E’ pur vero che l’art. 20 della L. 240/2010, nel trattare dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, afferma che essi sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Tuttavia dal tenore della predetta disposizione non è possibile evincere, quale necessaria conseguenza, che i bandi con i quali il Ministero comunica l’avvio di una procedura per il conferimento dei suddetti fondi e che regolano il procedimento di conferimento debbano essere adottati mediante decreto ministeriale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 ottobre 2017, n. 10764
Prin-Bando-fonte
N. 10764/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12404/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12404 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di [#OMISSIS#] Pinciana, n. 6;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in Persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, D, Comitato di Selezione Prin 2015, Settore Sh non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva,
– del Decreto Direttoriale n. 2488 del 4 Novembre 2015 (Bando PRIN 2015) e dei relativi allegati;
– del Decreto Direttoriale n. 3265 del 14 novembre 2015, contenente modifiche all’art. 4, comma 1, del D.D. n. 2488 sopra menzionato;
– del Decreto Direttoriale n. 1828 del 20 settembre 2016, recante “Bando PRIN 2015 – Decreto di approvazione dei progetti del Macrosettore SH”, [#OMISSIS#] parte in cui ha escluso dalla graduatoria finale dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento il progetto “Quanta Europa c’è in Europa? L’ordinamento giuridico europeo tra omogeneità e spinte centrifughe”;
– dei Decreti Direttoriali nn. 232 dell’8 febbraio 2016, 304 del 19 febbraio 2016 e 1274 del 24 giugno 2016, con cui sono stati nominati i Comitati di Selezione;
– del Decreto Interministeriale n. 684 del 9 settembre 2015 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per l’anno 2015;
– dei Decreti Direttoriali nn. 3130 e 3131 del 3 dicembre 2015 con i quali sono stati impegnati gli importi [#OMISSIS#] disponibilità del FIRST;
– del Decreto Interministeriale del 8 gennaio 2015 emanato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
– di tutti i verbali del Comitato di Selezione del macrosettore SH e, [#OMISSIS#] specifico, del verbale finale del Comitato di Selezione del macrosettore SH, del 9 settembre 2016;
– di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente;
e sui motivi aggiunti depositati il 18.1.2017
per l’annullamento
dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in Persona del Ministro in carica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. R. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 4 Novembre 2015 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca, Direzione generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della Ricerca – ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 2488 cd. “bando PRIN 2015”.
Con il predetto bando sono state definite le procedure per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) per l’esercizio finanziario 2015.
La procedura valutativa si sarebbe dovuta svolgere per via telematica, garantendo ai revisori e ai Comitati di selezione (anche CdS) la possibilità di formulare giudizi analitici, da riassumere in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, per un punteggio [#OMISSIS#] di 15 punti, secondo criteri predeterminati (Criterio 1: Qualità del progetto di ricerca: innovatività e metodologia (fino a 8 punti); Criterio 2: Qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto (fino a 4 punti); Criterio 3: Impatto del progetto (fino a 3 punti).
Il ricorrente, in qualità di Coordinatore scientifico (anche P.I., Principal Investigator) ha presentato la propria domanda di finanziamento, entro il 22 dicembre 2015, contenente la descrizione dettagliata del progetto di ricerca di interesse nazionale, relativo al macrosettore SH, dal titolo: “Quanta Europa c’è in Europa? L’ordinamento giuridico europeo tra omogeneità e spinte centrifughe”.
Il 20 settembre 2016, il MIUR ha approvato la proposta del Comitato di Selezione di approvazione dei progetti di ricerca del macrosettore SH, all’esito della quale il progetto di ricerca in questione, che aveva ottenuto la valutazione di 13/15 (punteggio qualificato di “[#OMISSIS#] qualità” ai sensi dell’art. 4 dell’allegato n.3 al bando), è stato escluso dai progetti ammessi a finanziamento.
In relazione al criterio n.1, il progetto ha ottenuto un punteggio di 7 punti (sul [#OMISSIS#] di 8).
In relazione al giudizio reso in applicazione del criterio n. 2, il progetto ha ottenuto un punteggio di soli tre punti (su un [#OMISSIS#] di 4).
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) ILLEGITTIMA’ DEL BANDO (D.D. N. 2488 DEL 4 NOVEMBRE 2015) E DELLE REGOLE DI PROCEDURA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DELLA L. N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010. ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA RELATIVA.
