TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 giugno 2018, n. 7225

Abilitazione scientifica nazionale - Carenza di motivazione del diniego

Data Documento: 2018-06-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere dichiarata l’illegittimità del giudizio di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale qualora la motivazione dei giudizi non esprima in alcun modo le ragioni per cui la commissione ha inteso discostarsi dai ben due pareri favorevoli da parte dei soggetti incaricati di esprimere il parere pro veritate.

Contenuto sentenza

N. 07225/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06073/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6073 del 2018,
proposto da 
Salvatore [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi 5; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
previa sospensione
1. del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 30 marzo 2018;
2. del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca educativa, pubblicati in data 30 marzo 2018 sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui è stato dichiarato non abilitato il ricorrente;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto.
e, per l’accertamento
4. del conseguimento da parte del ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 11/D2
e per la condanna
5. dell’Amministrazione al riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. R. Seccia in sostituzione dell’Avv. M. Falco e per l’Amministrazione resistente gli Avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Varrone e Giovanni Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essere dottore di Ricerca in Scienze delle Attività motorie e di insegnare presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope “attività Tecnico-pratiche” del Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive”.
Lo stesso ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa indetta con bando di cui al Decreto Direttoriale Miur 29 luglio 2016 n. 1532.
La Commissione giudicatrice, non essendo composta di un membro competente nella materia oggetto della valutazione, decideva di avvalersi del parere pro-veritate di un esperto del settore “Metodi e didattiche delle attività sportive – S.S.D. M-EDF/02”.
L’esperto Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore ordinario nel predetto S.S.D. “M-EDF/02”, si è espresso per la idoneità e maturità scientifica del ricorrente giudicandolo, quale esperto della materia, idoneo al conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di I fascia.
Analogo parere positivo è stato espresso dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore ordinario nel settore “MEDF/01 – metodi e didattiche delle attività motorie” al quale era stato chiesto un ulteriore verifica del curriculum del ricorrente.
La Commissione, tuttavia, ha disatteso il suddetto parere dell’esperto negando al [#OMISSIS#] l’abilitazione scientifica, ritenendo che il “candidato, che è docente a tempo indeterminato di Scuola Media Secondaria di secondo grado, ottiene una valutazione positiva relativa al valore soglia dell’impatto di produzione scientifica (3/3) e consegue il possesso del limite minimo dei 3 titoli richiesti dal DM. Il candidato presenta una produzione continuativa, chiaramente identificabile ed espressa in pubblicazioni di valore scientifico. Il contributo del candidato riguarda l’ambito della educazione fisica e dello sport con particolare attenzione ad aerobica, arco, tattiche nel polo, tuffi da grandi altezze.
Sono stati assunti due pareri pro-veritate. Le pubblicazioni presentate hanno un taglio prevalentemente descrittivo, con un impianto metodologico modesto; a ciò si aggiunge una carenza di attenzione verso la dimensione educativa, troppo sacrificata a favore di quella strettamente fisico-agonistica. Complessivamente le pubblicazioni presentate non conferiscono al candidato una posizione riconosciuta nella comunità scientifica nazionale del settore concorsuale tale da consentire alla Commissione, che in tal senso si esprime all’unanimità, di formulare un giudizio positivo ai fini dell’abilitazione a professore di seconda fascia”.
Avverso tale giudizio ha, quindi, proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 8 co. 5 e 6 del d.p.r. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90 del 2014), art. 16, comma 3, lett. i) – eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione;
2) violazione dell’art. 8 co. 5 e 6 del d.p.r. 4 aprile 2016 n. 95 – violazione della legge n. 114/2014 (di conversione del d.l. n. 90 del 2014), art. 16, comma 3, lett. i) – violazione del decreto ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 – eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 60 del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite.
Il ricorso è fondato e va accolto sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione delle valutazioni dei Commissari e del voto collegiale rispetto ai due pareri pro veritate acquisiti dall’Organo di valutazione sul ricorrente, sul presupposto che questi facesse capo ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello cui appartenevano i commissari.
Nella caso di specie è incontroverso che nessuno dei docenti, componenti la Commissione, appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente: tre di essi sono ordinari nel S.S.D. M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, uno è docente nel S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia sperimentale.
Tale composizione ha reso necessaria, quindi, l’acquisizione di un parere pro veritate da parte di un esperto del settore M-EDF/02 – “Metodi e didattiche delle attività sportive”, che fa parte del più ampio Settore Concorsuale 11/D2 “Didattica, Pedagogia e Ricerca Educativa”.
In proposito è opportuno un breve richiamo del quadro normativo vigente: l’art. 16, comma 3, lett. i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge n. 114/2014 (di conversione del D.L. n. 90 del 2014) in tema di composizione delle commissioni nazionali ASN, ha stabilito che, nelle ipotesi in cui della commissione non faccia parte un componente che rappresenti il settore pertinente al candidato, tale organo ha l’obbligo di acquisire il parere pro veritate di un esperto di quel settore.
