Secondo consolidata giurisprudenza, le valutazioni di carattere tecnico-scientifico sul valore di titoli e pubblicazioni sono riservate agli organi nominati dall’Amministrazione al precipuo fine di determinare e graduare il valore dei candidati sul piano scientifico; dette valutazioni, ove siano propriamente tali – ove cioè non attengano al mero rilevamento di dati statistici (vedi, ad es., il numero di articoli pubblicati in un dato periodo di tempo) o alla verifica di elementi fattuali (es. l’avere ricoperto o meno un certo incarico in ambito accademico) – sono per definizione opinabili e, dunque, soggette alle fisiologiche criticità proprie di ogni giudizio che, per sua natura, non può pervenire ad un risultato “matematico” e incontrovertibile.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2ottobre 2019, n. 11472
Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Valutazione titoli e pubblicazioni
N. 11472/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Guarriello, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De Caterini, [#OMISSIS#] Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] De Caterini in Roma, viale Liegi n. 35/B;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
“Sapienza” Universita’ di Roma, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salvatore Manca e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Piazzale [#OMISSIS#] Moro, 5;
nei confronti
[#OMISSIS#] Bellomo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli 180;
per l’annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto n. 2947/2017 del 21 novembre 2017 adottato dal Rettore della Università di Roma “Sapienza” concernente approvazione atti procedura selettiva per la copertura di numero un posto di Professore ordinario di ruolo, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/B2 (Settore scientifico disciplinare IUS/07) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza, Codice bando 2016POA005, indetta con Decreto Rettorale n. 96/2017 del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 9 del 3 febbraio 2017;
b) ove occorra, del verbale n. 2 di seduta del 16 novembre 2017 della Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale n. 1611/2017 del 28 giugno 2017;
c) dell’avviso pubblico reso in data 12/12/2017 sulla pagina web del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza, senza il preavviso di almeno tre giorni, di effettuazione del seminario pubblico alle ore 14.00 del giorno 12 dicembre 2017 presso l’Aula 5 della Facoltà di Giurisprudenza;
d) del verbale di effettuazione del seminario de quo redatto a cura del Dipartimento;
e) della (proposta di) chiamata formulata in data 12 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera k), dello Statuto, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza;
f) degli eventuali pareri dei Dipartimenti richiamati nella proposta di chiamata de qua;
g) della delibera adottata in data 12 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), dello Statuto, dalla Facoltà di Giurisprudenza di esame della proposta adottata dal Dipartimento;
h) ove adottato, del parere adottato, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, dal Senato Accademico;
i) della delibera adottata in data 19 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera j), dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione di approvazione della (proposta di) chiamata del Prof. [#OMISSIS#] Bellomo;
l) del Decreto Rettorale del 29 dicembre 2017 di nomina in ruolo e di presa di servizio del Prof. [#OMISSIS#] Bellomo;
m) di ogni altra delibera eventualmente adottata e comunque ignota alla Prof.ssa [#OMISSIS#] Guarriello.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GUARRIELLO [#OMISSIS#] in data 1 maggio 2018, per la introduzione di nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte con ricorso originario (NRG 781/2018);
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GUARRIELLO [#OMISSIS#] in data 19 novembre 2018:
per l’annullamento
– del parere in sanatoria adottato, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, dal Senato Accademico con delibera n. 284 del 09/10/2018 conosciuta dalla ricorrente in data 24/10/2018;
– di ogni altra delibera eventualmente adottata ed ignota alla Professoressa ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sapienza Universita’ di Roma e di [#OMISSIS#] Bellomo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l’Avv. P. De Caterini, per [#OMISSIS#] Bellomo l’Avv. M. [#OMISSIS#] e per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza l’Avv. S.S. Manca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 22.1.2018 e depositato lo stesso giorno la prof.ssa [#OMISSIS#] Guarriello impugnava dinnanzi all’ intestato Tribunale il decreto n. 2947/2017 del 21.11.2017, adottato dal Rettore dell’Università di Roma “La Sapienza”, di approvazione degli atti della procedura selettiva, indetta con Decreto Rettorale n. 96 del 12.1.2017, per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, da assegnare mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/B2 – Settore scientifico disciplinare IUS/07 (Diritto del lavoro), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza. Il decreto rettorale impugnato aveva recepito le risultanze della Commissione giudicatrice all’uopo nominata, dichiarando il prof. [#OMISSIS#] Bellomo vincitore della procedura selettiva (doc. 6 ric.).
