Nelle ipotesi, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, come nei casi di conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame, in cui la ricorrente non solo ha superato tutte le tre mediane (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 30.12.2014, n. 13288; idem, 31.3.2015, n. 4776).
Deve rilevarsiinoltre la contraddittorietà del giudizio complessivo finale, il quale dopo essersi espresso in termini ampiamente favorevoli, in relazione alla produzione scientifica, sottolineandone la continuità, la buona qualità, la buona collocazione editoriale, la coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico per il quale è chiesta l’abilitazione e il carattere assolutamente rilevante del contributo individuale alle pubblicazioni, conclude con una valutazione di non idoneità fondata sulla mancata dimostrazione di “un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati…”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2018, n. 7123
Abilitazione scientifica nazionale-Carenza di motivazione del diniego-Contraddittorietà giudizio
N. 07123/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11024/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11024 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Ciccarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Brigante e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Marino’ in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esame Abilitazione Scientifica Nazionale Settore Concorsuale 06/D1, A.N.V.U.R. non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Renda non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari collegiali ai sensi dell’articolo 55 c.p.a.:
a) del verbale, n. 5, relativo alla seduta del 22 giugno 2017 (reso pubblico a decorrere dal 1° agosto 2017), all’esito della quale la Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale (SC) 06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio – indetta con Decreto Direttoriale del 29 luglio 2016, n. 1532, ha giudicato il Dott. Ciccarelli non idoneo alle funzioni di professore di seconda fascia nel ridetto Settore Concorsuale, sulla base dei giudizi individuali espressi dai singoli componenti del Collegio e provvedendo – contestualmente – a formulare il relativo giudizio collegiale;
b) del predetto giudizio collegiale in base al quale la Commissione giudicatrice ha ritenuto il Dott. Ciccarelli non idoneo al conseguimento del titolo abilitativo;
c) dei giudizi individuali espressi dai singoli Commissari, nella misura in cui hanno concorso alla formulazione del negativo giudizio collegiale;
d) del verbale, n. 1, relativo alla seduta d’insediamento della predetta Commissione, in data 15 maggio 2017;
e) per quanto possa occorrere, di tutti i verbali relativi alle operazioni selettive svolte dalla suddetta Commissione Nazionale;
f) una agli atti preordinati, conseguenti e/o connessi con quelli che precedono tra cui, in particolare, il verbale conclusivo e la Relazione finale del 30 luglio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. R. Brigante e per le Amministrazioni resistenti gli Avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Varrone e Giovanni Greco (solo nella chiamata preliminare).
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ciccarelli [#OMISSIS#] espone di essere ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Salerno per il Settore Scientifico Disciplinare MED/11, in virtù di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, stipulato con l’Amministrazione accademica in data 28 dicembre 2012.
Egli ha presentato domanda per l’abilitazione alle funzioni di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, rientrante nel Settore Scientifico Disciplinare MED/11, in relazione al quale presta attività di ricercatore presso l’Università di Salerno.
L’esito della abilitazione è stato sfavorevole all’interessato che, quindi, ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 2016, N. 120. ILLOGICITA’. ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.
La Commissione, in violazione dell’articolo 5 del D.M. n. 120/2016, ha individuato – per ogni criterio – una serie di subcriteri in base ai quali ha proceduto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, travalicando i limiti delle proprie prerogative. In particolare, la stessa commissione avrebbe adottato un sub-criterio che avrebbe favorisce i candidati impegnati nella ricerca “clinica” a detrimento di quelli che, come il ricorrente, sono maggiormente impegnati nella ricerca “di base”, rispetto ai quali è richiesto che i lavori prodotti presentino “ricadute traslazionali”;
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 6 D.M. 6 GIUGNO 2016, N. 120. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. ILLOGICITA’.
Dal verbale dei lavori della commissione emergerebbe con evidenza che il giudizio di qualità non “elevata” delle pubblicazioni presentate dal ricorrente sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, con riguardo ai singoli criteri da applicare e, quindi, alla valutazione conclusiva;
3) DIFETTO D’ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA’.
La carenza traslazionale indicata nel giudizio negativo non sarebbe avrebbe tenuto conto delle pubblicazioni presentate dal ricorrente.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a. (sentite sul punto le parti costituite), ha trattenuto il ricorso per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione dedotto dal ricorrente.
Giova evidenziare che l’art. 8, comma 8, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 5, comma 6, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, il quale stabilisce che “la Commissione attribuisce l’Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque”.
