TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 960

Abilitazione scientifica nazionale-Violazione d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222

Data Documento: 2018-01-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Ricorre la violazione dell’art. 4, comma 4,  d.p.r.  14 settembre 2011, n. 222-che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi. E’ infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso); ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.

Contenuto sentenza

N. 00960/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07038/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7038 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pretelli e [#OMISSIS#] Pretelli come da procura in atti, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; 
contro
Ministero Dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Aguti non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità del ricorrente espresso dalla Commissione per l’abilitazione a professore di I fascia per la classe M-FIL/03 – Filosofia morale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente notificato il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
In particolare, il ricorrente ha presentato domanda per il settore concorsuale M-FIL/03, Filosofia Morale.
2. – Il diniego di abilitazione gravato è stato pronunziato sulla scorta della rilevazione di solo parziale congruità dell’opera scientifica del ricorrente rispetto al settore concorsuale di riferimento, rispetto al quale, sotto il profilo qualitativo, la Commissione si è espressa in termini di “limitatezza”.
3. –Contro l’impugnato diniego il ricorrente svolte due motivi, con in quali, in sintesi, afferma che la Commissione esaminatrice non avrebbe minimamente effettuato una valutazione attenta e puntuale del suo curriculum e della corposa produzione scientifica (I motivo), e che la motivazione dei giudizi individuali dei Commissari risulterebbe eccessivamente stringata (II motivo).
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive.
5. – In occasione della camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Collegio ha ritenuto sussistere i presupposti di cui all’art. 71bis del CPA definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata.
6. – Il gravame è infondato, e va respinto.
I due motivi di ricorso, infatti, non appuntano censure sull’elemento centrale della motivazione del giudizio collegiale e dei quattro voti individuai negativi, ovvero sulla solo parziale congruenza delle opere del ricorrente con il settore concorsuale di Filosofia Morale.
Si tratta, d’altra parte, di valutazioni del tutto discrezionali, che rientrano nei poteri della Commissione, come ripetutamente e costantemente affermato dalla Sezione in materia di abilitazione scientifica nazionale (per tutte, sentenza n. 11583/2016): il giudizio della Commissione costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, che qui non emergono.
Peraltro, il giudizio di congruità delle opere declinate da un candidato rispetto al settore concorsuale di riferimento assume certamente logica priorità rispetto a qualsiasi altro giudizio qualitativo.
Tale priorità logica è legata all’intuibile ragione per cui una data opera presentata alla valutazione dei Commissari potrebbe rivestire, in astratto, il massimo valore scientifico, ma non essere presa in considerazione ai fini dell’abilitazione in un dato settore perché eccentrica rispetto alle discipline in quest’ultimo ricomprese.
Sotto il profilo strettamente motivazionale, poi, questa Sezione ha avuto modo di precisare che ricorre la violazione dell’art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 2222011) –che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (tra tante, sentenza n.114302014).
E’ infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso); ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.
Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (sentenza n. 115002014).
Nel caso in esame questi principi sono stati osservati dalla Commissione, la quale ha dato chiaramente conto di quale fosse la monografia ascrivibile al settore concorsuale di riferimento (Filosofia Morale) e quali altre opere del ricorrente, invece, ne esulassero, per rientrare in altri settori (ad esempio, Filosofia della religione e Storia delle idee).
Inoltre, non risulta dirimente il paragone con la posizione di altro candidato, trattandosi di procedura abilitativa e non di valutazione comparativa per l’accesso a un numero limitato di posti.
7. – Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite verso il MIUR, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/01/2018