Con il medesimo ricorso venivano impugnati dalla prof.ssa Guarriello anche tutti gli ulteriori atti, connessi e collegati al menzionato D.R., come meglio in epigrafe indicati.
2. – Deducendo di avere partecipato alla procedura selettiva “de qua”, concorrendo con un solo altro candidato (il menzionato prof. Bellomo), poi risultato vincitore, la ricorrente ha impugnato l’esito della procedura, ritenuto ingiusto ed illegittimo, sulla base dei seguenti motivi articolati nel ricorso introduttivo:
1) la ricorrente, in primo luogo, deduce che la valutazione complessiva della Commissione, secondo cui “il candidato Bellomo presenta attività di ricerca di qualità ottima, il profilo curriculare è giudicato ottimo e la valutazione complessiva è ottima” (mentre la candidata Guarriello ha avuto una valutazione “molto buona”), sarebbe illegittima perché:
– gli incarichi esibiti dal controinteressato – e positivamente apprezzati dalla Commissione – di Presidente del Consiglio di due distinti Corsi di Laurea e di Coordinatore della Sezione bibliotecaria di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche dell’Ateneo di Perugia, non avrebbero attinenza con l’oggetto della selezione trattandosi di incarichi relativi ad attività “burocratica” e di “routine”;
– quanto all’incarico di segretario generale e componente del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, dall’esame dello Statuto emergerebbe che il ruolo non implica espletamento di attività scientifica né didattica, bensì burocratica;
– quanto all’incarico di tesoriere e componente del Board della International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL), dall’esame dello Statuto emergerebbe che i ruoli ricoperti sarebbero, in realtà, privi di carattere scientifico o didattico-accademico, avendo invece anch’essi natura “segretariale-burocratica”;
– la ricorrente, al contrario, ha visto negare ogni rilievo ad importanti incarichi da lei ricoperti e da ritenere, invece, pertinenti e significativi rispetto al ruolo di docente ordinario, quali: l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università di Chieti-Pescara fino al 31.10.2017; diversi incarichi presso autorevoli Istituzioni nazionali ed internazionali (anziché soltanto presso Associazioni) come l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro;
– la stessa ricorrente sarebbe in possesso del “profilo europeo ed internazionale” richiesto dal bando, come provato anche da numerose lettere di presentazione, oltre ad essere stata relatrice al Congresso AIDLASS 2016, al Congresso nazionale della AISRI 2015, al Congresso europeo di diritto del lavoro Siviglia 2011 e al seminario euro-mediterraneo Lisbona 2015.