Occorre osservare, altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui il ricorrente ha superato le tre mediane, ha integrato 5 dei 6 titoli (superando la soglia dei 3) necessari per accedere al successivo giudizio della commissione e ha ottenuto un giudizio positivo che afferma l’idoneità dell’interessato al ruolo di professore di II fascia in netta antitesi rispetto alle valutazioni pur positive espresse sulle pubblicazioni e il curriculum del candidato.
Giova in proposito ricordare l’orientamento di questo Giudice in un caso analogo, in cui il ricorso è stato ritenuto “fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di manifesta irragionevolezza, posto che, a fronte del giudizio negativo finale, la motivazione, sia in ambito collegiale che individuale, reca comunque valutazioni positive del profilo del ricorrente” (cfr. TAR Lazio, Roma, III, 18 luglio 2017, n. 8637).
Nel caso di specie il giudizio collegiale riporta le seguenti valutazioni: “Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 602/2016. Il candidato risulta in possesso di 5 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione (d,e,f,g,l). Presenta 12 pubblicazioni scientifiche, tutte su riviste indicizzate su PubMed a carattere internazionale, 10 definibili come articoli originali in extenso, e 2 rassegne. Le pubblicazioni presentate appaiono relativamente coerenti con le tematiche pertinenti alle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Le pubblicazioni trattano tutte argomenti derivanti da ricerche di base, con componente traslazionale al campo cardiovascolare non sempre immediata. Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione. Come testimoniato dal ruolo di primo, secondo, ultimo autore, o autore corrispondente, il candidato ha fornito un contributo individuale alle pubblicazioni di tipo Assolutamente Rilevante. Sulla base dei criteri definiti dalla Commissione relativi al riscontro nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca, la qualità della produzione scientifica del candidato è Buona. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate (tutte su riviste che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare) valutabili con indici bibliometrici, e tenuto conto anche del valore di Impact Factor delle riviste, è Buona. Le pubblicazioni presentate coprono un arco temporale dal 2004 al 2015, con Buona continuità. Con riguardo alle caratteristiche di originalità, rigore metodologico, ed innovatività (riferite all’epoca di pubblicazione), le pubblicazioni presentate non appaiono rilevanti all’interno del settore concorsuale, mostrando di perseguire argomenti scientifici di tipo metabolico, ma senza un percorso univoco fisiopatologico. Complessivamente, le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati, e non sono valutate in grado di conseguire un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento. In sintesi: il candidato supera 3/3 indicatori bibliometrici; soddisfa 5/6 dei criteri per titoli; non presenta pubblicazioni complessivamente considerate di qualità “elevata” come definita ai sensi dell’art 7, D.M. n. 120/2016. Alla luce delle valutazioni di cui sopra, e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, la Commissione all’unanimità ritiene che lo stesso non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca. Conseguentemente, si ritiene che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”.
Tale motivazione, oltre a non specificare gli elementi di criticità e/o insufficienza che connoterebbero la “qualità non elevata delle pubblicazioni” a fronte di un giudizio più che positivo sulla produzione scientifica, non può essere considerata idonea ad esplicitare, con argomentazioni persuasive, le ragioni di una valutazione di inidoneità, capace di sovvertire l’esito favorevole degli altri profili di merito.
Come più volte ritenuto da questa Sezione “nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui la ricorrente non solo ha superato tutte le tre mediane (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 30.12.2014, n. 13288; idem, 31.3.2015, n. 4776).
E ad ogni modo deve rilevarsi anche la contraddittorietà del giudizio complessivo finale, il quale dopo essersi espresso in termini ampiamente favorevoli, in relazione alla produzione scientifica, sottolineandone la continuità, la buona qualità, la buona collocazione editoriale, la coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico per il quale è chiesta l’abilitazione e il carattere assolutamente rilevante del contributo individuale alle pubblicazioni, conclude con una valutazione di non idoneità fondata sulla mancata dimostrazione di “un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati…”.
Dal giudizio collegiale e da quelli dei singoli commissari non si evincono, inoltre, le ragioni per cui le pubblicazioni non presenterebbero spunti di originalità e/o innovatività; né si evincono le ragioni per cui la pubblicazione di una parte dei lavori del candidato su riviste.
In ragione di quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso, previo assorbimento delle ulteriori censure non esaminate, sia fondato e vada accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato giudizio di inidoneità.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104 del 2010, il Collegio ritiene, altresì, che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
– condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, oneri dovuti per legge, oltre alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 26/06/2018