In un concorso pubblico, il metodo dell’estrazione a sorte, che involge la casualità della scelta dei quesiti, costringe i candidati a svolgere una preparazione uniforme su tutte le aree tematiche oggetto della prova orale, garantendo l’Amministrazione in ordine al raggiungimento di un ottimale livello di preparazione su tutte le materie oggetto della procedura selettiva, che costituisce necessario bagaglio di conoscenze di coloro che (quali vincitori del concorso) saranno chiamati a svolgere le funzioni attribuite.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2234
Concorso pubblico copertura posti dirigente-Metodo estrazione a sorte quesiti
N. 02234/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08251/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8251 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Filippone, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Pipino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palmi, corso Tenente [#OMISSIS#] Barbaro;
contro
Universita’ degli Studi “Roma Tre”, Presidente Commissione Concorso Università degli Studi di Roma Tre in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] N. 2;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Manenti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Riccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 732, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 19;
[#OMISSIS#] Ajello, [#OMISSIS#] Nicodemi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– dell’elenco pubblicato in data 13 giugno 2017 dal Presidente della Commissione Giudicatrice Prof. Guido CORSO contenente l’Esito della Prova Orale, del “Concorso Pubblico per Esami a complessivi n. 2 posti per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato di seconda fascia per le esigenze di coordinamento nella gestione dei servizi di Ateneo (codice identificativo DIR2GE SA2016)”, pubblicato sulla G.U., IV serie speciale “concorsi ed esami” n. 31 del 19.4.16;
– Del verbale n. 8 dei lavori della Commissione di Concorso, redatto e sottoscritto in data 13 giugno 2017, nella parte in cui esso contiene la dicitura “… formulare i quesiti in relazione alle materie di diritto privato, diritto amministrativo e legislazione universitaria, ritenendo che tali materie siano maggiormente qualificanti ai fini del presente concorso”;
– Del medesimo verbale n. 8 dei lavori della Commissione di Concorso, redatto e sottoscritto in data 13 giugno 2017, nella parte in cui esso non stabilisce i criteri di attribuzione di punteggio, con particolare riferimento alle prove di lingua straniera e di informatica, quest’ultima neppure contemplata tra le materie su cui avrebbe dovuto vertere la prova orale.
– Di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati ivi compreso, se e per quanto occorra, l’emanando provvedimento di approvazione della graduatoria generale di merito.
e sui motivi aggiunti depositati il 17.10.2017
per l’annullamento
– dell’esito delle prove orali concorso a dirigente dell’Università di Roma 3;
– degli atti del concorso e graduatoria accesso qualifica dirigente a tempo indeterminato Università “Roma 3”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “Roma Tre”, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Manenti, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi i per le parti i difensori per la parte ricorrente, per l’Università degli Studi Roma Tre, per i controinteressati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Manenti e per il MIUR l’Avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di aver partecipato al “Concorso Pubblico per Esami a complessivi n. 2 posti per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato di seconda fascia per le esigenze di coordinamento nella gestione dei servizi di Ateneo (codice identificativo DIR2GE SA2016)”, pubblicato sulla G.U., IV serie speciale “concorsi ed esami” n. 31 del 19.4.1;
– che ha superato le prove scritte con valutazione ampiamente positiva (143/200 – terzo classificato a pari merito).
– che ha sostenuto le prove orali in data 13 giugno 2017.
– che all’esito delle stesse ha riportato la votazione di 60/100 insufficiente per poterle superare atteso che il bando prevede “una votazione di almeno 70/100”. A seguito di istanza di accesso (tra l’altro) al verbale n. 8 del 13 giugno 2017 afferente l’organizzazione e lo svolgimento della prova orale l’istante ha proposto impugnazione deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. 9.5.94 n. 487, come modif. dall’art. 10 del d.P.R. 30.10.96 n. 693 “regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministra-zioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, dell’art. 37 del D.lgs. 30.03.01, n. 165 “norme generali sull’or-donamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, dell’articolo 6 della lex specialis, dell’art. 7 del Regolamento relativo all’accesso alla qualifica di Dirigente presso l’Università ROMA TRE, pubblicato in data 20.11.09. Invalidità derivata, eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, per viola-zione dei principi in materia di procedure ad evidenza pubblica e, segnatamente, dei principi della par condicio, dell’imparzialità, del giusto procedimento, di proporzionalità, di non discriminazione e di concorrenza, nonché per sviamento dall’interesse pubblico.
Dal verbale n. 8 del 13 giugno 2107 emergerebbe che la Commissione Giudicatrice, nel corso della seduta, richiamando l’art. 12 comma 1 del DPR 9.5.94 n. 487 e s.m.i., avrebbe formulato i quesiti da porre ai candidati per le materie oggetto della prova orale “in relazione alle materie di diritto privato, diritto amministrativo e legislazione universitaria, ritenendo che tali materie siano maggiormente qualificanti ai fini del presente concorso”.