In base all’art. 20 della L. n. 240 del 2010 (c.d. legge [#OMISSIS#]), “I progetti di ricerca fondamentale [#OMISSIS#] e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti [#OMISSIS#] ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari”.
Nel [#OMISSIS#] di specie l’atto con cui sarebbero stati individuati detti criteri è un Decreto Direttoriale, D.D. n. 2488 del 4 Novembre 2015, e non un Decreto Ministeriale.
Il bando PRIN antecedente relativo all’anno 2012, invece, sarebbe stato indetto con D.M. 28 dicembre 2012 n. 957/Ric, demandando al D.D. dell’8 novembre 2013 n. 2120 la ammissione ai finanziamenti dei progetti.
Il Direttore Generale non sarebbe stato dunque competente ad adottare l’atto emanato;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
L’art. 5 del bando ha demandato la valutazione delle proposte ai Comitati di Selezione (CdS), nominati dal MIUR e formati, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), in base alla comprovata e specifica competenza.
I CdS, per la valutazione, si sarebbero avvalsi di tre “revisori esterni anonimi” per ogni progetto, selezionati dall’albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE). I revisori sarebbero stati scelti “dagli stessi CdS nell’ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento”, in violazione dell’art. 5 del bando che invece avrebbe demandato la valutazione delle proposte ai Comitati di Selezione (CdS), nominati dal MIUR e formati, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), in base alla comprovata e specifica competenza;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Ai sensi dell’art.4 dell’allegato n. 3 al bando, il CdS di riferimento, avrebbe designato uno dei tre revisori dallo stesso scelti quale “rapporteur”, con il compito di redigere un dettagliato Evaluation Summary Report (ESR), “anche sulla base dei pareri rilasciati dagli altri due esperti”. Il “rapporteur” avrebbe dovuto deferire la definitività di tale rapporto al consenso degli altri due revisori.
Con il consenso degli altri due revisori, l’ESR provvisorio si sarebbe trasformato in definitivo.
In tal [#OMISSIS#] il progetto sarebbe stato valutato soltanto dai revisori, ed il CdS si sarebbe limitato ad accettare il giudizio definitivo.
In assenza di consenso, invece, il CdS avrebbe dovuto redigere il giudizio definitivo, in luogo dei revisori che non erano riusciti ad accordarsi.
Ciò avrebbe dato luogo a disparità di trattamento, attesa la diversa esperienza scientifica dei membri del CdS, rispetto a quella specialistica dei revisori esterni nominati per il singolo progetto;
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
I criteri individuati dal MIUR per la valutazione dei progetti, contenuti nell’art. 5 del bando e nell’apposito allegato n. 3, recante “Procedure e criteri di valutazione”, sarebbero generici e non adatti quindi all’esame dell’attività svolta dal progetto (di natura giuridica), che includerebbe ventuno settori scientifico-disciplinari assai diversi;
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 4 e 5 DEL D.D. n. 2488 DEL 4 NOVEMBRE 2015. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO N.3 AL D.D. n. 2488 DEL 4 NOVEMBRE 2015. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Il CdS, nell’[#OMISSIS#] verbale del 9 settembre 2016, avrebbe conferito, in modo arbitrario, il finanziamento unicamente ai progetti che avrebbero ottenuto il punteggio [#OMISSIS#] (15/15), senza che ciò fosse previsto dal bando o nei criteri di valutazione.
I progetti che avevano pur ottenuto un punteggio complessivo di 13/15 (qualificati come “ottimi”), sono rimasti esclusi dal finanziamento;
6) ILLEGITTIMITA’ DELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELL’ODIERNO RICORRENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.4 e 5 DEL D.D. n. 2488 DEL 4 NOVEMBRE 2015. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO N.3 AL D.D. n. 2488 DEL 4 NOVEMBRE 2015. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.
In relazione al criterio 1 il giudizio di soli 7 punti sul [#OMISSIS#] di 8 sarebbe illogico essendo stato invece rispettato il criterio sulla base del quale è stato redatto, secondo cui si sarebbe dovuto tener conto del merito scientifico e della natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare riferimento:
a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (…);
b) alla metodologia adottata;
c) all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso collegati (…).
