TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 maggio 2019, n. 6633

Studenti-Ammissione scuola di specializzazione-Rinuncia

Data Documento: 2019-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Rinuncia al ricorso, essendo venuto meno il proprio interesse ad una relativa decisione nel merito.

Contenuto sentenza

N. 06633/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12462/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12462 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, n. 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Palermo e Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Canzonieri, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
– del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2017/2018 e dei relativi allegati;
– del medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “la prova di ammissione (…) è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale”;
– del medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste [#OMISSIS#] soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”;
– dell’allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 477/17 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “il [#OMISSIS#] di commissione redige altresì il verbale d’aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;
– ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 28 giugno 2017 n. 477, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
– del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università in epigrafe;
– della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee [#OMISSIS#] Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche [#OMISSIS#] parte in cui rammenta [#OMISSIS#] Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
– della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2017/2018 pubblicata sul [#OMISSIS#] www.universitaly.it, in data 5 ottobre 2017, [#OMISSIS#] quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti [#OMISSIS#] parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
– del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
– del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
– dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA [#OMISSIS#] parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
– di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 477/17, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli indicati in atti;
– del D.M. 477/2017, con specifico riferimento all’art. 10 comma 3 e 9, [#OMISSIS#] parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e [#OMISSIS#] parte in cui generano posti liberi in [#OMISSIS#] di chiusura anticipata della graduatoria o in [#OMISSIS#] di rinunce;
– del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
– degli atti di programmazione di Ateneo [#OMISSIS#] parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
– del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580 [#OMISSIS#] parte in cui limita a soli 8650 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 27 luglio 2017 n. 523 [#OMISSIS#] parte in cui limita a soli 910 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;
– del decreto ministeriale n. 293/2017 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;
– del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, [#OMISSIS#] parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente – partecipante alle prove di accesso per l’immatricolazione nell’anno accademico 2017/2018 alle facoltà di “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi Dentaria” presso l’Università degli Studi di Palermo – impugnava la sua mancata ammissione al corso di laurea in “Medicina e Chirurgia”, il decreto ministeriale di indizione delle prove stesse nonché il contenuto dei quesiti somministrati (per violazione dell’art. 4 della legge n. 264 del 1999), sostanzialmente contestandone l’illegittimità sotto vari [#OMISSIS#], in relazione alla violazione del principio di anonimato, all’insufficiente numero dei posti messo a concorso rispetto al fabbisogno ed alla mancata ridistribuzione dell’ulteriore contingente di posti in origine riservati a cittadini extracomunitari e da questi ultimi non occupati.
Si costituivano per resistere al ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, anche semplicemente “MIUR”) e le Università intimate, come in epigrafe indicate.
La Sezione con ordinanza cautelare n. 3112/2018 respingeva l’istanza cautelare proposta in sede di ricorso principale – finalizzata ad ottenere l’ammissione con riserva al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo (sua prima scelta) – “Rilevato, ad un primo e sommario esame, il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente, secondo l’orientamento già manifestato dalla Sezione (cfr. già decreto n.1728 del 2018 e inoltre, tra le altre, TAR Lazio, III, ord. n.384 del 2018 nonchè Cons. Stato, VI, ord. n.304 del 2018), fatta salva la considerazione, ai fini dello scorrimento della graduatoria dei candidati, dei posti destinati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non residenti, rimasti vacanti (cfr. TAR Lazio, III, n.11314 del 2017, n.248 del 2018 nonché ord. n.1732 del 2018)”.
Il Consiglio di Stato, a seguito di relativo appello, con ordinanza n. 4167/2018, riformava l’ordinanza di questo Tribunale, “ritenuto che all’esame caratteristico della fase cautelare, paiono assistite da fumus le censure relative all’omessa redistribuzione dei posti riservati [#OMISSIS#] studenti non appartenenti alla Unione europea, nonché alla mancata attribuzione di posti a seguito di una errata attuazione delle stime di fabbisogno, nei sensi di seguito specificati”, per l’effetto, confermando “la sua ammissione con riserva già in atto al corso di laurea al quale si trova iscritta”.
Con successiva memoria depositata il 10 aprile 2019, parte ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità del ricorso, avendo la ricorrente “ottenuto con il punteggio di 48,40 l’immatricolazione al corso di laurea in medicina presso l’Università degli Studi di PALERMO all’esito del superamento del test svolto in data 4 settembre 2018 per l’a.a. 2018/19 … (con) ammissione diretta al secondo anno”, in relazione “alle materie frattanto conseguite in forza della misura cautelare”, insistendo per la sola condanna di parte resistente al rimborso delle spese di lite, in pretesa applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, “giacchè, ove parte ricorrente non avesse rifatto la prova, essa avrebbe tutt’ora diritto a permanere presso l’Ateneo di Palermo in forza delle statuizioni cautelari e del successivo riesame da parte dell’Ateneo che in ragione di ciò la ha ammessa”.
All’udienza pubblica del 22 [#OMISSIS#] 2018, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione dell’aver la ricorrente, in esito alla procedura successiva a quella oggetto del presente giudizio, conseguito la definitiva immatricolazione alla facoltà di “Medicina e Chirurgia” presso l’Università degli Studi di Palermo, con la conseguenza che alcuna utilità potrebbe derivarle dall’eventuale accoglimento nel merito del ricorso.
Quanto all’istanza avanzata dal legale di parte ricorrente di condanna dell’amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio, in pretesa applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia diritto alla rifusione di tali spese, avendo costei ottenuto l’utilità che aveva determinato la proposizione del gravame (l’immatricolazione definitiva alla facoltà di Medicina e Chirurgia) per effetto di un fatto successivo e del tutto estraneo al presente giudizio e non involgente affatto il riconoscimento della fondatezza dei motivi di gravame proposti, consistente nel superamento, in altra tornata concorsuale (2018/2019), dei relativi test di accesso.
Né alcun rilievo assumono sotto tale profilo le invocate “statuizioni cautelari” del Consiglio di Stato, atteso il carattere interinale nel processo amministrativo del “giudicato cautelare”, operante per il limitato tempo del giudizio di merito nel cui ambito è emanato e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, subendone le sorti (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2847/2015), con la conseguenza che risulta, pertanto, smentito quanto asserito dal legale di parte ricorrente in atti, secondo cui la sua assistita a prescindere dal superamento dei successivi test avrebbe “tutt’ora diritto a permanere presso l’Ateneo di Palermo in forza delle statuizioni cautelari”.
Lo stesso è a dirsi per quel che riguarda il “successivo riesame da parte dell’Ateneo” – anch’esso invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa refusione delle spese – osservando il Collegio come l’immatricolazione (in ragione del superamento dei test per l’anno 2018/2019) direttamente al secondo anno del corso di laurea, per effetto del riconoscimento dell’Università dei crediti formativi da costei conseguiti in relazione al superamento degli esami sostenuti in virtù della sua ammissione con riserva alla facoltà in questione, rappresenti anch’essa una vicenda estranea al presente giudizio, riconducibile al [#OMISSIS#] esercizio della facoltà, comunque spettante all’Ateneo, di apprezzare e riconoscere i crediti così conseguiti, non implicante in alcun modo un’ammissione della fondatezza nel merito delle censure proposte nell’ambito del presente giudizio.
Per i motivi fin qui [#OMISSIS#], le spese di lite non possono che essere integralmente compensate tra le parti in ragione del carattere meramente processuale della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 28/05/2019