In tal modo la Commissione avrebbe illegittimamente escluso, in via preventiva, la maggior parte delle materie previste dal bando di concorso: procedura civile, procedura penale, contabilità pubblica, diritto internazionale, diritto dell’Unione Europea, Economia Politica, Contrattualistica, Project Management, Normativa concernente la Sicurezza nei luoghi di Lavoro, nonché informatica.
La Commissione di concorso avrebbe violato i principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, posto che secondo certa giurisprudenza “… le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte…” dovrebbero essere estratte dal novero di tutte le discipline oggetto di prova orale.
Sarebbe quindi censurabile la scelta di focalizzare le domande soltanto su tre materie in violazione dell’art. 6 del bando, dell’art. 12 del citato d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 7 del Regolamento relativo all’accesso alla qualifica di Dirigente presso l’Università ROMA TRE.
L’esclusione dell’informatica dalla materie oggetto del colloquio violerebbe l’art. 37 del D.Lgs. n. 165/01, recepito dall’art. 7 del Regolamento relativo all’accesso alla qualifica di Dirigente presso l’Università ROMA TRE secondo cui “… nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza dell’informatica e di una o più lingue …”.
2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione dell’art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 487/94 come mod. dall’art. 10, D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693; violazione dell’art.7 del Regolamento per l’accesso gli impieghi dell’Università di ROMA TRE; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90
Eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità nella valutazione delle prove, difetto di istruttoria.
Dal verbale n. 8 del 13 giugno 2017 risulterebbe che la commissione esaminatrice avrebbe omesso di stabilire i criteri e le modalità di valutazione della prova orale prima dell’espletamento della stessa.
Inoltre, il punteggio numerico sarebbe stato espresso dalla commissione senza alcun richiamo a griglie di valutazione note, per cui il ricorrente non sarebbe stato in grado di comprendere le valutazioni della prova orale. Sussisterebbe quindi difetto di motivazione e di istruttoria.
Con provvedimento del 7.9.17 protocollo n. 63302 e rep. n. 991, pubblicato in pari data sull’albo pretorio on line dell’Ateneo e sulla G.U. n. 74 del 29.9.17, il Direttore della Università degli Studi Roma 3 ha approvato tutti gli atti del concorso e la graduatoria generale di merito formata sulla base del punteggio riportato dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale.
Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il depositati il 17.10.2017, con i quali si deducono le stesse censure esposte con il ricorso introduttivo.
L’Università degli Studi “Roma Tre” e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti.
Si sono costituiti, altresì, i controinteressati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Manenti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], vincitori della procedura selettiva in esame.
Con ordinanza cautelare n. 5932 del 10.11.2017 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
All’udienza del 24 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’interessato contesta l’esito del concorso per esami a 2 posti per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato di seconda fascia per le esigenze di coordinamento nella gestione dei servizi dell’Università di Roma Tre, fissato nella graduatoria finale, impugnato con i motivi aggiunti.
In particolare deduce che la Commissione di concorso, avendo limitato le domande da sottoporre ai candidati alle materie di diritto privato, diritto amministrativo e legislazione universitaria, avrebbe leso i principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
L’istante in proposito sostiene, infatti, che le domande devono comunque riguardare tutti gli ambiti materiali di cui si compone l’esame, di modo che la commissione nelle prove orali avrebbe comunque dovuto predisporre domande inerenti a tutte le materie previste dal bando, tra le quali estrarre a sorte le domande da porre ai candidati.
La tesi merita adesione.
2. In proposito l’art. 6 del bando di concorso prevede che “Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio, e verranno individuate nell’ambito dei seguenti argomenti:
La prima prova scritta a contenuto teorico, verterà su una o più delle seguenti materie connesse allo svolgimento delle funzioni dirigenziali: Diritto Privato, Diritto Amministrativo, Procedura Civile, Procedura Penale, Contabilità Pubblica, Diritto Internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Economia Politica, Contrattualistica, Project Management, Legislazione Universitaria, Normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro.
(…)
Prova orale: è finalizzata ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali e verterà sulle materie oggetto della prima prova scritta nonché sull’accertamento della lingua straniera, prescelta tra quelle indicate dal bando, e dell’informatica”.
Attesa la chiara formulazione della lex specialis, le materie in ordine alle quali avrebbe dovuto esprimersi la verifica concorsuale in sede di prova orale erano le medesime sulle quali i concorrenti avevano svolto la prova orale, con l’aggiunta di un accertamento della lingua straniera, prescelta tra quelle indicate dal bando, e sull’informatica.
