Ricorre la violazione dell’art. 4, comma 4, D.P.R. 14 settembre 2001, n. 222 – che prescrive una valutazione analitica delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari – ove i giudizi delle Commissioni si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi. Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio.
Di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato (nella specie, il superamento delle mediane), la legittimità del giudizio negativo deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione qualitativa afferente, ex D.M. 7 giugno 2012, n. 76, all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 novembre 2015, n. 13271
Abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari–Motivazione giudizio
N. 13271/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06276/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6276 del 2014, proposto da:
Segarra Lagunes [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guidi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli 9, come da procurava margine del ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Romana Liserre;
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 08/e2 (restauro e storia dell’architettura)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato al MIUR via posta elettronica certificata il 17 aprile 2014 e depositato il successivo 9 di maggio, la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Segarra Lagunes ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (tornata dell’anno 2012), cui ella ha partecipato per il settore concorsuale 08E2 – Restauro e storia dell’architettura – seconda fascia.
2. – Quattro dei cinque componenti la Commissione di valutazione hanno giudicato negativamente la ricorrente, che, quindi, non ha ottenuto l’abilitazione, essendo a tale fine necessaria la maggioranza qualificata pari a quattro giudizi positivi su cinque.
3. – Parte ricorrente affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione a cinque motivi, con i quali denunzia, in breve: la mancata considerazione del superamento delle mediane da parte dl ricorrente (I motivo); il mancato utilizzo delle classificazioni di merito previste dal Regolamento della procedura (D.M. n. 762012, allegato D) (II motivo); la mancata valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni (III motivo); l’illegittima composizione della Commissione, in quanto uno di commissari era in aspettativa rispetto alle sue funzioni (IV motivo); l’illegittima conduzione delle sedute da parte della medesima Commissione sotto svariati profili (V motivo).
4. – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza depositare tuttavia memorie difensive.
Parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. – Alla pubblica udienza del 15 luglio 2015 il ricorso è stato posto in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene opportuno rilevare -d’ufficio- che il ricorso introduttivo, sebbene notificato al MIUR via posta elettronica certificata, è ammissibile.
Il Collegio, pur consapevole dei recenti contrasti giurisprudenziali in materia di notificazione a mezzo p.e.c. nel processo amministrativo, ritiene di potere ribadire quanto già affermato nella propria sentenza n. 11808 del 25 novembre 2014, secondo cui: “… la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti a mezzo pec sussiste già da tempo e prescinde dall’introduzione e piena attuazione del processo telematico, fondandosi tale facoltà su autonome e specifiche disposizioni di legge quali l’art. 3 della Legge n. 53 del 1994 (come modificato dalla legge n. 263 / 2005), l’art. 25 Legge n. 183 del 2011 e, quindi, sul D.L. n. 179 del 2012, che ha introdotto un apposito articolo (il 3-bis) nel corpo della Legge n. 53 del 1994, che consente all’avvocato la notifica a mezzo pec avvalendosi del registro cronologico disciplinato dalla stessa Legge n. 53”
L’ammissibilità di tale forma di notificazione è stata affermata pure dal Giudice d’appello, che -citando anche pronunzie di primo grado- ha affermato: “Nel processo amministrativo telematico (PAT) –contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (sull’ammissibilità e sull’immediata operatività della notifica del ricorso a mezzo PEC nel processo amministrativo vanno segnalate le recentissime sentenze del Tar Campania –Napoli, n. 923 del 6 febbraio 2015 e del Tar Calabria –Catanzaro, n. 183 del 4 febbraio 2015).” (Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2682).
6. – Nel merito il ricorso è fondato, e va accolto.
Possono essere congiuntamente esaminati, per comodità espositiva, i primi tre mezzi, che sono fondati, e vanno accolti.
In considerazione dell’elemento oggettivo costituito dal superamento di due delle tre mediane di riferimento dei prescritti indicatori, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria piena maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia.
Ciò in quanto, come denunziato da parte ricorrente, la motivazione del giudizio collegiale e di quelli individuali emessi dai cinque Commissari manca del tutto della prescritta analiticità.
Questa Sezione ha avuto modo di precisare che ricorre la violazione dell’art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 2222011) -che, come detto, prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (tra tante, sentenza n.114302014).
E’ infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso).
Ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.
Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (sentenza n. 115002014).
7. – Tanto più ciò deve accadere nel caso in cui vi sia stato il superamento di mediane, in quanto “seppur è vero che, secondo gli indirizzi già espressi da questa Sezione in precedenti pronunce (vedi, tra le più recenti, la sentenza n. 10559 del 2014) “le Commissioni in altri termini oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur” e che, “di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito)”, è altrettanto vero che, di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio negativo deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione (qualitativa) afferente, ex D.M. n. 76 del 2012, all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale” (TAR Lazio, sez. III, n. 4822015).
8. – La insufficienza dei giudizi individuali e di quello collegiale è aggravata dal fatto che i membri della Commissione non hanno fatto uso della scala di valutazioni nell’allegato D del DM n. 76/2012 (che impone di classificare le opere dei candidati secondo la graduazione decrescente ottimo-buono-accettabile- limitato), con ciò impedendo ogni possibilità di verifica da parte del giudice sull’operato della commissione, pur nei limiti consentiti dalla giurisdizione di legittimità.
9. – Il giudizio negativo è pertanto illegittimo, e va annullato.
Le conclusioni rassegnate in ricorso, per cui l’annullamento degli atti gravati viene richiesto “nei limiti di interesse della ricorrente”, equivale a graduazione dei motivi, per cui le restanti censure, il cui accoglimento comporterebbe l’annullamento dell’intera procedura, possono essere assorbite.
10. – Ai sensi dell’art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione della candidata entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
11. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)