per il principio, TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 luglio 2018, n. 8263).
3. – Ed invero:
– i motivi che censurano la formulazione dei quesiti sono inammissibili, [#OMISSIS#] in sostanza la censura a contestare nel merito la formulazione dei medesimi, che è però riservata in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione;
– con riferimento ai motivi relativi alla scelta di prevedere, da un lato, n.20 quesiti di logica e dall’altro n.38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica, occorre rilevare che le decisioni, inerenti all’articolazione e alla struttura del test, sono state assunte dall’Amministrazione sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come più volte segnalato dalla Sezione (cfr. in [#OMISSIS#], tra le altre, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018, nonché n. 10129 del 2017);
– con riferimento alla censura sui quesiti somministrati già editi, in quanto contenuti in manuali di preparazione alla prova, va rilevata – ancora una volta, in conformità a numerosi precedenti della sezione – l’irrilevanza del fatto come ragione di invalidità della procedura, atteso che a tutti i candidati venivano sottoposti lo stesso numero e tipo di domande, senza alcuna differenziazione e che i manuali in questione erano agevolmente rinvenibili in commercio per la preparazione degli studenti, il cui impegno di studio non può essere oggetto di penalizzazione (cfr. per tutte TAR Lazio, III, n.10065 e n.10129 del 2017); non sarebbe, del resto, possibile sapere quali dei candidati fossero, in via ipotetica, a conoscenza dei quesiti e in che misura, quali degli stessi abbiano tratto vantaggio dal fatto in questione e in che modo;
– analitiche ragioni di rigetto sono state esposte, ugualmente, per quanto riguarda la prospettata violazione del principio di anonimato (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.10129 del 2017);
– risulta poi generico il motivo relativo ad un’offerta ministeriale formativa, asseritamente inferiore alle capacità ricettive didattiche degli Atenei, dal momento che non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa per pareggiare detta capacità ricettiva, in raffronto alla posizione occupata dall’interessato in graduatoria, tali da consentire al medesimo di essere ammesso ai corsi di laurea in argomento (cfr. in [#OMISSIS#] TAR Lazio, III, n.4626 del 2018), con conseguente inammissibilità delle relative censure;
– le modalità di formazione dei quesiti, validati da esperti del settore, nonchè l’approvazione degli atti da parte del Ministero, anche per “facta concludentia”, non appaiono affetti da vizi invalidanti e sono pure stati oggetto di precedenti valutazioni di infondatezza da parte di questo Tribunale;
– quanto al segnalato problema dell’algoritmo (ovvero di un sistema predisposto per la soluzione dei quesiti di cui trattasi, fraudolentemente diffuso tra i candidati per l’anno accademico di riferimento) la sezione ha più volte chiarito che la notizia di reato, al riguardo circolata, può solo essere oggetto di accertamento [#OMISSIS#] competente sede penale, già al riguardo attivata, senza tuttavia che siano ancora emersi fatti più circostanziati, o comunque elementi di pregiudizialità in rapporto al presente giudizio: in rapporto a quest’[#OMISSIS#], pertanto, l’argomentazione difensiva appare inammissibile per genericità, [#OMISSIS#] restando l’autonoma rilevanza anche in ambito amministrativo di una eventuale, [#OMISSIS#] pronuncia emessa in sede penale, che accertasse responsabilità individuali o collettive.
4. – Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo dei posti destinati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non residenti lasciati liberi è necessario che la normativa corrispondente vada intesa alla luce del rilievo costituzionale attribuito al diritto allo studio, a [#OMISSIS#] degli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. anche, per le ipotesi di cosiddetto “numero chiuso”, Corte Cost. n.383 del 1998); ne consegue che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.264 del 1999, si deve dare preminenza al criterio della capacità ricettiva dell’Ateneo, rispetto a quello, che può considerarsi recessivo (purchè contenuto nei modesti limiti numerici dei posti, rimasti inutilizzati dagli originari riservatari), del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez.III, n.6248 e n.3197 del 2014, nonchè n.248 del 2018).
Va peraltro considerato, sul punto, che non tutti gli studenti portano a [#OMISSIS#] il loro corso di studi e che non tutti i laureati esercitano poi la loro professione all’interno del sistema ove si sono formati (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.6248 del 2014 e n.248 del 2018).
E’ dunque fondata l’impugnazione dell’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del decreto ministeriale n. 477 del 28 giugno 2017, secondo cui “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#], non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] programmazione di posti, di cui all’art. 1 della legge n. 264/1999….I posti, eventualmente risultati non occupati [#OMISSIS#] graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all’[#OMISSIS#] possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza dell’Unione Europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché studenti iscritti presso una Università italiana, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/2000”.
Detta [#OMISSIS#], quale espressione di discrezionalità amministrativa, non appare in effetti ispirata ai parametri di ragionevolezza, sindacabili in sede di giudizio di legittimità, tenuto conto dell’importanza dei principi coinvolti (in primis articoli 33, 34 e 97 della Costituzione) e delle altre circostanze in precedenza segnalate, a fronte dell’alto numero di aspiranti alla professione di medico, anche con buona collocazione in graduatoria, la cui immatricolazione resterebbe preclusa pur in presenza di posti disponibili, certamente ricompresi nelle capacità formative degli Atenei interessati, senza che il numero complessivo di tali posti (circa 200 unità a livello nazionale) possa ritenersi tale da sovvertire l’ulteriore parametro rimesso al discrezionale apprezzamento dell’Amministrazione, per quanto riguarda le potenzialità di assorbimento del sistema sanitario.