– la Commissione non si sarebbe avvalsa di indicatori bibliometrici o non bibliometrici di qualità della ricerca (come prescritto nel bando) ed avrebbe altresì ignorato sia la regola accademica della “seniority”, sia che la ricorrente ha ottenuto negli ultimi esercizi Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), una valutazione sempre di livello elevato, con punte di eccellenza; il Dipartimento diretto sino al 31.10.2017 è stato tra quelli selezionati per il c.d. agone tra dipartimenti di eccellenza;
– le 24 pubblicazioni della ricorrente sarebbero tutte (non solo “prevalentemente” come affermato dalla Commissione) pertinenti con le tematiche di diritto del lavoro e diritto sindacale;
– dal curriculum vitae del controinteressato, non emergerebbe lo svolgimento di “continua attività didattica nell’ambito di dottorati, Master e Scuole di Specializzazione/Perfezionamento” e di “intensa attività di ricerca”;
– la ricorrente è docente a tempo pieno mentre il prof. Bellomo è professore a tempo definito;
– non è stata presa in considerazione la maggiore anzianità didattica della ricorrente;
2) con il secondo motivo parte ricorrente deduce che, in esito alla procedura, il candidato vincitore avrebbe dovuto tenere un seminario pubblico sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento; tuttavia l’avviso relativo alla tenuta del seminario sarebbe stato pubblicato dall’Università senza il dovuto preavviso di almeno tre giorni, violando, in tal modo, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 10 del bando ed all’art. 9.2. del Regolamento universitario in materia di chiamata dei professori di I e II fascia;
3) con il terzo motivo, la ricorrente si duole del fatto che la proposta di chiamata (formulata in data 12 dicembre 2017) sarebbe stata formalizzata con violazione del Regolamento del Dipartimento Scienze Giuridiche e del bando, in quanto: l’ordine del giorno della seduta non era stato portato a conoscenza dei componenti almeno sette giorni prima; la delibera sarebbe stata assunta senza la maggioranza assoluta degli aventi diritto e sarebbe anche priva di motivazione; non risulterebbero acquisiti ed esaminati il verbale di effettuazione del seminario pubblico né i pareri dei Dipartimenti nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
4) il quarto motivo investe la delibera adottata in data 12.12.2017, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c) dello Statuto, dalla Giunta della Facoltà di Giurisprudenza, per l’esame della proposta adottata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, la quale sarebbe illegittima perché l’ordine del giorno della seduta non era stato portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; non vi era stata convocazione urgente; la delibera era stata assunta senza la necessaria presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto;
5) con il quinto motivo la ricorrente contesta invece la delibera di approvazione della chiamata del controinteressato del 19.12.2017, in quanto priva del parere preventivo del Senato Accademico (previsto, per questa fattispecie, dall’art. 20 dello Statuto);
6) con il sesto motivo la ricorrente deduce l’illegittimità derivata di tutti gli altri atti impugnati.
3. – Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” la quale si oppone all’accoglimento del ricorso proposto, in primo luogo, perché in esso vengono articolate censure (nel primo motivo) che riguardano la valutazione tecnico-discrezionale sul merito scientifico dei candidati che, per giurisprudenza consolidata, è riservata all’organo valutativo dell’Amministrazione; l’Ateneo resistente contesta poi, in modo analitico, la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti in quanto, a suo avviso, privi di fondamento.
4. – Si è costituito altresì il controinteressato prof. [#OMISSIS#] Bellomo che, con la prima memoria versata in atti, contesta integralmente il contenuto del ricorso di cui chiede il rigetto.
5. – Con ordinanza n. 1054 del 2018 la Sezione ha ritenuto che la complessità della causa non si prestava alla cognizione sommaria propria della fase cautelare e che le questioni sottoposte al Collegio avrebbero potuto trovare adeguato approfondimento nella più opportuna sede di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
6. – Successivamente, pendente il ricorso, in data 1.3.2018 la prof.ssa Guarriello ha presentato al competente Ufficio dell’Università resistente apposita istanza di accesso agli atti ai fini della ostensione della domanda di partecipazione presentata dal candidato Bellomo, comprensiva dei relativi allegati (elenco dei titoli, elenco delle pubblicazioni).