3. Ciò premesso la commissione, in sede di elaborazione dei quesiti da porre ai concorrenti ammessi alla prova orale, non avrebbe potuto svolgere alcuna valutazione preclusiva, riducendo a priori – dopo lo svolgimento delle prove scritte – il numero delle materie al solo diritto privato, al diritto amministrativo e alla legislazione universitaria.
Tale facoltà non è desumibile in alcun modo dal bando il quale ha precisato che “le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio, e verranno individuate nell’ambito dei seguenti argomenti…”.
In tal senso del resto si è espresso lo stesso giudice di appello, secondo cui è pur vero che “L’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 non sancisce in alcun modo che l’esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte”, precisando tuttavia nel passaggio immediatamente successivo la “…necessità che i candidati si preparino al colloquio su tutte le materie, non avendo preventiva conoscenza degli argomenti su cui saranno interrogati”, in quanto “il colloquio ha comunque carattere interdisciplinare ed accerta la preparazione professionale del candidato” (cfr. Consiglio di Stato sezione V^ sentenza n. 1567 del 20.4.2016).
Ne consegue che le domande avrebbero dovuto, comunque, riguardare tutti gli ambiti di cui si compone l’esame, secondo quanto previsto dall’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, per cui la commissione – nelle prove orali – avrebbe dovuto predisporre domande inerenti a tutte le materie previste dal bando, tra le quali estrarre a sorte le domande da porre ai candidati.
4. In senso contrario non vale quanto eccepito dall’ateneo resistente (e con considerazioni analoghe da parte dei controinteressati Arch. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Manenti) nella memoria di difesa in cui si richiama un passaggio della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 26.5.2015, n. 2630, in quanto tale decisione afferma in modo netto che “La discrezionalità tecnica di cui è titolare la commissione esaminatrice di pubblici concorsi, estrinsecandosi anche nella formulazione delle domande e nella valutazione delle risposte, non può spingersi fino ad obliterare l’accertamento della conoscenza di determinati ambiti del sapere che l’Amministrazione ha espressamente ritenuto necessari all’assolvimento delle funzioni proprie del posto da ricoprire e indicati nel bando come materie sulle quali si sarebbe svolta la prova; pertanto, è illegittima la determinazione della commissione di limitare l’esame solo ad alcune di dette materie, con la conseguenza di vanificare la preparazione dei concorrenti sui restanti argomenti preventivamente indicati e al tempo stesso di incrementare arbitrariamente la normale aleatorietà di una procedura concorsuale”.
4.1. Né può condividersi la tesi dell’Amministrazione secondo cui il citato articolo 12, al comma 1, del regolamento, prevede soltanto che le commissioni esaminatrici, immediatamente prima della prova orale, determinino i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame (come avrebbe fatto la Commissione), ma che in nessuna parte della norma sarebbe indicato che tutte le aree tematiche debbano essere oggetto di colloquio.
In base ad un criterio di interpretazione letterale la locuzione “ciascuna delle materie” di cui al richiamato art. 12 del d.P.R. 487/1994 non può che essere intesa come insieme delle stesse, senza esclusione di alcuna.
4.2. Peraltro, il metodo dell’estrazione a sorte, che involge la casualità della scelta dei quesiti, costringe i candidati a svolgere una preparazione uniforme su tutte le aree tematiche oggetto della prova orale, garantendo l’Amministrazione in ordine al raggiungimento di un ottimale livello di preparazione su tutte le materie oggetto della procedura selettiva, che costituisce necessario bagaglio di conoscenze di coloro che (quali vincitori del concorso) saranno chiamati a svolgere le funzioni attribuite.
5. Risulta fondato l’ulteriore profilo di censura con il quale si contesta la mancata formulazione delle domande sull’informatica, atteso che la stessa figura tra le materie indicate espressamente nell’art. 6 del bando tra quelle oggetto della prova orale.
6. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento degli atti indicati in epigrafe.
7. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, l’ateneo resistente debba ripetere la procedura concorsuale a partire dal momento in cui si è verificato il vizio riscontrato: l’Università degli Studi “Roma Tre” dovrà quindi procedere alla nuova convocazione dei candidati già ammessi alla prova orale, nel rispetto dei termini di avviso prescritti dal bando, assicurando che il colloquio verta su tutte le materie oggetto della prova orale e che la posizione dei candidati venga riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
8. Restano assorbite le ulteriori censure attinenti alle modalità di svolgimento della prova orale.
9. Le spese possono essere in parte compensate nei confronti dei controinteressato ed in parte poste a carico della resistente amministrazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, salve le ulteriori determinazioni dell’autorità amministrativa.
Le spese di giudizio vanno in parte compensate e, quanto a € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli oneri dovuti per legge, posti a carico dell’Università degli Studi “Roma Tre” e liquidate in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/02/2018