Deve essere dichiarata l’illegittimità del giudizio di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale qualora la motivazione dei giudizi non esprima in alcun modo le ragioni per cui la commissione ha inteso discostarsi dai ben due pareri favorevoli da parte dal soggetto incaricato di esprimere il parere pro veritate.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 giugno 2018, n. 7085
Abilitazione scientifica nazionale-Carenza di motivazione del diniego
N. 07085/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04680/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4680 del 2018,
proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cassese, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Massimo Oscar Fares, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bisagno 14;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia (settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 30 marzo 2018;
del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di prima fascia per il Settore concorsuale 11/D1 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, pubblicati in data 30 marzo 2018 sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui è stata dichiarato non abilitato il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cassese;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. O. M. Fares e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente professore associato di “Metodi e didattiche delle attività sportive” (Settore scientifico Disciplinare M-EDF/02, Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa) presso l’Università [#OMISSIS#] Cusano di Roma, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa indetta con bando di cui al Decreto Direttoriale Miur 29 luglio 2016 n. 1532.
La Commissione giudicatrice, non essendo composta di un membro competente nella materia oggetto della valutazione, decideva di avvalersi del parere pro-veritate di un esperto del settore “Metodi e didattiche delle attività sportive – S.S.D. M-EDF/02”.
L’esperto Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore ordinario nel predetto S.S.D. “M-EDF/02”, si è espresso per la idoneità e maturità scientifica del ricorrente giudicandolo, quale esperto della materia, idoneo al conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di I fascia.
La Commissione, tuttavia, a maggioranza dei 3/5, ha disatteso il suddetto parere dell’esperto negando al candidato l’abilitazione scientifica, ritenendo che “Il candidato è professore associato nel settore M-EDF/01 presso l’Università telematica “N. Cusano” e raggiunge i tre valori soglia previsti dal D.M. 602/2016. I titoli presentati rispettano quantitativamente le indicazioni formulate dalla commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. La produzione scientifica appare orientata ad approfondire argomenti che vanno dalla importanza dell’attività sportiva per le persone con disabilità alla neurodidattica, ai fondamenti psicofisiologici dell’attività motoria, al rapporto tra creatività ed attività motorie, al ruolo del corpo nella didattica. Nei lavori collettivi è possibile rilevare l’apporto individuale del candidato. La sua produzione scientifica rientra, in modo più consistente per quanto riguarda la produzione dell’ultimo periodo, nel settore concorsuale. Si rileva un impianto prevalentemente divulgativo nei contributi esaminati. Pur tenendo conto del parere pro-veritate, la Commissione, a maggioranza (3 su 2), non ritiene che l’innovatività e l’originalità delle opere esaminate consentano di affermare che il candidato abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per svolgere le funzioni di professore di prima fascia”.
Avverso tale giudizio ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 8 co. 6 del d.P.R. 4 aprile 2016 n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione;
2) Violazione dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 76 del 2012. Difetto di valutazione analitica di pubblicazioni e titoli;
3) Inosservanza dell’art. 4, lett. f), del D.M. 7 giugno 2016, n. 120.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 60 del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite.
Il ricorso è fondato e va accolto sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione delle valutazioni dei Commissari e del voto collegiale rispetto al parere pro veritate acquisito dall’Organo di valutazione sul ricorrente, sul presupposto che questi facesse capo ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello cui appartenevano i commissari.
Nella caso di specie è incontroverso che nessuno dei docenti, componenti la Commissione, appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente: tre di essi sono ordinari nel S.S.D. M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, uno è docente nel S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia sperimentale.
Tale composizione ha reso necessaria, quindi, l’acquisizione di un parere pro veritate da parte di un esperto del settore “Metodi e didattiche delle attività sportive”.
In proposito è opportuno un breve richiamo del quadro normativo vigente: l’art. 16, comma 3, lett. i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge n. 114/2014 (di conversione del D.L. n. 90 del 2014) in tema di composizione delle commissioni nazionali ASN, ha stabilito che, nelle ipotesi in cui della commissione non faccia parte un componente che rappresenti il settore pertinente al candidato, tale organo ha l’obbligo di acquisire il parere pro veritate di un esperto di quel settore.
L’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 95/2016 dispone che “la commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte…-. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato”.
Il comma 5, a sua volta, dispone che “la commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione”.
Quanto appena esposto attesta che l’acquisizione del parere in discorso non può risolversi in una mera formalità nei casi previsti, ma che il contributo consultivo debba essere adeguatamente tenuto in considerazione da parte della Commissione che, difettando di professionalità specifiche, abbia dovuto avvalersene.
Con la conseguenza che tale parere deve necessariamente essere tenuto in considerazione dalla motivazione del giudizio; non necessariamente per prestarvi pedissequa adesione, ma anche, ove necessario, per essere confutato.
Tuttavia, nel caso in esame, la motivazione dei giudizi impugnati non esprime in alcun modo le ragioni per cui la commissione ha inteso discostarsi dal parere pro veritate; che, come emerge dagli atti, era stato di segno positivo per il ricorrente.
Invero, nessuno dei commissari ha indicato le ragioni che li avevano indotti a disattendere le favorevoli valutazioni del Prof. [#OMISSIS#] incaricato di esprimere il parere.
La commissione, infatti, si è limitata ad affermare che “pur tenendo conto del parere pro-veritate, la Commissione, a maggioranza (3 su 2), non ritiene che l’innovatività e l’originalità delle opere esaminate consentano di affermare che il candidato abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per svolgere le funzioni di professore di prima fascia”.