Il giudizio sarebbe anche contraddittorio, in quanto dopo un giudizio positivo in cui è evidenziato “il pregio di unire tre differenti altri approcci come [#OMISSIS#] all’analisi: approccio storico, assiologico e strettamente giuridico”, si afferma in seguito che “ci si sarebbe aspettato però una [#OMISSIS#] considerazione per lavori di discipline complementari a quella strettamente giuridica (…) (ad esempio filosofia politica)” e che “il problema (…) implica un’analisi che non è solo giuridica”.
Il giudizio negativo si fonderebbe sul passaggio in cui si afferma che il progetto sarebbe “riassumibile [#OMISSIS#] questione dell’identità politica dell’Europa”, che avrebbe comportato la necessità di coinvolgere altre discipline, quali la filosofia politica.
Il tema della ricerca, tuttavia, non riguarderebbe l’identità europea, ma il grado di integrazione e di omogeneizzazione normativa in Europa.
Per tale ragione l’apporto della filosofia politica non sarebbe stata congruente con l’impostazione che affronta il tema dal punto di vista dell’omogeneizzazione normativa, da un punto di vista storico, assiologico e giuridico;
7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.4 e 5 DEL D.D. n. 2488 DEL 4 NOVEMBRE 2015. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO N.3 AL D.D. n. 2488 DEL 4 NOVEMBRE 2015. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
In relazione al criterio n.2 (“Qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto”), il giudizio, pur non contenendo valutazioni negative, ha attribuito al progetto del ricorrente solo tre punti in luogo dei quattro disponibili, sebbene sia stato rispettato il criterio individuato nel bando.
Il progetto interessa 9 unità di ricerca locali geograficamente distribuite in tutta Italia con il coinvolgimento di un totale di 50 tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori strutturati, cui sono affidati differenti settori di analisi.
Il giudizio, inoltre, sarebbe contraddittorio in quanto da un lato si evidenzia che “l’organizzazione del progetto non appare esplicitata in modo chiaro” e dall’altro viene sottolineato che “ciò è probabilmente dovuto alla complessità dei [#OMISSIS#] trattati”.
A seguito della costituzione in giudizio del MIUR il ricorrente ha avuto accesso ai verbali delle riunioni del Comitato di Selezione (di seguito “Cds”) del macrosettore SH, sulla base dei quali ha depositato il 18.1.2017 motivi aggiunti con i quali ribadisce quanto già dedotto nel terzo motivo.
Si deduce altresì la violazione dell’art. 5 del bando in quanto secondo cui i rapporteurs avrebbero dovuto redigere gli ESR “anche sulla base dei pareri rilasciati dagli altri due esperti”.
I rapporteurs non avrebbero tenuto conto delle indicazioni fornite dagli altri revisori, formulando valutazioni arbitrarie.
In particolare dal verbale n. 3 emergerebbe che, in violazione del bando e dei principi fondanti l’attività amministrativa, il CdS, preso atto della assenza di unanimità [#OMISSIS#] valutazione dei progetti, avrebbe invitato i rapporteurs ad uniformare i propri pareri con quelli dei revisori.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza del 4 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di incompetenza del Decreto Direttoriale n. 2488 del 4 novembre 2015, con il quale è stato indetto il bando di concorso per il PRIN 2015, in quanto adottato con determinazione del Dirigente Generale e non, come richiesto dall’art. 20 della legge n. 240/2010, con decreto Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.
La tesi non merita adesione.
E’ pur vero che l’art. 20 della L. 240/2010, nel trattare dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti [#OMISSIS#] ricerca scientifica e tecnologica, afferma che essi sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Tuttavia dal tenore della predetta disposizione non è possibile evincere, quale necessaria conseguenza, che i bandi con i quali il Ministero comunica l’avvio di una procedura per il conferimento dei suddetti fondi e che regolano il procedimento di conferimento debbano essere adottati mediante decreto ministeriale.
In altri termini è ben possibile che l’Amministrazione individui tali criteri in via generale con un decreto ministeriale e che, successivamente, proceda alla pubblicazione degli avvisi relativi alla gestione del Fondo per gli investimenti [#OMISSIS#] ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) mediante decreti direttoriali.
Il Ministero intimato nel [#OMISSIS#] di specie ha inteso procedere, proprio seguendo tali modalità.
