TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2237

Abilitazione scientifica nazionale-Motivazione contraddittoria

Data Documento: 2018-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento del ricorso per illegittimita del giudizio (nello specifico, motivazione contraddittoria).

Contenuto sentenza

N. 02237/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10428/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 10428 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Giovanni Scanu, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/D2 “diritto tributario”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Moscariello, in sostituzione degli Avv.ti M. [#OMISSIS#] e S. [#OMISSIS#], e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Messina, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/D2 “diritto tributario”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.3, 97 Cost., del D.M. n.120 del 2016, del D.M. n.602 del 2016, del D.D. n.1532 del 2016 nonché l’eccesso di potere per illogicità e irrazionalità.
La ricorrente in particolare, premesso che la procedura era stata oggetto di indagini giudiziarie, ha fatto presente che i giudizi erano scarsamente motivati, con elementi di contraddittorietà, nello specifico in relazione al richiesto carattere di originalità delle pubblicazioni.
L’interessata ha inoltre segnalato il rilievo del superamento dei valori-soglia e del riconoscimento dei titoli anche rispetto ad altri candidati abilitati ritenuti meno qualificati.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato. 
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Tanto premesso, il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della motivazione contraddittoria, come censurato nel gravame.
E invero la ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con 6 degli stessi presi in considerazione (cfr. all.2 atti Amministrazione).
Per ciò che attiene alle pubblicazioni inoltre emerge la coerenza col settore concorsuale in esame, la produzione continua sotto il profilo temporale, la collocazione editoriale in riviste di rilievo nazionale, un corretto approccio metodologico, con particolare menzione per alcuni lavori minori (cfr. ancora all.2 atti Amministrazione).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.10428/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/02/2018