L’Università resistente ha dato riscontro all’istanza di accesso in data 19.3.2018 (docc. 16 e 17) fornendo i documenti richiesti, sulla base dei quali la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con atto notificato e depositato in data 1.5.2019, nel quale si articolano nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte con il ricorso originario. In particolare, con il motivo sub 7) (seguendo l’ordine dei motivi esposto nel ricorso introduttivo) la ricorrente deduce, sotto molteplici profili, l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la Commissione giudicatrice che:
a) non avrebbe valutato come solo due delle ventiquattro pubblicazioni selezionate dal prof. Bellomo per la procedura fossero articoli pubblicati su riviste scientifiche di classe A, secondo la classificazione ANVUR;
b) non avrebbe valutato come anche altre pubblicazioni fossero soltanto “voci di commentari, in alcuni casi inseriti in volumi di trattato, in altri in commentari brevi con un primo commento esegetico di norme oggetto di intervento legislativo, ad uso pratico da parte di professionisti, cui la comunità accademica non riconosce valore scientifico”;
c) avrebbe errato nel sopravvalutare le quattro pubblicazioni in lingua straniera del controinteressato che non sarebbero rivelatrici di autentico profilo internazionale, poiché riguardanti l’esposizione della disciplina nazionale italiana in materia di diritto di sciopero, sul distacco transnazionale e le misure italiane di protezione contro la disoccupazione;
d) non avrebbe considerato, sempre sotto il profilo dell’internazionalità, che tutte le altre pubblicazioni del controinteressato riguarderebbero temi e problemi di diritto interno;
e) erroneamente non ha ritenuto che in realtà, dagli attestati di partecipazione a convegni, seminari e lezioni, non sarebbe stato legittimo desumere alcuna significativa ricaduta sul piano del profilo scientifico;
f) non ha dato alcun rilievo a quanto attestato nella domanda della ricorrente, riguardo alla “partecipazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali”, né al “coordinamento scientifico e/o curatela di opere collettive”; così come non sarebbe stato attribuito rilievo a ulteriori requisiti qualitativi quali l’ottima valutazione ottenuta nella VQR negli esercizi 2004-2010 e 2011-2014, la presenza in Collegi di dottorato e per l’attribuzione di fondi premiali all’Ateneo di appartenenza da parte del MIUR; la partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste scientifiche di fascia A;
g) non ha considerato che in recenti procedure di accreditamento dei dottorati di ricerca il prof. Bellomo sarebbe stato escluso dal Collegio di dottorato in quanto non in possesso dei requisiti quali/quantitativi;
h) non avrebbe considerato l’omessa esibizione, da parte del prof. Bellomo, della VQR ricevuta.
7. – Con l’ottavo motivo, sollevato a mezzo di ulteriori motivi aggiunti (notificati e depositati in data 19.11.2018), la ricorrente ha impugnato il tardivo parere del Senato Accademico datato 9 ottobre 2018, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere adottato ex ante anziché ex post; con il nono motivo la stessa ricorrente deduce invece che la documentazione versata in atti dal prof. Bellomo in data 24 ottobre 2018 confermerebbe la fondatezza delle doglianze articolate con il primo e settimo motivo, in quanto:
a) le pubblicazioni successive alla scadenza del bando (7 marzo 2017) non avrebbero alcun rilievo ai fini del ricorso, in quanto la Commissione esaminatrice non avrebbe potuto certo tenerne conto, così come non hanno alcun rilievo le attestazioni di amicizia e stima in dediche fatte da colleghi nel rituale scambio di pubblicazioni;
b) l’attestazione rilasciata dalla Università in ordine alla partecipazione, in qualità di componente, al Collegio dei docenti in corsi di dottorato confermerebbe che il Prof. Bellomo non aveva i requisiti per far parte del Collegio dottorale della medesima Università.
8. – In vista della pubblica udienza di merito l’Università resistente ha prodotto nuovi documenti.
Hanno prodotto memoria conclusionale, rispettivamente, il controinteressato e la parte resistente.
Hanno depositato note di replica la ricorrente e l’Università resistente.
9. – Alla pubblica udienza del 20 marzo 2019, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. – E’ opportuno seguire l’ordine dei motivi così come esposti da parte ricorrente, a partire dal ricorso introduttivo.
11.1 – Nel primo motivo, come si è visto, la prof.ssa Guarriello contesta la valutazione della Commissione per non avere la stessa correttamente valutato i rispettivi curricula dei due concorrenti, pervenendo ad una conclusione errata sul piano comparativo, atteso che, a dire della ricorrente, il suo profilo doveva ritenersi superiore rispetto a quello del controinteressato, sia sul fronte delle pubblicazioni scientifiche che su quello degli altri titoli valutabili.