Infatti con il D.M. 19 febbraio 2013, n. 115 relativo alle “le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti [#OMISSIS#] Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)” il Ministero dell’Istruzione ha individuato, in termini generali, le modalità di selezione dei progetti e l’elenco degli esperti (cfr. in particolare l’art. 6), che di volta in volta devono essere applicati alle singole procedure selettive.
La ricostruzione della disciplina sopra descritta trova poi conferma nell’art. 21, comma 2, della legge 240/2010, che attribuisce al Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) il compito di indicare i “criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati”, di nominare “gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell’articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale…”.
Tale disposizione, che regola l’attività del CNGR nell’ambito della selezione e valutazione dei progetti di ricerca, non prevede in alcun modo che i criteri di selezione e valutazione dei progetti di ricerca da parte del Comitato dei Garanti debbano essere individuati ricorrendo al “decreto ministeriale”. Per tale ragione il predetto organo può adottare i criteri di selezione secondo le modalità ritenute più utili: come è accaduto nel [#OMISSIS#] di specie in occasione della riunione del 25.3.2015, come è possibile desumere dalla nota prot. n.133353 del 27 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del Ministero intimato ha respinto l’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente.
Ne consegue che il Bando PRIN 2015 è stato legittimamente emanato mediante un Decreto Direttoriale.
In senso contrario non vale la considerazione che il Decreto di indizione della procedura selettiva per il 2015 non rechi alcun richiamo al D.M. 113 del 2015, atteso che la disciplina in concreto predisposta per la ripartizione dei finanziamenti è comunque ispirata ai criteri generali poco sopra individuati.
Non coglie nel segno nemmeno il secondo mezzo con il quale si contesta la individuazione da parte dei CDS di tre “revisori esterni anonimi” per ogni progetto, selezionati dall’albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE).
La censura invero deve essere dichiarata inammissibile perché generica.
L’istante contesta il ricorso da parte dei CDS a revisori esterni che avrebbero dovuto esaminare ognuno dei progetti presentati considerandolo illogico.
In proposito occorre considerare che la individuazione dei revisori esterni è conforme a quanto previsto dall’art. 5 del bando secondo cui “…Per la valutazione dei progetti i CdS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), selezionati dall’albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS nell’ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica.
Il ricorrente si duole della scelta di affidare tale valutazione a revisori esterni, senza tuttavia evidenziare quali siano le ragioni per cui tale sistema di valutazione dovrebbe essere considerato illegittimo, considerato peraltro che il progetto presentato ha ottenuto una valutazione del tutto positiva, avendo conseguito un punteggio di 13 su un [#OMISSIS#] di 15, anche se insufficiente ad ottenere il finanziamento.
Anche il terzo motivo è privo di base.
Dall’esame degli atti e, in particolare, dei verbali della procedura selettiva non si evincono elementi sufficienti a sostenere i [#OMISSIS#] di illegittimità dedotti dall’interessato.
In particolare non emergono [#OMISSIS#] evidenti di irregolarità o illegittimità per escludere che i CdS non abbia svolto con correttezza le loro attribuzioni, specie in relazione all’attività di valutazione svolta dai revisori.
In particolare si deduce (sia nel terzo mezzo che nei motivi aggiunti) che in base all’art. 4 dell’allegato n. 3 del bando i progetti avrebbero dovuto essere valutati sulla base del consenso unanime dei revisori, in mancanza del quale il giudizio definitivo avrebbe dovuto essere redatto dal CdS. Tale disciplina avrebbe determinato una disparità di trattamento in quanto alcuni progetti sarebbero stati valutati soltanto dai revisori e altri dai CdS, che avrebbero una differente competenza scientifica.
La censura non convince.
In primo luogo i CDS avrebbero dovuto individuare i revisori esterni revisori, selezionandoli dall’albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS nell’ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica (cfr. art. 5 del bando).
I revisori sono stati scelti, quindi, in base alle proprie competenze (e dagli atti non emerge una specifica contestazione della loro qualificazione), per tale ragione la loro valutazione non può assumere valore diverso rispetto a quella svolta dai CDS.
Peraltro i CDS in base alla lex specialis avrebbero dovuto svolgere una opera di revisione nel [#OMISSIS#] di contrasto di valutazioni tra gli esperti (un rapporteur e due revisori), proprio al fine di eliminare incongruenze e difformità di valutazione.
Inoltre, la dedotta disparità di trattamento non può assumere alcun rilievo in relazione al progetto presentato dal ricorrente, che è stato valutato con il consenso unanime dei revisori (cfr. motivi aggiunti).