5. – Tale accoglimento comporta annullamento, in parte qua, dell’art.10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n.477 del 2017, nonchè degli atti ad esso riferiti e conseguenti (cfr. già, per la precedente tornata concorsuale, TAR Lazio, Roma, sez. III, nn.11312 e 11314 del 2017), con effetti implicanti obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
6. – E’ appena il [#OMISSIS#] di precisare che la giurisprudenza appena citata prevale sulle argomentazioni in base alle quali non potrebbe giovarsi dell’annullamento dell’atto chi fosse decaduto dalla relativa impugnazione.
Non vale in contrario addurre –come diffusamente fa la ricorrente- i principi di diritto espressi, sul punto, dalle sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e numeri 4 e 5 del 2019.
In primo luogo, la fattispecie trattata da quelle sentenze è del tutto differente da quella dell’accesso alle facoltà universitarie a numero programmato di cui alla legge n. 264 del 1999, in quanto esse trattano, invece, della possibilità di inserimento dei (meri) diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento della scuola soggette ad aggiornamento periodico mediante successivi decreti ministeriali.
In quelle circostanze, per di più, si trattava dell’impugnazione proposta da diplomati magistrali che, [#OMISSIS#] convinzione di non averne titolo, in un primo tempo neppure avevano proposto istanza di inserimento nelle graduatorie in questione, e pertanto non avevano partecipato ai precedenti scorrimenti; ma che, in seguito ad un parere del Consiglio di Stato del 2013 che aveva affermato la possibilità di essere inseriti (non nelle GAE, ma) nelle graduatorie di circolo e d’istituto, avevano impugnato (sempre senza fare preventiva istanza di esservi inseriti) gli scorrimenti successivi delle graduatorie di istituto.
Quelle pronunzie, dunque, hanno regolato una fattispecie assai diversa dalla presente, che, invece, riguarda una procedura di tipo selettivo per l’accesso ai corsi universitari.
Ma, per quanto qui interessa, le medesime sentenze dell’Adunanza Plenaria hanno –in sintesi- affermato il principio per cui l’estensione soggettiva del giudicato amministrativo è regolata non solo dall’art. 2909 c.c. (per cui il giudicato fa stato tra le parti e i loro eredi ed aventi causa), ma anche dalla natura dell’atto amministrativo annullato: e, in quest’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’efficacia [#OMISSIS#] può estendersi ultra partes qualora si tratti dell’annullamento di atti di natura regolamentare (destinati a regolare una serie di casi indefinita sia a priori che ex post) o di atti amministrativi generali (rivolti a destinatari indeterminati ex ante, ma individuabili ex post).
Quest’[#OMISSIS#], per espressa affermazione delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria invocate da parte ricorrente, è per l’appunto il [#OMISSIS#] che ci occupa: “L’atto amministrativo generale, pur privo (a differenza dell’atto normativo) dell’astrattezza, si caratterizza per la generalità dei destinatari, intesa nell’unico modo compatibile con la natura “concreta” dell’atto amministrativo generale, ovvero come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post. Tipico esempio è quello dei bandi di gara o di concorso, i cui destinatari non sono determinabili al momento della pubblicazione del bando, ma lo diventano quando scadono i termini per la presentazione delle domande (i destinatari sono solo coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione).”
Non si tratta, pertanto, di fare “ritornare in gioco” soggetti cointeressati che non hanno proposto impugnazione, bensì di valutare la natura e gli effetti dell’atto annullato, come indicato dall’Adunanza Plenaria.
7. – Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.
Deve innanzitutto essere dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale la ricorrente adduce la nullità del provvedimento assunto dal MIUR in asserita violazione del giudicato cautelare che si è formato sulla favorevole ordinanza cautelare ottenuta innanzi al Consiglio di Stato.
In particolare, la ricorrente lamenta che nei provvedimenti cautelari di cui ella ha fruito, in nessuna parte si escluderebbe la possibilità di ottenere il posto a seguito di scorrimento per il fatto di essere –come assume l’atto gravato- “decaduti per non aver confermato l’interesse all’immatricolazione entro i termini di cui al D.M. n. 476/2017 e al D.M.n.477/2017” e/o per essersi iscritti altrove in forza di provvedimento cautelare.
Tale affermazione comporta la verifica di esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato citata nel motivo, operazione la cui competenza, ai sensi degli articoli 113 e 114 comma 4 lettera b) c.p.a., spetta al medesimo [#OMISSIS#] d’appello, e non a questo TAR.
Con il secondo ed il terzo motivo aggiunto, invece, la ricorrente contesta il provvedimento del 28 [#OMISSIS#] 2019 [#OMISSIS#] parte in cui esso ritiene che ella sia decaduta dalla graduatoria.
I due motivi sono congiuntamente esaminabili.
L’atto in questione, proponendosi di eseguire alcuni provvedimenti giurisdizionali relativi alla collocazione degli aspiranti nei posti non occupati e originariamente riservati a studenti provenienti da Paesi extra UE, si esprime, per quanto qui interessa, come segue:
“Le ordinanze e le sentenze oggetto di esecuzione ordinano l’assegnazione dei sotto indicati posti vacanti ai candidati UE ed extra UE residenti in Italia, presenti nelle rispettive graduatorie nazionali di merito, (compresi gli immatricolati/iscritti su sedi peggiori rispetto a quelle attualmente vacanti) e non decaduti per non aver confermato l’inter