Al riguardo è bene premettere che l’art. 1 del bando (doc. 1 ric.) prevedeva, in primo luogo, i seguenti criteri di valutazione individuale:
– qualificazione e attività scientifica: “impegno scientifico in prevalenza dedicato a tematiche di Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale di ampio respiro, incluse le connessioni di Diritto dell’Unione Europea e con gli altri ordinamenti sovranazionali, ovvero i profili comparatistici. Significativa notorietà scientifica nazionale ed internazionale, attestata dall’attribuzione di rilevanti incarichi da parte di istituzioni e associazioni scientifiche nazionali ed internazionali. Partecipazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali; coordinamento scientifico e/o curatela di opere collettanee.
Attività didattica: “continuità ed intensità della stessa, anche desumibili dal numero dei CFU impartiti dalla durata dei relativi corsi”.
L’art. 1 del bando definiva poi, nei seguenti termini testuali, i “criteri comparativi” di valutazione delle pubblicazioni utilizzabili dalla Commissione:
1. Varietà, rilevanza e attualità dei temi trattati;
2. Qualità scientifica delle indagini svolte;
3. Entità e continuità della produzione;
4. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale;
5. Internazionalità della produzione scientifica.
Il medesimo art. 1 specificava che l’impegno didattico avrebbe riguardato “l’insegnamento del Diritto del Lavoro e lo svolgimento di attività universitarie gestionali, con inclusione di quelle di direzione e coordinamento didattico”.
E’ utile trascrivere di seguito un’ampia parte del motivato giudizio di “ottimo” formulato dalla Commissione nei confronti del vincitore, sulla base dei criteri citati (allegato n. 1 al verbale n. 2 del 16.11.2017, doc. 5 ric.):
“Candidato Prof. [#OMISSIS#] BELLOMO.
Profilo curriculare. …..Omissis…
Valutazione collegiale del profilo curriculare: il candidato [#OMISSIS#] Bellomo ha svolto con continuità un’intensa attività didattica come titolare di insegnamenti del settore concorsuale IUS-07 Diritto del Lavoro nell’ambito di corsi istituzionali di studio, nonché continua attività didattica nell’ambito di Dottorati di Ricerca, Master e Scuole di Specializzazione/Perfezionamento, anche di alta formazione e di rilevanza internazionale, ed una altrettanto intensa attività di ricerca.
Dall’analisi complessiva del curriculum emerge, altresì, la titolarità di rilevanti incarichi da parte di associazioni scientifiche nazionali ed internazionali (AIDLASS e ISLSSL) e la partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari, anche all’estero, su tematiche afferenti al settore concorsuale oggetto della presente procedura, prendendo altresì parte in gruppi di ricerca nazionali e internazionali.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato presenta 24 pubblicazioni, di cui 4 internazionali e tutte congrue con le tematiche di diritto del lavoro e sindacale di ampio respiro.
L’attività scientifica del candidato è significativa, pienamente congruente con il settore concorsuale e svolta con continuità, rigore metodologico, correttezza di impostazione e profili di originalità, segnalandosi in particolare, oltre all’ampiezza e varietà dei temi trattati, una spiccata sensibilità per la comparazione, confermata dal solido profilo internazionale del candidato.
Degni di particolare apprezzamento, nell’ambito delle pubblicazioni presentate risultano, anche alla luce dell’indubbio impatto scientifico, gli studi in materia di retribuzione e di orario di lavoro, oltre alla relazione AIDLASS in tema di “autonomia collettiva e clausole generali”, nonché i quattro saggi su pubblicazioni internazionali dandosi comunque atto di come tutti gli scritti presentati dal candidato abbiano trovato collocazione in Collane editoriali tra le più autorevoli o in riviste giuridiche di fascia A e ad ampia diffusione.
La complessiva attività di ricerca del candidato risulta congrua e ottima, in relazione alla quantità e qualità della produzione scientifica e della notorietà internazionale della stessa.”.
