In tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 dicembre 2018, n. 11682
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego
N. 11682/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05642/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5642 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] D’Orazi, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il primo in Roma, via [#OMISSIS#], 44;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Tafani [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate” (2016-2018), prevista dall’art. 16 della legge 240 del 2010, disciplinata dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016, dal Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del MIUR del 7 giugno 2016, n. 120, e, infine, dal bando della selezione costituito dal decreto direttoriale del MIUR n. 1532 del 29 luglio 2016, e segnatamente:
– del provvedimento recante l’elenco dei candidati dichiarati idonei al ruolo di professore universitario di prima fascia nel richiamato settore concorsuale, pubblicato sul sito del MIUR il 31 marzo 2017, nella parte in cui dichiara non idonea la ricorrente;
– dei verbali recanti i giudizi individuali e collegiali espressi sulla candidata dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, e, in particolare, del verbale n. 3 del 20 gennaio 2017, in cui si dichiara la non idoneità della dott.ssa [#OMISSIS#] D’Orazi, e quello n. 10 del 30 marzo 2017 contenente la relazione conclusiva dei lavori;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico di riferimento (essendo i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – anche espressione di un adeguato spessore della figura professionale di riferimento) .
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie delle tecnologie mediche applicate”, I^ Fascia, non essendo stato riconosciuto il requisito – “sebbene non sufficiente, certamente necessario” – del possesso di almeno tre titoli, fra quelli individuati dalla Commissione, mentre venivano attestati il superamento dei tre valori-soglia e la qualità elevata delle pubblicazioni.
Col ricorso in esame, tale valutazione è censurata dall’attuale ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, in via preponderante attinenti alla scorretta valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, sottolinea la discrezionalità della Commissione anche in rapporto al riconoscimento dei titoli curriculari, con conseguente intangibilità del giudizio negativo contestato, poiché insindacabile nel merito e attinente ad uno dei requisiti oggettivi, in mancanza dei quali l’idoneità non può essere riconosciuta.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza, risultando fondata ed assorbente la censura di difetto di motivazione, rapportata al possesso dei requisiti, di cui all’art. 6 del d.m. n. 120 del 2016.
I giudizi espressi, a livello sia collegiale che individuale, appaiono infatti molto sintetici (come sarebbe anche giustificato, in assenza di un requisito sostanziale per ottenere l’abilitazione), ma con pieno riconoscimento di ogni altro requisito, dai tre valori-soglia alla qualità elevata delle pubblicazioni (pur rilevandosi, a quest’ultimo riguardo, una solo parziale congruenza – non meglio specificata – con il settore scientifico di riferimento).
E’ risultato quindi decisivo il parametro curriculare, senza tuttavia che risultino adeguatamente chiariti i profili del mancato riconoscimento dei seguenti titoli:
A (“Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”);
E (“Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”);
L (“Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”)
E’ invece riconosciuto il possesso dei titoli sub D): “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali” e G): “Formale attribuzione diincarichi di insegnamento e di ricerca (felloship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.
Il riconoscimento di un solo ulteriore titolo sarebbe quindi sufficiente per l’abilitazione di cui trattasi e, a tale riguardo, non può non riconoscersi l’inadeguatezza delle ragioni rappresentate dalla Commissione esaminatrice, rispetto ai dati fattuali esposti dalla ricorrente, nei termini di seguito sintetizzati:
Per quanto riguarda il titolo, di cui al punto A), la Commissione rileva un’attività congressuale “limitata e discontinua…non riguardante tematiche centrali per il settore concorsuale”, ma sarebbero state ignorate attività convegnistiche di rilievo, già valutate per l’attribuzione alla medesima ricorrente, nel 2012, dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia, con particolare riguardo al Convegno internazionale, svoltosi a Israele nel 2010;
Per quanto riguarda il titolo, di cui al punto E), la Commissione ritiene che la candidata abbia documentato una singola attività di editore in corso, iniziata nel 2016, ma la ricorrente documenta attività editoriale iniziata nel 2000, come Staff editor, mentre dal 2016 ricopre il ruolo di Deputy Editor del Joournal of Experimental & Clinical Cancer Research e dal 2010 al 2012 è stata associate Editor dello European Journal of Medical Research;
Per quanto riguarda il titolo, di cui al punto L), la Commissione segnala “non documentate specifiche esperienze professionali, caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale,” mentre l’interessata documenta diversi studi presso qualificati Istituti di Ricerca, quali l’Istituto Tumori di Roma (IRCCS), con esiti tradotti in pubblicazioni scientifiche, risultanti dalla domanda di partecipazione.
Non può non essere rilevata, in rapporto a quanto sopra, una carente attenzione della Commissione nell’escludere ben tre dei titoli, sul cui possesso vengono formulate ragionevoli argomentazioni, quanto uno solo di questi consentirebbe l’attribuzione dell’abilitazione scientifica di cui trattasi, data la riconosciuta sussistenza di ogni altro parametro significativo.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del contestato giudizio di inidoneità.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio stesso ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 03/12/2018