Anche il verbale n. 3 del 24 giugno 2016, da cui si evincerebbe (secondo l’istante) che i rapporteurs avrebbero disatteso le valutazioni degli altri due revisori agendo in modo arbitrario, non evidenzia l’atteggiamento discriminatorio lamentato dal ricorrente.
I CdS, infatti, avendo rilevato il comportamento disomogeneo dei rapporteurs, hanno invitato i rapporteur a tenere maggiormente conto, come previsto dal bando, del giudizio di ogni valutatore in modo da uniformare i giudizi. Tale determinazione di per sé non può essere considerata indice di una possibile discriminazione o illogicità dei giudizi.
Con il quarto, [#OMISSIS#], sesto e settimo motivo infine l’istante contesta i criteri di valutazione adottati dalla commissione e il giudizio reso nei confronti del proprio progetto.
In primo luogo i criteri adottati dalla commissione (ed individuati nell’art. 5 del bando e nell’allegato n. 3 dello stesso) appaiono logici e coerenti con l’impianto individuato dalla legge n. 240/2010 e dal D.M. 115 del 2013.
I tre macro criteri individuati nell’allegato 3 risultano sufficientemente dettagliati e adeguatamente definiti (Qualità del progetto di ricerca: innovatività e metodologia – fino a 8 punti; Qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto – fino a 4 punti; Impatto del progetto – fino a 3 punti); gli stessi peraltro risultano essere stati applicati ai progetti presentati tra cui quello del ricorrente, la cui scheda di valutazione (allegato n. 9 del ricorrente) è conforme ai criteri sopra descritti.
Per quanto concerne più specificamente le contestazioni mosse alla valutazione della Commissione, la censura impone un esame preliminare dell’ambito entro il quale questo [#OMISSIS#] può esaminare la valutazione della commissione esaminatrice, ciò al fine di verificare l’ammissibilità delle censure sollevate avverso l’esercizio della discrezionalità valutativa, confluita nel giudizio negativo impugnato.
Le ampie osservazioni rappresentate dal ricorrente si riferiscono, sotto diversi [#OMISSIS#], al merito insindacabile delle scelte operate dalla Commissione, che doveva rendere comprensibili le ragioni e la completezza della disamina effettuata, e in base ai parametri ritenuti più idonei dall’istante, rendere un giudizio più favorevole al progetto dallo stesso presentato.
In proposito, il Collegio non può non sottolineare che la pur rilevante evoluzione della giurisprudenza, in tema di riscontro di legittimità sugli atti discrezionali, deve talvolta arrestarsi in rapporto all’ampiezza dell’apprezzamento, rimesso alle Commissioni esaminatrici in un settore particolarmente delicato e complesso, come quello di cui si discute, sotto il profilo sia della legittimità dei parametri procedurali adottati, sia della congruità della valutazione finale.
E’ vero infatti che in ordine a detto apprezzamento – insindacabile nel merito – la cognizione del [#OMISSIS#] Amministrativo deve ritenersi piena (in conformità all’indirizzo giurisprudenziale formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9.4.1999, n. 601, in cui si chiarisce come il sindacato giurisdizionale non possa essere limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo invece l’oggetto del giudizio estendersi alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina [#OMISSIS#] fattispecie applicabile); quanto sopra, tuttavia, senza prescindere dalla priorità che deve essere accordata alle scelte dell’Amministrazione, ove di tali scelte – pur opinabili – sia comunque pienamente comprensibile la logica interna, sulla base di circostanze di fatto non smentite da chi vi abbia interesse, o di mere affermazioni difensive, che non possono costituire di per sé principio di prova, su questioni scientificamente complesse.
In tale ottica – ed in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, promossa dal Consiglio d’Europa nel 1950: cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Albert et Le Compte c. Belgio, par. 29, 10 febbraio 1983 e Obermeier c. Austria, par 70, 28 giugno 1990) – se è vero che il [#OMISSIS#] non può esimersi dal valutare l’eventuale erroneità, o arbitrarietà, dell’apprezzamento dell’Amministrazione, è anche vero che il [#OMISSIS#] non può sostituirsi all’Amministrazione stessa nel puro apprezzamento di valore, sottostante a scelte discrezionali, come quelle di cui si discute nel [#OMISSIS#] di specie.