11.2. Tutto ciò premesso, il Collegio deve ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, le valutazioni di carattere tecnico-scientifico sul valore di titoli e pubblicazioni sono riservate agli organi nominati dall’Amministrazione al precipuo fine di determinare e graduare il valore dei candidati sul piano scientifico; dette valutazioni, ove siano propriamente tali – ove cioè non attengano al mero rilevamento di dati statistici (vedi, ad es., il numero di articoli pubblicati in un dato periodo di tempo) o alla verifica di elementi fattuali (es. l’avere ricoperto o meno un certo incarico in ambito accademico) – sono per definizione opinabili e, dunque, soggette alle fisiologiche criticità proprie di ogni giudizio che, per sua natura, non può pervenire ad un risultato “matematico” e incontrovertibile.
Né il Giudice, né, tantomeno, il candidato insoddisfatto possono pretendere di sostituire e sovrapporre le proprie valutazioni a quelle a cui collegialmente e motivatamente sia pervenuto un autorevole consesso di studiosi, quale, nella specie, la Commissione giudicatrice, formata da tre professori ordinari esperti nel settore scientifico di interesse. La possibilità di un sindacato giurisdizionale che investa il merito opinabile delle scelte compiute nell’esercizio del potere di valutazione spettante agli organi incardinati all’interno dell’Amministrazione, è ammissibile soltanto nel caso in cui la valutazione in contestazione sia viziata da macroscopica illogicità ovvero palese irragionevolezza ovvero risulti basata sul travisamento di un fatto che abbia dato luogo a decisivo errore.
“In tale ottica – ed in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, promossa dal Consiglio d’Europa nel 1950: cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Albert et Le Compte c. Belgio, par. 29, 10 febbraio 1983 e Obermeier c. Austria, par 70, 28 giugno 1990) – se è vero che il Giudice non può esimersi dal valutare l’eventuale erroneità, o arbitrarietà, dell’apprezzamento dell’Amministrazione, è anche vero che il Giudice non può sostituirsi all’Amministrazione stessa nel puro apprezzamento di valore, sottostante a scelte discrezionali, come quelle di cui si discute nel caso di specie” (TAR Lazio, III, 21 dicembre 2018, n. 12482 e giurisprudenza ivi citata).
Tali scelte, come è noto, possono corrispondere alla c.d. discrezionalità tecnica, quando l’esercizio del potere richieda, non una valutazione di opportunità, ma l’esatta considerazione di un fatto secondo i parametri di determinate scienze o tecniche. Il controllo del giudice, in presenza di apprezzamenti tecnicamente verificabili, può incidere su valutazioni che si pongano al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (cfr. anche, in termini, Consiglio di Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201); viceversa, di fronte ad elementi che richiedano un giudizio di valore ad opera della Commissione incaricata “il vizio funzionale può emergere solo sotto il profilo dell’arbitrarietà, quando la ragione delle scelte amministrative compiute non appaia logica e verificabile, di modo che sia impossibile valutare l’effettiva rispondenza della scelta stessa all’interesse pubblico, perseguito dalla norma attributiva del potere (in tal senso Cons. St., sez. VI, 17.1.2011, n. 229). L’inattendibilità del giudizio, in altre parole, dovrebbe essere di intuitiva evidenza (per palesi vizi logici o contraddittorietà: ad esempio, per formulazione di più osservazioni di segno opposto, o frutto di documentato travisamento della situazione di fatto); in assenza di incongruità di immediata percezione, invece, non può non ritenersi che fosse onere dell’interessato fornire ulteriori elementi di riscontro (documenti scientifici, o perizia tecnica di parte), atti a dimostrare non la possibilità di conclusioni diverse, ma la formulazione – da parte della commissione – di valutazioni non rispondenti ad oggettivi parametri della disciplina applicabile, così come generalmente conosciuta” (Tar Lazio sent. n. 12482/2018). Tali elementi non appaiono deducibili dagli atti di causa e non sorreggono, pertanto, la tesi del ricorrente.
11.3. – Nella vicenda in esame si è di fronte ad una procedura concorsuale che investe una selezione per l’individuazione di un professore ordinario per uno specifico settore giuridico, implicante valutazioni che non possono sottostare a regole di verifica stringenti e restrittive.