L’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 95/2016 dispone che “la commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte…-. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato”.
Il comma 5, a sua volta, dispone che “la commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione”.
Quanto appena esposto attesta che l’acquisizione del parere in discorso non può risolversi in una mera formalità nei casi previsti, ma che il contributo consultivo debba essere adeguatamente tenuto in considerazione da parte della Commissione che, difettando di professionalità specifiche, abbia dovuto avvalersene.
Con la conseguenza che tale parere deve necessariamente essere tenuto in considerazione dalla motivazione del giudizio; non necessariamente per prestarvi pedissequa adesione, ma anche, ove necessario, per essere confutato.
Tuttavia, nel caso in esame, la motivazione dei giudizi impugnati non esprime in alcun modo le ragioni per cui la commissione ha inteso discostarsi dai ben due pareri favorevoli: nessuno dei commissari, infatti, ha indicato le ragioni che avevano indotto ciascuno di loro a disattendere le favorevoli valutazioni del Prof. [#OMISSIS#] e del prof. [#OMISSIS#], incaricati di esprimere il parere.
La commissione si è limitata ad affermare quanto segue: “Sono stati assunti due pareri pro-veritate”, senza specificare perché gli stessi non fossero stati ritenuti in grado di orientare la commissione per un giudizio di idoneità.
Nessuno dei giudizi individuali dei commissari, ai quali si rinvia, si sofferma sulle ragioni del discostamento dai pareri dei due esperti del settore, con ulteriore contraddittorietà di alcuni giudizi, nei quali si condividevano le valutazioni positive degli esperti, ma con finale negazione dell’abilitazione.
Tale contraddittorietà risulta evidente, ove si considerino i termini ampiamente elogiativi – di seguito riportati – dei due esperti del settore. Il primo di essi, prof. [#OMISSIS#], aveva osservato infatti che “il Candidato Salvatore [#OMISSIS#] dichiara di essere Dottore di Ricerca in “Scienze dell’Attività Motorie” – Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Ha svolto una continua e valida attività didattica in qualità di Docente a contratto per le “Attività Tecnico Pratiche” presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, di Docente di Teoria Metodologia e Didattica delle Discipline Natatorie presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli — I.S.E.F., e di Metodologia della Ricerca presso l’Università “[#OMISSIS#] ANTIPOLIS” di Nizza. Buona la valutazione dell’attività di Ricerca Scientifica: Componente di Comitati Editoriali di Riviste, continua e rilevante la partecipazione a Convegni che testimoniano la presenza attiva nei network internazionali. L’attività di Ricerca e le Pubblicazioni Scientifiche presentate per la valutazione sono coerenti con le tematiche del settore Concorsuale e con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. Ottimo è il livello delle pubblicazioni “Articolo in Rivista” con codici 12684982 e 11057336 valutate sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; da sottolineare delle Monografie presentate con codici 12580805 e 12580816 l’originalità del contributo, la consapevolezza culturale, la profondità e la consistenza critica del percorso argomentativo. Significativa è la collocazione editoriale dei prodotti scientifici evidenziati e la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. Valida è la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale. L’apporto individuale del candidato è identificabile”.
L’altro esperto, prof. [#OMISSIS#] (cfr. allegato n. 7 del ricorrente), designato in sostituzione del precedente esperto prof. Melloni (cfr. docc. 9 e 10 del ricorrente), si esprimeva a sua volta nel seguente modo:
“1) Valutazione delle pubblicazioni ai fini art. 7 DM 120/2016.
Pertinenza in ambito EDF: il candidato presenta pubblicazioni pertinenti all’ambito delle Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport. In particolare queste si incentrano sulla video analisi del gesto motorio e sportivo e la sua valutazione in relazione al livello prestativo. Attenzione è stata posta anche allo sport come strumento di inclusione di soggetti affetti da autismo praticanti il nuoto. Il candidato ha studiato anche aspetti relativi alla metodologia e alla didattica dell’attività sportiva. Giudizio sull’impatto editoriale: I 7 articoli scientifici sottomessi a giudizio sono stati pubblicati tutti su riviste in classe A per ANVUR. La posizione del candidato tra gli autori è sempre preminente: primo autore. Il giudizio di merito è di conseguenza positivo. Per quanto riguarda i contributi editoriali con indice ISBN appare in modo molto chiaro la finalità traslazionale delle risultanze scientifiche pubblicate su rivista.
2) Curriculum Scientifico. L’attività si è svolta in modo continuo a partire dal 2012 con partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali. Non è documentata la partecipazione e la direzione/responsabilità di progetti di ricerca nazionali o internazionali.
3) Conclusione. Le pubblicazioni scientifiche distribuite nel periodo 2013-2017 indicano una buona produttività che deve essere consolidata e concretizzarsi nella assunzione di titolarità e responsabilità nella gestione di progetti di ricerca e dei relativi gruppi di lavoro dimostrando di saperli condurre e alimentare”.
Sembra appena il caso di sottolineare, pertanto, come il capovolgimento di tali giudizi richiedesse una motivazione particolarmente approfondita, che è del tutto mancata nel caso di specie.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del giudizio di non idoneità impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma I, lettera e) del c.p.a., il Collegio dispone che il ricorrente sia sottoposto a nuova valutazione da Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, entro giorni sessanta dalla ricezione della presente sentenza.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità pubblicato il 30 marzo 2018 e ordina all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente mediante commissione in diversa composizione, nel termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, a cura della Segreteria della Sezione.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, C.P.A. e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

​Pubblicato il 28/06/2018