Tale inciso non può essere considerato sufficiente a fronte del giudizio ampio e analitico reso dall’esperto secondo cui: “Il Candidato ha svolto numerose e significative attività di studio e di ricerca su tematiche relative alle attività motorie e sportive, dichiara pubblicazioni scientifiche su temi coerenti con le keywords del Settore Concorsuale 11/D2 che, con particolare riferimento alla specificità del S.S.D. M-EDF/02, risultano dotate di qualità ed originalità tali da conferire una posizione chiara nel panorama nazionale e internazionale. In termini di impatto della produzione scientifica complessiva, supera abbondantemente n. 3 valori soglia su 3, e specificatamente quelle relative all’indicatore 1 “numero di Articoli su Rivista e di Capitoli su libro dotati di ISBN” 43/26, l’indicatore 2 “numero di Articoli su Riviste di fascia A” 17/5 e l’indicatore 3 “numero di Monografie dotate di ISBN” 5/1”.
(…)
“Le esperienze e i titoli dichiarati dal Candidato attestano quindi un’attività scientifica e didattica, anche internazionale, qualitativamente significativa, intensa e originale. Di rilievo, tra gli altri titoli, la direzione di un collana editoriale e di una rivista con comitato scientifico internazionale nonchè la curatela di Riviste di fascia A.
Giudizio sulle Pubblicazioni espresso con riferimento ai criteri e ai parametri previsti dal D.M.120/2016
Le quindici pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato affrontano criticamente temi centrali del dibattito epistemologico sulla didattica delle attività motorie e sportive, adottando una precisa prospettiva teorica, con alcuni aspetti innovativi ed originali, dimostrando di avere solida base di ricerche empiriche coerenti con temi come l’Embodied Cognition e l’Education Management. Il Candidato si è occupato inoltre di aspetti teorici e metodologici dell’apprendimento motorio per i soggetti diversamente abili affrontando temi generalmente meno indagati come gli aspetti organizzativi. Più in dettaglio, i contributi del Candidato trattano temi coerenti con alcune specificità del SSD M-EDF/02 che riguardano l’educazione alla corporeità e al movimento, estendendosi verso una lettura pedagogica delle scienze motorie e sportive con particolare riferimento all’organizzazione e gestione attività per i soggetti diversamente abili.
Tutti i lavori prodotti dal Candidato hanno una buona collocazione editoriale a diffusione nazionale o internazionale in Riviste o Collane editoriali dotate di ISSN o ISBN e di procedure di valutazione di tipo peer-reviewed con Comitati scientifici internazionali in cui figurano i maggiori esperti del settore disciplinare; di queste pubblicazioni, 9 sono Articoli scientifici su riviste di Fascia A, 3 Monografie e 3 sono Contributi in volumi. L’internazionalizzazione dei lavori è guidata da pubblicazioni in lingua inglese su riviste o edizioni internazionali con particolare riferimento ai contributi Cod.12890961 – 12890919 – 12341661 – 12564988. Per quanto attiene all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, il contributo del candidato è sempre ben identificabile. In merito alla qualità della produzione scientifica il livello generale delle pubblicazioni è elevato e dimostra piena maturità, ottima conoscenza delle fonti, adeguata impostazione metodologica e analisi critica dei temi. In relazione ad una tematica, la cui importanza è riconosciuta a livello internazionale, come la valorizzazione della proposta corporea nella didattica generale e speciale di qualità ed originalità risultano le pubblicazioni Cod. 6891208 – 8682822 – 12548517 ¬12748502 – 12748447 — 10207348 dalle quali si evincono spunti innovativi ed approcci pienamente maturi. Relativamente al tema di Education Management il Candidato affronta in maniera innovativa con approccio manageriale la progettazione e gestione di attività educative-sportive anche per soggetti diversamente abili, tema ben identificabile nell’attuale declaratoria di S.S.D. e S.C. trattando un argomento di assoluto interesse nel settore. Con particolare riferimento ai contenuti cod. 12341661, 12564988, 12335871, 12341655, il Candidato affronta il tema con perizia e qualità senza perdere i riferimenti pedagogici, oltre quelli tecnico-sportivi, propri del settore concorsuale dimostrando la maturità scientifica cogliendo sfumature fondamentali per il successo educativo.
Complessivamente, in base ai parametri per la valutazione dei Titoli e ai criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni, di cui al citato D.M., considerati la congruità dei titoli dichiarati e il giudizio espresso sulle pubblicazioni presentate, evidenziando la specificità del Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 all’interno del Settore Concorsuale 11/D2 a parere dello scrivente in qualità di Esperto riconosciuto del settore, il Candidato evidenzia una piena maturità scientifica più che adeguata al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I Fascia”.
Tutto ciò non senza considerare che due dei tre commissari si sono espressi, invece, favorevolmente per l’abilitazione, proprio richiamando l’ampio parere positivo espresso dall’esperto sopra richiamato.
Ne consegue la declaratoria di illegittimità del giudizio di non idoneità pubblicato il 30 marzo 2018.
Ai sensi dell’art. 34, comma I, lettera e) del c.p.a., il Collegio dispone che il ricorrente sia sottoposto a nuova valutazione da Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, entro giorni sessanta dalla ricezione della presente sentenza.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità pubblicato il 30 marzo 2018 e ordina all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente mediante commissione in diversa composizione, nel termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, a cura della Segreteria della Sezione.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, C.P.A. e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 25/06/2018