Le censure articolate dalla ricorrente, in definitiva, non fanno che proporre un diverso iter valutativo, rispetto a quello discrezionalmente posto in essere dalla Commissione. Ma, come si è già osservato, il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle pubblicazioni o degli ulteriori titoli esibiti, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.
11.4. Con riferimento a quanto specificamente dedotto nel primo motivo di gravame, il Collegio, sulla base dell’articolato giudizio esternato dalla Commissione giudicatrice (vedi “supra” par. 11.1), non ravvisa, nelle asserite omissioni della Commissione, elementi sintomatici di illogicità e/o di irragionevolezza e/o errori di fatto.
In primo luogo il ruolo di componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS), ricoperto dal prof. Bellomo per circa sei anni, è stato – non irragionevolmente né erroneamente – valorizzato dalla Commissione, sulla base dell’art. 1 del bando laddove individuava tra i “criteri di valutazione individuale” la “significativa notorietà scientifica nazionale e internazionale, attestata dall’attribuzione di rilevanti incarichi da parte di istituzioni e associazioni scientifiche nazionali e internazionali”. Come allegato dal controinteressato e dalla stessa Università resistente, l’Associazione in questione è quella alla quale aderiscono tutti i professori e ricercatori appartenenti al SSD per il quale è stata indetta la procedura. In seno ad essa il Consiglio direttivo si occupa anche della definizione degli indirizzi e degli obbiettivi scientifici.
La stessa Associazione rappresenta la sezione italiana della “International Society for Labour and Social Security Law” e, statutariamente, persegue “lo scopo di favorire l’approfondimento e la diffusione degli studi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale, di promuovere lo scambio di idee e di informazioni e di agevolare la più stretta collaborazione tra i giuristi che si dedicano in Italia allo studio e all’applicazione di tale disciplina”.
Non vi è dubbio, quindi, che si tratti di associazione scientifica più che autorevole che persegue scopi e finalità di promozione degli studi e della ricerca nello specifico campo del Diritto di lavoro e, cioè, nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura selettiva in oggetto. Stante il testuale riferimento contenuto nell’art. 1 del bando agli incarichi conferiti da associazioni scientifiche di settore, non vi è dubbio che la Commissione giudicatrice abbia del tutto legittimamente valorizzato il titolo “de quo”, al pari di quello collegato alla carica di segretario generale, ricoperta per tre anni nella medesima AIDLASS, la quale costituisce la seconda carica dell’Associazione.
A conclusioni non dissimili si perviene, “mutatis mutandis”, con riferimento all’ulteriore titolo posseduto dal controinteressato quale tesoriere dell’“International Society for Labour and Social Security Law” (ISLSSL) conferito dalla stessa Società, composta dai rappresentanti delle associazioni nazionali di studiosi della materia.
Con riguardo, invece, ai vari incarichi di natura amministrativo-gestionale ricoperti in passato dal prof. Bellomo in ambito universitario (Presidente dei Consigli dei Corsi di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici; Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Funzionario Giudiziario e Amministrativo; Presidente della Sezione Bibliotecaria di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche), trattasi di cariche che possono agevolmente ricondursi allo “svolgimento di attività universitarie gestionali, con inclusione di quelle di direzione e coordinamento didattico”, secondo la dizione testuale dell’art. 1 del bando, il quale, nel contempo, specificava che la posizione ricercata avrebbe dovuto svolgere anche “attività universitarie gestionali con inclusione di quelle di direzione e coordinamento didattico”. Sicché, anche in questo caso, non può dubitarsi della pertinenza alla selezione della favorevole valutazione dei titoli in parola, con particolare riguardo al ruolo apicale ricoperto nei diversi Consigli di Corso sopracitati i quali hanno (anche) il compito di provvedere alla programmazione della didattica e alla valutazione della qualità di essa.
Non a caso, anche nei confronti della ricorrente, la Commissione, senza incorrere in disparità di trattamento o arbitrarietà delle valutazioni, h