Tali scelte, come è noto, possono corrispondere alla cosiddetta discrezionalità amministrativa, ove si tratti di individuare la linea operativa più opportuna nel [#OMISSIS#] concreto, per il soddisfacimento dell’interesse pubblico (adeguatamente bilanciato con ogni altro interesse rilevante), ovvero a discrezionalità tecnica, quando l’esercizio del potere richieda non una valutazione di opportunità, ma l’esatta considerazione di un fatto secondo i parametri di determinate scienze o tecniche; in altri casi, infine, la discrezionalità può avere carattere misto, come nel [#OMISSIS#] dell’individuazione dei criteri selettivi in un pubblico concorso, trattandosi in tal [#OMISSIS#] di scegliere criteri idonei, affinché gli organi competenti possano individuare i [#OMISSIS#] ritenuti ottimali, per la copertura del posto da assegnare.
Il controllo del [#OMISSIS#], in presenza di apprezzamenti tecnicamente verificabili, può incidere su valutazioni che si pongano al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (cfr. anche, in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201); in situazioni corrispondenti alla prima ed alla terza tipologia di valutazione discrezionale, invece, il vizio funzionale può emergere solo sotto il profilo dell’arbitrarietà, quando la ragione delle scelte amministrative compiute non appaia logica e verificabile, di modo che sia impossibile valutare l’effettiva rispondenza della scelta stessa all’interesse pubblico, perseguito dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere (in tal senso Cons. di Stato, sez. VI, 17.1.2011, n. 229).
[#OMISSIS#] vicenda in esame è necessario ricordare, in primo luogo, le peculiarità di una procedura concorsuale, che investendo settori altamente specializzati della comunità scientifica non può sottostare a regole di verifica stringenti e restrittive.
Non si vede, pertanto, come il Collegio potrebbe addentrarsi in argomentazioni difensive, la cui premessa è l’attribuzione di una valutazione non commisurata alla qualità del progetto del prof. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#].
I travisamenti e le illogicità, che l’istante segnala, in effetti, non fanno che proporre un diverso iter valutativo, rispetto a quello discrezionalmente posto in essere dalla Commissione.
Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dagli organi di valutazione, con conseguente sostituzione [#OMISSIS#] stessi, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione del progetto, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione, una – preclusa – cognizione del merito della questione.
Nel [#OMISSIS#] di specie non si ravvisano, nel giudizio impugnato, elementi sintomatici della manifesta illogicità e irragionevolezza e l’assenza del “travisamento dei fatti”, per cui è precluso al Collegio di sindacare il merito della valutazione effettuata dagli organi di valutazione, che peraltro, pur [#OMISSIS#] sua sinteticità, si rivela sufficientemente motivata, con riferimento ai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati.
Del resto il ricorrente con le censure in argomento mira ad ottenere una riesame del proprio progetto, alla luce delle proprie argomentazioni, contestando nel merito le valutazioni dello stesso in ordine alle soluzioni e programma di studio individuati dal gruppo di lavoro coordinato dal ricorrente.
Il Collegio, pertanto, non può esaminare le contestate valutazioni della Commissione, non trattandosi [#OMISSIS#] fattispecie dell’accertamento di un fatto o del rilievo di una manifesta illogicità valutativa, quanto piuttosto del compimento di un’attività valutativa e comparativa, del progetto stesso e dei rilievi dei valutatori: attività preclusa a questo [#OMISSIS#].
Applicando alla fattispecie in esame tali consolidati canoni ermeneutici, e tenendo conto sia dell’opinabilità delle articolate questioni giuridiche sottese alla questione in esame, sia del rilievo che il giudizio sul progetto è spesso condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell’ambito di una più generale valutazione sulla completezza e la logica interna dello stesso, il Collegio non rinviene la possibilità di procedere a uno scrutinio delle singole affermazioni espresse dai valutatori in relazione ai singoli criteri di selezione, come proposto dallo stesso interessato.
Tali [#OMISSIS#], si ribadisce, attengono infatti alla sfera di giudizio riservata alla piena discrezionalità della commissione, rispetto alla quale non è in alcun modo ammissibile la “sostituzione” dell’organo giurisdizionale, neanche in via mediata.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda contenziosa in cui sono emersi [#OMISSIS#] interpretativi delle disposizioni di legge generale e delle connesse norme applicative, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere