Rinuncia al ricorso, essendo venuto meno il proprio interesse ad una relativa decisione nel merito.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 maggio 2019, n. 6635
Professori universitari-Proposta di chiamata-Rinuncia al ricorso
N. 06635/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08451/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8451 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli, n. 9;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di [#OMISSIS#] e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118;
per l’annullamento
– del decreto rettorale dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], di estremi non noti, di immissione del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel ruolo di professore ordinario per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], di estremi non noti, di approvazione della proposta di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], come professore ordinario per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico);
– della delibera del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], di estremi non noti, recante la proposta di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico), presso il predetto Dipartimento;
– del decreto rettorale n. 947 del 9 febbraio 2017 (Prot. n. 144002/2017), pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo dal 9 ottobre 2017 al 24 ottobre 2017, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di [#OMISSIS#];
– dei verbali della Commissione della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di [#OMISSIS#], ed in particolare: del verbale n. 1 relativo alla riunione della Commissione del 17 luglio 2017; del verbale n. 2 relativo alla riunione della Commissione del 21 settembre 2017, ore 9,00; del verbale n. 3 relativo alla riunione della Commissione del 21 settembre 2017, ore 14,30; della relazione riassuntiva dei lavori della Commissione; – del decreto rettorale n. 463 del 12 giugno 2017 (Prot. n. 87569/2017), con il quale è stata nominata la Commissione della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di [#OMISSIS#];
– ove occorrer possa, della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 recante Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della legge n. 240/2010;
– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente – professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Chieti e Pescara – agiva per ottenere l’annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale bandita dall’Università di [#OMISSIS#] per la copertura di un posto di prima fascia per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), settore scientifico disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Ateneo, lamentandone l’illegittimità sotto vari [#OMISSIS#].
Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti così come indicate in epigrafe nonché il controinteressato, controdeducendo sull’infondatezza delle censure proposte.
La Sezione con ordinanza n. 9315/2018, chiedeva “al MIUR documentati chiarimenti, da rendersi entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, in ordine alla sussistenza dei requisiti per fare parte degli elenchi dei Commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale in capo ai componenti della Commissione che ha proceduto alla valutazione”.
Il MIUR assolveva all’onere istruttorio posto a suo carico, depositando propria relazione il 13 ottobre 2018.
Successivamente lo stesso ricorrente – con atto a firma propria e dei propri legali, depositato l’8 aprile 2019 e notificato in pari data sia alle amministrazioni resistenti che al controinteressato – dichiarava di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno il proprio interesse ad una relativa decisione nel merito, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Sia le amministrazioni che il controinteressato, con successive memorie, aderivano alla rinuncia con compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 22 [#OMISSIS#] 2019, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Atteso che l’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato ad entrambe le amministrazioni intimate nonché al controinteressato l’8 aprile 2019, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c, del cod. proc. amm..
Sussistono giusti motivi – atteso il carattere processuale della presente pronuncia nonché l’accordo in tal senso intervenuto tra tutte le parti, per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 28/05/2019