TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 gennaio 2020, n. 203

Abilitazione scientifica nazionale- Analitica valutazione di titoli e pubblicazioni - Obbligo di motivazione

Data Documento: 2020-01-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Legittimità del giudizio, in quanto la valutazione dei titoli è stata effettuata, e di essa è stata data sufficiente contezza in motivazione.
 

Contenuto sentenza

N. 00203/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08320/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8320 del 2014, proposto da 
Conti [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Vetro’, Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio Avvocati Associati Studio Mvl in Roma, via Panama, 58, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi De L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Barone, [#OMISSIS#] Bellavite Pellegrini, [#OMISSIS#] Minnetti, [#OMISSIS#] Pelizzon, [#OMISSIS#] Roggi non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 13/b4 – economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi De L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito a notifica il 2 febbraio 2014, successivamente notificato e depositato il 10 marzo 2014, il dott. Conti ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il negativo esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale (di cui al decreto direttoriale del MIUR n. 2222012 e regolato dal D.M. MIUR n. 762012) cui egli ha partecipato nella tornata dell’anno 2012, per il settore concorsuale 13B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, riportando quattro voti negativi su cinque.
In particolare, la Commissione ha ritenuto che il ricorrente non vantasse titoli sufficienti ad integrare quanto richiesto dai criteri di valutazione.
2. –Con sei motivi di gravame il ricorrente, in sintesi, lamenta la mancata valutazione di alcuni titoli che egli avrebbe declinato nella sua domanda (sebbene non nella sezione del modulo a ciò destinata – I motivo); il difetto di motivazione analitica, come prescritto, dei giudizi impugnati, che non riporterebbero le ragioni del diniego (II motivo); l’erroneità della valutazione delle pubblicazioni prodotte (III motivo) e la mancata considerazione della loro primaria collocazione editoriale (III e IV motivo); ancora l’erroneità delle valutazioni della carriera del ricorrente, asseritamente dovuta anche alla mancata valutazione di taluni titoli, e la l’erroneità della valutazione di limitata continuità della produzione scientifica del candidato (V e VI motivo).
3. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
Il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale in cui ha evidenziato che, dopo il rigetto dell’istanza cautelare da lui proposta in primo grado, in sede di appello il Consiglio di Stato ha valutato il ricorso come meritevole di sollecita fissazione nel merito.
4. – In occasione della pubblica udienza del 18 dicembre 2019 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Il ricorso non può essere accolto.
Il Collegio ritiene opportuno, per comodità espositiva, delibare congiuntamente i primi due motivi ed il quinto con i quali, rispettivamente, il dott. Conti invoca la mancata valutazione di taluni titoli ed il difetto di motivazione analitica dei giudizi, specie con riferimento ai titoli obliterati.
Al riguardo osserva il Collegio che, innanzitutto, i titoli di cui il ricorrente lamenta la mancata valutazione sono stati declinati nella sezione della sua domanda di partecipazione “Altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale”, e, secondo la prospettazione contenuta nel primo motivo dell’atto introduttivo, sono costituiti dal ruolo di coordinatore del corso di laurea triennale in Economia Aziendale dell’Università Bocconi di Milano dal 2003 a 2007, nonché coordinatore del corso di laurea triennale in Economia aziendale e Management dal 2007 al 2013 del medesima Ateneo; nonché coordinatore del Progetto FIN.T.E.MA. – Finanza, Tesoreria, Economia e Management presso Carefin, soggetto legato alla medesima Università.
Al riguardo è possibile, in linea astratta, convenire con il ricorrente circa la lacunosità della motivazione dei voti individuali dei Commissari, che non hanno fatto menzione –neppure per escluderne la rilevanza- di detti titoli, in quanto essi si sono limitati ad affermare che il candidato non presentava titoli tout court.
Tuttavia, se si considera che tali titoli possono essere considerati potenzialmente valutabili, tra le categorie di titoli individuate dalla Commissione, fra le voci “Attribuzione di incarichi di insegnamento e ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione” e “Direzione di enti o istituti di ricerca, di alta qualificazione internazionale”, occorre osservare che dalla lettura del verbale finale in cui sono riportati i giudizi collegiali sui candidati, prodotti dal MIUR in data 10 ottobre 2014 (verbale n. 9) emerge che le attività di insegnamento sono state sì valutate, ma ritenute insufficienti ai fini della maturità scientifica del candidato.
Circa la seconda voce di valutazione su richiamata, osserva invece il Collegio che dalla medesima produzione dell’Avvocatura, non smentita sul punto specifico dalla memoria conclusionale del ricorrente, ciò che in ricorso è riportato quale incarico di direzione del progetto FIN.T.E.MA. era, in realtà –si veda la relazione del Presidente della Commissione- riportato nella domanda di partecipazione (non in atti) quale incarico di supporto alla figura di vertice di quel Progetto; e, come tale, correttamente non è stato valutato dalla Commissione.
In conclusione, i motivi primo, secondo e quinto vanno respinti, in quanto la valutazione dei titoli è stata effettuata, e di essa è stata data sufficiente contezza in motivazione.
6. – Il terzo, il quarto ed il sesto motivo, che indulgono in valutazioni di merito delle affermazioni sulla produzione scientifica del candidato o in comparazioni con altri candidati, non possono essere accolte, posto che esse si propongono di censuare nel merito valutazioni discrezionali della Commissione, non sindacabili in sede giudiziale, come costantemente affermato dalla Sezione.
7. – In conclusone, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 09/01/2020